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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Approvazione del rendiconto)
1. Il rendiconto generale della Regione, per lesercizio finanziario 2003, è approvato con le risultanze riportate nellallegato A.
Art. 2.
(Entrate di competenza)
1. Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extra-tributarie, le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborsi di crediti ed accensione di prestiti, le entrate per contabilità speciali, accertate nellesercizio finanziario 2003, per la competenza propria dellesercizio stesso, risultano stabilite dal conto finanziario in euro 10.755.764.605,42 delle quali sono state riscosse euro 8.615.850.904,73 e restano da riscuotere euro 2.139.913.700,69.
Art. 3.
(Spese di competenza)
1. Le spese impegnate nellesercizio finanziario 2003 per la competenza propria dellesercizio stesso, ammontano a euro 10.723.727.946,35. I pagamenti effettuati ammontano a euro 8.136.600.702,10 e ne restano da pagare euro 2.587.127.244,25.
Art. 4.
(Residui attivi dellesercizio finanziario 2002 e precedenti)
1. I residui attivi, che allinizio dellesercizio finanziario 2003 ammontavano a euro 3.165.599.708,00 sono stati riaccertati alla fine dellesercizio finanziario 2003 in euro 2.973.052.557,51 per un minor importo di euro 192.547.150,49. Le somme riscosse sono state euro 985.411.493,85 e quelle rimaste da riscuotere ammontano a euro 1.987.641.063,66.
Art. 5.
(Residui passivi)
1. I residui passivi, che allinizio dellesercizio finanziario 2003 ammontavano a euro 2.895.730.948,41, sono stati riaccertati alla fine dellesercizio finanziario 2003 in euro 2.759.425.458,04 per un minor importo di euro 136.305.490,37. Le somme pagate sono state euro 1.461.287.270,03 e quelle rimaste da pagare ammontano a euro 1.298.138.188,01.
Art. 6.
(Residui attivi alla chiusura dellesercizio)
1. I residui attivi alla chiusura dellesercizio finanziario 2003 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:
a) rimasti da riscuotere sulle entrate della competenza propria dellesercizio finanziario 2003 (articolo 2) euro 2.139.913.700,69;
b) rimasti da riscuotere sulle entrate residue degli esercizi precedenti (articolo 4) euro 1.987.641.063,66 totale euro 4.127.554.764,35.
Art. 7.
(Residui passivi alla chiusura dellesercizio)
1. I residui passivi alla chiusura dellesercizio finanziario 2003 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:
a) rimasti da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dellesercizio finanziario 2003 (articolo 3) euro 2.587.127.244,25;
b) rimasti da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) euro 1.298.138.188,01 totale euro 3.885.265.432,26.
Art. 8.
(Situazione di cassa)
1. Il fondo di cassa alla chiusura dellesercizio finanziario 2003 è determinato in euro 4.145.722,05 come risulta dal conto presentato dal Tesoriere regionale (allegato B) ed approvato dalla Giunta regionale, nonché dal seguente prospetto:
- fondo di cassa chiusura dellesercizio finanziario 2002 euro 771.295,60;
- riscossioni effettuate nellesercizio finanziario 2003 euro 9.601.262.398,58;
- pagamenti eseguiti nellesercizio finanziario 2003 euro 9.597.887.972,13;
- fondo di cassa finale esercizio 2003 euro 4.145.722,05.
Art. 9.
(Situazione finanziaria)
1. Alla chiusura dellesercizio finanziario 2003 è accertato un avanzo finanziario di euro 246.435.054,14 come risulta dal seguente prospetto:
- fondo di cassa alla chiusura dellesercizio finanziario 2003 euro 4.145.722,05;
- ammontare dei residui attivi euro 4.127.554.764,35;
- ammontare dei residui passivi euro 3.885.265.432,26;
- avanzo finanziario euro 246.435.054,14.
Art. 10.
(Elenco delle società e dei consorzi a partecipazione regionale)
1. Ai sensi dellarticolo 36 del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale recante: Regolamento regionale di contabilità - articolo 4 legge regionale 7/2001), si allega lelenco delle società e dei consorzi a partecipazione regionale (allegato C).
Art. 11.
(Attività finanziarie e patrimoniali)
1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dellesercizio finanziario per lanno 2003 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in euro 4.726.946.022,88.
2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dellesercizio finanziario per lanno 2003 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in euro 5.206.898.497,83.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 novembre 2004
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 641.
- Presentato dalla Giunta regionale in data 13 maggio 2004.
- Assegnato alla I commissione in sede referente in data 13 maggio 2004.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 29 settembre 2004 con relazione di Pier Luigi Gallarini.
- Approvato in aula il 26 ottobre 2004 con 30 voti favorevoli, 7 voti contrari e 3 non votanti.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 10
- Il testo dellarticolo 36 del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. (Regolamento regionale recante: Regolamento regionale di contabilita - art. 4 legge regionale 7/2001) è il seguente:
Art. 36 (Predisposizione)
1. Ai fini della predisposizione del progetto del rendiconto generale, per quanto concerne il conto del bilancio la Direzione regionale competente:
a) procede, per ciascun capitolo dellentrata e della spesa della gestione della competenza e sulla base delle scritture contabili tenute dalla Regione e della documentazione profferta dal tesoriere, alla rilevazione delle risultanze contabili al 31 dicembre dellanno cui il rendiconto si riferisce in termini di accertamenti, riscossioni e versamenti e di impegni, ordinazioni e pagamenti; procede, analogamente e per i movimenti previsti, per quanto concerne la gestione dei residui;
b) relativamente alla gestione dei residui, determina i residui passivi da cancellare dal bilancio per effetto di perenzione amministrativa nei termini indicati nellarticolo 23, comma 8; procede, contestualmente, allesame dei residui perenti dei precedenti esercizi al fine di accertare se permangano i presupposti delle relative obbligazioni giuridiche;
c) sulla base delle rilevazioni e valutazioni effettuate, determina lesatto ammontare delle somme da iscrivere come risultanze effettive della gestione della competenza del bilancio, delle somme da trasferire alla gestione dei residui, delle somme della gestione dei residui da conservare nella stessa gestione e delle somme che contribuiscono alla determinazione del saldo finanziario del bilancio in termini di avanzo o disavanzo di amministrazione;
d) ai sensi dellarticolo 33, comma 2, della l.r. 7/2001, determina larticolazione dellavanzo di amministrazione in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento di spese in conto capitale e fondi di ammortamento;
e) per quanto concerne la gestione della cassa procede, per ciascun capitolo dellentrata e della spesa, alla rilevazione, in termini di versamenti e pagamenti, delle risultanze contabili al 31 dicembre dellanno cui il rendiconto si riferisce registrandole come movimenti effettivi del conto del bilancio;
f) acquisisce dal tesoriere della Regione, ove non ancora pervenuti, i titoli dellentrata e della spesa non estinti per lannullamento e il trasporto a carico della gestione dei residui dellesercizio in corso;
g) procede alla definizione e alla chiusura al 31 dicembre dellanno cui il rendiconto si riferisce delle operazioni del fondo economale e delle aperture di credito dei funzionari delegati.
2. Ai fini della predisposizione del progetto del rendiconto generale, per quanto concerne il conto generale del patrimonio la Direzione regionale competente:
a) procede alla ricognizione dei beni indicati nellarticolo 37, quali risultanti anche dalla classificazione stabilita dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato);
b) applicando i criteri di valutazione indicati nellarticolo 38, determina la consistenza delle componenti da iscrivere tra le attivita e le passivita del conto, sulla base delle risultanze gia in suo possesso ovvero acquisendole dai competenti uffici;
c) procede alla ricognizione dei crediti di modesto importo e dei crediti di difficile esazione al fine di proporne rispettivamente la cancellazione, ai sensi dellarticolo 29 della l.r. 7/2001, ovvero il trasferimento al conto generale del patrimonio, ai sensi dellarticolo 37, comma 5, della l.r. 7/2001, conto nel quale permangono sino al compimento dei termini di prescrizione.
3. I manuali di cui allarticolo 3 indicano le ulteriori modalita per la predisposizione del progetto del rendiconto generale."
Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 44 del 8 novembre 2004 (ndr)
Legge regionale 4 novembre 2004, n. 30.
Assestamento al Bilancio di previsione per lanno finanziario 2004, nonché disposizioni finanziarie per lanno 2005.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE