Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1
Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Stato di previsione dellentrata)
1. Il totale generale delle entrate di cui allallegato A e approvato in euro 15.123.107.166,12 in termini di competenza e in euro 18.889.532.227,40 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, laccertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nellanno finanziario 2004.
Art. 2.
(Stato di previsione della spesa)
1. Il totale generale delle spese di cui allallegato A e approvato in euro 15.123.107.166,12 in termini di competenza ed in euro 18.889.532.227,40 in termini di cassa.
2. E autorizzata lassunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per lanno finanziario 2004.
3. E autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per lanno 2004.
Art. 3.
(Quadro generale riassuntivo)
1. E approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per lanno finanziario 2004 con i prospetti di cui allarticolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (Allegato A).
Art. 4.
(Bilancio pluriennale)
1. E approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006, allegato alla presente legge (Allegato B).
Art. 5.
(Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo)
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza limpegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dellesercizio finanziario 2004, e autorizzata, ai sensi dellarticolo 10, comma 3, della l.r. 7/2001, la contrazione di mutui per un importo di euro 1.096.052.540,65.
2. Le spese, al cui finanziamento e possibile provvedere mediante lassunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per lanno finanziario 2004, sono esclusivamente quelle relative a spese di investimento.
3. I mutui sono stipulati ad un tasso massimo del 5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dellammortamento di 30 anni.
4. La Giunta regionale e autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalita previste ai commi 1, 2 e 3.
5. Agli oneri derivanti dallammortamento dei mutui suindicati, previsti in euro 71.300.000,00 per lanno finanziario 2004 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono state iscritte nellambito delle disponibilita delle Unita previsionali di base (UPB) 09021 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo I - spese correnti) e UPB 09023 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo III - spese per rimborso di mutui e prestiti) del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006.
Art. 6.
(Spese obbligatorie e dordine)
1. Sono considerate spese obbligatorie e dordine, ai sensi e per gli effetti dellarticolo 18 della l.r. 7/2001, quelle descritte nellelenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 7.
(Garanzie prestate dalla Regione)
1. E approvato, ai sensi dellarticolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui allelenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 8.
(Fondi speciali)
1. Ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo 22 della l.r. 7/2001, e autorizzata liscrizione nello stato di previsione della spesa per lanno finanziario 2004:
a) del fondo denominato: Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo lapprovazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali, individuato nellUPB 09011 (Bilanci e finanze - bilanci - Titolo I - spese correnti);
b) del fondo denominato: Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo lapprovazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo, individuato nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - bilanci - Titolo II - spese di investimento).
Art. 9.
(Accordi di programma e coofinanziamenti programmi comunitari)
1. E approvato il fondo di cui alla UPB 08032 (Programmazione e statistica - valutazione progetti proposte atti programmazione negoziata - Titolo II - spese di investimento) per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. E approvato il fondo di cui alla UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) per il coofinanziamento dei programmi comunitari.
3. E autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al coofinanziamento dei singoli programmi comunitari.
Art. 10.
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui allarticolo 20 della l.r. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dellesercizio finanziario 2004, sui singoli capitoli di spesa, e determinato in euro 278.573.088,17 ed e iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti).
Art. 11.
(Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per lanno finanziario 2004 e iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati pari ad euro 340.223.747,59 in termini di competenza e di euro 238.650.659,42 in termini di cassa.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per lanno finanziario 2005 e iscritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 794.296.651,55 in termini di competenza.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per lanno finanziario 2006 e iscritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 700.000.000,00 in termini di competenza.
4. Dal fondo di riserva di cui ai commi 1, 2, 3, in attuazione al disposto dellarticolo 24 della l.r. 7/2001, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non piu conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.
Art. 12.
(Utilizzo dellavanzo finanziario presunto alla chiusura dellesercizio 2003)
1. Lavanzo finanziario presunto alla chiusura dellesercizio 2003, determinato in euro 582.901.183,04 ed applicato al bilancio di previsione per lanno 2004, e utilizzato per la copertura del fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) per limporto di euro 340.223.747,59 mentre la differenza e utilizzata a copertura di spese regionali.
Art. 13.
(Variazioni compensative)
1. Per lanno finanziario 2004 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le Unità previsionali di base quando:
a) siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;
b) occorra, per una migliore definizione delle UPB, spostare i capitoli tra le diverse UPB.
Art. 14.
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)
1. La Giunta regionale e autorizzata ad apportare con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa, delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 15.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge e dichiarata urgente, ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 14 maggio 2004
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 605.
- Presentato dalla Giunta regionale in data 4 dicembre 2003.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente e alle II, III, IV, V, VI, VII e VIII Commissioni in sede consultiva in data 5 dicembre 2003.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 23 aprile 2004 con relazione di Pier Luigi Gallarini.
- Approvato in Aula il 7 maggio 2004 con 29 voti favorevoli, 13 voti contrari.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 3
- Il testo dellarticolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:
Art. 17. (Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati)
1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.
2. Al quadro generale e allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unita previsionali di base, derivanti da assegnazioni dellUnione Europea e dello Stato, con lindicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anchesse in unita previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non puo essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dallarticolo 53, commi 4 e 5.".
Nota allarticolo 5
- Il testo dellarticolo 10, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:
Art. 10. (Bilancio annuale di previsione)
3. Ai fini dellequilibrio del bilancio annuale di previsione, il totale dei pagamenti autorizzati non puo essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. Il totale delle spese di cui si autorizza limpegno puo essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purche il relativo disavanzo sia coperto da mutui ed altre forme di indebitamento autorizzato con la legge di approvazione del bilancio e nei limiti compatibili con il quadro economico-finanziario risultante dal documento di programmazione economico-finanziaria e dal bilancio pluriennale e comunque nei limiti previsti dallarticolo 23 del d.lgs. 76/2000.".
Nota allarticolo 7
- Il testo del comma 13 dellarticolo 10 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:
Art. 10. (Bilancio annuale di previsione)
13. In allegato al bilancio di previsione sono elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.".
Nota allarticolo 8
- Il testo dellarticolo 22 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:
Art. 22. (Fondi speciali)
1. Nel bilancio annuale sono iscritti uno o piu fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo lapprovazione del bilancio.
2. I fondi speciali sono utilizzabili esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unita previsionali di base esistenti o di nuove unita dopo lentrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. I fondi speciali sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per ladempimento di funzioni ordinarie della Regione ovvero di spese per nuovi programmi di sviluppo, nonche a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.
4. Le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine dellesercizio nel modo indicato al comma 2 costituiscono economie di spesa.
5. Per ogni fondo speciale e allegato al bilancio un elenco che indica i provvedimenti legislativi e le conseguenti spese cui si prevede di far fronte con il fondo medesimo.".
Nota allarticolo 10
- Il testo dellarticolo 20 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:
Art. 20. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. Nel bilancio annuale e iscritto, tra le previsioni di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire, nel corso dellesercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. Lammontare del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa e determinato, annualmente, con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a un dodicesimo dellammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima e dai provvedimenti di variazione del bilancio.
2. I prelievi e le destinazioni dei medesimi a integrazione delle dotazioni delle unita previsionali di base della spesa sono disposti con deliberazione della Giunta. La Giunta puo delegare allAssessore competente in materia di bilancio ladozione dei provvedimenti previsti nel presente comma.".
Nota allarticolo 11
- Il testo dellarticolo 24 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:
Art. 24. (Variazioni al bilancio)
1. La legge di approvazione del bilancio regionale autorizza le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.
2. Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta sono istituite nuove unita previsionali di base di entrata per liscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dellUnione Europea, nonche per liscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.
3. La Giunta puo effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unita previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.
4. La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative allinterno della medesima classificazione economica, tra unita previsionali di base strettamente collegate nellambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalita, al fine di assicurare la necessaria flessibilita nella gestione delle disponibilita di bilancio, la Giunta puo essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unita previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per lattuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
5. Ogni altra variazione al bilancio e disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.
6. Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dellanno cui il bilancio si riferisce.
7. La Giunta puo disporre variazioni compensative, nellambito della stessa o di diverse unita previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dellarticolo 15, comma 1. Il relativo provvedimento e comunicato al Consiglio.".
Nota allarticolo 15
- Il testo dellarticolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:
Art. 45. (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)
(Omissis)
Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni...nelle forme previste dalle leggi dello Stato.
Al testo della legge segue la formula: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.
Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.
(Omissis).".
Allegato (fare riferimento al file PDF) A. (BILANCIO DI PREVISIONE PER LANNO FINANZIARIO 2004 DELLA REGIONE PIEMONTE - ART. 1).
Allegato (fare riferimento al file PDF) B. (BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI FINANZIARI 2004-2006 - ART. 4).
Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 19 del 18 maggio 2004 (ndr)
I documenti contabili allegati alla presente Legge Regionale sono pubblicati sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 23 del 10 giugno 2004 (ndr)
Legge regionale 18 maggio 2004, n. 11.
Misure straordinarie per i presidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi (CIOV).
Il Consiglio regionale ha approvato.