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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
CAPO I.
INTERVENTI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
Art. 1.
(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attivita produttive)
1. La Regione Piemonte esercita i relativi poteri di accertamento, di riscossione e di utilizzo del gettito come previsti e disciplinati dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dellimposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dellIRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche riordino della disciplina dei tributi locali).
2. I poteri di accertamento e di riscossione di cui al comma 1 sono esercitati mediante le competenti Agenzie fiscali.
3. I proventi di tale imposta vengono iscritti nellUnità Previsionale di Base (UPB) 0902 (Bilanci e Finanze - Titolo I - Entrate proprie della Regione).
CAPO II.
INTERVENTI IN MATERIA DI BILANCIO E DI CONTABILITA REGIONALE
Art. 2.
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. In applicazione di quanto previsto dallarticolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per lanno 2003), le leggi regionali di cui allAllegato A sono rifinanziate nellimporto ivi indicato.
Art. 3.
(Aumenti di capitale in societa a partecipazione regionale)
1. E istituito nellUPB 08042 (Programmazione e statistica - Rapp. con società a partecipazione regionale - Titolo II - Spese dinvestimento) il Fondo per la sottoscrizione di azioni o quote in societa a partecipazione regionale, con uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, per lanno finanziario 2004, pari a 4.185.900,00 euro.
2. Le societa per le quali e autorizzata la ricapitalizzazione sono riportate allAllegato B.
3. Lautorizzazione di cui al comma 2 riguarda azioni o quote inoptate da parte di altri soci.
4. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dellUPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese dinvestimento) del bilancio di previsione per lanno finanziario 2004.
Art. 4.
(Modifiche alla l.r. 23/2003)
1. Dopo il comma 3 dellarticolo 2 della legge regionale 23 settembre 2003 n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) è aggiunto il seguente:
3 bis. La facoltà della periodicità quadrimestrale per i versamenti è altresì prevista per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo persone e cose, alimentati a gasolio e non conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro linquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore..
2. Alla lettera d) del comma 1 dellarticolo 4 della l.r. 23/2003 le parole autoveicoli speciali sono sostituite con la parola autocaravan.
3. Dopo la lettera c) del comma 1 dellarticolo 5 della l.r. 23/2003 è aggiunta la seguente:
c bis) autobus e autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente (articolo 85 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada")."
4. Alla lettera b) del comma 2 dellarticolo 5 della l.r. 23/2003 dopo la parola incendi sono aggiunte le parole e di protezione civile.
5. La lettera g) del comma 2 dellarticolo 5 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente:
g) gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a Gas Propano Liquido (GPL), già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL allatto della immatricolazione..
Art. 5.
(Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per labilitazione allesercizio professionale. Articolo 3 della l.r. 53/1996)
1. Limporto della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui allarticolo 3 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 53 è determinato, a decorrere dallanno accademico 2004-2005, in euro 110,00.
2. Per gli anni successivi la Giunta regionale aggiorna tale importo con riferimento alla variazione annuale dellindice generale dellIstituto Centrale di Statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie e gli operai.
Art. 6.
(Abrogazione del comma 3 dellarticolo 2 della l.r. 41/1992)
1. Il comma 3 dellarticolo 2 della legge regionale 25 agosto 1992, n. 41 (Istituzione nel bilancio regionale di un fondo per lavvio ed il sostegno di iniziative previste da Regolamenti o Direttive Comunitarie) e abrogato.
Art. 7.
(Interpretazione autentica del comma 3 dellarticolo 24 della l.r. 7/2001)
1. Lespressione fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria di cui al comma 3 dellarticolo 24 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è intesa nel senso che le variazioni compensative ivi precluse sono solo quelle fra capitoli che prevedano tutti spese di carattere obbligatorio.
CAPO III.
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
Art. 8.
(Finalita)
1. Al fine di ottimizzare limpiego delle risorse per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita, ampliando la capacita finanziaria del sistema degli enti locali della regione anche attraverso lemissione di prestiti obbligazionari o lutilizzo di nuovi strumenti finanziari, la Regione attua interventi di promozione, coordinamento e garanzia a norma degli articoli seguenti del presente capo.
Art. 9.
(Strumenti di garanzia)
1. Le somme iscritte nel bilancio quali economie da trasferimenti vincolati dallo Stato nelle materie di competenza esclusiva della Regione costituiscono, secondo i principi del federalismo fiscale sanciti dallarticolo 119 della Costituzione, un fondo unico di garanzia utilizzabile dalla Regione stessa e dal sistema degli enti locali piemontesi secondo le modalita stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale.
Art. 10.
(Utilizzo del fondo)
1. Le risorse di cui allarticolo 9 sono utilizzate a garanzia delle iniziative tese a migliorare la situazione finanziaria degli enti locali.
2. Le iniziative di cui al comma 1, da concordarsi fra la Regione Piemonte e gli enti locali interessati, prevedono lutilizzo dei seguenti strumenti:
a) contratti di swap per la rinegoziazione del debito pregresso e per il contenimento dei relativi oneri;
b) finanza di progetto, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi dettati dallarticolo 14, comma 2, della l.r. 2/2003;
c) esternalizzazione dei servizi non essenziali, al fine di contenere i relativi costi, anche mediante gestioni comuni a diversi enti;
d) ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo scopo.
Art. 11.
(Studi di fattibilita)
1. Lo studio di fattibilita per le opere di costo complessivo superiore a 10 milioni di euro e lo strumento ordinario preliminare ai fini dellassunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate.
2. Per le finalita di cui alla presente legge, la Regione Piemonte puo intervenire nella predisposizione degli studi di fattibilita tecnica e finanziaria dei progetti, secondo le modalita stabilite mediante apposito provvedimento.
Art. 12.
(Coordinamento di emissioni obbligazionarie)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare interventi volti ad agevolare le emissioni obbligazionarie da parte degli enti locali.
2. A tal fine, la Giunta adotta misure di coordinamento finalizzate a consentire emissioni congiunte da parte degli enti locali che, a causa delle loro limitate capacita di indebitamento, non possono accedere al mercato del credito in condizioni favorevoli.
Art. 13.
(Acquisizione di rating per enti di piccole o modeste dimensioni)
1. Nellambito degli interventi e delle misure previste dallarticolo 10, ove le dimensioni degli enti locali interessati sia tale da non consentire lattribuzione di un rating da parte delle societa di valutazione del merito di credito, la Giunta regionale e autorizzata a richiedere a tali società lassegnazione di uno o piu rating alla singola operazione finanziaria, prestando le richieste garanzie.
CAPO IV.
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE
Art. 14.
(Asilo nido della Regione Piemonte)
1. La Regione finanzia la realizzazione dellasilo nido regionale. Lasilo può essere aperto non solo ai figli dei dipendenti regionali ma anche ai figli di altri cittadini secondo criteri definiti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
2. Per la realizzazione dellopera di cui al comma 1 si provvede con le risorse di cui alla UPB di nuova istituzione denominata 07992 (Organizzazione Risorse Umane - Direzione - Titolo II - Spese dinvestimento). Le relative disponibilita finanziarie, per lanno 2004, sono incrementate di 590.000,00 euro.
3. Alla copertura della spesa di cui al comma 2 si provvede con riduzione di pari importo dellUPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese dinvestimento) del bilancio di previsione per lanno finanziario 2004.
Art. 15.
(Trattamento economico accessorio del personale)
1. Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, rispettivamente i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente nonche le risorse per le politiche di sviluppo del personale delle altre categorie sono acquisite nelle disponibilita per il trattamento accessorio.
2. Sono, altresi, acquisite e destinate per i trattamenti accessori, dallanno 2004, le ulteriori risorse iscritte nellUPB 09071 (Bilanci e Finanze - Trattamento economico del personale - Titolo I - Spese correnti) del bilancio di previsione per lanno finanziario 2004 e nella stessa UPB del bilancio pluriennale 2004-2006.
Art. 16.
(Retribuzione prestazioni straordinarie)
1. La Giunta regionale e autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture e nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e dalle imprese causati dallalluvione verificatasi in Piemonte nel mese di ottobre 2000 o dagli eventi per cui e dichiarato lo stato di emergenza.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale impiegato nelle attivita amministrative regionali riguardanti levento Olimpiadi invernali Torino 2006" nonche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attivita di supporto alle sedute dellAssemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
Art. 17.
(Modifica dellarticolo 1 della l.r. 39/1998).
1. Allarticolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sullorganizzazione degli uffici di comunicazione e sullordinamento del personale assegnato) e successive modifiche viene aggiunto il seguente comma:
5 bis. Il limite massimo dei tre quinti stabilito al comma 5 non si applica allUfficio di comunicazione dellUfficio di Presidenza del Consiglio regionale limitatamente alle quote di risorse finanziarie, assegnate ai Consiglieri segretari, risultanti dal riparto effettuato con deliberazione ai sensi del comma 7".
Art. 18.
(Modifica dellarticolo 1, comma 8 bis, della l.r. 39/1998)
1. Il comma 8 bis dellarticolo 1 della l.r. 39/1998 è sostituito dal seguente:
8 bis. Le risorse finanziarie di cui allarticolo 1, comma 3, sono incrementabili in misura sufficiente a garantire una somma corrispondente ad un monte ore complessivo di straordinari computato in ragione del limite individuale annuo 1999, per il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dellUfficio di Presidenza del Consiglio regionale e la remunerazione delle particolari condizioni di disagio proprie dellattività svolta. In armonia con i principi di cui allarticolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al personale sopra citato è corrisposta, per il periodo di svolgimento delle mansioni sopra indicate, unindennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e per attività svolta in condizioni particolarmente disagiate. Lindennità viene fissata annualmente con provvedimento della Giunta regionale, dintesa con lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale..
CAPO V.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DELLARTIGIANATO
Art. 19.
(Disposizioni in materia di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi)
1. La Regione concede contributi finanziari per le spese relative sia alle fusioni sia alla costituzione di forme associative previste con provvedimento della Giunta regionale, fra i Confidi di cui allarticolo 10 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dellartigianato), nella misura massima del 50 per cento delle spese dichiarate ammissibili in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Alle spese necessarie per lattuazione di quanto disposto dal comma 1 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti dellUPB 17071 (Commercio e Artigianato - Promozione sviluppo credito artigianato - Titolo I - Spese correnti) del bilancio di previsione per lanno finanziario 2004.
CAPO VI.
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SANITA
Art. 20.
(Parco della Salute)
1. Al fine di favorire lintegrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con le attivita di ricerca scientifica e tecnologica avanzata, di alta formazione e di aggiornamento professionale degli operatori, viene realizzato il Parco della Salute nella citta di Torino utilizzando apposito finanziamento statale.
2. Alla spesa a carico della Regione e relativa allacquisto dellarea necessaria alla realizzazione dellOspedale Molinette 2, prevista in 60,540 milioni di euro, da erogare per 40,540 milioni di euro nellanno 2004 e per 20 milioni di euro nellanno 2005 si provvede mediante utilizzazione delle disponibilita iscritte allUPB 28042 (Programmazione sanitaria - Edilizia ed attrezzature sanitarie - Titolo II - Spese dinvestimento) per gli anni 2004 e 2005 e listituzione, nellambito della stessa UPB, di apposita spesa.
3. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali 3 luglio 1996, n. 40 (Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67), 24 marzo 2000, n. 24 (Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67), 24 marzo 2000, n. 25 (Impegno finanziario per la realizzazione dellOspedale di Alba-Bra) e l.r. 2/2003 vengono, conseguentemente, parzialmente trasferite allanno 2006.
Art. 21.
(Istituzione fondo speciale per rischi di responsabilità civile delle ASL)
1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare lefficienza e leconomicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle Aziende Sanitarie Locali (ASL). A tale fine è istituito un Fondo speciale nellUPB 28051 (Programmazione sanitaria - Gestione e risorse finanziarie - Titolo I - Spese correnti) per un ammontare attualmente determinato in 45 milioni di euro per un triennio, di cui 15 milioni di euro relativi allanno 2004.
2. Il fondo è destinato al finanziamento degli esborsi che le ASL devono sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore compreso tra 1.500,00 euro e 500.000,00 euro per sinistro, per un valore massimo annuo di 15 milioni di euro. La parte eccedente limporto di 500.000,00 euro per sinistro è a carico dellimpresa di assicurazione, scelta mediante procedura ad evidenza pubblica.
3. Alla Giunta regionale, entro e non oltre 60 giorni dallapprovazione della presente legge, è demandato il compito di individuare:
a) la quota della spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASL da destinarsi al finanziamento del Fondo;
b) i criteri e le modalità di gestione del rischio a carico del Fondo e di individuazione del soggetto incaricato della gestione medesima;
c) i criteri che garantiscono la compartecipazione nella gestione del sinistro da parte dellimpresa di assicurazione che assume il rischio per la quota eccedente loperatività del Fondo;
d) i criteri per la copertura, escludendo la rivalsa da parte sia delle ASL sia dellimpresa di assicurazione nei confronti dei dirigenti, per i sinistri per i quali sia riconosciuta la colpa grave, anche ai sensi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).
4. Per assicurare la copertura finanziaria le ASL trasferiscono alla Regione le quote di cui al comma 3, lettera a), iscritte nella stessa UPB 28051.
Art. 22.
(Attività di prevenzione per il contrasto del doping, labuso dei farmaci
e i comportamenti a rischio nella
pratica sportiva dilettantistica ed amatoriale)
1. Al fine di tutelare coloro i quali praticano lo sport a livello dilettantistico ed amatoriale nellambito delle competenze regionali previste dallarticolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), la Regione Piemonte, di concerto con le Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva ed il Centro regionale antidoping di Orbassano, promuove iniziative di prevenzione, informazione e monitoraggio delle situazioni a rischio.
2. Tali attività sono svolte sulla base di convenzioni annuali appositamente stipulate tra i soggetti di cui al comma 1. Le convenzioni disciplinano altresì i criteri, le metodologie antidoping e i relativi finanziamenti.
3. La copertura della spesa per lattuazione del presente articolo, stimabile in 500 mila euro, è così articolata:
a) alle spese relative allutilizzo delle attrezzature del laboratorio del Centro regionale antidoping di Orbassano si fa fronte con gli stanziamenti di cui allUPB 29992 (Controllo delle attività sanitarie - Direzione - Titolo II - Spese dinvestimento);
b) alle spese per le campagne informative e per la formazione sulla tutela della salute si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 29061 (Controllo delle attività sanitarie - Organizzazione personale Risorse umane - Titolo I - Spese correnti) e della UPB 06011 (Comunicazione istituzionale della Giunta - Relazioni esterne della Giunta - Titolo I - Spese correnti);
c) alle spese connesse alle attività di contrasto al doping e di controllo antidoping si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 21041 (Turismo Sport Parchi - Sport - Titolo I - Spese correnti).
Art. 23.
(Interventi socio-sanitari a sostegno degli anziani non autosufficienti)
1. Al fine di ottimizzare leffetto degli interventi socio-sanitari a sostegno degli anziani non autosufficienti, gli indirizzi programmatici sulla gestione delle risorse che la Regione a tal scopo destina nellanno 2004 per il finanziamento delle Aziende Sanitarie Regionali (ASR) e quale contributo agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, sono disposti dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori alla Sanità e alle Politiche Sociali.
2. Per rendere più efficienti ed efficaci gli interventi nel settore sociale e socio-sanitario la Giunta regionale entro il 31 dicembre 2004 riferisce alla commissione competente in merito ai possibili interventi di riorganizzazione di tali settori.
Art. 24.
(Rete regionale per le malattie rare)
1. La Regione Piemonte istituisce, ad implementazione del Sistema Sanitario Regionale, la rete regionale per le malattie rare.
2. La misura è finanziata per lesercizio in corso per 100.000,00 euro mediante gli stanziamenti della UPB 28011 (Programmazione sanitaria - Titolo I - Spese correnti) che presenta la necessaria disponibilità.
Art. 25.
(Interventi contro il randagismo)
1. La Regione eroga ai comuni contributi regionali integrativi a quelli previsti dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale) in materia di prevenzione del randagismo.
2. Lammontare dei contributi è fissato per lanno 2004 in 50 mila euro che vengono iscritti nel bilancio regionale nella UPB 27031 (Sanità pubblica - Sanità animale Igiene degli allevamenti - Titolo I - Spese correnti)
3. Alla copertura finanziaria si provvede con prelievo, di pari ammontare, dalla UPB 09011 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti).
CAPO VII.
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE
Art. 26.
(Sviluppo del sistema aeroportuale regionale)
1. Allo scopo di garantire la continuità operativa degli scali aeroportuali minori in vista del loro possibile rilancio nellambito del sistema aeroportuale regionale, la Giunta regionale è autorizzata a compiere, anche in deroga allarticolo 2 della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 31 (Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in societa per azioni), gli atti necessari a mantenere una partecipazione al capitale delle società concessionarie non superiore al 20 per cento.
2. Per sostenere limpegno finanziario di cui al comma 1, a tal fine necessario, proporzionalmente commisurato a quello sostenuto dai principali enti locali territoriali presenti nella compagine sociale, è stanziata nellUPB 08042 (Programmazione e statistica - Rapporti con società a partecipazione regionale - Titolo II - Spese dinvestimento), la somma di 2 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, per lanno finanziario 2004.
3. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dellUPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese dinvestimento) del bilancio di previsione per lanno finanziario 2004.
Art. 27.
(Piano nazionale della sicurezza stradale)
1. La Regione si impegna a cofinanziare la realizzazione del primo programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, istituito dallarticolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi alloccupazione e della normativa che disciplina lINAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).
2. A tal fine, viene prevista nellUPB 26022 (Trasporti Viabilità ed impianti fissi - Titolo II - Spese dinvestimento) una spesa relativa alla quota di cofinanziamento regionale del Piano nazionale della sicurezza stradale con uno stanziamento per lanno finanziario 2004 pari a 10 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa.
3. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie dellUPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese dinvestimento) del bilancio di previsione per lanno finanziario 2004.
Art. 28.
(Realizzazione di opere connesse al nodo ferroviario di Novara)
1. La Regione si impegna a contribuire al finanziamento di opere di mitigazione ambientale e di un centro di interscambio passeggeri connessi alla realizzazione del nodo ferroviario di Novara, per un importo complessivo di 24,800 milioni di euro nel periodo 2004-2010.
2. I tempi e le modalità di erogazione del finanziamento sono definiti con un apposito accordo di programma tra la Regione e gli altri soggetti interessati.
3. Alla copertura della spesa per gli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006, complessivamente prevista in 11,480 milioni di euro, si provvede con le risorse stanziate allinterno dellUPB 08032 (Programmazione statistica atti programmazione negoziata - Titolo II - Spese dinvestimento), per 2 milioni di euro nellanno 2004, per 4,740 milioni di euro nellanno 2005 e per 4,740 milioni di euro nellanno 2006.
4. Alla copertura della spesa per gli anni successivi fino al 2010, complessivamente prevista in 13,320 milioni di euro, si provvede ai sensi dellarticolo 30 della l.r. 2/2003.
Art. 29.
(Agevolazioni per la mobilità dei portatori di handicap)
1. Al fine di migliorare la mobilità dei portatori di handicap sui servizi ferroviari regionali e sulle ferrovie concesse è definito uno stanziamento annuale di 500 mila euro a titolo di contributo in conto capitale a favore delle aziende esercenti, entro la misura massima dell80 per cento della spesa sostenuta (IVA esclusa), rispetto alle seguenti tipologie di intervento inerenti lUPB 26032 (Trasporti - Trasporto pubblico locale - Titolo II - Spese dinvestimento):
a) interventi sul materiale rotabile per laccessibilità ai portatori di handicap;
b) attrezzature mobili a terra nelle stazioni e a bordo sul materiale per laccessibilità ai portatori di handicap.
2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dellUPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese dinvestimento).
Art. 30.
(Interventi per la sicurezza sui servizi ferroviari)
1. Al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza agli utenti del trasporto ferroviario regionale è autorizzata la libera circolazione sui servizi ferroviari regionali e sulle ferrovie concesse agli agenti e funzionari delle Forze dellOrdine, in attività di servizio, appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale. Per compensare i mancati introiti da traffico è riconosciuto alle aziende, che esercitano i predetti servizi ferroviari, un contributo annuale entro il limite di spesa di 370.000,00 euro, iscritti nellUPB 26031 (Trasporti - Trasporto pubblico locale - Titolo I - Spese correnti) tramite apposito protocollo di intesa fra le stesse e lamministrazione regionale.
2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede con riduzione di pari importo dellUPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti).
CAPO VIII.
PROVVEDIMENTI IN MATERIE DIVERSE
Art. 31.
(Interventi sui beni culturali)
1. La Regione concorre alla realizzazione dellopera di architettura contemporanea denominata Chiesa del Sacro Volto di Torino per un importo complessivo di 5 milioni di euro.
2. La spesa è in aggiunta agli stanziamenti della UPB 31992 (Beni culturali Direzione - Titolo II - Spese dinvestimento) nella misura di un milione di euro per lanno 2004 e di 2,5 milioni di euro per lanno 2005 e di 1,5 milioni di euro per lanno 2006.
3. Alla copertura si provvede con lUPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese dinvestimento) per lesercizio 2004 con riduzione di 1 milione di euro, per il 2005 con riduzione di 2,5 milioni di euro e per il 2006 con riduzione di 1,5 milioni di euro.
Art. 32.
(Contributi per scuole materne)
1. La Regione eroga ai Comuni contributi per la realizzazione di lavori di adattamento e riadattamento nonché di ampliamento di edifici o locali destinati ad uso delle scuole materne comunali o convenzionate con uno stanziamento di 2 milioni di euro per lanno 2004 da iscriversi nellUPB 32022 (Attività culturali Istruzione Spettacolo - Edilizia scolastica - Titolo II - Spese dinvestimento).
2. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dellUPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese dinvestimento).
Art. 33.
(Incremento del fondo per gli accordi di programma)
1. La previsione complessiva di spesa dellUPB 08032 (Programmazione e statistica Val. progetti prop. Atti programmazione negoziata - Titolo II - Spese dinvestimento) è incrementata di 600 mila euro finalizzati al finanziamento del fondo per gli accordi di programma.
2. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dellUPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese dinvestimento).
Art. 34.
(Autorizzazione di limiti di impegno per la realizzazione del programma degli interventi nel settore irriguo)
1. In sinergia al programma nazionale degli interventi nel settore idrico definito dallarticolo 4, comma 35, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dallanno 2005 e di 5 milioni di euro dallanno 2006 per interventi regionali di accompagnamento ovvero compartecipazione alle spese di progettazione e realizzazione delle opere del programma nazionale stesso, nonché di opere accessorie nel settore irriguo, ai sensi dellarticolo 29 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste) e successive modificazioni e dellarticolo 52 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e dirrigazione).
2. Coerentemente con le procedure previste dal programma nazionale degli interventi nel settore irriguo, la Giunta regionale con propri provvedimenti definisce le procedure di presentazione e selezione dei programmi da parte degli enti interessati, le modalità di finanziamento e la predisposizione del programma regionale degli interventi previsti al comma 1.
3. Le opere finanziate ai sensi del comma 1 sono inserite nel piano regionale per le attività di bonifica e dirrigazione di cui agli articoli 2 e 54 della l.r. 21/1999.
CAPO IX.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 35.
(Norma transitoria)
1. Fino alla approvazione, da parte dello Stato, delle disposizioni di finanziamento dei trasferimenti di risorse previsti in favore delle Regioni e degli Enti locali dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni agli enti locali, 19 novembre 1997, n. 422, 23 dicembre 1997, n. 469, 4 giugno 1997, n. 143, 29 ottobre 1999, n. 443, relativi a conferimenti, non e possibile procedere allassunzione di impegni ovvero alla liquidazione di spese sui relativi capitoli del bilancio regionale.
Art. 36.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge e dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 14 maggio 2004
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 604.
- Presentato dalla Giunta regionale in data 4 dicembre 2003.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente in data 5 dicembre 2003.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 13 aprile 2004 con relazione di Pier Luigi Gallarini.
- Approvato in Aula il 7 maggio 2004, con emendamenti sul testo, con 29 voti favorevoli, 13 voti contrari.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 2
- Il testo dellarticolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per lanno 2003) è il seguente:
Art. 30. (Norma finale)
1. A partire dallesercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dellarticolo 8 della l.r. 7/2001, lautorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa allesercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.
2. Lautorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo disporre la riduzione o laggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.
3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".
Note allarticolo 4
- Il testo dellarticolo 2 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:
Art. 2. (Modalita di pagamento della tassa automobilistica)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale e corrisposta per 12 mesi a partire dal mese di immatricolazione del veicolo.
2. Il termine per il pagamento della tassa automobilistica e stabilito nellultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Per le scadenze successive alla prima il termine per il pagamento e fissato nellultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.
3. Lassolvimento dellobbligazione tributaria per tutti i veicoli, compresi quelli gia immatricolati, avviene in ununica soluzione con lesclusione degli autocarri e dei complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate, per cui rimane in vigore la facolta della periodicita quadrimestrale.
3 bis. La facoltà della periodicità quadrimestrale per i versamenti è altresì prevista per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo persone e cose, alimentati a gasolio e non conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro linquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore.".
- Il testo dellarticolo 4 della l.r. 23/2003 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:
Art. 4. (Variazioni di importi della tassa automobilistica)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale e quella di circolazione sono fissate in:
a) 20,00 euro per i ciclomotori, con esclusione dei quadricicli normati dallarticolo 18, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003);
b) 22,00 euro per i motocicli, a cui deve aggiungersi 1,00 euro per ogni Kw per motocicli di potenza superiore a 11 Kw; c) 25,00 euro per le roulottes e i rimorchi speciali;
d) 1,00 euro a Kw o 0,75 euro per Cv per autocaravan.".
- Il testo del comma 1 dellarticolo 5 della l.r. 23/2003 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:
Art. 5.(Riduzioni ed esenzioni)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono soppresse tutte le riduzioni attualmente in vigore ad eccezione di quelle per le seguenti categorie, la cui percentuale di riduzione rimane invariata:
a) autovetture adibite al servizio pubblico di piazza;
b) autovetture adibite a scuola guida;
c) autoveicoli per il trasporto di cose muniti di sospensione pneumatica allasse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essi equivalente ;
c bis) autobus e autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente (articolo 85 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada) .
- Il testo del comma 2 dellarticolo 5 della l.r. 23/2003 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:
Art. 5. (Riduzioni ed esenzioni)
2. Sono esentati dalla tassa automobilistica le seguenti categorie di veicoli:
a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;
b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati civili e militari dello Stato e della Protezione civile, provvisti di speciali targhe di riconoscimento, e i veicoli esclusivamente destinati, per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province e Comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi e di protezione civile;
c) gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocita di trattamento;
d) gli autobus adibiti a trasporto pubblico di linea;
e) le autoambulanze di cui alla tariffa I del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);
f) i veicoli atti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani e/o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, la cui attrezzatura deve essere fissa e permanente oppure, qualora scarrabili, in caso di intercambiabilita vincolata al caricamento di sola struttura con medesima caratteristica, per i quali si prevede lesenzione dal pagamento sia della tassa di possesso che dellintegrazione dovuta per la massa rimorchiabile;
g) gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a gas propano liquido (GPL), gia dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL allatto dellimmatricolazione.
h) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) utilizzati esclusivamente per lattivita propria di volontariato, delle cooperative sociali iscritte allapposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) che svolgono in via esclusiva attivita nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici.".
Nota allarticolo 6
- Il testo dellarticolo 2 della legge regionale 25 agosto 1992, n. 41 (Istituzione nel bilancio regionale di un fondo per lavvio ed il sostegno di iniziative previste da Regolamenti o Direttive Comunitarie), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :
Art. 2.
1. In attuazione di quanto stabilito allart. 1, viene istituito nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa, apposito capitolo recante la denominazione: Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da Regolamenti e Direttive C.E.E..
2. Agli oneri di dotazione del capitolo per lesercizio 1992 si provvedera in sede di definizione dellassestamento al bilancio di previsione per lanno finanziario 1992.
3...(Abrogato)
4. Il Presidente della Giunta Regionale e autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Nota allarticolo 7
- Il testo dellarticolo 24 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:
Art. 24. (Variazioni al bilancio)
1. La legge di approvazione del bilancio regionale autorizza le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.
2. Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta sono istituite nuove unita previsionali di base di entrata per liscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dellUnione Europea, nonche per liscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.
3. La Giunta puo effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unita previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.".
4. La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative allinterno della medesima classificazione economica, tra unita previsionali di base strettamente collegate nellambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalita, al fine di assicurare la necessaria flessibilita nella gestione delle disponibilita di bilancio, la Giunta puo essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unita previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per lattuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
5. Ogni altra variazione al bilancio e disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.
6. Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dellanno cui il bilancio si riferisce.
7. La Giunta puo disporre variazioni compensative, nellambito della stessa o di diverse unita previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dellarticolo 15, comma 1. Il relativo provvedimento e comunicato al Consiglio.".
Nota allarticolo 9
- Il testo dellarticolo 119 della Costituzione è il seguente:
Art. 119.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire leffettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere allindebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.".
Note allarticolo 10
- Il testo dellarticolo 14 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per lanno 2003) è il seguente:
Art. 14. (Finanza di Progetto)
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina con regolamento, nel rispetto della normativa comunitaria e delle attribuzioni costituzionalmente garantite allo Stato ed agli enti locali, lattuazione nella Regione Piemonte della Finanza di Progetto, per la realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche di interesse regionale individuate negli atti generali di programmazione.
2. Nellemanare il regolamento di cui al comma 1, la Giunta si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire il piu ampio coinvolgimento di soggetti pubblici e privati in relazione agli aspetti progettuali, finanziari, realizzativi e gestionali degli interventi, anche mediante lindividuazione di adeguate forme di pubblicita degli atti di programmazione di cui al comma 1;
b) prevedere che i costi di realizzazione delle opere e delle infrastrutture siano tendenzialmente coperti mediante le remunerazioni derivanti dalla gestione delle stesse;
c) definire dettagliatamente i requisiti dei soggetti promotori, ed, in particolare, quelli necessari ad ottenere laffidamento delle concessioni;
d) garantire, in ogni fase della procedura, lequilibrio economico e finanziario complessivo delle operazioni;
e) disciplinare la facolta dellaggiudicatario di costituire, anche dopo laggiudicazione, una societa di progetto per lesecuzione delle opere;
f) prevedere la facolta delle societa di progetto di emettere, previa autorizzazione da parte degli organismi di vigilanza, obbligazioni, purche garantite pro quota mediante ipoteca, al fine di reperire sul mercato le risorse necessarie ad assicurare il finanziamento delle opere;
g) prevedere lacquisizione del parere favorevole della Sovrintendenza competente per le opere e gli interventi finalizzati, anche parzialmente, al recupero, alla riqualificazione, alla conservazione e alla valorizzazione di beni culturali ambientali.".
Note allarticolo 17
- Il testo dellarticolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sullorganizzazione degli uffici di comunicazione e sullordinamento del personale assegnato), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :
Art. 1. (Uffici di comunicazione della Giunta e del Consiglio regionale)
1. Il Presidente, il Vice Presidente, gli Assessori della Giunta regionale, nonche il Presidente e lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale, si avvalgono, ai sensi dellarticolo 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sullorganizzazione degli uffici e sullordinamento del personale regionale), di specifiche unita organizzative denominate uffici di comunicazione, corrispondenti alle preesistenti segreterie particolari di cui allarticolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 e successive modificazioni.
2. Agli uffici di comunicazione compete esclusivamente il supporto per lespletamento dellattività istituzionale propria dei soggetti e delle strutture politiche individuate al comma precedente.
3. Le risorse finanziarie necessarie allutilizzo del personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla Giunta regionale, ove necessario dintesa con lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale, con riferimento alle dotazioni organiche determinate dalle normative vigenti per gli uffici medesimi. Limporto e determinato annualmente sulla base del costo effettivo del personale previsto in dotazione organica comprensivo del trattamento stipendiale fondamentale, degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dellente, delle somme erogate con carattere di continuita e fissita, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto, definito al 1° gennaio di ogni anno. Limporto risultante è incrementato di una percentuale corrispondente allaumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dellanno precedente e il gennaio dellanno in corso, nonche del costo corrispondente ad un monte ore straordinarie computato in ragione del limite individuale previsto per lanno 1998 per il personale dei medesimi uffici della Giunta regionale.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il personale addetto agli uffici di comunicazione puo essere individuato tra dipendenti regionali, ovvero comandati da altre pubbliche amministrazioni. Con esclusione del personale comandato, per il quale si provvede con la determinazione di autorizzazione al comando stesso, il conferimento dellincarico di responsabile o di componente dei predetti uffici avviene tramite la stipulazione di appositi contratti a tempo determinato di diritto privato e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata dellincarico. Il periodo di aspettativa e utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità nonché ai fini della conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.
4 bis. Il comma 4 si applica anche ai dipendenti regionali ai quali e conferito lincarico di cui allarticolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).
5. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3 gli Uffici di comunicazione possono avvalersi, nei limiti massimi dei tre quinti di tale spesa, anche di personale esterno allAmministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.
5 bis Il limite massimo dei tre quinti stabilito al comma 5 non si applica allUfficio di comunicazione dellUfficio di Presidenza del Consiglio regionale limitatamente alle quote di risorse finanziarie, assegnate ai Consiglieri segretari, risultanti dal riparto effettuato con deliberazione ai sensi del comma 7.
6. Sono fatti salvi rispetto al limite di spesa di cui al comma 3 gli eventuali oneri derivanti dallapplicazione dellistituto di sostituzione per maternità in applicazione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri); in tal caso la spesa necessaria per far luogo alla sostituzione viene imputata sui capitoli di spesa riferiti al personale regionale, ferma restando la possibilità di scelta tra la temporanea assegnazione di dipendenti regionali di qualifica funzionale non superiore all8° ovvero al di fuori dellamministrazione regionale prevedendo, in tal caso, un compenso equivalente al trattamento economico iniziale del primo livello al quale linteressato può accedere in relazione al titolo di studio posseduto.
7. Con atto deliberativo della Giunta regionale e dellUfficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono determinate, su proposta degli amministratori interessati, le modalità ed il numero delle unita di personale da acquisire, il responsabile dellufficio di comunicazione e le relative retribuzioni.
8. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 4 e 5 viene costituito con la sottoscrizione del contratto da parte del Presidente della Giunta regionale, del Vice Presidente, dellAssessore e del Presidente del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza. Le direzioni regionali competenti in materia di personale forniscono il supporto tecnico necessario per la stipulazione e la gestione dei singoli contratti. Il rapporto puo essere risolto in qualsiasi momento e si risolve di diritto quando cessa dallufficio lamministratore a supporto del quale il personale risulta essere assegnato.
8 bis. Le risorse finanziarie di cui allarticolo 1, comma 3, sono incrementabili in misura sufficiente a garantire una somma corrispondente ad un monte ore complessivo di straordinari computato in ragione del limite individuale annuo 1999, per il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dellUfficio di Presidenza del Consiglio regionale e la remunerazione delle particolari condizioni di disagio proprie dellattività svolta. In armonia con i principi di cui allarticolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al personale sopra citato è corrisposta, per il periodo di svolgimento delle mansioni sopra indicate, unindennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e per attività svolta in condizioni particolarmente disagiate. Lindennità viene fissata annualmente con provvedimento della Giunta regionale, dintesa con lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale.".
Nota allarticolo 19
- Il testo dellarticolo 10, della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dellartigianato) è il seguente:
Articolo 10 (Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi)
1. Sono ammessi a beneficiare dei contributi regionali al fondo rischi i consorzi, le cooperative di garanzia collettiva fidi e il Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi Artigianfidi, di seguito denominati Confidi, aventi sede legale e operativa nel territorio della Regione Piemonte, che risultino costituiti da almeno quattrocento imprese artigiane e altre imprese non artigiane, nei limiti previsti dallarticolo 6 della legge n. 443/1985, che abbiano come scopi sociali:
a) la prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti aggiuntivi rispetto allautonoma capacita di affidamento delle singole imprese associate, da parte di aziende e istituti di credito, di societa di locazione finanziaria, di societa di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari;
b) linformazione, la consulenza e lassistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonche le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese medesime.
2. Per poter ottenere i contributi regionali i Confidi devono risultare costituiti ed operanti in base a principi statutari che prevedano:
a) la mancanza dello scopo di lucro e il divieto di distribuire utili ai soci, sotto qualsiasi forma, anche in caso di scioglimento;
b) la riserva della carica di Presidente dellorgano interno di controllo e verifica contabile-amministrativa, ad un professionista iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti designato dalla Giunta regionale.
c) la presenza nellorgano amministrativo della cooperativa di almeno due rappresentanti della Regione Piemonte.
3. La Giunta regionale approva annualmente i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi al fondo rischi dei Confidi e li trasmette al Consiglio regionale per il parere da esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, il parere si intende acquisito favorevolmente.".
Note allarticolo 20
- Il testo della legge regionale 3 luglio 1996, n. 40. (Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67) è pubblicato sul BUR del 10 luglio 1996, supplemento al n. 28 .
- Il testo della legge regionale 24 marzo 2000, n. 24.( Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67).è pubblicato sul BUR del. 29 marzo 2000, 2° supplemento al n. 13.
- Il testo della legge regionale 24 marzo 2000, n. 25. (Impegno finanziario per la realizzazione dellospedale di Alba - Bra) è pubblicato sul BUR del 29 marzo 2000, 2° supplemento al n. 13 .
- Il testo della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2. (Legge finanziaria per lanno 2003 ) è pubblicato sul BUR del 6 marzo 2003, n. 10.
Nota allarticolo 26
- Il testo dellarticolo 2 della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 31 (Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in società per azioni)
Art. 2 (Quote cedibili)
1. Sono suscettibili di cessione o di conferimento, le partecipazioni che si caratterizzano, anche disgiuntamente, per:
a) non costituire il pacchetto azionario di riferimento;
b) essere inferiori al 20 per cento del capitale sociale;
c) non concorrere, in virtu di legami strutturali o contrattuali, alla formazione del capitale che detiene il controllo, indiretto o di fatto, della societa.
2. Qualora ricorrano i criteri indicati nel comma 1, la Giunta regionale e tenuta a illustrare, con relazione annuale al Consiglio, le ragioni delleventuale mantenimento delle partecipazioni regionali.
3. Rimane in ogni caso esclusa la facolta di alienare quote comprensive di titoli azionari emessi in occasione di operazioni di ricapitalizzazione deliberate nel triennio precedente.
4. La Giunta regionale verifica preventivamente la scelta di dismissione con le altre amministrazioni pubbliche partecipanti alle stesse societa o enti.".
Note allarticolo 34
- Il testo dellarticolo 29 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) è il seguente:
Art. 29 (Progetti ed opere di irrigazione e di sistemazione idraulicoagraria)
La Giunta regionale può finanziare, con spesa anche a totale carico regionale, iniziative assunte da enti pubblici, da comunità montane, da consorzi di bonifica, da consorzi di miglioramento o da consorzi irrigui rivolte alla realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
La Giunta Regionale può provvedere anche direttamente al finanziamento degli interventi di cui al comma precedente a favore dei Canali ex Demaniali trasferiti, comprese le spese di gestione.
I progetti e le opere sono approvati dalla Giunta regionale contestualmente alla concessione del contributo; detta approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonchè di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.
La Giunta Regionale può altresì provvedere direttamente o tramite lEnte di Sviluppo Agricolo o le Amministrazioni Provinciali o Istituti specializzati, alla redazione di progetti irrigui compresi i relativi studi, sondaggi, valutazione di impatto ambientale e ricerche di rilevante interesse per leconomia regionale.".
- Il testo dellarticolo 52 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione) è il seguente:
Art. 52 (Finanziamenti regionali per lirrigazione)
1. A favore dei consorzi dirrigazione, così come individuati allarticolo 45, possono essere concessi contributi in conto capitale:
a) fino al 95 per cento entro il limite della spesa considerata ammissibile, per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, per lacquisto delle relative attrezzature, per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente allacquacoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo;
b) fino al 50 per cento del valore di trasferimento relativo al riordino irriguo volontario di cui allarticolo 5.".
- Il testo dellarticolo 2 della l.r. 21/1999 è il seguente:
Art. 2. (Piano regionale per le attività di bonifica e dirrigazione)
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, entro dodici mesi dallentrata in vigore della presente legge, il piano regionale per le attività di bonifica e dirrigazione, finalizzato ad impostare organicamente le attività di bonifica e dirrigazione sul territorio regionale.
2. La proposta di piano formulata dalla Giunta regionale è trasmessa alle Province ed ai consorzi di cui agli articoli 13, 45 e 47 operanti nella Regione, che possono formulare osservazioni e proposte entro novanta giorni dalla ricezione.
3. Il piano regionale per le attività di bonifica e dirrigazione definisce:
a) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dellazione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui allarticolo 1;
b) la tipologia degli interventi e delle opere di bonifica e di irrigazione;
c) le principali opere di bonifica ed irrigazione da attuare nel periodo di validità del piano, i tempi e le risorse di massima necessarie per la loro realizzazione;
d) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).
- Il testo dellarticolo 54 della l.r. 21/1999 è il seguente
Art. 54 (Attuazione del programma triennale regionale della bonifica e dellirrigazione)
1. Il programma di cui allarticolo 3 è valido per un triennio ed è aggiornato annualmente in funzione del bilancio pluriennale della Regione.
2. Il programma, con riferimento alle disponibilità finanziarie indicate dal bilancio della Regione, individua per ciascuno degli anni considerati e per ogni comprensorio:
a) le nuove opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e le opere di manutenzione straordinaria, specificando per ciascuna di esse la spesa presunta, leventuale concorso degli enti locali ai sensi dellarticolo 12, nonché la misura del concorso a carico dei proprietari immobiliari interessati di cui allarticolo 21;
b) le nuove opere di bonifica di competenza privata e lammontare complessivo delleventuale contributo regionale concesso per la loro realizzazione.
3. Nelle more dellapprovazione del programma triennale di bonifica e di irrigazione, gli interventi previsti nei piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale sono realizzati sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale nellambito degli stanziamenti iscritti sui competenti capitoli del bilancio annuale della Regione e secondo i criteri e le priorità da questa individuate, sentito il parere della Commissione consultiva regionale per lagricoltura e le foreste di cui allarticolo 8 della l.r. 63/1978, come sostituito dallallegato allarticolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44.
Note allarticolo 36
- Il testo dellarticolo 45 dello Statuto è il seguente:
Art. 45 (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)
(omissis)
Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni ... nelle forme previste dalle leggi dello Stato.
Al testo della legge segue la formula: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.
Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza di cui sopra.".
Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 19 del 18 maggio 2004 (ndr)
Legge regionale 14 maggio 2004, n. 10.
Bilancio di previsione per lanno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006.
Il Consiglio regionale ha approvato.