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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno finanziario 2004)

1. La durata dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno finanziario 2004, fissata sino al 29 febbraio 2004 dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 34 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2004), e’ prorogata sino al 30 aprile 2004.

Art. 2.

(Urgenza)

1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 febbraio 2004

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 622.

- Presentato dalla Giunta regionale il 17 febbraio 2004.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 18 febbraio 2004.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 24 febbraio 2004 con relazione di Pier Luigi Gallarini.

- Approvato in Aula il 24 febbraio 2004 con 29 voti favorevoli, 7 voti contrari e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 1

- Il testo della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 34 è pubblicato sul BUR del 31 dicembre 2003, n. 53.


Nota all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 45 dello Statuto è il seguente:

“Art. 45 (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)

(omissis)

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni ... nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può … essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza di cui sopra.”.

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 8 del 27 febbraio 2004 (ndr)




Legge regionale 15 marzo 2004, n. 5.

Adesione della Regione Piemonte all’Associazione amici dell’Universita’ di scienze gastronomiche.

Il Consiglio regionale ha approvato.