Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 5, comma 1, della l.r. 55/1987)

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 55/1987 e’ sostituito dal seguente:

“1. Oltre al punto prelievo ubicato nella sede di esecuzione di analisi la quale si identifica con la sede del laboratorio, a domanda possono essere autorizzati, con le procedure di cui alla presente legge e quali strutture decentrate, due punti prelievo, ovunque ubicati nel territorio della Regione.”.

Art. 2.

(Modifiche di coordinamento)

1. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 55/1987 e’ sostituito dal seguente:

“2. L’autorizzazione all’attivazione dei punti di prelievo esterni al laboratorio è temporanea e può essere revocata con motivato provvedimento, informata la competente commissione consiliare”.

2. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 55/1987 e’ sostituito dal seguente:

“3. Il direttore di cui al successivo articolo 10 è responsabile anche della funzionalità e organizzazione dei punti di prelievo dipendenti dal laboratorio, in ordine al corretto prelievo dei campioni, al loro adeguato e tempestivo trasporto, nonché alla sollecita consegna dei referti.”.

3. Il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 55/1987 e’ sostituito dal seguente:

“5. È consentito il prelievo a domicilio per pazienti impossibilitati ad aderire al laboratorio o ai punti di prelievo.”.

4. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 55/1987 e’ sostituito dalla seguente:

“c) la sede del laboratorio e degli eventuali punti di prelievo”.

5. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 55/1987 e’ sostituito dalla seguente:

“c) la sede e denominazione del laboratorio, nonche’ la sede degli eventuali punti di prelievo.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 febbraio 2004

Enzo Ghigo

Disegno di legge n 437.

- Presentato dalla Giunta regionale il 25 luglio 2002.

- Assegnato alla IV Commissione in sede referente il 1° agosto 2002.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 5 marzo 2003 con relazione di Gianluca Godio.

- Approvato in Aula il 3 febbraio 2004, con emendamenti sul testo, con 28 voti favorevoli, 6 voti contrari e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota al titolo della legge

- Il D.P.C.M. 10 febbraio 1984 (Indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio) è pubblicato sulla GU 24 febbraio 1984, n. 55.

Note all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 10 della legge regionale 55/1987 è il seguente:

“Art. 10. (Direttore)

1. Ad ogni laboratorio privato è preposto un direttore, che non può dirigerne altri e che deve garantire la propria presenza per almeno la metà di ore di apertura settimanale del laboratorio fissate all’atto della concessione di autorizzazione, fermo restando che in ogni caso deve essere garantita la presenza di almeno un laureato per l’intero arco di attività giornaliera del laboratorio.

2. Il direttore del laboratorio deve essere medico, biologo o chimico e deve essere iscritto all’Albo dell’Ordine di appartenenza, essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia e della specializzazione o libera docenza in una delle branche attinenti il laboratorio di analisi cliniche ovvero, in alternativa, della laurea in scienze biologiche o in chimica e della specializzazione o libera docenza in una delle branche attinenti il laboratorio di analisi nelle quali è consentita dalle norme vigenti l’ammissione dei biologi o dei chimici. In alternativa alla specializzazione, vale per tali figure professionali un servizio quinquennale di ruolo o equiparato ai sensi delle vigenti leggi presso pubblici laboratori di analisi di presidi ospedalieri, istituti universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituzioni sanitarie di cui all’art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché presso i laboratori di analisi dell’Istituto Superiore di Sanità e del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

3. Qualora il direttore sia un biologo o un chimico, il laboratorio, per gli atti di natura medica, deve avvalersi di un laureato in medicina e chirurgia iscritto nell’Albo Professionale.

4. Il direttore sceglie ed approva i metodi di analisi, risponde dell’attendibilità dei risultati, organizza i servizi nonché i controlli di qualità, vigila sulla idoneità delle attrezzature e degli impianti, vigila sulla refertazione, sulla registrazione e sull’archiviazione degli esami, presta direttamente, o tramite i collaboratori medici a ciò destinati, consulenza medica necessaria per l’interpretazione dei risultati.

5. In caso di assenza o impedimento del direttore responsabile, valgono le disposizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 9 del D.P.C.M. 10 febbraio 1984.

6. Compete al direttore o a un collaboratore laureato, all’uopo delegato, la firma dei referti.

7. Qualora il laboratorio intenda svolgere anche attività di anatomia, istologia patologica e citodiagnostica, l’addetto deve essere laureato in medicina e chirurgia e in possesso della libera docenza o specializzazione o della idoneità a primario o aiuto ospedaliero, ovvero aver prestato servizio di ruolo o equiparato ai sensi delle vigenti leggi presso l’Ente pubblico in servizio di anatomia e istologia patologica per almeno cinque anni.

8. Il direttore tecnico è altresì responsabile:

a) dell’applicazione del regolamento interno;

b) dello stato igienico dei locali, dello smaltimento dei rifiuti speciali ai sensi della normativa vigente, dello stato dell’attrezzatura e degli impianti, delle scorte e dello stato di conservazione dei reattivi e del materiale impiegato, nonché delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività;

c) della registrazione, trascrizione e archiviazione dei referti;

d) delle segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti leggi.”.

- Il testo dell’articolo 13, comma 2, della l.r. 55/1987, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“2. La domanda deve essere corredata da:

a) le generalità, il domicilio e la copia del certificato del casellario giudiziale del richiedente l’autorizzazione, dal quale risultino eventuali precedenti in materia penale, civile e amministrativa; nel caso in cui non si tratti di persona fisica, la denominazione e la sede della società o dell’Ente, copia dell’atto costitutivo e di ogni successiva variazione dello stesso, nonché le generalità, il domicilio e copia del certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante;

b) il codice fiscale del richiedente e la certificazione della sua iscrizione presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;

c) la sede del laboratorio e degli eventuali punti di prelievo;

d) la denominazione del laboratorio, che deve essere tale da non ingenerare equivoci con la denominazione di istituti pubblici;

e) indicazioni sull’orario di apertura e di attività del laboratorio;

f) le generalità, i titoli professionali, di studio e di carriera del direttore tecnico designato, con la relativa comprovante documentazione;

g) indicazioni sul numero e sulle qualifiche professionali del restante personale;

h) indicazioni dell’orario di apertura al pubblico e dell’orario di attività;

i) indicazioni sulla progettazione e destinazione dei locali del laboratorio e dell’eventuale punto di prelievo, comprendenti la planimetria dei locali in scala 1:100;

l) descrizione dettagliata del numero e del tipo delle attrezzature e degli impianti di cui la struttura verrebbe dotata;

m) documentazione relativa all’individuazione nominativa di tutti i componenti la società, titolari della proprietà del laboratorio di analisi. Il legale rappresentante è tenuto all’aggiornamento di tale documentazione al verificarsi di qualsiasi variazione;

n) la classificazione funzionale ai sensi del precedente art. 4 proposta per il laboratorio.”.

- L’articolo 19, comma 1, della l.r. 55/1987, come risultante dalle modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 19. (Norme per i laboratori autorizzati)

1. I titolari delle strutture private di diagnostica di laboratorio, già autorizzate a qualsiasi titolo e da chiunque prima dell’entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’art. 193 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, e dall’art. 96, primo comma, punto b), del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, devono avanzare richiesta di conferma dell’autorizzazione della struttura, che intendono mantenere in esercizio, agli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, allegando idonea documentazione, dalla quale emerga:

a) l’idoneità ai fini protezionistici dei locali separati, eventualmente adibiti ad esami radioimmunologici;

b) il codice fiscale del richiedente;

c) la sede e denominazione del laboratorio, nonché la sede degli eventuali punti di prelievo;

d) il numero e la destinazione dei locali, compreso l’eventuale punto di prelievo su planimetria 1:100;

e) l’elenco dettagliato delle attrezzature e degli impianti di esercizio;

f) il nominativo del direttore tecnico o suo sostituto ed i relativi titoli di studio e professionali, nonché la conferma di accettazione dell’incarico, con firma autenticata nelle forme di legge;

g) i nominativi, le qualifiche, i titoli di studio e professionali, il tipo di rapporto di lavoro e l’orario settimanale di tutto il personale di servizio;

h) l’orario di attività e di apertura al pubblico della struttura;

i) copia dell’atto costitutivo e sue successive variazioni, se il titolare è persona giuridica, e le generalità del legale rappresentante;

l) la classificazione funzionale ai sensi del precedente art. 4, proposta per il laboratorio;

m) riepilogo dell’attività effettuata nell’anno precedente, mediante compilazione di apposito schema fornito dalla Giunta regionale;

n) copia del regolamento interno.”.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 12 febbraio 2004 (ndr)



Legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3

Incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE