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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Oggetto della legge)
1. La Regione Piemonte considera linfezione da cinipide galligeno del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, unemergenza regionale sotto il profilo economico, fitosanitario, ambientale, in quanto incombente minaccia per la castanicoltura, risanabile, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, soltanto in tempi medio-lunghi con la neutralizzazione biologica dellagente patogeno.
Art. 2.
(Finalità della legge)
1. La Regione Piemonte, al fine di fronteggiare lemergenza di cui allarticolo 1, promuove, con le associazioni dei produttori, gli istituti universitari e di ricerca ed altri soggetti atti a concorrere allindividuazione degli interventi di risanamento, lattività tecnico-scientifica necessaria ad individuare le forme dintervento utili per lestirpazione del fenomeno.
2. Ai fini di cui al comma 1, trattandosi di emergenza fitosanitaria ed agricola, la Regione assume a proprio carico gli oneri relativi alla ricerca, ai trattamenti ed alle operazioni di contenimento del danno ambientale.
Art. 3.
(Norma attuativa)
1. Entro sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce con atto amministrativo i contenuti tecnici inerenti lattuazione.
Art. 4
(Norma finanziaria)
1. Per lattuazione della presente legge, è prevista, per gli anni 2005 e 2006, la spesa complessiva di un milione di euro.
2. Agli oneri di cui al comma 1, stimati in euro 500.000,00 per ciascun anno, in termini di competenza, imputati allUnità previsionale di base (UPB) 12031 (Sviluppo dellAgricoltura, Fito-sanitario regionale Titolo - I - Spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dellUPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo - I - Spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006.
Art. 5.
(Decisione dellUnione europea)
1. Lattuazione della presente legge è subordinata alla decisione di approvazione dellUnione europea.
Art. 6.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 29 novembre 2004
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 574
Provvedimenti in materia di castanicoltura.
- Presentata dai Consiglieri Enrico Costa, Lido Riba, Emilio Bolla, Sergio Deorsola, Giacomino Taricco, Nicoletta Albano, Claudio Dutto, Giacomo Rossi, il 7 ottobre 2003.
- Assegnata alla III Commissione in sede referente ed in sede consultiva alla I Commissione il 5 novembre 2003.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 22 novembre 2004.
- Approvata in Aula il 23 novembre 2004, con emendamenti sul testo, con 29 voti favorevoli , 2 voti contrari e 1 non votante.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati. Arianna sul sito www.consiglioregionale.Piemonte.it.
Nota allarticolo 6
- Il testo dellarticolo 45 dello Statuto è il seguente:
Art. 45 (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)
(omissis)
Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni ... nelle forme previste dalle leggi dello Stato.
Al testo della legge segue la formula: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.
Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza di cui sopra.".
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 1 dicembre 2004 (ndr)
Legge regionale 29 novembre 2004, n. 36.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per lacquisto delle benzine in territori regionali di confine).
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE