Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 09 del 3 / 03 / 2005

Autorità di Bacino del Fiume Po - Parma

Deliberazione n. 18/2004. Adozione di “Progetto di variante al piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) -rete idrografica minore naturale della Regione Piemonte” (art. 17, comma 6ter e art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, l’art. 17 della suddetta legge, relativo a “valore, finalità e contenuti del piano di bacino;

- il DPCM 10 agosto 1989, recante “Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po”;

- il Decreto legge 11 giugno 1998 n. 180, recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a “Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio”;

- Il DPCM 24 luglio 1998, recante “Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”;

- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

- in particolare, l’art. 1, comma 1bis della suddetta normativa, relativo a “Procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio”;

- il DPCM 24 maggio 2001, recante “Approvazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”.

Richiamate:

- la propria Deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, con cui questo Comitato ha approvato il “Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali”;

- la propria Deliberazione n. 26 dell’11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995";

- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)”;

Premesso che:

- il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

- con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l’Autorità di bacino del fiume Po;

- l’art. 17 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183 - come modificato dall’art. 12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 - prevede, al comma 6ter, che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

- in attuazione del menzionato art. 17, comma 6ter della legge 183/1989, questo Comitato, con propria Deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, ha approvato un programma di redazione del piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali individuando, tra l’altro, l’esigenza di adottare il piano stralcio relativo all’assetto idrogeologico in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino ed alle priorità connesse alla necessità di difesa del suolo determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli ultimi anni;

- in conseguenza di ciò, dall’anno 1995, l’Autorità di bacino del fiume Po ha condotto, in collaborazione con le Regioni e gli Enti locali, attività di studio e ricognizione relative alla rete idrografica del bacino padano e finalizzate alla predisposizione del Piano;

- con DPCM 24 luglio 1998 è stato approvato il “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali” (di seguito PSFF), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d’acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall’asta del Po fino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;

- l’art. 1, comma 1 del Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267 dispone che le Autorità di bacino di rilievo nazionale adottino Piani Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6ter dell’art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, che contengano in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

- con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell’art. 17, comma 6ter della citata legge 183/1989, come modificato dall’art. 12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493. L’ambito territoriale di riferimento di tale Piano stralcio è costituito dall’intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;

- il PAI è stato approvato, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della legge 183/1989, con DPCM 24 maggio 2001;

- il PAI ha, tra l’altro, esteso la delimitazione delle Fasce fluviali introdotta dal PSFF ai corsi d’acqua della restante parte del bacino del fiume Po, disponendo altresì l’applicazione ad essi della relativa normazione, con le ulteriori integrazioni normative contenute nell’elaborato 7 (Norme di Attuazione). Il PAI approvato ha pertanto assunto, in tal modo, i caratteri ed i contenuti di “secondo Piano stralcio per le Fasce Fluviali;

- la delimitazione delle Fasce fluviali contenuta nel PAI, tuttavia, è stata limitata ai principali affluenti del fiume Po, nell’attesa di raccogliere ed elaborare le necessarie conoscenze relativamente alla rete idrografica minore di pianura;

Considerato che:

- il PAI e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso perseguono l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;

- al fine di perseguire tale obiettivo, nel Piano è stato definito l’assetto di progetto dei corsi d’acqua delimitati dalle Fasce Fluviali, in ordine al raggiungimento del quale sono indicati gli interventi necessari;

- il Piano indica con apposito segno grafico, denominato “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C”, le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio, concorrenti al raggiungimento dell’assetto di progetto dei corsi d’acqua delimitati dalle Fasce Fluviali;

- l’art. 1, comma 9 delle Norme di attuazione del PAI prevede che “le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate almeno ogni tre anni anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all’approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio”;

- nell’ambito delle attività finalizzate alla predisposizione degli atti di Piano, menzionate in premessa, l’Autorità di bacino ha avviato, nel corso dell’anno 2000, il Sottoprogetto SP 1.4, denominato “Rete idrografica minore naturale e artificiale”, finalizzato alla raccolta ed elaborazione delle conoscenze necessarie per estendere gli indirizzi e le prescrizioni del PAI alla rete idrografica minore di pianura;

- in particolare, il suddetto Sottoprogetto ha preso in esame il sistema idrico naturale e artificiale nelle aree di pianura e di fondovalle montano presenti negli ambiti territoriali compresi tra i corsi d’acqua dei principali affluenti del fiume Po, con l’obiettivo di integrare il quadro delle conoscenze circa le criticità idrauliche presenti e di definire l’assetto dei corsi d’acqua minori di pianura;

- a seguito del completamento dell’elaborazione del Sottoprogetto SP 1.4, si è rilevata la necessità di procedere ad una definizione dell’assetto delle fasce fluviali e alla contestuale definizione progettuale della sistemazione idraulica e morfologica per i corsi d’acqua Ceronda - Casternone, Grana, Grana - Mellea, Lemina, Malone, Rotaldo;

- sussiste la necessità di effettuare un raccordo tra le fasce fluviali delimitate dal presente Progetto di variante con quelle dei corsi d’acqua precedentemente delimitati nell’ambito del PAI, in particolare per quanto concerne le confluenze di:

- Grana nel fiume Po (Tavola 158, sez. II);

- Rotaldo nel fiume Po (Tavola 158, sez. II);

- Malone nel fiume Po (Tavola 156, sez. I);

- Lemina nel torrente Chisola (Tavola 173, sez. I);

- Ceronda nella Stura di Lanzo (Tavola 155, sez. I);

- Grana - Mellea nel Maira (Tavola 192, sez. III);

- tale nuovo assetto delle fasce fluviali costituisce l’oggetto del presente Progetto di integrazione al PAI;

Acquisito

- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 16 settembre 2004;

Ritenuto

- di procedere all’adozione dell’allegato Progetto di Variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

Art. 1

E’ adottato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1 e 17, comma 6ter della legge 18 maggio 1989 n. 183, il “Progetto di variante al PAI - Rete idrografica minore naturale della Regione Piemonte” (di seguito brevemente denominato Progetto di Variante), il quale è allegato alla presente Deliberazione come parte integrante della medesima.

Art. 2

Il presente Progetto di Variante è costituito dai seguenti elaborati:

1.Progetto di variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Cartografia delle Fasce fluviali (scala 1:10.000) per i corsi d’acqua:

I. Ceronda - Casternone, (n. 4 tavole);

II. Grana (n. 5 tavole);

III. Grana - Mellea (n. 8 tavole);

IV. Lemina, (n. 7 tavole);

V. Malone, (n. 4 tavole);

VI. Rotaldo (n. 4 tavole),

2.Relazioni tecniche:

I. Ceronda - Casternone;

II. Grana;

III. Grana - Mellea;

IV. Lemina;

V. Malone;

VI. Rotaldo.

Art. 3

Fino all’entrata in vigore del DPCM di approvazione della Variante di cui al Progetto allegato o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni dall’adozione della presente Deliberazione, sono sottoposte a misure temporanee di salvaguardia di cui all’art. 17, comma 6bis, della legge n. 183/89, le aree comprese nella fascia A e B e delimitate da apposito segno grafico nelle tavole di cui all’Elaborato 1 del precedente art. 2, limitatamente alle prescrizioni contenute nei seguenti articoli delle Norme di attuazione del PAI: art. 29, comma 2; art. 30, comma 2; art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. 38bis; art. 39, commi 1, 2 3, 4, 5, 6; art. 41.

Art. 4

Le delimitazioni delle fasce fluviali, contenute nel presente Progetto di Piano, modificano, per le parti difformi, quelle del PAI approvato con DPCM 24 maggio 2001. Di conseguenza, le disposizioni connesse alle suddette delimitazioni integrano e/o prevalgono, in caso di incompatibilità, su quelle del PAI richiamato.

Art. 5

Allo scopo di effettuare il necessario raccordo tra le fasce fluviali delimitate dal presente Progetto di variante con quelle dei corsi d’acqua precedentemente delimitati nell’ambito del PAI, in particolare per quanto concerne le confluenze, sono modificate, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia di cui al primo comma dell’art. 6 della presente Deliberazione, le seguenti Tavole cartografiche di cui all’Elaborato 8 del PAI (Tavole di delimitazione delle Fasce fluviali):

- Confluenza Grana nel fiume Po (Tavola 158, sez. II);

- Confluenza Rotaldo nel fiume Po (Tavola 158, sez. II);

- Confluenza Malone nel fiume Po (Tavola 156, sez. I);

- Confluenza Lemina nel torrente Chisola (Tavola 173, sez. I);

- Confluenza Ceronda nella Stura di Lanzo (Tavola 155, sez. I);

- Confluenza Grana - Mellea nel Maira (Tavola 192, sez. III).

Art. 6

Dell’adozione del Progetto di Variante è data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La Regione Piemonte dà immediata comunicazione dell’avvenuta adozione del presente Progetto ai Comuni interessati, trasmettendo loro al tempo stesso gli atti relativi al Progetto medesimo.

Entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, i Comuni interessati sono tenuti a provvedere alla pubblicazione all’Albo pretorio della presente deliberazione e delle cartografie relative alla delimitazione delle fasce fluviali interessanti il territorio di competenza, per quindici giorni consecutivi. I Comuni sono altresì tenuti a trasmettere la certificazione dell’avvenuta pubblicazione alla Regione.

Art. 7

Fermi i poteri del Ministro competente, di cui al richiamato art. 17 comma 6bis della L. 183/89, dalla data in cui i Comuni interessati ricevono comunicazione dell’avvenuta adozione della presente deliberazione, nonché copia degli atti relativi, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al precedente art. 3.

Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia d’inizio di attività ai sensi dell’art. 4, comma 7, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche), sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla data della comunicazione di cui al precedente capoverso e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Al titolare della concessione il Comune ha facoltà di notificare la condizione di pericolosità rilevata.

Art. 8

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lett. b) del Decreto legge n. 279/2000, così come modificato dalla legge di conversione n. 365/2000, nei territori della fascia C situati a tergo del limite di progetto della fascia B e delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la fascia B e C” nelle tavole dell’Elaborato 1 dell’art. 2 della presente deliberazione, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6 della legge n. 183/89 ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione Piemonte ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse, ad applicare anche parzialmente, fino all’avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle Norme di attuazione del PAI relativi alla fascia B.

Art. 9

Il presente Progetto di Variante al PAI e la relativa documentazione sono depositati presso la sede dell’Autorità di bacino nonché presso le sedi della Regione Piemonte e delle Province di Torino, di Alessandria e di Cuneo e rimangono ivi disponibili, per i quarantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione della notizia di cui al primo comma del precedente art. 6, per la presa visione e per la consultazione da parte di chiunque sia interessato.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e di copia degli atti.

Ai sensi dell’art. 18, comma 8 della legge 183/1989, le osservazioni sul Progetto di cui al primo comma possono essere annotate direttamente sul registro di cui al comma precedente; in alternativa, dette osservazioni possono essere inoltrate alle Regioni competenti entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione di cui al primo comma.

La Regione è tenuta ad esprimersi sulle osservazioni di cui al presente comma, nel rispetto del termine di cui al comma 9 della legge 183/1989.

Art. 10

Ai sensi dell’articolo 1bis del citato decreto legge n. 279/2000, convertito in legge 365/2000, la Regione, ai fini dell’adozione ed attuazione del Progetto di Variante al PAI e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, convoca una Conferenza programmatica, la quale esprime un parere sul Progetto allegato alla presente deliberazione. Detto parere tiene luogo di quello di cui all’articolo 18, comma 9, della legge 183/1989.

Art. 11

La Variante al PAI è adottata da questo Comitato, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni di cui agli articoli precedenti, entro e non oltre sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione della notizia dell’adozione del Progetto di Variante al PAI, allegato alla presente deliberazione, sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Segretario Generale    Il Presidente
Michele Presbitero     Altero Matteoli