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Bollettino Ufficiale n. 09 del 3 / 03 / 2005
Autorità di Bacino del Fiume Po - Parma
Deliberazione n. 17/2004. Adozione di Progetto di variante del piano stralcio per lassetto idrogeologico (PAI)-variante delle fasce fluviali del fiume Dora Baltea (art. 17, comma 6ter e art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183)
IL COMITATO ISTITUZIONALE
Visto:
- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, lart. 17 della suddetta legge, relativo a valore, finalità e contenuti del piano di bacino;
- il DPCM 10 agosto 1989, recante Costituzione dellautorità di bacino del fiume Po;
- il Decreto legge 11 giugno 1998 n. 180, recante Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, lart. 1 della suddetta normativa, relativo a Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio;
- Il DPCM 24 luglio 1998, recante Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;
- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;
- in particolare, lart. 1, comma 1bis della suddetta normativa, relativo a Procedura per ladozione dei progetti di piani stralcio;
- il DPCM 24 maggio 2001, recante Approvazione del Piano stralcio per lAssetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po.
Richiamate:
- la propria Deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, con cui questo Comitato ha approvato il Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali;
- la propria Deliberazione n. 26 dell11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995";
- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il Piano stralcio per lassetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI);
- la propria Deliberazione n. 15 del 31 luglio 2003, recante Depositi di materiale radioattivo in Comune di Saluggia di proprietà di Sorin Biomedica S. p. A. e di Fiat Avio - Sogin S. p. A. e, specificamente, lart. 3 di tale Deliberazione;
Premesso che:
- il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dellart. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita lAutorità di bacino del fiume Po;
- lart. 17 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183 - come modificato dallart. 12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 - prevede, al comma 6ter, che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- in attuazione del menzionato art. 17, comma 6ter della legge 183/1989, questo Comitato, con propria Deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, ha approvato un programma di redazione del piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali individuando, tra laltro, lesigenza di adottare il piano stralcio relativo allassetto idrogeologico in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino ed alle priorità connesse alla necessità di difesa del suolo determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli ultimi anni;
- con DPCM 24 luglio 1998 è stato approvato il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (di seguito PSFF), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi dacqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dallasta del Po fino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;
- lart. 1, comma 1 del Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267 dispone che le Autorità di bacino di rilievo nazionale adottino Piani Stralcio di bacino per lAssetto Idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6ter dellart. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, che contengano in particolare lindividuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;
- con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il Piano Stralcio per lAssetto Idrogeologico (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dellart. 17, comma 6ter della citata legge 183/1989, come modificato dallart. 12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493. Lambito territoriale di riferimento di tale Piano stralcio è costituito dallintero bacino idrografico del fiume Po chiuso allincile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;
- il PAI è stato approvato, ai sensi dellart. 4, comma 1 della legge 183/1989, con DPCM 24 maggio 2001;
- il PAI ha, tra laltro, esteso la delimitazione delle Fasce fluviali introdotta dal PSFF ai corsi dacqua della restante parte del bacino del fiume Po, disponendo altresì lapplicazione ad essi della relativa normazione, con le ulteriori integrazioni normative contenute nellelaborato 7 (Norme di Attuazione). Il PAI approvato ha pertanto assunto, in tal modo, i caratteri ed i contenuti di secondo Piano stralcio per le Fasce Fluviali;
Considerato che:
- il PAI persegue lobiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;
- al fine di perseguire tale obiettivo, nel Piano è stato definito lassetto di progetto dei corsi dacqua delimitati dalle Fasce Fluviali, in ordine al raggiungimento del quale sono indicati gli interventi necessari;
- il Piano indica con apposito segno grafico, denominato limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C, le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio, concorrenti al raggiungimento dellassetto di progetto dei corsi dacqua delimitati dalle Fasce Fluviali;
- lart. 1, comma 9, delle Norme di attuazione del PAI. prevede che Le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate almeno ogni tre anni anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed allapprofondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio;
- a seguito alle criticità emerse durante levento alluvionale dellottobre 2000, lAutorità di bacino del Po, ha avviato uno specifico studio di fattibilità della sistemazione idraulica sul fiume Dora Baltea;
- i contenuti del suddetto studio di fattibilità sono distinti in due parti. La prima di esse è rivolta alla formazione di nuova conoscenza sul sistema idrografico oggetto di studio, che costituisce approfondimento e attualizzazione rispetto a quella alla base del PSFF (Piano Stralcio Fasce Fluviali) e del PAI. La seconda parte riguarda invece la definizione progettuale della sistemazione idraulica e morfologica del corso dacqua;
- in conseguenza degli approfondimenti condotti, si è rilevata la necessità di procedere ad una definizione del nuovo assetto delle fasce fluviali del fiume Dora Baltea, la quale è propedeutica alla definizione progettuale della sistemazione idraulica e morfologica del corso dacqua;
- tale nuovo assetto delle fasce fluviali costituisce loggetto del presente Progetto di variante al PAI, il quale riguarda lintero ambito fluviale della Dora Baltea, da Aymavilles a confluenza in Po;
- con lart. 3 della propria Deliberazione n. 15 del 31 luglio 2003, questa Comitato ha dato mandato al Segretario Generale di predisporre il Progetto di variante delle Fasce fluviali del fiume Dora Baltea, anche in considerazione degli interventi che si devono realizzare per la messa in sicurezza dei siti industriali di Saluggia come riportato nelle premesse della deliberazione stessa;
Acquisito
- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 16 settembre 2004;
Ritenuto
- di procedere alladozione dellallegato Progetto di Variante al Piano Stralcio per lAssetto Idrogeologico;
per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale
delibera
Art. 1
E adottato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1 e 17, comma 6ter della legge 18 maggio 1989 n. 183, il Progetto di variante al PAI - Variante delle Fasce Fluviali del fiume Dora Baltea (di seguito brevemente denominato Progetto di Variante), il quale è allegato alla presente Deliberazione come parte integrante della medesima.
Art. 2
Il presente Progetto di Variante è costituito dai seguenti elaborati:
1.Progetto di variante del Piano stralcio per lassetto idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del fiume Dora Baltea - Cartografia in scala 1:25.000 (n. 8 tavole) ed in scala 1:10.000 (n. 17 tavole);
2.Relazione tecnica.
Art. 3
Fino allentrata in vigore del DPCM di approvazione della Variante di cui al Progetto allegato o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni dalla presente adozione, sono sottoposte a misure temporanee di salvaguardia di cui allart. 17, comma 6bis, della legge 183/89, le aree comprese nella fascia A e B e delimitate da apposito segno grafico nelle tavole di cui allElaborato 1 del Progetto di Variante, limitatamente alle prescrizioni contenute nei seguenti articoli delle Norme di Attuazione del PAI: art. 29, comma 2; art. 30, comma 2; art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. 38bis; art. 39, commi 1, 2 3, 4, 5, 6; art. 41.
Nel territorio della Regione Autonoma Valle dAosta, i riferimenti alle normative statali contenuti nelle disposizioni di cui al comma precedente sintendono sostituiti con quelli alle corrispondenti leggi regionali relative alle materie per le quali lo Statuto speciale ha attribuito alla Regione stessa competenza legislativa primaria. Agli adempimenti conseguenti allapplicazione delle norme di cui al primo comma provvedono la Regione ed i Comuni, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.
Art. 4
Delladozione del Progetto di Variante è data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate.
Le Regioni territorialmente interessate danno immediata comunicazione dellavvenuta adozione del Progetto di Variante ai Comuni interessati, trasmettendo loro al tempo stesso gli atti relativi al Progetto medesimo.
Entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, i Comuni interessati sono tenuti a provvedere alla pubblicazione allAlbo pretorio della presente deliberazione e delle cartografie relative alla delimitazione delle fasce fluviali interessanti il territorio di competenza, per quindici giorni consecutivi. I Comuni sono altresì tenuti a trasmettere la certificazione dellavvenuta pubblicazione alle Regioni.
Art. 5
Fermi i poteri del Ministro competente, di cui al richiamato art. 17 comma 6bis della L. 183/89, dalla data in cui i Comuni interessati ricevono comunicazione dellavvenuta adozione della presente deliberazione, nonché copia degli atti relativi, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al precedente art. 3.
Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia dinizio di attività ai sensi dellart. 4, comma 7, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche), sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla data della comunicazione di cui al precedente capoverso e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Al titolare della concessione il Comune ha facoltà di notificare la condizione di pericolosità rilevata.
Art. 6
Nel rispetto di quanto previsto dallart. 1, comma 1 lett. b) del Decreto legge n. 279/2000, così come modificato dalla legge di conversione n. 365/2000, nei territori della fascia C situati a tergo del limite di progetto della fascia B e delimitati con segno grafico indicato come limite di progetto tra la fascia B e C nelle tavole dellElaborato 1 del Progetto di Variante in adozione, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6 della L. 183/89 ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse, ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle Norme di attuazione del PAI relativi alla fascia B.
Art. 7
Il presente Progetto di Variante al PAI e la relativa documentazione sono depositati presso la sede dellAutorità di bacino nonché presso le sedi della Regione Piemonte, della Regione Autonoma Valle dAosta, delle Province di Torino e di Vercelli e rimangono ivi disponibili, per i quarantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione della notizia di cui al primo comma del precedente art. 4, per la presa visione e per la consultazione da parte di chiunque sia interessato.
Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e di copia degli atti.
Ai sensi dellart. 18, comma 8 della legge 183/1989, le osservazioni sul Progetto di Variante possono essere annotate direttamente sul registro di cui al comma precedente; in alternativa, dette osservazioni possono essere inoltrate alle Regioni competenti entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione di cui al primo comma.
Le Regioni sono tenute ad esprimersi sulle osservazioni di cui al comma precedente, nel rispetto del termine di cui al comma 9 della legge 183/1989.
Art. 8
Ai sensi dellarticolo 1bis del citato decreto legge n. 279/2000, convertito in legge 365/2000, le Regioni, ai fini delladozione ed attuazione del Progetto di Variante e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, convocano una Conferenza programmatica, la quale esprime un parere sul Progetto allegato alla presente deliberazione. Detto parere tiene luogo di quello di cui allarticolo 18, comma 9, della legge 183/1989.
Art. 9
La Variante al PAI è adottata da questo Comitato, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni di cui agli articoli precedenti, entro e non oltre sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione della notizia delladozione del Progetto di Variante, allegato alla presente deliberazione, sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Segretario Generale Il Presidente
Michele Presbitero Altero Matteoli