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Bollettino Ufficiale n. 09 del 3 / 03 / 2005

Autorità di Bacino del Fiume Po - Parma

Deliberazione n. 16/2004. Adozione di “Variante del piano stralcio per l’assetto idrogeologico -variante delle fasce fluviali del Torrente Chisola” (art. 17, comma 6ter e art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, l’art. 17 della suddetta legge, relativo a “valore, finalità e contenuti del piano di bacino;

- il DPCM 10 agosto 1989, recante “Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po”;

- il Decreto legge 11 giugno 1998 n. 180, recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a “Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio”;

- Il DPCM 24 luglio 1998, recante “Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”;

- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

- in particolare, l’art. 1, comma 1bis della suddetta normativa, relativo a “Procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio”;

- il DPCM 24 maggio 2001, recante “Approvazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”.

Richiamate:

- la propria Deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, con cui questo Comitato ha approvato il “Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali”;

- la propria Deliberazione n. 26 dell’11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995";

- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)”;

- la propria Deliberazione n. 13 del 31 luglio 2003, con cui questo Comitato ha adottato il “Progetto di variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Variante delle Fasce fluviali del torrente Chisola”;

Premesso che:

- il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

- con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l’Autorità di bacino del fiume Po;

- l’art. 17 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183 - come modificato dall’art. 12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 - prevede, al comma 6ter, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

- in attuazione del menzionato art. 17, comma 6ter della legge 183/1989, questo Comitato, con propria Deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, ha approvato un programma di redazione del piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali individuando, tra l’altro, l’esigenza di adottare il piano stralcio relativo all’assetto idrogeologico in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino ed alle priorità connesse alla necessità di difesa del suolo determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli ultimi anni;

- con DPCM 24 luglio 1998 è stato approvato il “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali” (di seguito PSFF), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d’acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall’asta del Po fino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;

- l’art. 1, comma 1 del Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267 dispone che le Autorità di bacino di rilievo nazionale adottino Piani Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6ter dell’art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, che contengano in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

- con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato, a seguito della procedura disciplinata dal combinato disposto dell’art. 18 della legge n. 183/1989 e 1bis della legge n. 365/2000, ha adottato il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell’art. 17, comma 6ter della citata legge 183/1989, come modificato dall’art. 12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493;

- il PAI è stato approvato, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della legge 183/1989, con DPCM 24 maggio 2001;

- l’ambito territoriale di riferimento del PAI è costituito dall’intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;

- per effetto dell’approvazione del PAI, la delimitazione delle Fasce fluviali di cui al citato PSFF è stata estesa ai corsi d’acqua della parte del bacino del fiume Po, non precedentemente interessata dal PSFF medesimo, unitamente alle relative Norme di Attuazione di cui all’elaborato 7. Il PAI approvato ha pertanto assunto, in tal modo, i caratteri ed i contenuti di “secondo Piano stralcio per le Fasce Fluviali, applicando altresì la relativa normazione con le ulteriori integrazioni normative contenute nell’elaborato 7 (Norme Tecniche di Attuazione);

Considerato che:

- a seguito di apposita proposta di ridefinizione della delimitazione delle Fasce Fluviali (desunta dagli elementi associati alla progettazione opere di contenimento dei livelli di piena previste nel PAI a difesa di insediamenti civili ed industriali e di infrastrutture in Comune di None e Candiolo) formulata dalla Regione Piemonte, nel corso della seduta del 31 luglio 2003 questo Comitato Istituzionale ha adottato un “Progetto di variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico -Variante delle Fasce fluviali del torrente Chisola” (Deliberazione n. 13/2003);

- ai sensi dell’art. 18, comma 9 della citata legge n. 183/1989, la Regione Piemonte, con DGR n. 27/12680 del 7 giugno 2004, ha provveduto ad esprimersi sulle osservazioni relative al Progetto di Variante ad essa presentate dai soggetti interessati ed ha espresso, inoltre, il proprio parere sul Progetto medesimo;

- successivamente, in data 8 giugno 2004, si è tenuta la Conferenza Programmatica, convocata dalla Regione ai sensi dell’art. 1bis della legge 365/2000, la quale ha provveduto, ai sensi del comma 4 di detto articolo, ad esprimere un parere favorevole sul Progetto di Variante, anche sulla base delle osservazioni di cui al punto precedente e dei pareri espressi dalla Regione relativamente ad esse. Detto parere è contenuto nel verbale della Conferenza;

- tutti i suddetti pareri sono stati successivamente trasmessi a questa Autorità di bacino;

- a seguito della procedura di cui ai punti precedenti, è stata predisposta l’allegata proposta di Variante al PAI relativamente alle Fasce Fluviali del torrente Chisola. Detta proposta contiene le modifiche cartografiche all’elaborato 8 del PAI (Tavole di delimitazione delle Fasce fluviali) di cui al Progetto di Variante originario.

- le modifiche delle fasce fluviali risultanti dalla Variante di cui sopra, le quali riguardano un tratto limitato dell’asta fluviale del torrente Chisola, derivano dalla necessità (emersa con particolare evidenza nel corso degli ultimi eventi alluvionali) di interventi strutturali di carattere strategico, tra cui assume particolare rilevanza la realizzazione di un’area di espansione controllata, finalizzata ad assicurare un adeguato livello di sicurezza a territori attualmente caratterizzati da condizioni di rischio idraulico;

- pertanto, la Variante in oggetto mantiene invariato ogni altro limite delle Fasce Fluviali vigenti, nell’attesa di una verifica complessiva degli effetti dell’area di espansione controllata su tutto il tratto di asta a valle della stessa, fino alla confluenza in Po;

- l’adozione definitiva, da parte di questo Comitato, della “Variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Variante delle Fasce Fluviali del torrente Chisola”, allegata alla presente Deliberazione, è conseguente allo svolgimento della procedura disciplinata dal combinato disposto degli art. 18, commi 1-10 della legge 183/1989 e dell’art. 1bis del decreto - legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

- in conformità alle disposizioni del PAI, sussiste l’obbligo, per le amministrazioni comunali interessate dalla presente Deliberazione, di effettuare una puntuale valutazione delle condizioni di rischio per le aree sottese alla delimitazione del limite di progetto tra la fascia B e la fascia C.

Acquisito

- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 16 settembre 2004;

Ritenuto

- di procedere all’adozione dell’allegata Variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

delibera

Art. 1

1. E’ adottata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 10 e 17, comma 6ter della legge 18 maggio 1989, la “Variante al PAI - Variante delle Fasce Fluviali del torrente Chisola” (di seguito brevemente denominata Variante), la quale è allegata alla presente Deliberazione come parte integrante della medesima.

2. La Variante è costituita dai seguenti elaborati:

1.Variante del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del torrente Chisola - Cartografia in scala 1:25.000 (n. 2 tavole);

2.Relazione tecnica.

Art. 2

1. Nel rispetto a quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lett. b) del Decreto legge n. 279/2000, così come modificato dalla legge di conversione n. 365/2000, nei territori della fascia C situati a tergo del limite di progetto della fascia B e delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la fascia B e C” nelle tavole dell’Elaborato 1 della variante in adozione, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6 della legge n. 183/89 ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione Piemonte ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse, ad applicare anche parzialmente, fino all’avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle Norme di attuazione del PAI relativi alla fascia B.

Art. 3

1. La presente Deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. La Regione Piemonte provvede a dare immediata comunicazione dell’avvenuta adozione della Variante ai Comuni interessati, trasmettendo loro al tempo stesso gli atti relativi.

3. Entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, i Comuni interessati sono tenuti a provvedere alla pubblicazione all’Albo pretorio della presente Deliberazione e delle cartografie relative alla delimitazione delle fasce fluviali interessanti il territorio di competenza, per quindici giorni consecutivi. I Comuni sono altresì tenuti a trasmettere la certificazione dell’avvenuta pubblicazione alla Regione.

Art. 4

1. L’allegata Variante al PAI entra in vigore a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DPCM di approvazione della stessa, ai sensi dell’art. 18, comma 11 della legge n. 183/1989.

Art. 5

1. L’allegata Variante al PAI è attuata attraverso appositi Programmi triennali di intervento, ai sensi degli articoli 21 ss. della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. I Programmi di cui al comma precedente sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità di cui alla Variante medesima, nonché dei criteri di cui al Programma triennale del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) adottato con la Deliberazione C.I. n. 2 del 13 marzo 2002.

Il Segretario Generale    Il Presidente
Michele Presbitero     Altero Matteoli