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Bollettino Ufficiale n. 09 del 3 / 03 / 2005

Autorità di Bacino del Fiume Po - Parma

Deliberazione n. 15/2004. Adozione della “Variante del piano stralcio per l’assetto idrogeologico - variante delle fasce fluviali del Fiume Toce” (art. 17, comma 6ter e art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, l’art. 12, comma 4,lettera b della suddetta legge;

- inoltre, l’art. 17 della legge medesima, relativo a “valore, finalità e contenuti del piano di bacino”;

- il DPCM 10 agosto 1989, recante “Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po”;

- il DPCM 7 dicembre 1995, recante “Approvazione dello schema previsionale e programmatico per il risanamento idrogeologico del bacino del Toce”, come integrato dal DPCM 27 marzo 1998, “Modificazione al DPCM 7 dicembre 1995 recante ‘Schema previsionale e programmatico del bacino del Toce - revisione e modifica delle norme di attuazione’ ”;

- il Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a “Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio”;

- Il DPCM 24 luglio 1998, recante “Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”;

- il DPCM 29 settembre 1998, recante “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto - legge 11 giugno 1998, n. 180 ”;

- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

- in particolare, l’art. 1, comma 1bis della suddetta normativa, relativo a “Procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio”, il quale, con riferimento al PAI, ha introdotto integrazioni alla procedura di adozione di Piano di bacino prevista dall’art. 18 della legge 183/1989;

- il DPCM 24 maggio 2001, recante “Adozione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”;

- il DPCM 30 giugno 2003, recante “Approvazione della ”Modifica dell’art. 6 della Deliberazione 26 aprile 2001, n. 18/2001 del Comitato Istituzionale recante “Adozione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico per il bacino idrogeologico di rilevo nazionale del fiume Po” disposta dal Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino del Po, con deliberazione n. 6/2003, nella riunione del 25 febbraio 2003" “.

Richiamate:

- la propria Deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, con cui questo Comitato ha approvato il “Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali”;

- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico”;

- la propria Deliberazione n. 6 del 25 febbraio 2003, con cui questo Comitato ha adottato “Modifiche all’art. 6 della Deliberazione di Comitato Istituzionale n. 18/2001, recante ‘Adozione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po’ ”;

- la propria Deliberazione n. 12 del 31 luglio 2003, con cui questo Comitato ha adottato il “Progetto di variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Variante delle Fasce Fluviali del fiume Toce e dell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici (delimitazione delle aree in dissesto)”;

Premesso che:

- il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

- l’art. 17 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183 - come modificato dall’art. 12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 - prevede, al comma 6ter, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

- con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l’Autorità di bacino del fiume Po;

- con DPCM 7 dicembre 1995, recante “Approvazione dello schema previsionale e programmatico per il risanamento idrogeologico del bacino del Toce”, integrato dal DPCM 27 marzo 1998, “Modificazione al DPCM 7 dicembre 1995 recante ”Schema previsionale e programmatico del bacino del Toce - revisione e modifica delle norme di attuazione" sono state dettagliatamente analizzate le condizioni di rischio del bacino del Toce ed apposti i conseguenti vincoli di inedificabilità, aventi efficacia, per i territori interessati, fino alla revisione degli strumenti urbanistici;

- con DPCM 24 luglio 1998 è stato approvato il “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali” (di seguito definito PSFF), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d’acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall’asta del Po fino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;

- l’art. 1, comma 1 del Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, dispone che le Autorità di bacino di rilievo nazionale adottino Piani Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6ter dell’art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, che contengano in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

- con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell’art. 17, comma 6ter della citata legge 183/1989, come modificato dall’art. 12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonché dell’art. 1bis del Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365;

- il PAI è stato approvato con DPCM 24 maggio 2001;

- il PAI ha esteso, tra l’altro, la delimitazione e la normazione delle fasce fluviali contenuta nel PSFF ai corsi d’acqua della restante parte di bacino del Po, non compresa nel PSFF medesimo e, in particolare, ai corsi d’acqua oggetto della presente Deliberazione;

- l’art. 12 della suddetta Deliberazione n. 18/2001 prevede, inoltre, che “Nei territori dei comuni assoggettati alle disposizioni del DPCM 7 dicembre 1995 [.......] continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dagli artt. 10 e 11 della presente deliberazione, le prescrizione stabilite dai DPCM suddetti fino alla revisione degli strumenti urbanistici comunali prevista dai medesimi Decreti e comunque non oltre la scadenza di cui all’art. 6 della presente deliberazione.

Dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, nelle aree suddette i Comuni sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni di cui all’art. 9 delle Norme di attuazione del PAI";

- i termini di cui all’art. 6 della Deliberazione 18/2001 sono stati successivamente prorogati dal Comitato Istituzionale con la propria Deliberazione n. 6 del 25 febbraio 2003, recante “Modifiche all’art. 6 della Deliberazione di Comitato Istituzionale n. 18/2001, recante ‘Adozione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po’ ”;

- nel corso della seduta del 31 luglio 2003, questo Comitato Istituzionale ha adottato il “Progetto di Variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del fiume Toce e dell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici (Delimitazione delle aree in dissesto)” (Deliberazione n. 12/2003);

Considerato che:

- ai sensi dell’art. 18, comma 9 della citata legge n. 183/1989, la Regione Piemonte, con DGR n. 27/12680 del 7 giugno 2004, ha provveduto a esprimersi sulle osservazioni relative al Progetto di Variante ad essa presentate dai soggetti interessati ed ha espresso, inoltre, il proprio parere sul Progetto medesimo;

- tale parere in particolare contiene una proposta di modifica della delimitazione delle fasce fluviali adottata nel Progetto di Piano, relativamente ad alcuni tratti puntuali;

- successivamente, in data 8 giugno 2004, si è tenuta la Conferenza Programmatica, convocata dalla Regione ai sensi dell’art. 1bis della legge 365/2000, la quale ha provveduto, ai sensi del comma 4 di detto articolo, ad esprimere un parere favorevole sul Progetto di Variante, anche sulla base delle osservazioni di cui al punto precedente e dei pareri espressi dalla Regione relativamente ad esse. Detto parere è contenuto nel verbale della Conferenza;

- tutti i suddetti pareri sono stati successivamente trasmessi a questa Autorità di bacino;

- a seguito della procedura di cui ai punti precedenti, è stata predisposta l’allegata Variante al PAI relativamente alle Fasce Fluviali del fiume Toce. Detta Variante contiene le modifiche cartografiche all’elaborato 8 del PAI (Tavole di delimitazione delle Fasce fluviali) di cui al Progetto di Variante originario nonché le modifiche a detto Progetto derivanti dal recepimento delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 18 della legge n. 183/1989;

- le modifiche delle fasce fluviali risultanti dalla Variante di cui sopra implicano la realizzazione di interventi strutturali di carattere strategico per assicurare un adeguato livello di sicurezza a territori attualmente caratterizzati da condizioni di rischio elevate e, in particolare, comportano la necessità di procedere alla successiva individuazione di priorità di intervento;

- al riguardo, va ricordato che, nel corso della seduta del 13 marzo 2002, questo Comitato aveva provveduto all’adozione di un “Programma Triennale di Intervento per l’attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il bacino del fiume Po (PAI), ai sensi dell’art. 21 della legge18 maggio 1989, n. 183", nell’ambito del quale sono contenuti i criteri per la definizione delle priorità di intervento;

- fra le situazioni prioritarie di cui al punto precedente rientrano, in particolare, quelle caratterizzate da necessità indifferibili di messa in sicurezza dei territori, per far fronte alle quali si rende indispensabile la realizzazione di tutti quegli interventi che, nel loro insieme complessivo, risultano necessari al completo e definitivo conseguimento delle condizioni di rischio compatibile per l’intero sistema territoriale interessato (c. d. “Progetto d’area”);

- la linea di intervento che risulta preferibile per far fronte alle situazioni prioritarie di cui al punto precedente consiste nel totale finanziamento dell’insieme complessivo di interventi che costituiscono il c. d. “Progetto d’area”, come sopra definito;

- sulla base dell’Allegato 1 (Analisi dei principali punti critici) dell’Elaborato 1 (Relazione generale - Relazione di sintesi) del PAI, sussiste, inoltre, la necessità di classificare l’ambito oggetto della presente Variante come “nodo critico” e di procedere alla progettazione degli interventi di sistemazione idraulica conseguenti all’assetto di progetto definito dalle nuove fasce fluviali, nell’ambito di uno Studio di fattibilità complessivo di tutto il nodo;

- l’adozione definitiva, da parte di questo Comitato, della “Variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del fiume Toce”, allegata alla presente Deliberazione, è conseguente allo svolgimento della procedura disciplinata dal combinato disposto degli art. 18, commi 1-10 della legge 183/1989 e dell’art. 1bis del decreto - legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

- per quanto concerne la modificazione della cartografia di cui all’Allegato 4 (Delimitazione delle aree in dissesto) dell’Elaborato 2 del PAI (Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo), resasi indispensabile a seguito dell’adozione del Progetto di variante adottato con Deliberazione n. 12/2003, si rende altresì necessario differirne l’adozione definitiva ad un momento successivo, in quanto è emersa la necessità di raccordare queste modifiche con quelle conseguenti alla procedura, tuttora in corso, derivante dall’applicazione dell’art. 6 della Deliberazione C. I. n. 18/2001, così come modificata dalla Deliberazione C. I. n. 6/2003, approvata con DPCM 30 giugno 2003;

- in conformità alle disposizioni del PAI, sussiste l’obbligo, per le amministrazioni comunali interessate dalla presente Deliberazione, di effettuare una puntuale valutazione delle condizioni di rischio per le aree sottese alla delimitazione del limite di progetto tra la fascia B e la fascia C, tenendo conto, in particolare degli elementi conoscitivi rappresentati nell’ambito della cartografia allegata, relativa alle aree inondabili;

- nelle aree interessate da fenomeni di dissesto disciplinati dal PAI, sussistenti nei territori oggetto della presente Deliberazione, sono tuttora in corso procedure finalizzate all’aggiornamento del quadro dei dissesti;

- esiste, pertanto, con riferimento alle aree suddette, l’opportunità di rinviare la ridefinizione del quadro dei dissesti ad un momento successivo rispetto alla conclusione delle menzionate procedure di aggiornamento;

Acquisito

- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 16 settembre 2004;

Ritenuto

- di adottare la Variante di PAI in oggetto;

- di rinviare ad un momento successivo, in conformità a quanto stabilito dall’art. 12, comma 4 lettera b della legge n. 183/1989, la ridefinizione del quadro dei dissesti relativo all’ambito territoriale considerato

delibera

Art. 1

1. E’ adottata l’allegata “Variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del fiume Toce”, di seguito denominata Variante, costituita dai seguenti elaborati:

- Allegato 1: Relazione tecnica;

- Allegato 2: Variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - Variante delle fasce fluviali del fiume Toce - Cartografia in scala 1:25.000 (n. 5 tavole);

- Allegato 3: Elenco comuni.

Art. 2

1. Fino all’entrata in vigore del DPCM di approvazione della Variante di cui all’articolo precedente o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni, decorrenti dalla data di adozione della presente Deliberazione, le aree comprese nelle fasce fluviali A e B, delimitate da apposito segno grafico nelle tavole di cui all’Allegato 2 della Variante e attualmente non soggette alle misure vincolanti stabilite dalle Norme di Attuazione del PAI vigente, sono sottoposte a misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell’art. 17, comma 6bis, della L. 183/89, limitatamente alle prescrizioni contenute nei seguenti articoli delle Norme di attuazione del PAI: art. 1, comma 6; art. 29, comma 2; art. 30, comma 2; art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. 38bis; art. 39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6; art. 41.

Art. 3

1. Fermi i poteri del Ministro competente di cui al richiamato art. 17, comma 6bis, della legge n. 183/89, dalla data in cui i Comuni interessati ricevono comunicazione dell’avvenuta adozione della presente Deliberazione, nonché copia degli atti relativi, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al precedente art. 2.

2. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell’art. 4, comma 7 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche), sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla data della comunicazione di cui al precedente capoverso e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Al titolare della concessione il Comune ha facoltà di notificare la condizione di pericolosità rilevata.

Art. 4

1. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lett. b) del Decreto legge n. 279/2000, così come modificato dalla legge di conversione n. 365/2000, nei territori della fascia C situati a tergo del limite di progetto della fascia B e delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la fascia B e C” nelle tavole dell’Allegato 2 della Variante in adozione, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6 della L. 183/89 ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione Piemonte ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse, ad applicare anche parzialmente, fino all’avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle Norme di attuazione del PAI relativi alla fascia B, tenendo conto, in particolare degli elementi conoscitivi rappresentati nell’ambito della cartografia allegata, relativa alle aree inondabili.

2. Nei territori interessati dalle modifiche del quadro dei dissesti, di cui all’Allegato 3 della Deliberazione C. I. n. 12 del 31 luglio 2003, continuano ad applicarsi, per i Comuni che non dispongono di strumenti urbanistici adeguati ai sensi dell’art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI, le prescrizioni di cui all’art. 12 della Deliberazione C. I. n. 18/2001.

Art. 5

1. La presente Deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. L’Autorità di bacino trasmette alla Regione Piemonte e alla Provincia del Verbano Cusio Ossola copia autentica della Deliberazione medesima, unitamente agli elaborati che costituiscono la Variante.

3. La Regione Piemonte provvede a dare immediata comunicazione dell’adozione della presente Variante ai Comuni interessati, trasmettendo loro, al tempo stesso, gli atti relativi alla Variante medesima.

4. Entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, i Comuni interessati sono tenuti a provvedere alla pubblicazione all’Albo pretorio della presente deliberazione e delle cartografie interessanti il territorio di competenza, per quindici giorni consecutivi. I Comuni sono altresì tenuti a trasmettere la certificazione dell’avvenuta pubblicazione alla Regione Piemonte.

Art. 6

1. L’allegata Variante al PAI entra in vigore a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DPCM di approvazione della stessa, ai sensi dell’art. 18, comma 11 della legge n. 183/1989.

Art. 7

1. L’allegata Variante al PAI è attuata attraverso appositi Programmi triennali di intervento, ai sensi degli articoli 21 ss. della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. I Programmi di cui al comma precedente sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità di cui alla Variante medesima, nonché dei criteri di cui al Programma triennale del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) adottato con la Deliberazione C.I. n. 2 del 13 marzo 2002.

Art. 8

1. Al fine di coordinare la progettazione e realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica e renderli compatibili con i vigenti vincoli territoriali ed urbanistici e con le previsioni di sviluppo delle infrastrutture a rete, il Segretario Generale dell’Autorità di bacino istituisce un Comitato per il coordinamento della progettazione degli interventi del fiume Toce.

2. Del Comitato di cui al comma precedente fanno parte, oltre alla stessa Autorità di bacino del fiume Po, l’AIPO, la Regione Piemonte, la Provincia del Verbano Cusio Ossola, le Comunità montane ed i Comuni interessati, nonché tutti gli ulteriori soggetti proprietari delle infrastrutture interferenti.

3. Con l’atto istitutivo del Comitato sono definite le attività di coordinamento di competenza del Comitato medesimo e le modalità relative al loro svolgimento.

Il Segretario Generale    Il Presidente
Michele Presbitero     Altero Matteoli