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Bollettino Ufficiale n. 09 del 3 / 03 / 2005

Codice 26.2
D.D. 21 febbraio 2005, n. 85

Provvedimento di annullamento della D.D. 595 del 19/11/2004 inerente il progetto presentato dall’ARES Piemonte dal titolo: adeguamento funzionale tratto Pino Torinese (Galleria) - confine provinciale

Premesso:

- che l’ARES Piemonte, con sede legale in Torino - Via Belfiore, n° 23, con nota prot. n° 2290 del 26-07-2004, ha chiesto alla Direzione Regionale Trasporti, ai sensi della D.G.R. 52-9682 del 16 giugno 2003, l’attivazione della Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo indicato in oggetto;

- che a seguito dello svolgimento della Conferenza dei Servizi con D.D. 595 del 19/11/2004 si è provveduto all’approvazione del progetto definitivo indicato in oggetto.

Considerato:

- che l’allegato 1 alla D.G.R.52-9682 del 16 giugno 2003 inerente “Procedure di approvazione dei progetti riguardanti la rete stradale di demanio regionale” ed in particolare il punto 2 individua il Settore Viabilità ed Impianti Fissi della Direzione Regionale Trasporti quale Struttura competente in merito.

Preso atto:

- che in data 24/01/2005 (omissis), rappresentata dagli Avv. Luigi Gili e Guido Savio con studio in Torino, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, della Determinazione Dirigenziale n. 595 del 19/11/2004 in quanto ARES Piemonte non ha prodotto la certificazione di sussistenza delle condizioni di esclusione prevista dall’Art. 10 comma 4 della L.R. 40/98 e che questa costituisce condizione di procedibilità.

- che pur sussistendo le condizioni di esclusione dalla procedura di VIA, come previsto dall’Allegato C della L.R. 40/98, non è stata redatta da ARES Piemonte la certificazione prevista dall’Art. 10 comma 4 della L.R. 40/98.

Ritenuto

- per le considerazioni sovra esposte, come sia necessario, in sede di autotutela, annullare i vizi di legittimità individuabili nella procedura adottata, anche al fine di garantire certezza nei tempi di esecuzione dell’opera, tempi che si riflettono necessariamente sui costi complessivi della stessa e sulla sua concreta fattibilità;

Per tutto quanto sopra esposto,

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

Vista la L.R. 7/2001;

Visto l’art. 10 comma 4 della L.R. 40/98;

Vista la D.G.R.52-9682 del 16 giugno 2003;

determina

a) di considerare le premesse parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale;

b) di annullare la Determinazione Dirigenziale 595 del 19/11/2004 avente per oggetto “Provvedimento conclusivo alla Conferenza dei servizi sul progetto definitivo, ai sensi della D.G.R. 52-9682 del 16 giugno 2003, inerente il progetto presentato dall’ARES Piemonte dal titolo: ageguamento funzionale tratto Pino Torinese (Galleria) - confine provinciale”;

c) di trasmettere il presente provvedimento all’ARES Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 6.12.1971 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino