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Bollettino Ufficiale n. 09 del 3 / 03 / 2005
Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4.
Disposizioni collegate alla legge finanziaria per lanno 2005.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Capo I.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 1.
(Trattamento economico accessorio del personale)
1. Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, rispettivamente i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente nonché le risorse per le politiche di sviluppo del personale delle altre categorie sono acquisite nelle disponibilità per il trattamento accessorio.
Art. 2.
(Retribuzione prestazioni straordinarie)
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture e nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e dalle imprese causati dagli eventi calamitosi naturali per cui è dichiarato lo stato di emergenza.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale impiegato nelle attività amministrative regionali riguardanti levento Olimpiadi invernali Torino 2006 nonché al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dellAssemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
Art. 3.
(Proroga contratti)
1. Sono prorogati di due anni i contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti ai sensi dellOrdinanza del Ministero degli Interni n. 3110 del 1° marzo 2001 (Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 ed altre misure di protezione civile).
Art. 4.
(Dotazione organica CORECOM)
1. Per le esigenze del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM), di cui alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) la dotazione organica del ruolo del Consiglio regionale è incrementata di due unità di categoria D, una unità di categoria C, una unità di categoria B.
Art. 5.
(Modifica alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12)
1. Al comma 4 dellarticolo 4 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) e successive modifiche è aggiunto, dopo il primo periodo, il seguente:
Analoga nota riepilogativa dovrà essere resa entro dieci giorni dalla data di inizio della legislatura. Con deliberazione dellUfficio di Presidenza sono definite le modalità di restituzione del saldo contabile di cassa da utilizzare per la chiusura di eventuali partite debitorie derivanti dalla gestione dei Gruppi nella precedente legislatura..
Capo II.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE
DEL LAVORO
Art. 6.
(Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28)
1. Il comma 3 dellarticolo 6 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare loccupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per linserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) è sostituito dal seguente:
3. Le imprese devono presentare domanda entro e non oltre centottanta giorni dalla data della loro costituzione. La domanda deve essere corredata da un progetto di impresa secondo gli indirizzi definiti ai commi 1 e 2..
2. Il comma 9 dellarticolo 7 della l.r. 28/1993, è sostituito dal seguente:
9. Agli oneri di funzionamento del Comitato tecnico si provvede ai sensi della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso lAmministrazione Regionale). Alle spese relative alle collaborazioni di cui al comma 6 si provvede per lanno 2005 con le risorse dellunità previsionale di base (UPB) 15101 (Formazione Professionale Lavoro - Sviluppo dellimprenditorialità - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per lanno finanziario 2005 e per gli anni 2006-2007 con risorse della stessa UPB del bilancio pluriennale 2005-2007..
Art. 7.
(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)
1. La Regione, utilizzando risorse proprie ai sensi dellarticolo 6, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dellarticolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), eroga contributi, fino allentità massima del settanta per cento delle somme stanziate nellUPB 15091 (Formazione professionale lavoro Occupazione promozione sviluppo locale - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per lanno 2005, e per la durata di almeno otto mesi a partire dal 1° gennaio 2005, a favore degli enti di cui allarticolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo che sottoscrivono apposita convenzione con lIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al fine della corresponsione degli assegni ed oneri connessi a favore dei soggetti utilizzati.
2. La Regione può corrispondere i contributi di cui al comma 1, anche sotto forma di versamento delle somme allINPS ad incremento di quelle già conferite al medesimo Istituto per effetto delle vigenti convenzioni riguardanti limpiego del Fondo occupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno delloccupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2004.
3. Le Province erogano a favore degli Enti di cui al comma 1 un contributo non superiore al venti per cento del costo del progetto di cui al comma 1 utilizzando le somme già attribuite dalla Regione, nel corso dellanno 2002, per la realizzazione di interventi di politica del lavoro volti alla stabilizzazione dei soggetti utilizzati in attività socialmente utili nel territorio provinciale, risultanti non spese alla data del 31 dicembre 2004.
4. I soggetti utilizzati nei progetti di lavori socialmente utili di cui al comma 1 possono essere inseriti, alla scadenza dei progetti medesimi, in cantieri di lavoro presentati dagli Enti locali ai sensi dellarticolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali) e secondo le modalità previste dalla deliberazione quadro della Giunta regionale di cui allarticolo 4 della legge stessa.
5. Per fare fronte ai contributi di cui al comma 1, è istituito un Fondo speciale nella UPB 15091 (Formazione professionale lavoro Occupazione promozione sviluppo locale - Titolo I - spese correnti) pari a 1.000.000,00 di euro per lanno 2005.
Art. 8.
(Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55)
1. La lettera d) del comma 1 dellarticolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali), come modificata dallarticolo 5, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per lanno 2004), è sostituita dalla seguente:
d) il numero dei disoccupati che si intende utilizzare, non inferiore a tre unità salvo casi eccezionali motivatamente individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui allarticolo 4 della l.r. 55/1984, le loro caratteristiche e le modalità per la loro individuazione..
Capo III.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
E ARTIGIANATO
Art. 9.
(Integrazioni della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)
1. Dopo il comma 2 dellarticolo 8 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), sono aggiunti i seguenti:
2.bis. Chiunque violi le disposizioni in ordine allobbligo della chiusura festiva e domenicale, fatte salve le deroghe previste nei commi precedenti, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma commisurata alla superficie di vendita dellesercizio commerciale. La Giunta regionale, entro 60 giorni dallentrata in vigore del presente provvedimento, adotta i criteri di graduazione proporzionale, tra i limiti di 500,00 e 20.000,00 euro. Fino allentrata in vigore della presente norma e delle relative norme attuative, restano in vigore le norme previste dallarticolo 22 del d.lgs. 114/1998.
2 ter. In caso di recidiva, ovvero quando sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, il Sindaco dispone la sospensione dellattività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.".
Capo IV.
INTERVENTI PER LE OLIMPIADI INVERNALI 2006
Art. 10.
(Villaggio olimpico di Sestriere)
1. La Regione partecipa, alle condizioni di cui al comma 2, alla ricapitalizzazione della società Villaggio Olimpico S.r.l. per consentire il tempestivo completamento delle opere finalizzate alla realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere ed in sintonia con quanto già previsto dalla legge regionale 9 dicembre 2003, n. 32 (Prestazione di garanzia fideiussoria per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere).
2. La Regione può sottoscrivere quote, per un importo non superiore a 1.600.000,00 euro.
3. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, si avvale di Finpiemonte S.p.A. che agisce come mandatario senza rappresentanza ai sensi dellarticolo 1705 del codice civile. Loggetto del mandato ricomprende la ricerca di nuovi partner cui alienare le quote acquisite ai sensi della presente legge. Le modalità di provvista dei mezzi finanziari, la definizione dei limiti del mandato ed ogni altro aspetto del rapporto contrattuale intercorrente fra la Regione ed il suo mandatario, trovano disciplina in appositi provvedimenti amministrativi che prevedano lattivazione di verifiche periodiche sullottemperanza delloperato di Finpiemonte S.p.A. alle istruzioni regionali.
4. Per la sottoscrizione delle quote della società Villaggio Olimpico S.r.l. è autorizzata per lanno finanziario 2005 la spesa, iscritta nellUPB 08042 (Programmazione e statistica, Rapporti con società a partecipazione regionale - Titolo II - Spese dinvestimento), nella misura massima di 1.600.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, del bilancio di previsione per lanno finanziario 2005.
5. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione di quote della società Villaggio Olimpico S.r.l. si provvede riducendo, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, la dotazione della UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci - Titolo II- Spese di investimento) del bilancio di previsione per lanno finanziario 2005.
Capo V.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 11.
(Autorizzazione di spesa di fondi regionali per gli anni 2005-2007 e successivi per il cofinanziamento di contratti di programma in agricoltura)
1. Per la copertura finanziaria delle quote di cofinanziamento regionale della spesa pubblica nazionale per i contratti di programma in agricoltura presentati nellanno 2004 ai sensi dellarticolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), dellarticolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dellintervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per lagevolazione delle attività produttive) e dellarticolo 10, comma 1, del decreto legislativo del 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dellarticolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), a carico del bilancio regionale sono autorizzati nello stato di previsione della spesa stanziamenti sulla UPB 11012 (Programmazione valorizzazione agricoltura Programmazione in materia di agricoltura - Titolo II - spese di investimento) nella misura di 2.699.000,00 euro per lanno 2005.
Art. 12.
(Anticipazione regionale delle provvidenze straordinarie per i danni derivanti agli agricoltori dalla siccità 2003 e dalle grandinate 2004)
1. Per far fronte alle gravi difficoltà economiche causate alle aziende agricole piemontesi a seguito della eccezionale siccità 2003 e delle grandinate 2004, riconosciute con decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale) e successive modifiche e integrazioni, e in attuazione dellarticolo 55 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste), è autorizzata una anticipazione regionale nel limite di 12.000.000,00 euro, secondo quanto disposto dallarticolo 53, commi 4 e 5, della l.r. 7/2001.
2. Tale anticipazione è utilizzata nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla l. 185/1992 come sostituita dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dellarticolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) ed è reintegrata con le assegnazioni del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla medesima legge.
Capo VI.
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 13.
(Biogest)
1. Al fine di consentire la chiusura dei rapporti instaurati nellambito delle attività di ricerca nel campo degli xenotrapianti è autorizzata la corresponsione di un contributo sino a 600.000,00 euro al consorzio Biogest.
2. Alla copertura si provvede per lanno 2005 mediante utilizzazione di una disponibilità di pari ammontare delle somme iscritte allUPB 09011 (Bilanci e Finanze Bilanci - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per lanno 2005.
Art. 14.
(Formont)
1. Al fine di favorire il superamento di temporanee esigenze di cassa, la Regione può concedere garanzia fideiussoria al Consorzio per la formazione professionale delle attività di Montagna (FORMONT) nei limiti di 1.250.000,00 euro.
Art. 15.
(Edilizia residenziale pubblica)
1. Le risorse di 26.928.992,40 euro, corrispondenti a 1.795.266,16 euro per quindici anni, assegnate alla Regione Piemonte in attuazione della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) e della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare lofferta di alloggi di locazione) per interventi di edilizia residenziale pubblica, ricompresi nel piano operativo regionale, sono utilizzate quale contributo nel pagamento delle rate di ammortamento di mutui stipulati dagli operatori, individuati nella determinazione della Direzione Edilizia n. 191 del 26 ottobre 2004, per la realizzazione degli interventi già approvati dal Ministero delle infrastrutture.
Art. 16.
(Iniziative di assistenza sanitaria rivolta a cittadini extracomunitari in caso di eventi eccezionali e nellambito di programmi assistenziali per alta specializzazione)
1. Per lattività di assistenza sanitaria rivolta a cittadini extracomunitari prestata dalle Aziende Sanitarie della Regione nellambito di iniziative di emergenza e solidarietà internazionale in caso di eventi eccezionali, ai sensi dellarticolo 9, comma 2, lettera c), della legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale) e nellambito di programmi assistenziali per alta specializzazione previsti dallarticolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sono stanziati 2.000.000,00 euro per lanno 2005 nellUPB 28011 (Programmazione sanitaria Programmazione sanitaria - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per lanno 2005.
2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte riducendo di pari importo lo stanziamento dellUPB 28051 (Programmazione sanitaria Gestione risorse finanziarie - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per lanno 2005.
Art. 17.
(Fiat 500 auto storica della Regione Piemonte)
1. Lautovettura Fiat 500, nei suoi vari modelli, è dichiarata auto storica della Regione Piemonte, con riferimento alla sua tradizione industriale ed al ruolo sociale che ha assunto nella società del Paese e della Regione.
2. Le autovetture Fiat 500 definite di interesse storico ai sensi del comma 1, immatricolate nei registri automobilistici della regione Piemonte, la cui data di fabbricazione sia anteriore al 31 dicembre 1975, sono esentate dal pagamento della tassa di proprietà a partire dal 1° gennaio 2006. Il bollino blu e la documentazione attestante il rispetto dei limiti delle emissioni hanno validità di dodici mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18.
(Fondo di solidarietà per gli appartenenti alle Forze Armate, Forze dellOrdine e Vigili del Fuoco)
1. E istituito un Fondo di solidarietà per gli appartenenti, di ogni ordine e grado, alle Forze Armate, alle Forze dellOrdine ed ai Vigili del Fuoco, residenti nei comuni del Piemonte, che siano deceduti per accertate cause di servizio, ordinario o straordinario.
2. Le modalità di gestione del Fondo sono definite con apposita deliberazione approvata dalla Giunta regionale.
Art. 19
(Modifica della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38)
1. Allarticolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38 (Costituzione dellAgenzia interregionale per la gestione del fiume Po) è aggiunto il seguente comma:
4. A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione di investimenti, è stabilita a favore dellAgenzia una quota per spese generali nella misura del dieci per cento dellimporto dei lavori delle espropriazioni. Tale quota compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo e accertamento di terreni occupati..
Art. 20
(Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36)
1. Larticolo 8 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394) è sostituito dal seguente:
Art. 8. (Controllo atti)
1. La struttura regionale competente per materia esercita il controllo preventivo di legittimità:
a) sugli atti adottati dai consigli direttivi degli enti di gestione;
b) sulle deliberazioni adottate dalla giunta esecutiva degli enti su richiesta della stessa giunta.
2. Sono altresì soggette a controllo di legittimità le deliberazioni adottate dalla giunta esecutiva dellente di gestione quando un quarto dei consiglieri dellente ne faccia richiesta scritta e motivata entro dieci giorni dalladozione denunciando i vizi di legittimità riscontrati.
3. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettere a) e b) sono trasmesse alla competente struttura regionale, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni dalladozione e diventano esecutive se entro trenta giorni dalla trasmissione non sono annullate con motivato provvedimento del dirigente della struttura regionale competente. La decadenza non opera per le deliberazioni di approvazione dei bilanci e del conto consuntivo. Qualora la struttura regionale competente dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità prima della scadenza del termine per il controllo, le deliberazioni diventano immediatamente esecutive.
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni soggette a controllo di legittimità possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
5. Nei casi di cui al comma 2, la richiesta di controllo sospende lesecutività degli atti trasmessi fino allavvenuto esito del controllo che si esercita nei modi descritti al comma 3.
6. Gli atti adottati dagli enti di gestione delle Aree protette regionali sono sottoposti al controllo sulla corretta gestione delle risorse assegnate e sulla funzionalità che si esercita attraverso il coordinamento da parte della Giunta regionale delle iniziative e delle attività gestionali poste in essere.
7. Ai fini del controllo di cui al comma 6 gli enti di gestione inviano, entro il termine di trenta giorni, gli atti adottati alla struttura regionale competente in materia, ad esclusione di quelli già trasmessi per il controllo di legittimità.
8. La Giunta regionale, previa diffida della competente struttura regionale, può annullare gli atti contrastanti con le direttive regionali adottate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 6.
9. Le modalità di controllo di legittimità sugli atti degli enti di gestione delle aree protette di interesse o di rilievo provinciale nonché sulla corretta gestione delle risorse assegnate sono demandate alle singole province interessate.
10. Il controllo di cui ai precedenti commi è attivato a far data dalla prima seduta del Consiglio regionale di cui allarticolo 13 dello Statuto, successiva allentrata in vigore della presente legge.".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 28 febbraio 2005
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 703.
Disposizioni collegate alla legge finanziaria per lanno 2005.
- Presentato dalla Giunta regionale il 20 gennaio 2005.
- Assegnato alla I commissione in sede referente il 21 gennaio 2005.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 26 gennaio 2005 con relazione di Pier Luigi Gallarini.
- Approvato in Aula il 16 febbraio 2005, con emendamenti sul testo, con 26 voti favorevoli, 13 voti contrari.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 5
- Il testo dellarticolo 4 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:
Art. 4.
1. Ogni Gruppo provvede autonomamente in base ad apposito regolamento interno ed a cura dei propri organi direttivi alle spese inerenti il proprio funzionamento.
2. A tal fine ciascun Gruppo consiliare individua le iniziative da porre in essere, e con propri atti interni provvede alla gestione del fondo costituito con i contributi di cui allart. 3.
3. In particolare sono a carico di detto fondo:
- le spese per lacquisto di libri e riviste;
- le spese per lattivita svolta dai Gruppi funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio e alle iniziative dei Gruppi stessi;
- le spese per eventuali consulenze qualificate o collaborazioni professionali di esperti necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dei Gruppi.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi consiliari ed i componenti, in forma singola o associata, del Gruppo Misto presentano allUfficio di Presidenza del Consiglio regionale una nota riepilogativa circa lutilizzazione dei fondi loro erogati nellanno precedente, articolata per categorie e per voci. LUfficio di Presidenza allega tali notizie alla rendicontazione prevista dallarticolo 5 della legge 5 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario). Analoga nota riepilogativa dovrà essere resa entro dieci giorni dalla data di inizio della legislatura. Con deliberazione dellUfficio di Presidenza sono definite le modalità di restituzione del saldo contabile di cassa da utilizzare per la chiusura di eventuali partite debitorie derivanti dalla gestione dei Gruppi nella precedente legislatura.
5. La disposizione di cui al comma precedente si applica a far tempo dal 1° gennaio 1981.
6. Il mancato adempimento di tale prescrizione comporta la sospensione della corresponsione dei contributi di cui alla presente legge.
6 bis. Il saldo derivante a fine legislatura dalle operazioni di chiusura contabile della gestione delle risorse finanziarie per il funzionamento dei soli gruppi consiliari ricostituiti integra la dotazione finanziaria iniziale per il medesimo gruppo nella nuova legislatura. Con deliberazione dellUfficio di Presidenza vengono definite le modalità ed i tempi per gli adempimenti previsti.".
Note allarticolo 6
- Il testo dellarticolo 6 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare loccupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per linserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :
Art. 6. (Modalita per la presentazione e lesame delle domande)
1. Entro 90 giorni dallentrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta una deliberazione volta a stabilire:
a) le modalita per la presentazione delle domande di contributo e di finanziamento, la documentazione da allegare alle stesse, le indicazioni che devono essere contenute nel progetto di sviluppo;
b) le eventuali priorita tipologiche e/o territoriali e/o settoriali per laccoglimento delle domande.
2. Le imprese individuali, le societa di persone o di capitali di cui allarticolo 3, per accedere ai benefici previsti devono presentare apposita domanda al Presidente della Giunta regionale.
3. Le imprese devono presentare domanda entro e non oltre 180 giorni dalla data della loro costituzione. La domanda deve essere corredata da un progetto di impresa secondo gli indirizzi definiti ai commi 1 e 2."
4. Il progetto di impresa, in ogni caso, dovra contenere i seguenti elementi:
a) la descrizione dellimpresa e del suo prodotto/servizio;
b) la dimensione ed i caratteri della parte di mercato a cui si rivolge;
c) il piano operativo finanziario e produttivo;
d) le azioni commerciali che si intendono realizzare;
e) le risorse professionali impegnate.
5. La Giunta regionale puo successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, apportare modifiche alla deliberazione di cui al comma 1.
6. La Giunta regionale, accertato che le imprese richiedenti risultino in possesso dei requisiti di cui allarticolo 3, acquisito il parere del Comitato Tecnico di cui allarticolo 7, delibera lammissione delle imprese ai contributi ed ai finanziamenti tenendo altresi conto di quanto stabilito nella deliberazione di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
7. I termini di cui al comma 6 sono interrotti in caso di presentazione, da parte delle imprese, di documentazione errata o incompleta.
8. Per lesame e la valutazione tecnica delle domande e degli allegati progetti di sviluppo, la Giunta regionale si avvale della consulenza e della collaborazione di un apposito Comitato Tecnico.".
- Il testo dellarticolo 7 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare loccupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per linserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :
Art. 7. (Comitato tecnico)
1. E istituito il Comitato tecnico.
2. Il Comitato tecnico e costituito con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione del Consiglio regionale competente in materia di nomine e dura in carica trentasei mesi; scade con lo scioglimento del Consiglio regionale ed esercita, anche dopo la scadenza, le funzioni ad esso attribuite dalla legge fino al suo rinnovo.
3. Il Comitato tecnico e composto da:
a) un funzionario regionale, che lo presiede, designato dallAssessore avente delega in materia di lavoro;
b) un esperto individuato tra il personale della Finpiemonte S.p.A.;
c) tre esperti in materie economiche, giuridiche ed aziendali scelti fra professionisti iscritti agli albi professionali.
4. Le sedute del Comitato tecnico sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; i pareri sono assunti con la maggioranza dei presenti alla riunione.
5. Il Presidente, secondo criteri stabiliti preventivamente dal Comitato tecnico, designa uno o piu relatori per ogni singola domanda, tra gli esperti di cui al comma 3, lett. b) e c).
6. Ai membri del Comitato tecnico di cui al comma 3, lettera c), sono riconosciuti, per ogni seduta, i compensi di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso lAmministrazione regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, nonche un compenso determinato per ogni singolo caso trattato, con la deliberazione di nomina del Comitato tecnico sulla base dellarticolo 8 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nellambito dellattivita dellamministrazione regionale) e successive modificazioni. Il numero dei casi trattati da ogni componente e attestato dal Presidente del Comitato.
7. I membri del Comitato tecnico di cui al comma 3, lettere b) e c) possono essere revocati in caso di inadempienza, su proposta motivata del Presidente del Comitato stesso, con deliberazione della Giunta regionale.
8. La Giunta regionale ed il Comitato tecnico possono valersi altresi, ove richiesto da particolari e motivate esigenze tecniche di istruttoria, della collaborazione e della consulenza degli enti strumentali regionali, che non abbiano partecipato alla predisposizione del progetto di sviluppo in esame.
9. Agli oneri di funzionamento del Comitato tecnico si provvede ai sensi della Legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso lAmministrazione Regionale). Alle spese relative alle collaborazioni di cui al comma 6 si provvede per lanno 2005 con le risorse dellUnità previsionale di base (UPB) 15101 (Formazione Professionale Lavoro Sviluppo dellimprenditorialità - Titolo I - Spese correnti) del bilancio di previsione per lanno finanziario 2005 e per gli anni 2006-2007 con risorse della stessa UPB del bilancio pluriennale 2005-2007.".
Note allarticolo 7
- Il testo dellarticolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55. (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali) è il seguente :
Art. 2. (Soggetti e natura degli interventi)
1. I Comuni in forma singola o associata, loro Consorzi e le Comunita Montane nei quali si riscontri un particolare squilibrio tra lofferta e la domanda di lavoro, con conseguente elevato tasso di disoccupazione, possono promuovere iniziative per limpiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati, dando priorita ai soggetti deboli sul mercato del lavoro individuati dalla delibera quadro di cui al successivo articolo 4.
2. Tali iniziative, attuate con lapertura di cantieri di lavoro di cui allarticolo 1, saranno volte alla realizzazione di opere e servizi significativi di pubblica utilita, non sostitutivi di attivita gia altrimenti svolte, non finalizzate a sopperire carenze di organici.
3. Gli oneri finanziari per le iniziative di cui al comma precedente sono a carico degli Enti locali proponenti, fatti salvi gli eventuali contributi di cui al successivo articolo 4.".
- Il testo dellarticolo 4 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55. (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali) è il seguente:
Art. 4. (Delibera quadro e contributi regionali)
1. Per la realizzazione delle iniziative di cui allarticolo 2 da parte degli enti ivi indicati, la Regione assegna annualmente alle province, sulla base delle rispettive situazioni di disoccupazione, un congruo finanziamento.
2. La Giunta regionale nella deliberazione di assegnazione dei fondi alle province stabilisce anche:
a) lentita dellindennita giornaliera di cui allarticolo 8 da corrispondere ai disoccupati avviati ai cantieri di lavoro;
b) la quota dellindennita giornaliera, fino ad un massimo del 50 per cento della stessa, finanziabile con i contributi regionali, nel limite dello stanziamento assegnato a ciascuna provincia. La rimanente quota del 50 per cento e coperta con fondi dei bilanci degli enti utilizzatori e delle province;
c) i criteri e le priorita nellaccoglimento delle domande, nellapprovazione dei progetti e nella concessione dei contributi;
d) lindividuazione di particolari categorie di soggetti deboli del mercato del lavoro da utilizzare nei cantieri.".
Note allarticolo 8
- Il testo dellarticolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55. (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :
Art. 6. (Contenuto del progetto)
1. Il progetto allegato alla domanda di cui al comma 1° del precedente articolo 5 deve contenere:
a) una relazione sintetica sulla situazione del mercato del lavoro dalla quale si evincano la gravita e le caratteristiche della crisi occupazionale nellarea territoriale di competenza dellEnte locale proponente;
b) la descrizione analitica delle opere che si intendono attuare, comprensiva degli eventuali elementi tecnico-progettuali;
c) le modalita organizzative dellattivita lavorativa che dovra svolgersi sotto la guida e il controllo di personale tecnico dellEnte promotore o comunque di persona incaricata dallEnte, sulla base di specifiche attitudini professionali;
d) il numero dei disoccupati che si intende utilizzare, non inferiore a tre unità salvo casi eccezionali motivatamente individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all articolo 4 della l.r. 55/1984, le loro caratteristiche e le modalità per la loro individuazione;
e) la durata del progetto, specificata in mesi e numero complessivo delle giornate lavorative previste;
e-1) la specificazione e la cadenza temporale degli eventuali momenti formativi;
f) gli oneri finanziari distinti: in spese di funzionamento e organizzazione, indennita ai lavoratori interessati, oneri previdenziali e assicurativi;
g) le fonti di finanziamento previste;
g bis) il piano di sicurezza a favore dei lavoratori, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori durante il lavoro).
2. Qualora le opere che si intendano realizzare comportino, sulla base della normativa vigente, autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, lEnte proponente dovra dare atto, in sede di domanda, dellavvenuta acquisizione degli stessi.
3. Le caratteristiche del progetto di intervento devono essere tali da comportare una durata del cantiere non inferiore a mesi due e non superiore a mesi sei; eccezionalmente, qualora particolari caratteristiche delle opere che si intendono realizzare lo richiedano, la durata del progetto puo essere prorogata, previa domanda, per un massimo di ulteriori mesi sei con le procedure e alle condizioni di cui al successivo articolo 10.".
- Per il testo dellarticolo 4 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55. (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali) si rinvia alle note allarticolo 7.
Note allarticolo 9
- Il testo dellarticolo 8 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28. (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :
Art. 8. (Principi in tema di orari di vendita)
1. In applicazione del disposto dellarticolo 11 del d.lgs. 114/98 gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui al suindicato articolo e dei criteri emanati dai Comuni in applicazione dellarticolo 36 della legge n. 142/1990.
2. I Comuni conformano la predisposizione dei criteri in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita ai seguenti principi:
a) armonizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali agli orari dei servizi pubblici e degli uffici locali, in relazione alle esigenze complessive degli utenti, in attuazione della legge regionale 6 aprile 1995, n. 52 (Norme per la formulazione e ladozione dei piani comunali di coordinamento degli orari PCO ai sensi dellarticolo 36, comma 3, della legge n. 142/90) e dellarticolo 36, comma 3, della l. 142/90;
b) promozione di un costante processo di confronto fra le parti sociali interessate ed i soggetti pubblici per avviare sperimentazioni di nuove soluzioni di servizio alla collettivita;
c) coordinamento degli orari degli esercizi di vendita, con particolare riguardo alle caratteristiche delle zone, cosi come individuate dagli indirizzi e dai criteri di cui allarticolo 3, attraverso larticolazione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, qualora prevista, e delle deroghe allobbligo della chiusura festiva e domenicale secondo aree omogenee dello stesso Comune, e, qualora necessario, anche a livello sovracomunale, previa intesa con i Comuni interessati;
d) ottimizzazione del servizio al consumatore attraverso:
1) lindividuazione dei giorni domenicali e festivi nei quali consentire la deroga di cui alla lettera c) in modo tale da garantire per ogni area omogenea lapertura degli esercizi per ulteriori otto domeniche o festivita oltre a quelle comunque previste per il mese di dicembre;
2) la definizione degli ambiti territoriali entro i quali e consentito lesercizio dellattivita di vendita ad un limitato numero di esercizi di vicinato in orario notturno;
3) la definizione del regime di orari da applicarsi alle attivita miste di uno stesso esercizio commerciale, con particolare riguardo ai centri polifunzionali e ai centri commerciali, secondo criteri che, oltre al settore merceologico o allattivita prevalente, tengano conto delle esigenze complessive dellutenza;
4) luniformita del regime degli orari delle attivita artigiane, agricole ed industriali esercenti la vendita al dettaglio a quello dei negozi;
5) la definizione delle modalita in base alle quali gli esercizi del settore alimentare devono garantire lapertura al pubblico in caso di piu di due festivita consecutive.
2 bis. Chiunque violi le disposizioni in ordine allobbligo della chiusura festiva e domenicale, fatte salve le deroghe previste nei commi precedenti, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma commisurata alla superficie di vendita dellesercizio commerciale. La Giunta regionale, entro 60 giorni dallentrata in vigore del presente provvedimento, adotta i criteri di graduazione proporzionale, tra i limiti di 500,00 e 20.000,00 euro. Fino allentrata in vigore della presente norma e delle relative norme attuative, restano in vigore le norme previste dall articolo 22 del d.lgs. 114/1998.
2 ter. In caso di recidiva, ovvero quando sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, il Sindaco dispone la sospensione dellattività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni.".
Note allarticolo 12
- Il testo dellarticolo 55 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) è il seguente :
Art. 55. (Anticipazione agevolazioni creditizie e contributive. Pronti interventi)
La Giunta regionale può disporre lanticipazione agli aventi diritto delle seguenti agevolazioni previste dalla legge 25 maggio 1979, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni:
1) contributo in capitale di cui allart. 5, secondo comma, lanticipazione è graduata in rapporto al danno subito e comunque non può superare limporto previsto dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni;
2) agevolazioni sui prestiti di cui agli articoli 5, primo e secondo comma, e 7; a tal fine la Regione stipula apposita convenzione con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario;
3) contributi in capitale previsti dallart. 4;
4) contributi in conto capitale previsti dallart. 3, lett. a) e lett. b).
LAmministrazione regionale può disporre pronti interventi o ripristini urgenti per assicurare lefficienza dei servizi di interesse agricolo o per fronteggiare imminenti pericoli di nuovi danni alle infrastrutture di cui allart. 4, secondo e terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364.
Inoltre la Giunta Regionale in situazioni di gravi difficoltà o di pericolo, a causa di eccezionali avversità atmosferiche o di calamità naturali, riconosciute dalla Giunta Regionale stessa, può effettuare pronti interventi con spese anche a totale carico della Regione in favore delle persone, del bestiame, delle opere e cose coinvolte.
I pronti interventi di cui ai precedenti commi sono effettuati anche senza procedere alla delimitazione delle zone di cui al precedente articolo 54.".
- Il testo dellarticolo 53 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), è il seguente:
Art. 53. (Altri fondi statali)
1. Le somme assegnate dallo Stato alla Regione al di fuori delle ipotesi previste nellarticolo 52, nonche sulla base dei provvedimenti legislativi attuativi dellarticolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), sono accertate e impegnate nel bilancio annuale, ovvero previste nel bilancio pluriennale, in Unita previsionali di base coerentemente con le finalita delle assegnazioni.
2. Le spese correlate alle assegnazioni di cui al comma 4 sono effettuate per il raggiungimento degli obiettivi che costituiscono il presupposto dellassegnazione. Conseguentemente, le somme restano nel bilancio della Regione fino a che gli obiettivi non siano raggiunti, ovvero si accerti, con specifica deliberazione della Giunta, limpossibilita del loro raggiungimento.
3. Ove, dopo il raggiungimento degli obiettivi o dopo il conseguimento delle finalita per le quali le somme sono state assegnate, si accertino economie sul totale delle somme conferite, la Regione destina tali economie, con specifica deliberazione della Giunta, a integrazione di stanziamenti disposti per il raggiungimento di finalita similari. La deliberazione e inviata al Ministero che ha assegnato i fondi per le conseguenti rettifiche, ove doccorrenza, del bilancio dello Stato.
4. Nel caso di assegnazione di fondi dello Stato per finalita specifiche, la Regione ha facolta di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme le disposizioni delle leggi statali che disciplinano lassegnazione.
5. La Regione ha, altresi, facolta, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle dello Stato, a norma del comma 4, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.
6. La Regione puo, in relazione allepoca in cui avviene lassegnazione dei fondi statali per finalita specifiche, attribuire le relative spese alla competenza dellesercizio immediatamente successivo, allorche non sia possibile far luogo allimpegno di tali spese, a norma dellarticolo 31, entro il termine dellesercizio nel corso del quale ha luogo lassegnazione.
7. Tutte le altre somme assegnate dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni vincolate per calamita naturali e per interventi di interesse nazionale.".
Note allarticolo 16
- Il testo dellarticolo 9 della legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarieta internazionale) è il seguente :
Art. 9. (Iniziative di emergenza e solidarieta internazionale)
1. Nei casi di eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamita naturali che colpiscono altri paesi europei ed extraeuropei, la Regione promuove e sostiene iniziative finalizzate ad alleviare la sofferenza delle popolazioni stesse nonche per ristabilirne dignitose condizioni di vita.
2. Lintervento regionale consiste in:
a) raccolta fondi, con la promozione di pubbliche sottoscrizioni di denaro da far affluire su apposito capitolo di bilancio;
b) fornitura, anche tramite organizzazioni idonee allo scopo, di materiali di prima necessita, di attrezzature e di generi di conforto;
c) assistenza sanitaria e ospedaliera alle persone che, per gli effetti degli eventi di cui al comma 1, sono ospitate nella nostra Regione, e laccoglienza di eventuali accompagnatori, purche regolarmente autorizzati alla permanenza sul territorio italiano;
d) collaborazione tecnica, anche mediante linvio di personale regionale e leventuale coordinamento delle risorse umane messe a disposizione da associazioni, istituti, enti pubblici e privati;
e) raccolta e diffusione di informazioni sulle azioni di aiuto e di emergenza organizzate da soggetti regionali nonche azioni finalizzate al loro raccordo con le richieste e le iniziative dellamministrazione statale e degli organismi internazionali;
f) sostegno alle iniziative degli organismi internazionali delle Nazioni Unite o dellUnione Europea;
g) sostegno a progetti predisposti da enti, associazioni e comitati piemontesi che operano per le finalita di cui al comma 1.
3. La Regione interviene altresi per alleviare le sofferenze di popolazioni di paesi europei ed extraeuropei in cui sia compromessa la sicurezza alimentare.
4. Lintervento regionale di cui al comma 3 e attuato, di norma, con la collaborazione di Comuni, Province e comunita locali nonche con lutilizzo di risorse e di fondi messi a disposizione da parte dei medesimi.".
Nota allarticolo 19
- Il testo dellarticolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38 (Costituzione dellAgenzia interregionale per la gestione del fiume Po), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:
Art. 4. (Disposizioni finanziarie)
1. La Regione, in fase di prima applicazione della legge, utilizza per le spese di funzionamento e per le spese di esercizio delle funzioni attribuite allAgenzia le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del d.lgs. 112/1998, trasferendole annualmente allAgenzia.
2. I conseguenti movimenti finanziari sul bilancio regionale sono regolati con successivi atti amministrativi.
3. Nella fase successiva la Giunta Regionale, viste le previsioni annuali dellAgenzia, assegna risorse per le finalità di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio regionale.
4. A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione di investimenti, è stabilita a favore dellAgenzia una quota per spese generali nella misura del dieci per cento dellimporto dei lavori delle espropriazioni. Tale quota compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo e accertamento di terreni occupati.".