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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 08

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2005, n. 25

Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino, finalizzato alla realizzazione di un intervento di sopraelevazione nell’ambito della scuola professionale ENGIM CSF Artigianelli di via Bertola in Torino

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

* con comunicazione del 10 novembre 2003 prot. 16545/19.7 la Casa Generalizia Pia Società Torinese di San Giuseppe, proprietaria del complesso edificato in Torino nella cui sede di C.so Palestro 14 angolo Via Bertola, si svolgono le attività della scuola professionale denominata ENGIM CSF Artigianelli, ha presento istanza di procedura di attivazione di cui all’art. 34 del D.lgs 267/2000, per la realizzazione di opere funzionali necessarie alla migliore organicità nell’espletamento di attività di interesse pubblico;

* la Giunta Regionale il 26 gennaio 2004, in applicazione della D.G.R. n.28-9257 del 5.5.2003 riguardante la valutazione dell’interesse pubblico negli accordi di programma, ha concordato sull’avvio della procedura in questione condividendo le motivazioni dell’interesse pubblico;

* a seguito dell’esito positivo della verifica della valutazione dell’interesse pubblico sull’iniziativa, il Presidente della Giunta Regionale convocava in data 17 febbraio una riunione interlocutoria per verificare la possibilità di addivenire alla stipula di un Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 267/2000 individuando l’Arch. Claudio Fumagalli dirigente del Settore Accordi di Programma ed Esame di Conformità Urbanistica quale responsabile del procedimento;

* il responsabile del procedimento dell’Accordo di Programma, nell’intento di approfondire i contenuti dell’iniziativa con i soggetti interessati ha convocato in data 27 febbraio un ulteriore incontro interlocutorio;

* che il comune di Torino, per consentire la realizzazione dell’intervento, che le attuali norme del P.R.G.C. non consentono, ha predisposto una variante assimilabile alla categoria delle varianti strutturali ai sensi dell’art.17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i prevedendo l’inserimento nell’articolo 10, in calce al comma 22 delle N.U.E.A. di P.R.G.C. vigente la seguente variazione integrazione normativa: “Fanno eccezione gli immobili in via Bertola 64-68, Scuola Professionale ”ENGIM CSF ARTIGIANELLI" per i quali sono ammessi interventi aggiuntivi espressamente consentiti con specifico Accordo di Programma - ai sensi dell’art.34 del D.lgs.267/00";

* la variante urbanistica è stata pubblicata dalla Città di Torino nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, art. 17, dal 21 luglio 2004 al 18 settembre 2004;

* l’intervento in questione prevede,la sopraelevazione di un piano del fabbricato in fregio alla Via Bertola, la cui nuova superficie ospiterà sei aule e relativi blocchi di servizi adeguati anche per disabili;l’esecuzione di una copertura prevista a tre falde,due lungo i lati principali e la terza sulla testata che si affaccia sul passaggio carraio con sporgenza tale da essere utilizzata come copertura della scala di sicurezza esterna;la realizzazione di un nuovo porticato verso cortili, esteso per tutto il lato del fabbricato scolastico, a struttura mista metallica in cemento armato;il rifacimento ed estensione a tutti i piani dell’attuale scala di sicurezza in ferro;un nuovo ascensore per disabili sarà installato in corrispondenza della manica in fregio alla Via Juvarra; un progetto colore del fabbricato e delle opere in progetto;

* il costo dell’intervento in questione è pari ad Euro 569.415,00 è sarà interamente coperto con risorse finanziarie da parte della proprietà Casa Generalizia Pia Società Torinese di San Giuseppe;

* il responsabile del procedimento dell’accordo di programma ha pubblicato sul B.U.R. del 22 luglio 2004 n°29 l’avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90;

* in data 13 luglio 2004 si è tenuta la Conferenza di Servizi prevista dal 3° comma dell’art.34 del D. Lgsl. n.267 del 18.08.2000 finalizzata a verificare le condizioni necessarie per concludere l’Accordo di programma di cui all’oggetto,

* in data 26 ottobre 2004 si è tenuta la Conferenza di Servizi conclusiva prevista dal 3° comma dell’art. 34 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

* preso atto della richiesta verbale della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di predisporre a cura del soggetto attuatore dell’intervento in fase esecutiva una soluzione progettuale per il corpo scala di sicurezza visibile da Via Manzoni coerente con il nuovo prospetto che riecheggia elementi in stile decò; l’esito di tale soluzione dovrà essere trasmessa al responsabile del procedimento;

* preso atto che il responsabile del procedimento ha comunicato con nota n°17547 alla Giunta Regionale i contenuti dell’iniziativa nell’adunanza del 8 novembre 2004, riguardante il presente Accordo di Programma:

* preso atto che in data 9 novembre 2004 presso la sede. della Regione Piemonte Corso Bolzano 44, è stato sottoscritto dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino l’accordo di programma oggetto del presente Decreto;

* preso atto che gli impegni assunti dalle parti nel presente Accordo hanno validità per 5 (cinque) anni, eventualmente prorogabili su richiesta delle parti, valutati dal Collegio di Vigilanza.

* preso atto che il presente Accordo di Programma, promosso dalla Regione Piemonte, osserva le specifiche direttive assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 27-23223 del 24.11.1997, in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma;

* vista la documentazione progettuale amministrativa ed urbanistica allegata all’accordo di programma e descritta dettagliatamente al punto 15, delle premesse del medesimo;

* vista la Deliberazione n. 163/2004 del 6.12.2004 del consiglio comunale di Torino di ratifica dell’adesione del Sindaco alla firma dell’accordo di programma in oggetto;

* preso atto che il presente decreto di adozione dell’accordo

di programma, prevede l’individuazione dei legali rappresentanti o loro delegati, facenti parte del collegio di vigilanza previsto dall’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, e dei funzionari dei singoli Enti firmatari dell’accordo, facenti parte della struttura di supporto alla funzionalità del collegio di vigilanza;

visti:

› l’art. 34, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ;

› la D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. .51/97, art. 17";

il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° e 5 comma dell’art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,

decreta

Art. 1

E’ approvato, ai sensi del 4° e 5° comma dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, l’accordo di programma in oggetto, le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, unitamente agli atti amministrativi, progettuali ed urbanistici allegati e depositati in originale presso la Regione Piemonte Piazza Castello 165. Tale Accordo si è stipulato in data 9 novembre 2004 presso la Sede della Regione Piemonte Corso Bolzano,44 , tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino, ed ha per oggetto la realizzazione di un intervento di sopraelevazione nell’ambito della Scuola Professionale Engim Csf Artigianelli. in Corso Palestro 14 e via Bertola 64-68 nel territorio comunale di Torino

Art. 2

L’adozione dell’accordo di programma con il presente decreto assente ai sensi del 4° e 5° comma dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 la variante urbanistica assimilabile alla categoria delle varianti strutturali ai sensi dell’art.17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i prevedendo l’inserimento nell’articolo 10, in calce al comma 22 delle N.U.E.A. di P.R.G.C. vigente la seguente variazione integrazione normativa: “Fanno eccezione gli immobili in via Bertola 64-68, Scuola Professionale ”Engim Csf Artigianelli" per i quali sono ammessi interventi aggiuntivi espressamente consentiti con specifico Accordo di Programma - ai sensi dell’art.34 del D.lgs.267/00";

Art. 3

Con riferimento a quanto specificato all’art. 2 del presente Decreto, sono assentite, ai sensi dell’art. 34 del D.lgs267/2000, le variazioni urbanistiche dello strumento urbanistico generale del Comune di Torino costituenti variante strutturale al P.R.G.

Art. 4

Con riferimento a quanto specificato nelle premesse, l’approvazione del progetto definitivo determina la condizione sostitutiva al rilascio del permesso di costruire, previo assenso del consiglio comunale, in applicazione del 4° e 5° comma dell’art. 34 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 5

Con riferimento alle intese assunte in sede di C.d.S. del 26/1/2004 la soluzione progettuale per il corpo scala di sicurezza visibile da Via Manzoni dovrà essere concordata, in fase esecutiva, con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e trasmessa successivamente al Responsabile del Procedimento

Art. 6

Gli impegni e gli accordi assunti dalle parti per l’attuazione delle opere obbligano i soggetti firmatari all’osservanza dei relativi adempimenti nei tempi designati dal cronoprogramma.

Art. 7

Le eventuali variazioni o modifiche in corso d’opera degli interventi oggetto dell’accordo di programma sono consentite con le norme specificate a capitolo “modifiche” del dispositivo dell’accordo di programma.

Art. 8

L’accordo di programma adottato con il presente Decreto, come concordato dalle parti, ha validità quinquennale con decorrenza dalla pubblicazione sul BUR del Decreto di adozione dell’accordo da parte del Presidente della Regione Piemonte.

Eventuali proroghe saranno valutate dal Collegio di Vigilanza.

Art. 9

La Vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi previsti dall’art. 34 del D.lgs. n.267/2000, è svolta con le norme definite al capitolo “Vigilanza e poteri sostitutivi” del dispositivo dell’accordo di programma e all’art. 6 del dispositivo del presente Decreto, da un Collegio di Vigilanza così composto:

- Presidente della Regione Piemonte o suo delegato;

- Sindaco del comune di Torino o suo delegato.

Il funzionamento tecnico-amministrativa del Collegio di Vigilanza è assicurato dalla partecipazione alle singole sedute del responsabile del procedimento con funzioni di coordinatore e dei funzionari competenti per materia dei rispettivi Enti.

E’ dato incarico al Responsabile del procedimento di trasmettere copia conforme del presente Decreto, unitamente al testo dell’accordo di programma e alla documentazione allegata al medesimo, ai soggetti firmatari.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Enzo Ghigo

Allegato (fare riferimento al file PDF)

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E COMUNE DI TORINO, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE NELL’AMBITO DELLA SCUOLA PROFESSIONALE ENGIM CSF ARTIGIANELLI DI VIA BERTOLA IN TORINO.

Premesso:

1. che con comunicazione del 10 novembre 2003 prot. 16545/19.7 inoltrata dalla Casa Generalizia Pia Società Torinese di San Giuseppe, proprietaria del complesso edificato in Torino nella cui sede di C.so Palestro 14 angolo Via Bertola, si svolgono le attività della scuola professionale denominata ENGIM CSF Artigianelli, ha presento istanza di procedura di attivazione di cui all’art. 34 del D.lgs 267/2000, per la realizzazione di opere funzionali necessarie alla migliore organicità nell’espletamento di attività di interesse pubblico.(allegato1)

2. Che la Giunta Regionale nell’ adunanza del 26 gennaio 2004, in applicazione della D.G.R. n.28-9257 del 5.5.2003 riguardante la valutazione dell’interesse pubblico negli accordi di programma, ha concordato sull’avvio della procedura in questione condividendo le motivazioni dell’interesse pubblico dell’accordo risultanti dall’istruttoria, svolta dagli uffici regionali competenti, conservata agli atti della Direzione “Affari Istituzionali e processo di Delega” (allegato 2)

3. Che a seguito dell’esito positivo della verifica della valutazione dell’interesse pubblico sull’iniziativa proposta, il Presidente della Giunta Regionale convocava in data 17 febbraio una riunione interlocutoria per verificare la possibilità di addivenire alla stipula di un Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 267/2000 individuando l’Arch. Claudio Fumagalli dirigente del Settore Accordi di Programma ed Esame di Conformità Urbanistica quale responsabile del procedimento.(allegato 3)

4. Che il responsabile del procedimento dell’Accordo di Programma, nell’intento di approfondire i contenuti dell’iniziativa con i soggetti interessati alla definizione dell’accordo ha convocato in data 27 febbraio (allegato 4) un ulteriore incontro interlocutorio, documentando l’esito dei lavori con la stesura del verbale allegato al presente accordo (allegato 5)

5. Che a seguito dell’incontro interlocutorio, al quale il comune di Torino aderiva condividendo le ragioni dell’interesse pubblico,per consentire la realizzazione dell’intervento, che le attuali norme del P.R.G.C. non consentono, ha predisposto una variante assimilabile alla categoria delle varianti strutturali ai sensi dell’art.17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i prevedendo l’inserimento nell’articolo 10, in calce al comma 22 delle N.U.E.A. di P.R.G.C. vigente la seguente variazione integrazione normativa: “Fanno eccezione gli immobili in via Bertola 64-68, Scuola Professionale ”ENGIM CSF ARTIGIANELLI" per i quali sono ammessi interventi aggiuntivi espressamente consentiti con specifico Accordo di Programma - ai sensi dell’art.34 del D.lgs.267/00" (allegato 6).

6. L’intervento in questione prevede:

* la sopraelevazione di un piano del fabbricato in fregio alla Via Bertola, la cui nuova superficie ospiterà sei nuovi locali(aule didattiche e/o laboratori) e relativi blocchi di servizi adeguati anche per disabili;

* l’esecuzione di una copertura prevista a tre falde,due lungo i lati principali e la terza sulla testata che si affaccia sul passaggio carraio con sporgenza tale da essere utilizzata come copertura della scala di sicurezza esterna;

* la realizzazione di un nuovo porticato verso cortili, esteso per tutto il lato del fabbricato scolastico, a struttura mista metallica in cemento armato;

* il rifacimento ed estensione a tutti i piani dell’attuale scala di sicurezza in ferro;

* un nuovo ascensore per disabili sarà installato in corrispondenza della manica in fregio alla Via Juvarra;

* un progetto colore del fabbricato e delle opere in progetto, la tinteggiatura in tonalità coerenti alle caratteristiche cromatiche del complesso esistente.

7. Che il quadro economico dell’intervento in questione è pari ad Euro 569.415,00 è sarà interamente coperto con risorse finanziarie da parte della proprietà Casa Generalizia Pia Società Torinese di San Giuseppe.

8. Che con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 22 luglio 2004 n°29 è stata data comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento dell’avvio del procedimento dell’A.D.P. ai sensi della Legge n. 241.(Allegato 7)

9. Che in data 13 luglio 2004 si è tenuta la Conferenza di Servizi prevista dal 3° comma dell’art.34 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 finalizzata a verificare le condizioni necessarie per concludere l’Accordo di programma di cui all’oggetto, convocata con nota n 10184 (allegato 8)

10. Che della suddetta riunione il Responsabile del Procedimento ha redatto apposito verbale dal quale si evince che i convenuti hanno valutato positivamente il progetto del complesso scolastico, in conformità ai pareri acquisiti in sede di Conferenza di Servizi, nonché hanno condiviso la proposta di variante urbanistica che consente la realizzazione dell’intervento e stabilito che al progetto in questione sia applicata la condizione sostitutiva al permesso di costruire, come previsto dal 4° comma dell’art.34 del D.lgs N 267/00, previo assenso del C.C. del Comune di Torino all’atto della ratifica dell’adesione del Sindaco o suo rappresentante delegato all’A.D.P.(allegato 9)

11. Che il responsabile del Procedimento ha acquisito i seguenti pareri:

i. parere del Settore Urbanistico Territoriale Area Metropolitana della Regione Piemonte prot. 383/19.10.del 1/7/2004 (allegato 10)

ii. parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio prot. 9928 del 22 giugno 2004 (allegato11)

12. Che in data 26 ottobre 2004 si è tenuta la Conferenza di Servizi conclusiva prevista dal 3° comma dell’art. 34 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 convocata con nota n 16410 (allegato 12)

13. Che della suddetta riunione il Responsabile del Procedimento ha redatto apposito verbale dal quale si constata che i convenuti hanno preso atto dell’avvenuta pubblicazione e deposito degli atti della variante urbanistica da parte del Comune di Torino,nonché hanno preso atto della richiesta verbale della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di predisporre a cura del soggetto attuatore dell’intervento in fase di esecutiva una soluzione progettuale per il corpo scala di sicurezza visibile da Via Manzoni coerente con il nuovo prospetto che riecheggia elementi di decò; l’esito di tale soluzione dovrà essere trasmessa al responsabile del procedimento. (allegato 13)

14. Che il responsabile del procedimento ha comunicato alla Giunta Regionale con nota n 17547 del 8 novembre 2004, i contenuti dell’iniziativa riguardante il presente Accordo di Programma (allegato 14)

15. Che la documentazione riguardante la proposta progettuale, urbanistica ed amministrativa, riferita all’iniziativa oggetto dell’Accordo di Programma è costituita dai seguenti elaborati ed atti amministrativi:

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE:

- Progetto architettonico definitivo- Tavola 1 Piante e sezioni -Tavola 2 Sezioni e Prospetti - Tavola 3 Particolari costruttivi- Tavola 4 Sezioni e prospetti Stato Attuale

Relazione Tecnica descrittiva delle opere

Documentazione fotografica con simulazione intervento ambientale dell’intervento

Parere preventivo del Comando Provinciale dei VVF di Torino

Parere preventivo A.S.L.

Dichiarazione inerente agli impianti termici L.10/1991 ed elettrici L.46/1990

- Dichiarazione inerente il superamento delle barriere architettoniche

- Quadro economico dell’intervento

- Cronoprogramma dell’intervento (fase progettuale e fasi lavorative)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED URBANISTICA

- 1) Comunicazione del 10 novembre 2003 prot. 1654 inoltrata dalla Casa Generalizia Pia Società San Giuseppe;

- 2) D.G.R. 28-9257 del 5 maggio 2003 per la valutazione dell’interesse pubblico;

- 3) Convocazione da parte del Presidente della Giunta Regionale per un incontro interlocutorio del 17 febbraio 2004 prot. 2571;

- 4) Convocazione da parte del responsabile del procedimento per un incontro interlocutorio del 27 febbraio 2004 prot. 2255;

- 5) Verbale incontro interlocutorio del 27.03.2004 prot. 3292;

- 6) Variante urbanistica- Relazione illustrativa e cartografie ;

- 7) Copia della pubblicazione sul BUR dell’avvio del procedimento B.U.R. n29 del luglio 2004;

- 8) lettera di convocazione della C.D.S. del prot. n.10184 del 13 luglio 2004;

- 9) Verbale della C.D.S. 13 luglio 2004;

- 10) Parere Settore Urbanistica Territoriale Area Urbanistica Regione Piemonte PROT. 383 DEL 1/7/20004;

- 11) Parere Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio prot. 9928 del 22 giugno 2004;

12) lettera di convocazione della C.D.S. del 20 ottobre prot. n. 16410;

- 13) Verbale della C.D.S. del 26 ottobre 2004;

- 14) Comunicazione alla Giunta Regionale prot. n 17547/19.7 del 8 novembre 2004 in merito all’iniziativa da parte del Settore competente;

- 15) Lettera convocazione del 3 novembre 2004 prot. 20167/S1 1.45 del Presidente della Regione Piemonte per la sottoscrizione dell’accordo prevista per il 9 novembre 2004.

16) Che gli impegni assunti dalle parti nel presente Accordo hanno validità per 5 anni, eventualmente prorogabili su richiesta delle parti, valutati dal Collegio di Vigilanza.

17) Che il presente Accordo di Programma, promosso dalla Regione Piemonte, osserva le specifiche direttive assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 27-23223 del 24.11.1997, in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma.

18) Che l’individuazione dei legali rappresentanti o rappresentanti delegati degli Enti interessati alla conclusione dell’Accordo di Programma, facenti parte del Collegio di Vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di Programma ai sensi del VII comma dell’art. 34 del D.Lgs 267/2000, sarà formalizzato in sede di formazione del Decreto di adozione dell’Accordo di Programma; il Collegio di vigilanza vigilerà sulla corretta esecuzione dei contenuti dell’Accordo di Programma, disponendo sopralluoghi ed ogni altra azione necessaria ad accertare eventuali ritardi o inerzie durante le fasi attuative dell’Accordo medesimo, adottando, se del caso, l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge. Il Collegio di Vigilanza per l’espletamento delle sue funzioni, si avvarrà del Responsabile del Procedimento e dei funzionari competenti per materia delegati dai singoli Enti partecipanti.

19) Che in data 3 novembre 2004 con nota n. 20167 il Presidente della Giunta Regionale ha convocato le parti interessate alla sottoscrizione dell’Accordo in data 9 ottobre 2004 presso la Sede della Regione Piemonte, Corso Bolzano,44 Torino

Tutto ciò premesso si stabilisce che:

l’anno duemilaquattro addì 9 del mese di novembre alle ore 9.30 presso la sede della Regione Piemonte Corso Bolzano 44 -Torino

TRA

La Regione Piemonte, rappresentata dall’Assessore alla Pianificazione Territoriale,Gestione Urbanistica ed Edilizia della Regione Piemonte Dott. Franco Maria Botta all’uopo delegato dal Presidente Regione del Piemonte On. Enzo Ghigo con nota n. 20167/S.1/1.45 del 3 novembre 2004 domiciliato per la carica in Torino, Corso Bolzano ,44

E

Il Comune di Torino, rappresentato dall’Assessore Mario Viano all’uopo delegato dal Sindaco Dott. Sergio Chiamparino domiciliato per la carica in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, il quale interviene al presente atto per effetto della convocazione del Presidente della Regione Piemonte, prot. n. 20167/S.1/1.45 del 3 novembre 2004

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

OGGETTO DELL’ACCORDO

Ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, è condiviso all’unanimità, dall’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Gestione Urbanistica ed Edilizia della Regione Piemonte Dott. Franco Maria Botta e dall’Assessore All’urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Torino Dott. Dott. Mario Viano, il contenuto del presente Accordo di Programma, le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, unitamente agli atti amministrativi, progettuali ed urbanistici allegati e depositati in originale presso la Regione Piemonte piazza Castello 165, Torino.

L’Accordo di Programma in oggetto, nell’ambito degli interessi istituzionali degli Enti stipulanti l’intesa, prevede nel territorio del Comune di Torino, la sopraelevazione del complesso scolastico denominato Scuola professionale ENGIM CSF ARTIGIANELLI in fregio alle via Bertola e Manzoni in Torino.

IMPEGNI

La Regione Piemonte nella figura dell’Assessore Pianificazione Territoriale,Gestione Urbanistica ed Edilizia della Regione Piemonte Dott. Franco Maria Botta rappresentante delegato dal Presidente della Giunta Regionale On. Enzo Ghigo si impegna affinchè sia adottato il presente Accordo di Programma con specifico Decreto in ottemperanza al 4° e 5° comma dell’art. 34 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, assentendo le variazioni urbanistiche normative alle N.U.E.A. allo strumento urbanistico generale del Comune di Torino, in conseguenza dell’approvazione in sede di Conferenza di Servizi del progetto definitivo riguardante l’intervento di sopraelevazione del complesso scolastico denominato Scuola professionale Engim Csf Artigianelli in fregio alle via Bertola e Manzoni in Torino. Tali variazioni sono contenute negli atti specificati al paragrafo 15) delle premesse ed allegati all’Accordo di programma.

Il Comune di Torino nella figura dell’Assessore rappresentante delegato dal Sindaco si impegna a convocare il Consiglio Comunale per la ratifica prevista dal V comma dell’art. 34 del D. Lgv. 267/2000 entro 30 gg. dalla firma dell’accordo di programma, pena la decadenza dell’Accordo di Programma.

VINCOLATIVITA’ DELL’ACCORDO

I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l’obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l’Accordo o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell’Accordo stesso, stante l’efficacia contrattuale del medesimo.

Il presente accordo di programma sostituisce qualsiasi altro procedimento in atto che non sia già pervenuto al provvedimento finale e costituisce condizione sostitutiva del rilascio del permesso di costruire.

VARIAZIONI URBANISTICHE

L’Accordo di Programma, adottato dal Presidente della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 267/2000, come concordato dai soggetti partecipanti alla Conferenza dei Servizi conclusiva del 26 ottobre 2004, assente le variazioni urbanistiche normative delle N.U.E.A. dello strumento urbanistico generale del Comune di Torino, contenute nella documentazione allegata all’accordo ed elencate al paragrafo 15) del medesimo. L’accordo prevede altresì che al progetto edilizio , i cui elaborati sono elencati al paragrafo 15 dell’ A.D.P., sia applicata la condizione sostitutiva al rilascio del permesso di costruire a favore del legale rappresentante della Casa Generalizia Pia Società Torinese di San Giuseppe, proprietaria del complesso edificato in Torino nella cui sede di C.so Palestro 14 angolo Via Bertola, si svolgono le attività della scuola professionale denominata ENGIM CSF Artigianelli, a titolo gratuito ai sensi dell’art. 17 terzo comma lettera c del T.U. 6 giugno 2001 n°380, salvo diritti di terzi e con l’osservanza delle prescrizioni contenute nei pareri di competenza espressi dagli Enti interessati con particolare riguardo del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, in merito alla soluzione concordata al suddetto Ente per il corpo scala di sicurezza visibile da Via Manzoni. La soluzione progettuale deve essere trasmessa al R.D.P. come ribadito nella C.D.S. del 26/10/2004. La condizione sostitutiva al rilascio del permesso di costruire sostituisce ogni altro atto oggetto di procedura ordinaria.

PIANO FINANZIARIO E CRONOPROGRAMMA

Le opere previste nel presente Accordo sono finanziate così come indicato al paragrafo 7 delle premesse al presente accordo e dovranno essere realizzate nel rispetto dei termini indicati dal cronoprogramma.

Il cronoprogramma è da intendersi vincolante per l’attuazione delle opere previste nell’accordo di programma

In caso di mancata osservanza dei tempi attuativi delle opere da parte del soggetto interessato alla loro esecuzione il Collegio di Vigilanza può, nel caso di ingiustificati ritardi o per insufficienti giustificazioni prevedere l’applicazione di una sanzione amministrativa la cui entità è definita di volta in volta in relazione al caso specifico, fatte salve cause di forza maggiore.

Nel caso in cui il cronoprogramma dovesse essere modificato per meri motivi funzionali alla gestione razionale dell’esecuzione delle opere, e comunque dovesse comportare modeste variazioni non sostanziali, sarà approvato dal Collegio di Vigilanza con propria determinazione ed adottato con Decreto del Presidente della Regione Piemonte.

MODIFICHE

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Eventuali modifiche al presente Accordo che non incidono in modo significativo sul contenuto dell’Accordo generale approvato sono valutate con determinazione del Collegio di Vigilanza ed adottate con Decreto del Presidente della Regione Piemonte. Eventuali modifiche giudicate sostanziali dal Collegio di Vigilanza allorquando determinano una revisione degli impegni, delle modalità, del quadro finanziario e della localizzazione delle opere, saranno oggetto di un aggiornamento dell’accordo di programma con le stesse procedure amministrative utilizzate per l’approvazione dell’accordo di programma originario.

VIGILANZA E POTERI SOSTITUTIVI

Le funzioni del Collegio di Vigilanza sono esercitate ai sensi del 7° comma dell’art. 34 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e, come concordemente stabilito dai soggetti firmatari del presente Accordo di Programma consistono nel vigilare sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell’esecuzione dell’Accordo medesimo nel rispetto del cronoprogramma operativo.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l’acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l’Accordo, al fine di verificare le condizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo. Applica eventuali sanzioni in coerenza con quanto espresso a pag. 15 del presente dispositivo.

Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti; tenta la composizione delle controversie sull’interpretazione e attuazione del presente Accordo; relaziona annualmente agli Enti partecipanti lo stato avanzamento delle opere e dei finanziamenti.

Il Collegio di Vigilanza è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo rappresentante delegato ed è composto dal legale rappresentante, o suo delegato, del Comune di Torino. I componenti sono individuati con Decreto del Presidente della Regione Piemonte, all’atto dell’adozione del presente Accordo.

Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell’Accordo, coordinati dal Responsabile del Procedimento.

CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo e, saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente.

L’arbitrato è disciplinato dagli art. 806 e segg. del codice di procedura civile.

DURATA DELL’ACCORDO

La durata degli impegni riguardanti il presente Accordo è stabilità in anni cinque decorrenti dalla pubblicazione sul B.U.R. del Decreto di adozione dell’Accordo da parte del Presidente della Regione; l’eventuale proroga dei termini definiti nel presente Accordo, sarà valutata dal Collegio di Vigilanza, su richiesta del soggetto richiedente.

Il presente Accordo è costituito dal n. 13 pagine dattiloscritte ed eventualmente manoscritte, di cui il Responsabile del Procedimento attesta che si è data lettura.

Il responsabile del procedimento ha l’obbligo di trasmettere ai soggetti firmatari ed al soggetto attuatore copia conforme dell’accordo di programma e del Decreto di adozione, nonché degli atti amministrativi elencati al paragrafo 15

Per la Regione Piemonte
L’Assessore delegato
Dott. Franco Maria Botta

Per il Comune di Torino
L’Assessore delegato
Dott. Mario Viano