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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 08

Deliberazione del Consiglio Regionale 16 febbraio 2005, n. 412 - 5585

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, articolo 12. Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, articolo 9. Criteri per l’individuazione delle località ad economia turistica e dell’arco temporale di maggiore afflusso turistico, ai fini della determinazione dell’orario delle attività commerciali

(omissis)

Tale deliberazione, come emendata, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), che all’articolo 12 prevede la competenza regionale nell’individuazione dei comuni o delle loro porzioni territoriali aventi la connotazione di località turistica o di città d’arte, nei quali consentire agli operatori commerciali di determinare liberamente gli orari della loro attività, con riferimento ai periodi di maggiore afflusso turistico;

considerato che, in attuazione del d.lgs. 114/1998, la legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 (inerente alla disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte), all’articolo 9 attribuisce al Consiglio regionale, su proposta della Giunta, l’approvazione dei criteri per l’individuazione delle località ad economia turistica e per la definizione dell’arco temporale di maggiore afflusso turistico, al fine particolare delle deroghe agli orari delle attività commerciali secondo il disposto dell’articolo 12 del d.lgs. richiamato;

tenuto presente in particolare che, ai sensi della l.r. 28/1999, le località ad economia turistica sono individuabili con riferimento alle seguenti tipologie:

1. comuni o parti di comuni a prevalente economia turistica o, comunque, ad elevato indice di specializzazione turistica;

2. città d’arte o parti di comuni aventi tale connotazione;

3. comuni montani o zone montane di comuni;

4. altri comuni, o singole zone di comuni, caratterizzati dalla presenza di attrattive termali, naturalistico-ambientali, storico-culturali, sportive, artigianali, enogastronomiche, religiose, in cui il movimento turistico, anche solo giornaliero, costituisce un elemento di significativo apporto all’animazione o all’economia della località;

5. comuni, o parti di essi, interessati da un rilevante afflusso di turisti in occasione di manifestazioni permanenti o episodiche, connotate da capacità di attrazione extracomunale;

rilevato che la l.r. 28/1999 individua nelle province e nei comuni i soggetti istituzionali competenti al riconoscimento delle località ad economia turistica ed alla determinazione dei relativi periodi di maggiore afflusso turistico, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio regionale;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 102 - 9184 del 28 aprile 2003, recante in allegato, quale parte integrante e sostanziale, i criteri per l’individuazione delle località ad economia turistica ai fini della determinazione dell’orario delle attività commerciali;

preso atto che su tale deliberazione, la Giunta regionale ha acquisito il parere delle autonomie locali, in sede di Conferenza permanente Regione - Autonomie locali - di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali) - nelle sedute del 20 febbraio 2003 e del 16 aprile 2003;

sentito il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Commissione VII nella seduta del 25 maggio 2004;

delibera

- di approvare, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 114/1998 e dell’articolo 9 della l.r. 28/1999, i criteri per l’individuazione delle località ad economia turistica e dell’arco temporale di maggiore afflusso turistico, agli effetti dell’applicazione delle deroghe agli orari delle attività commerciali, secondo l’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Allegato (fare riferimento al file PDF) A

Criteri per l’individuazione delle località ad economia turistica e dell’arco temporale di maggiore afflusso turistico, ai fini della determinazione dell’orario delle attività commerciali

Articolo 1 - Finalità

1. Con la presente deliberazione il Consiglio regionale stabilisce, in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell’articolo 9 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), i criteri per l’individuazione delle località ad economia turistica e dei periodi di maggiore afflusso turistico, agli effetti dell’applicazione delle deroghe agli orari delle attività commerciali, con riferimento alle seguenti tipologie di comuni:

a) comuni o parti di comuni a prevalente economia turistica o nei quali, comunque, il movimento turistico costituisce elemento di rilevante apporto all’economia della località;

b) comuni montani o zone montane di comuni;

c) città d’arte o ambiti territoriali a rilevanza artistica;

d) altri comuni, o singole zone di comuni, caratterizzati dalla presenza di attrattive termali, naturalistico-ambientali, storico-culturali, sportive, artigianali, enogastronomiche, religiose, in cui il movimento turistico, anche solo giornaliero, costituisce un elemento di significativo apporto all’animazione o all’economia della località;

e) comuni, o parti di essi, interessati da un rilevante afflusso di turisti in occasione di manifestazioni permanenti od episodiche connotate da capacità di attrazione extracomunale.

Articolo 2 - Regime degli orari

1. Nelle località ad economia turistica, come individuate ai sensi della presente deliberazione, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura delle attività commerciali, in deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 11 del d.lgs. 114/1998, con riferimento:

a) ai limiti giornalieri di esercizio dell’attività;

b) alla chiusura domenicale e festiva;

c) alla chiusura infrasettimanale.

2. L’applicazione delle deroghe alle disposizioni di cui al citato articolo 11 del d.lgs. 114/98 è riferita all’arco temporale di maggiore afflusso turistico.

Articolo 3 - Comuni o parti di comuni a prevalente economia turistica o nei quali, comunque, il movimento turistico costituisce elemento di rilevante apporto all’economia della località

1. Sono considerate località a prevalente o rilevante economia turistica, agli effetti della determinazione del regime di orari degli esercizi commerciali, i comuni o le parti di comuni riconosciuti turistici ai sensi della deliberazione della Giunta regionale relativa all’approvazione dei criteri per l’individuazione dell’elenco dei comuni turistici del Piemonte, ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) e successive modifiche ed integrazioni. (1)

2. I comuni in possesso delle caratteristiche di cui al comma 1, sentite le associazioni di categoria più rappresentative, adottano atto formale dichiarativo del loro stato giuridico, indicando gli archi temporali di maggiore afflusso turistico.

3. Dall’entrata in vigore di tale atto decorre la facoltà per gli esercenti di determinare liberamente l’orario dell’attività.

4. Dell’atto medesimo e di ogni variazione allo stesso, relativa all’arco temporale di maggiore afflusso turistico, viene inviata copia alla provincia che redige ed aggiorna l’elenco dei comuni di cui al presente articolo, curandone la massima pubblicizzazione.

5. La provincia invia alla fine di ogni anno, per opportuna conoscenza, copia dell’elenco aggiornato alla Presidenza della Giunta regionale.

Articolo 4 - Comuni montani o zone montane di comuni

1. Sono considerati comuni montani o zone montane di comuni, agli effetti della determinazione del regime degli orari degli esercizi commerciali, i comuni compresi nelle comunità montane, come definite dall’articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), e successive modifiche ed integrazioni.

2. I comuni aventi la connotazione di montani adottano, per l’intero territorio o per la porzione montana di territorio, apposito atto di individuazione dell’arco temporale di maggiore afflusso turistico.

3. Dall’ entrata in vigore di tale atto decorre la facoltà per gli esercenti di determinare liberamente l’orario dell’attività.

4. Dell’atto medesimo e di ogni variazione allo stesso, relativa all’arco temporale di maggiore afflusso turistico, viene inviata copia alla provincia che redige ed aggiorna l’elenco dei comuni di cui al presente articolo, curandone la massima pubblicizzazione.

5. La provincia invia alla fine di ogni anno, per opportuna conoscenza, copia dell’elenco aggiornato alla Presidenza della Giunta regionale.

Articolo 5 - Città d’arte o ambiti territoriali a rilevanza artistica

1. Possono essere individuati come città d’arte o ambiti territoriali a rilevanza artistica, agli effetti della presente deliberazione, i comuni o le loro pozioni di territorio che possiedono almeno tre delle seguenti caratteristiche:

a) presenza di immobili od aree soggette a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e presenza di beni culturali ambientali, così come individuati dall’articolo 24, commi 1 e 2 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) e successive modifiche ed integrazioni;

b) esistenza di provvedimenti di riconoscimento da parte di istituzioni internazionali, nazionali, regionali o provinciali;

c) operatività nei giorni festivi di enti o strutture museali, artistici e culturali, di edifici di culto o religiosi, atti ad attirare rilevanti flussi di visitatori;

d) menzione del comune o della località in guide turistiche a diffusione nazionale o internazionale, come centro di interesse storico-culturale.

2. La connotazione di città d’arte può interessare l’intero territorio comunale o singole porzioni dello stesso.

3. Ai fini del riconoscimento di cui al presente articolo e dell’individuazione dell’arco temporale di maggior afflusso turistico, i comuni presentano istanza alla provincia competente per territorio, fornendo idonea documentazione relativa alle caratteristiche di cui al comma 1.

4. Decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza comunale senza che sia comunicato da parte della provincia il provvedimento di diniego, la stessa deve ritenersi accolta.

5. Dei comuni e delle località riconosciute città d’arte agli effetti del presente articolo, la provincia redige apposito elenco, curandone la massima pubblicizzazione.

6. La provincia invia alla fine di ogni anno copia dell’elenco aggiornato alla Presidenza della Giunta regionale per opportuna conoscenza.

Articolo 6 - Altri comuni

1. Trattasi di comuni, o di parti di comuni, dotati di piano comunale di coordinamento degli orari ai sensi della legge regionale 6 aprile 1995, n. 52 (Norme per la formulazione e l’adozione dei piani comunali di coordinamento degli orari P.C.O. ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della legge n. 142 del 1990), non rientranti nelle tipologie indicate agli articoli precedenti, nei quali, tuttavia, la presenza di attrattive termali, naturalistico-ambientali, storico-culturali, sportive, artigianali, enogastronomiche e religiose o di altri eventi rilevanti produce un movimento turistico, anche solo giornaliero, che rappresenta un elemento di significativo apporto all’economia della località.

2. Il riconoscimento del carattere di località turistica di cui al presente articolo, agli effetti degli orari degli esercizi commerciali, deve essere tale da corrispondere ad un interesse generale della comunità locale.

3. Ai fini del riconoscimento del carattere di località turistica di cui al presente articolo e dell’individuazione dei periodi interessati dall’afflusso turistico, i comuni presentano apposita istanza alla provincia competente, corredata da una relazione illustrativa comprovante le caratteristiche locali poste a fondamento della stessa, dando atto dell’avvenuto confronto con le associazioni economiche più rappresentative.

4. Decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza comunale senza che sia comunicato da parte della provincia il provvedimento di diniego, la stessa deve ritenersi accolta.

5. Dei comuni o delle località riconosciute ad economia turistica agli effetti del presente articolo, la provincia redige apposito elenco, curandone la massima pubblicizzazione.

6. La provincia invia alla fine di ogni anno, per opportuna conoscenza, copia dell’elenco aggiornato alla Presidenza della Giunta regionale.

Articolo 7 - Manifestazioni di rilevanza extracomunale

1. Tutti i comuni della regione possono consentire, attraverso l’adozione di apposito atto assunto nel rispetto delle norme sulla partecipazione, deroghe alla chiusura domenicale e festiva dei negozi, ai limiti giornalieri di chiusura ed alla chiusura infrasettimanale, qualora il loro territorio o parte di esso sia interessato da un significativo afflusso di turisti in occasione di manifestazioni permanenti o episodiche, connotate da capacità di attrazione extracomunale.

2. La deroga è applicabile limitatamente ai giorni di svolgimento delle manifestazioni ed alla parte di territorio interessata.

3. Condizione per l’applicabilità della deroga di cui al presente articolo è che la manifestazione di presupposto abbia rilevanza extracomunale e generi un rilevante afflusso di turisti. La manifestazione deve presentare caratteristiche di oggettivo interesse e rilievo in riferimento a vaste e diversificate fasce e componenti di utenza. (2)

Articolo 8 - Disposizioni generali

1. I comuni e le province adottano, ciascuno per la parte di propria competenza, le disposizioni relative ai procedimenti per l’attuazione della presente deliberazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. Nel corso dei procedimenti di riconoscimento di località ad economia turistica e di individuazione dell’arco temporale di maggiore afflusso turistico, i comuni e le province garantiscono la partecipazione delle componenti socio-economiche interessate.

3. Nell’esercizio delle rispettive competenze, province e comuni, al fine di consentire il corretto dispiegarsi della dinamica concorrenziale fra piccole e medie imprese del commercio e grandi strutture di vendita, tengono conto delle esigenze di salvaguardia dei diritti dei lavoratori addetti al settore con particolare attenzione alle giornate di festa del 25 aprile e del 1° maggio.

4. Gli stessi enti si avvalgono dei moduli procedimentali di semplificazione nel caso in cui siano coinvolti più comparti della stessa amministrazione o più amministrazioni ed attuano ogni utile forma di confronto o coordinamento con le amministrazioni pubbliche e le associazioni ed i comitati esponenziali degli interessi locali.

Articolo 9 - Disposizioni transitorie

1. Tutti i comuni o le loro porzioni di territorio che, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 544-7802 del 16 giugno 1999 (Ratifica ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto della deliberazione della Giunta regionale n. 2-27125 del 23 aprile 1999: “Orari dei negozi. Individuazione di località ad economia turistica nella fase di prima applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"), già fruiscono, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, della deroga prevista per località turistica, in quanto compresi negli elenchi pubblicati in allegato alla citata deliberazione, sono confermati nella loro qualità di località ad economia turistica agli effetti delle deroghe agli orari delle attività commerciali.

2. Negli stessi comuni o loro porzioni di territorio, fino ad eventuale diversa definizione ai sensi della presente deliberazione, le deroghe si applicano con riferimento all’arco temporale di maggiore afflusso, così come individuato in sede locale alla data di entrata in vigore della presente deliberazione.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, nei comuni di cui al comma 1 si applica la disposizione di cui all’articolo 12 del d.lgs n. 114/1998, secondo la quale gli esercenti determinano liberamente l’orario della loro attività.

(omissis)

NOTE:

(1) Attualmente deliberazione della Giunta regionale n. 9-9082 del 16 aprile 2003 (Approvazione criteri per l’individuazione dell’elenco dei Comuni turistici del Piemonte).

(2) Tali non si possono considerare, a titolo esemplificativo, le iniziative di varia natura realizzate dal singolo operatore commerciale allo scopo di promuovere l’attività del proprio esercizio commerciale, quali ne siano la superficie di vendita e la tipologia distributiva.