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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 08
Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n.74-14790
L.R. n. 21/1997 e s.m.i. - Programma degli interventi del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - Sezione Artigianato
A relazione dellAssessore Laratore:
Premesso che, ai sensi della L.R. n. 21/1997, come modificata dalla L.R. n. 24/1999:
- è istituito il Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, di seguito denominato Fondo, articolato in sezioni corrispondenti alle diverse tipologie di intervento; il Fondo è istituito presso Finpiemonte S.p.A. (art. 4);
- la Regione agevola laccesso al credito delle imprese artigiane mediante finanziamenti con lintervento di apposita sezione del Fondo (art. 9, comma 1, lett. c);
- il finanziamento regionale di programmi di investimento di imprese artigiane, della durata massima di 60 mesi, copre fino al 70% della spesa ammissibile ed è concesso in concomitanza ad un finanziamento bancario (art. 15);
- per ciascuna sezione del Fondo la Giunta Regionale predispone il Programma degli interventi, sentite le Associazioni regionali di categoria, e lo trasmette al Consiglio per il parere da esprimersi entro il termine di 45 gg., decorso il quale il parere stesso si intende favorevole (art. 5, comma 1);
- il Programma individua e determina gli ambiti territoriali e settoriali di intervento, le misure e i tassi di agevolazione, le spese ammissibili e le modalità di utilizzo delle risorse e di attuazione degli interventi (art. 5, comma 2);
- la gestione del Fondo è affidata a Finpiemonte S.p.A.;
- per lesame dei progetti di investimento di imprese artigiane da finanziare col Fondo è operante presso Finpiemonte il Gruppo tecnico di valutazione di cui al D.P.G.R. n. 2793 del 21.7.97 e s.m.i. (art. 7);
- il Programma degli interventi attualmente operativo è quello approvato con D.G.R. n. 28-9603 del 09.06.2003 come modificata dalla D.G.R. n. 47-9758 del 26.06.2003;
verificata la disponibilità di risorse a valere sul Fondo e lefficienza del meccanismo di rotazione, si ritiene opportuno innalzare le percentuali di intervento del Fondo medesimo sui finanziamenti, determinando un conseguente ulteriore abbattimento del tasso medio di interesse a carico delle imprese beneficiarie (paragrafo 7 allegato A);
si ritiene inoltre opportuno estendere gli ambiti prioritari di intervento del Fondo alle imprese dellEccellenza artigiana, in considerazione della necessità di affiancare agli interventi specifici previsti dalla normativa regionale per tali imprese la possibilità di ottenere credito agevolato a sostegno degli investimenti ad un tasso particolarmente vantaggioso (paragrafi 3 e 7 allegato A);
in base allesperienza di gestione del Fondo si ritiene infine utile riportare nel Programma degli interventi alcune specificazioni relative ai requisiti per il riconoscimento della priorità e ai casi di revoca del finanziamento (paragrafi 3 e 10 allegato A);
per dar corso alle modifiche sopra descritte si rende pertanto necessaria lapprovazione di un nuovo Programma degli interventi ai sensi dellart. 5, comma 1, della L.R. n. 21/1997 e s.m.i.;
dato atto che le agevolazioni previste dal Programma allegato al presente provvedimento sono soggette alla disciplina degli aiuti de minimis di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, Regolamento C.E. n. 69/2001 del 12.1.2001, e che pertanto non sussiste lobbligo di notifica alla U.E.
la Giunta Regionale;
vista la L.R. n. 51/1997;
sentite le Confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative;
acquisito il parere favorevole della VII Commissione del Consiglio Regionale in data 13.1.2005;
con voti espressi nelle forme di legge,
delibera
per le motivazioni di cui in premessa
di approvare il Programma degli interventi del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - sezione Artigianato, ai sensi dellart. 5 della L.R. n. 21/1997, come modificato dalla L.R. n. 24/1999, di cui allallegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante.
Le risorse per lattuazione del presente provvedimento sono disponibili sul Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - sezione Artigianato istituito presso Finpiemonte S.p.A. ai sensi dellart. 4 della L.R. n. 21/1997 e s.m.i. e sono state integrate con le risorse disponibili sul capitolo 25573, UPB 17072, del bilancio regionale 2004 e pluriennale 2004-2006 (acc. n. 100819 - D.G.R. n. 21-12190 del 13/04/2004).
Si dà atto che le agevolazioni previste dal Programma allegato al presente provvedimento sono soggette alla disciplina degli aiuti de minimis di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, Regolamento C.E. n. 69/2001 del 12.1.2001, e che pertanto non sussiste lobbligo di notifica alla U.E..
Il Programma diventerà operativo per le domande di finanziamento a valere sul Fondo presentate a partire dal primo aprile 2005; fino a tale data sarà operativo il Programma approvato con D.G.R. n. 28-9603 del 09.06.2003, come modificata dalla D.G.R. n. 47-9758 del 26.06.2003.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF) A
LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1997, N. 21, ART.15 - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI
1. BENEFICIARI
Possono presentare domanda di agevolazione le imprese artigiane, sia singole che associate o consorziate, regolarmente iscritte al Registro delle imprese e allAlbo provinciale delle imprese artigiane, nonché le imprese iscritte al Registro delle imprese che ottengono liscrizione allAlbo provinciale delle imprese artigiane entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. Le imprese beneficiarie devono avere sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e possono operare in qualsiasi settore di attività ad eccezione di quelli elencati nellAppendice 1.
2. AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO
Possono beneficiare degli strumenti finanziari di cui al presente Programma le imprese artigiane operanti su tutto il territorio regionale, con la sola eccezione delle imprese con insediamenti ubicati nelle fasce fluviali soggette a vincolo, ai sensi delle delibere del Comitato Istituzionale dellAutorità di Bacino del Fiume Po.
3. AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO
Vengono considerati prioritari:
a) gli interventi a sostegno degli investimenti, di cui al successivo paragrafo 4, che determinano un incremento occupazionale nellimpresa interessata; per incremento occupazionale si intende lincremento del numero di occupati di una o più unità, risultante dal numero di occupati iscritti al Libro matricola e/o Registro presenze alla data di conclusione del programma di investimenti rispetto al numero di occupati iscritti al Libro matricola e/o Registro presenze alla data di inizio del programma di investimenti. Tale incremento deve essere mantenuto per almeno 12 (dodici) mesi a partire dalla data di rendicontazione del programma di investimenti;
b) gli interventi a sostegno delle imprese artigiane di nuova costituzione. Ai fini della presente normativa vengono considerate tali le imprese che risultano iscritte al Registro Imprese in un periodo non antecedente i 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per le imprese artigiane di nuova costituzione sono ammesse anche le spese effettuate nei 6 (sei) mesi antecedenti la presentazione della domanda (vedasi paragrafo 6) e comunque non prima della data di costituzione o, nel caso di imprese individuali, della data di attribuzione della partita IVA;
c) gli interventi a sostegno di investimenti che comprendono lacquisto di autoveicoli nuovi specifici per lattività aziendale a minimo impatto ambientale, come definiti allart 2 del Decreto del Ministero dellambiente e della tutela del territorio 18 ottobre 2002 (G.U. n. 291 del 12/12/2002);
d) gli interventi a sostegno delle imprese artigiane che, in possesso dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni previste dalla Sezione Emergenze, presentano domanda a valere sulla Sezione Artigiana del Fondo Regionale.
e) gli interventi a sostegno delle imprese artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento dell Eccellenza artigiana ai sensi della L.R. 21/97 e s.m.i., capo VI.
4. OGGETTO DELLE AGEVOLAZIONI ED OBIETTIVI
Sono considerate ammissibili le domande di finanziamento, dimporto non inferiore a euro 25.000, finalizzate al conseguimento di uno tra i seguenti obiettivi e riguardanti progetti di immediata cantierabilità:
a) avviamento di nuove imprese artigiane
b) introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi;
c) miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti;
d) miglioramento della compatibilità ambientale dellimpresa;
e) introduzione di un sistema di qualità certificabile;
f) promozione e sviluppo dellimpresa Artigiana sui mercati locali, nazionali e internazionali.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande sono esaminate dal Gruppo Tecnico di Valutazione istituito presso Finpiemonte S.p.A. nel rispetto dellordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dellammissibilità formale e di legittimità, nonché di conformità.
Relativamente agli aspetti formali e di legittimità sono verificati:
a) titolarità del soggetto richiedente;
b) completezza della domanda e della documentazione allegata obbligatoria specificata sul modulo di domanda.
Relativamente alla valutazione di conformità vengono verificati:
a) coerenza dellinvestimento proposto in relazione allobiettivo indicato in domanda e allattività svolta;
b) ammissibilità e congruità dei costi dichiarati.
6. SPESE AMMISSIBILI
Sono considerate ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda o, nel caso di nuove imprese, entro i sei mesi precedenti, coerenti e strettamente collegate allobiettivo che sintende conseguire, che si sostanziano in:
a) Formazione del personale dipendente, limitatamente ai costi esterni, per un importo non superiore al 20% della spesa complessiva ritenuta ammissibile;
b) Acquisto di macchinari e/o impianti tecnici e/o automezzi allestiti con le attrezzature specifiche elencate di seguito o ad esse assimilabili: gru, impianti spurgo, cestelli telescopici, montacarichi, celle frigorifere;
c) Acquisto di arredi strumentali;
d) Acquisto di autoveicoli nuovi specifici per lattività aziendale;
e) Acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;
f) Acquisizione di servizi reali (consulenze specialistiche riguardanti lattività aziendale, interpretariato, promozione e pubblicità, partecipazione a fiere nazionali e internazionali inserite nei programmi promozionali approvati dalla Regione Piemonte o su cui si esprima favorevolmente il Settore Regionale competente in materia di Promozione);
g) Opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, nonché spese di progettazione, per un importo non superiore al 50% della spesa complessiva ritenuta ammissibile;
h) Spese per l avviamento commerciale dellattività artigiana, per un importo non superiore al 50% della spesa complessiva ritenuta ammissibile, con lesclusione dei costi per lutilizzo di marchi in franchising.
Sono ritenuti ammissibili anche se usati:
* i beni inseriti in atto di cessione di azienda
* i beni di cui alla lettera b), dietro presentazione di perizia tecnica che ne attesti il valore di mercato.
Non sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da acquisire in leasing.
7. MODALITA DEI FINANZIAMENTI ED EFFETTI DELLA PRIORITA
Lintervento agevolativo si concretizza in un finanziamento, della durata massima di 60 mesi, che copre fino al 100% delle spese ritenute ammissibili, erogato con le seguenti modalità:
a) ambiti prioritari dintervento
* 70% fondi regionali a tasso zero;
* 30% fondi bancari al tasso Euribor 3/6 mesi + 1,25% spread.
b) ambiti non prioritari:
* 50% fondi regionali a tasso zero;
* 50% fondi bancari al tasso Euribor 3/6 mesi + 1,25% spread.
La percentuale dintervento del Fondo Regionale può essere aumentata o diminuita, con provvedimento della Giunta Regionale, nella misura massima di 10 punti percentuali.
Ai sensi dellart 15 della L.R. 21/97 e s.m.i. lintervento del Fondo non può comunque superare il 70% delle spese ammissibili e limporto di euro 150.000.
Limporto massimo del finanziamento complessivo non può essere superiore al totale dei ricavi iscritti nellultimo bilancio approvato o nellultima dichiarazione dei redditi, con la sola eccezione delle imprese di nuova costituzione.
Nel caso di imprese che allatto della presentazione della domanda non abbiano ancora presentato un bilancio o una dichiarazione dei redditi relativi ad un esercizio completo (12 mesi), lintervento del Fondo regionale non può superare euro 75.000.
8. PROCEDURE
* La domanda di finanziamento deve essere:
a) Compilata ed inviata telematicamente previa connessione al sito internet www.finpiemonte.it ;
b) Confermata da originale cartaceo, sottoscritto dal legale rappresentante dellazienda e corredato dei preventivi o conferme dordine delle voci di costo più significative e dellaltra documentazione indicata nella modulistica. La documentazione dovrà essere spedita, tramite corriere o posta A/R, entro i cinque giorni lavorativi successivi allinvio telematico. Le domande non confermate da originale cartaceo o non inviate entro i termini suddetti faranno decadere il protocollo telematico.
* Il Gruppo Tecnico di valutazione istituito presso Finpiemonte S.p.A. esprime entro 30 gg un parere sulla finanziabilità della domanda e sullammissibilità delle spese; in caso di parere negativo, lazienda può presentare una richiesta di riesame allo stesso Gruppo Tecnico di Valutazione, entro e non oltre 45 gg consecutivi dal ricevimento della comunicazione.
* Lerogazione del finanziamento avviene, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito allapprovazione del programma da parte del Gruppo Tecnico di valutazione e dellIstituto di Credito prescelto.
* Limpresa artigiana, terminato linvestimento, dovrà trasmettere al Gruppo Tecnico di valutazione, c/o Finpiemonte S.p.A.( - Galleria San Federico 54 - 10121 Torino), nei 30 giorni successivi alla data di conclusione, il rendiconto delle spese sostenute redatto sulla base dello schema allegato al modulo di domanda.
Tutte le modifiche ai programmi di investimento, nonché le richieste di proroga devono essere adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente, e comunque non oltre la data indicata di conclusione del programma, al Gruppo tecnico di valutazione, c/o Finpiemonte S.p.A. che si riserva di valutarne lammissibilità.
9. METODOLOGIA E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO
* Le provvidenze di cui al presente Programma degli interventi, sono soggette al regime de minimis di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento C.E. n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 GUCE L 10 del 13.01.2001) e non possono essere concesse per investimenti coperti con altre agevolazioni pubbliche.
* Le imprese già beneficiarie di provvidenze ai sensi del presente Programma possono ottenere un nuovo finanziamento solo successivamente allapprovazione da parte del Gruppo tecnico di valutazione del rendiconto finale relativo alla precedente domanda. In caso di mancata approvazione del rendiconto le imprese possono ottenere un nuovo finanziamento solo successivamente alla restituzione del debito residuo.
* Le imprese beneficiarie devono mantenere la qualifica di impresa artigiana almeno fino alla data di conclusione dellinvestimento finanziato, e sono tenute ad esporre nellesercizio, in posizione visibile alla clientela, le targhette adesive con emblema della Regione Piemonte, fornite loro dopo lapprovazione della rendicontazione finale di spesa.
* La gestione del Fondo Regionale avviene in conformità alla convenzione stipulata tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., ai sensi della L.R. 21/97.
10. REVOCA TOTALE DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento è revocato totalmente qualora:
a. il soggetto beneficiario non mantenga la qualifica di impresa artigiana almeno fino alla data di rendicontazione dellinvestimento finanziato e/o perda uno o più requisiti di ammissibilità;
b. la realizzazione dellintervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa a finanziamento;
c. lintervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti leffettivo realizzo;
d. Il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alla soglia minima di euro 25.000,00 prevista dalla normativa;
e. lintervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che linadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario;
f. si riscontri in sede di verifica della documentazione prodotta lassenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
g. il beneficiario non presenti la documentazione richiesta;
h. si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal beneficiario nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa.
In tali casi limpresa dovrà provvedere allestinzione del debito residuo, versando il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso legale vigente alla data dellerogazione.
11. REVOCA PARZIALE DEL FINANZIAMENTO
Al di fuori dei casi riportati al precedente paragrafo 10, il finanziamento è revocato solo in parte qualora:
a. limpresa perda il diritto alla priorità ai sensi del precedente paragrafo 3 a suo tempo assegnata;
b. la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili ai sensi del precedente paragrafo 6 in misura superiore al 5% dellintero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a euro 7.500,00=
c. la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% dellintero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a euro 7.500,00=
In tali casi limpresa dovrà provvedere alla restituzione della quota di finanziamento erogata con fondi regionali e percepita indebitamente, versando il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso legale vigente alla data dellerogazione.
12. CONTROLLI
Ai fini del corretto impiego delle risorse regionali e del monitoraggio e valutazione degli interventi, il Gruppo tecnico di valutazione effettua controlli sulle domande di finanziamento, sulle rendicontazioni e sugli investimenti finanziati.
In particolare provvede ai controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., secondo le modalità definite dalla Direzione regionale competente, e presenta trimestralmente una relazione alla Direzione medesima.
Nel caso in cui nellambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, il Gruppo tecnico di valutazione procede ove necessario alla revoca totale o parziale dei benefici eventualmente concessi e informa tempestivamente la Direzione regionale competente che provvede agli adempimenti di competenza ai sensi della normativa citata.
La Regione promuove controlli a campione presso le imprese beneficiarie dei finanziamenti.
13. OPERATIVITÀ
Il presente Programma degli interventi è operativo per le domande di finanziamento a valere sul Fondo presentate a partire dal primo aprile 2005.
Appendice 1
Sono escluse dai benefici di cui al presente Programma degli interventi le imprese che operano nei seguenti settori di attività:
A) Agricoltura (Sezione A della Classificazione ATECO 2002)
B) Pesca (Sezione B della Classificazione ATECO 2002)
C) Industrie alimentari e delle bevande e industrie del tabacco (Sezione DA della Classificazione ATECO 2002) ad eccezione dei seguenti codici:
15.52 - Fabbricazione di gelati
15.81 - Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca
15.82 - Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati
15.84 - Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie"
15.85 - Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
15.86 - Lavorazione del tè e del caffé
15.88 - Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimentari dietetici
15.89 - Fabbricazione di altri prodotti alimentari n.c.a. (esclusa la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite)
15.91 - Fabbricazione di bevande alcoliche distillate
15.96 - Fabbricazione di birra
15.98 - Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche
15.99 - Fabbricazione di altre bevande analcoliche
D) Trasporti (Sezione I della Classificazione ATECO 2002, limitatamente alle seguenti divisioni: 60, 61, 62)
A
AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA
01
AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI
01.1
Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura
01.2
Allevamento di animali
01.3
Coltivazioni agricole associate allallevamento di animali (attivita mista)
Questa classe comprende:
- coltivazioni agricole in combinazione con lallevamento di animali con un tasso di specializzazione, per ciascuna attivita, compreso tra 1/3 e 2/3
01.4
Attività dei servizi connessi allagricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari
01.5
Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi
Questa classe comprende:
- la caccia e la cattura di animali per la carne, la pelliccia, la pelle, o a scopo di ricerca, di esibizione in giardini zoologici o di utilizzazione quali animali da appartamento
- la produzione di pelli grezze per pellicceria, di pelli di rettili o di uccelli provenienti dalle attivita di caccia o cattura
- il ripopolamento e allevamento della selvaggina
- le attivita associate alla caccia e alla cattura di animali a fini lucrativi
- la cattura di mammiferi marini, quali trichechi e foche (escluse balene).
Questa classe non comprende:
- la produzione di pellicce, di pelli di rettili o di uccelli provenienti da allevamento cfr. 01.25
- la cattura di balene cfr. 05.01
- la produzione di cuoio e pelli provenienti da macelli cfr. 15.
02
SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E SERVIZI CONNESSI
02.0
Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi
B
PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI
05
PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI
05.0
Pesca, piscicoltura e servizi connessi
05.01
Pesca
05.02
Piscicoltura
05.03
Attivita dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura
TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI
60
TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE
60.1
Trasporti ferroviari
60.2
Altri trasporti terrestri
60.3
Trasporti mediante condotte
61
TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE DACQUA
61.1
Trasporti marittimi e costieri
61.2
Trasporti per vie dacqua interne (compresi i trasporti lagunari)
Questa classe comprende:
- il trasporto di passeggeri o merci lungo fiumi, canali, laghi ed altre vie dacqua interne, inclusi porti e moli interni
62
TRASPORTI AEREI
62.1
Trasporti aerei di linea
Questa classe comprende:
- il trasporto aereo di passeggeri o merci con linee ed orari regolari.
Questa classe non comprende:
- i voli charter regolari cfr. 62.2
62.2
Trasporti aerei non di linea
Questa classe comprende:
- i trasporti aerei, non di linea, di passeggeri o merci
- i voli charter regolari
- noleggio di mezzi di trasporto aereo con operatore
62.3
Trasporti spaziali
Questa classe comprende:
- il lancio di satelliti e veicoli spaziali
- i trasporti spaziali.