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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 08

Deliberazione del Consiglio Regionale 16 febbraio 2005, N. 414 - 5592

Scissione parziale del Consorzio Ovest Sesia Baraggia. Approvazione Statuti del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese e del Consorzio Ovest Sesia Baraggia

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

visti il titolo II del libro primo, e relative norme di attuazione, gli articoli 862 - 863 e il titolo V del libro quinto del Codice civile;

visti gli articoli 62 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

visto l’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

viste la legge 7 agosto 1990, n. 241 e la legge regionale 25 luglio 1994, n. 27;

vista la legge regionale 9 agosto 1999, n. 21(Norme in materia di bonifica e d’irrigazione);

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 110-14109 del 22 novembre 2004 con la quale la Regione Piemonte, al fine di risolvere la situazione di grave conflittualità interna al Consorzio Ovest Sesia-Baraggia, ha comunicato, ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 27/1994, l’avvio del procedimento di scissione del Consorzio stesso, sulla base delle seguenti linee:

1. provvedere, ai sensi dell’articolo 62 del r.d. 215/1933 e successive modifiche e integrazioni, alla scissione parziale dell’area classificata di bonifica con decreto ministeriale 2 maggio 1931, n. 1458 dall’area dell’attuale Consorzio Ovest Sesia Baraggia e, per l’effetto, da una parte ricostituire il consorzio di bonifica operante nell’area classificata di bonifica prima della sua soppressione come effetto della fusione generata in con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 gennaio 2000, n. 11, e dall’altra parte modificare lo statuto del consorzio di irrigazione scisso;

2. individuare con chiarezza le aree geografiche e le sfere di competenza di spettanza di ciascuno dei consorzi risultanti dalla scissione, con particolare cura per l’area in cui entrambe gli enti si troveranno ad operare;

3. suddividere, in conseguenza della emarginata scissione, il personale e gli elementi patrimoniali, attivi e passivi, così come individuata dal bilancio di scissione al 30 settembre 2004, in base a quanto già spettante ai rispettivi consorzi attribuendo loro, in linea di principio, quanto già posseduto anteriormente alla loro fusione, integrato dalle variazioni patrimoniali intervenute nel periodo di durata della fusione ovvero quanto determinato da ulteriori elementi utili alla soluzione di contenziosi passati e con l’intento di prevenire eventuali dissidi nell’esercizio delle loro funzioni, per una migliore e proficua gestione del territorio;

4. stabilire che una volta divenuto efficace il provvedimento finale di scissione in seguito all’approvazione, da parte del Consiglio regionale, dello statuto del consorzio di bonifica ricostituito e dello statuto modificato del consorzio di irrigazione e bonifica, gli utenti già partecipanti al Consorzio Ovest Sesia Baraggia prenderanno solo più parte ai consorzi risultanti dalla scissione che li vedranno interessati in ragione delle competenze territoriali sopra descritte; pertanto, gli utenti che, ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 21/1999, ricadranno nelle aree classificate di bonifica, prenderanno parte solo più al nuovo consorzio di bonifica il cui statuto sarà approvato nei modi di legge, mentre gli utenti che, ai sensi dell’articolo 45 della l.r. 21/1999, ricadranno nelle aree oggetto delle attività di irrigazione, prenderanno parte solo più al consorzio di irrigazione le cui modifiche statutarie saranno approvate nei modi di legge, con l’eccezione degli utenti delle aree dove i consorzi operano entrambi ai sensi dei dell’articolo 13, commi 4 e 6, della l.r. 21/1999, che parteciperanno ad entrambi i consorzi;

preso atto che la Giunta regionale ha ritenuto di accogliere le osservazioni del Commissario straordinario, in seguito alla valutazione del responsabile di procedimento in quanto pertinenti e utili alla scissione parziale e di provvedere quindi agli opportuni adeguamenti e correzioni degli statuti e dei regolamenti elettorali, nonché degli altri allegati alla deliberazione della Giunta regionale n. 110-14109 del 22 novembre 2004, che costituiscono il progetto di scissione;

preso atto che le osservazioni di cui al punto precedente per quanto riguarda la procedura individuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 110-14109 del 22 novembre 2004 con particolare riferimento all’allegato 1.5, evidenziano adeguamenti formali e non sostanziali con riferimento al punto 2.2, anche sulla base delle disposizioni dell’articolo 2506 ter, quarto comma del codice civile, tenuta presente la necessità di addivenire con la massima precisione analitica alla rappresentazione delle voci del bilancio consuntivo aggregato al 31 dicembre 2004 sotto gli aspetti dei principi contabili da osservare nella redazione dei bilanci tali da rendere necessario il posticipo allo scopo di garantire la massima precisione, la redazione dei:

2.1 bilancio d’esercizio aggregato;

2.1.1 stato patrimoniale aggregato;

2.1.2. conto economico aggregato;

2.1.3 note integrative dei bilanci di esercizio sezionali;

atteso pertanto che, fatta salva la presentazione dell’inventario analitico dei beni attivi e passivi come richiesto al punto 2.2, la documentazione di cui ai precedenti punti sarà sottoposta all’approvazione del Commissario straordinario per la chiusura definitiva degli adempimenti di scissione;

preso atto delle disposizioni commissariali n. 20 del 27 gennaio 2005 del Consiglio di amministrazione e n. 2 del 27 gennaio 2005 del Consiglio dei delegati del Consorzio Ovest Sesia Baraggia aventi per oggetto “Progetto di scissione parziale - provvedimenti attuativi della DGR n. 110-14109 del 22 novembre 2004" per l’esonero temporaneo, per quanto di propria competenza e subordinatamente alla volontà che vorrà esprimere la Giunta regionale, dell’organo amministrativo del Consorzio dalle redazioni della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2004 e della nota illustrativa finalizzata al bilancio di scissione in applicazione dell’articolo 2506 ter, quarto comma. del codice civile;

preso atto che il documento relativo al punto 2.2 dell’allegato 1.5 della deliberazione della Giunta regionale n. 110-14109 del 22 novembre 2004 ovvero “l’inventario analitico dei beni attivi e passivi da trasferire al ricostituendo Consorzio di bonifica della baraggia Biellese e Vercellese comprensivo dei beni pertinenti l’area del Centro Sesia con il corollario di tutte le voci contabili di debito e credito” è pervenuto agli atti della Direzione 13 il 27 gennaio 2005;

preso atto che la relazione del collegio sindacale del Consorzio Ovest Sesia Baraggia del 27 gennaio 2005 è allegata al documento di cui al punto precedente;

atteso che il lavoro istruttorio di cui ai punti precedenti trova compimento nella la deliberazione della Giunta regionale n. 20-14649 del 31 gennaio 2005 e nei suoi allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20-14649 del 31 gennaio 2005 con cui la Giunta regionale, nella quale ha deliberato:

1. di accogliere le osservazioni proposte in data 24 gennaio 2005 e di modificare contestualmente la procedura e gli allegati alla deliberazione della Giunta regionale n. 110-14109 del 22 novembre 2004;

2. di provvedere, ai sensi degli articoli 62 e 71 del r.d. 215/1933 e successive modifiche e integrazioni, alla scissione parziale dell’area classificata di bonifica con decreto ministeriale 2 maggio 1931, n. 1458, dall’area dell’attuale consorzio Ovest Sesia Baraggia, mediante adozione ed approvazione dei seguenti allegati alla deliberazione, che ne fanno parte integrante e sostanziale:

2.1. proposta di statuto di ricostituzione del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese;

2.2. proposta di statuto modificato del Consorzio Ovest Sesia Baraggia in Associazione d’irrigazione Ovest Sesia consorzio di Irrigazione e Bonifica;

2.3. le carte che definiscono le aree dove opereranno i consorzi originati dalla scissione parziale, ivi comprese le aree ai sensi dei commi 4 e 6 dell’articolo 13 della l.r. 21/1999;

2.4 l’inventario analitico dei beni attivi e passivi da trasferire al ricostituendo Consorzio di bonifica della baraggia Biellese e Vercellese comprensivo dei beni pertinenti l’area del Centro Sesia con il corollario di tutte le voci contabili di debito e credito";

2.5 proposta di regolamento elettorale transitorio del consorzio di bonifica della baraggia biellese e vercellese;

2.6 proposta di regolamento elettorale transitorio dell’associazione d’irrigazione Ovest Sesia consorzio di irrigazione e bonifica;

2.7 modifica all’allegato 1.5 della deliberazione della Giunta regionale n. 110-14109 del 22 novembre 2004;

3. di riconoscere che il costituendo Consorzio di bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese è un ente di diritto pubblico economico ai sensi del comma 1 dell’articolo. 13 della l.r. 21/1999;

4. di proporre all’approvazione del Consiglio Regionale gli allegati di cui ai punti 2.1 e 2.2, nonché la ratifica della scissione;

5. di subordinare gli effetti della scissione parziale in seguito alla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, della deliberazione del Consiglio regionale di cui al punto 4;

6. di stabilire che una volta divenuto efficace il provvedimento di scissione, in seguito alla pubblicazione di cui al punto 5, gli utenti già partecipanti al Consorzio Ovest Sesia Baraggia parteciperanno ai consorzi risultanti dalla scissione secondo le competenze territoriali e le norme stabilite dagli statuti e dalle cartine di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3;

7. in conseguenza della emarginata scissione si produrrà la suddivisione del personale e degli elementi patrimoniali, attivi e passivi, così come individuata nel punto 2.7. Le eventuali differenze di valore negli elementi patrimoniali attivi e passivi, generate dagli incrementi e decrementi intervenuti a seguito delle operazioni gestionali effettuate nel periodo di tempo intercorrente tra il 31 dicembre 2004 (Bilancio Consuntivo Aggregato) e l’effettiva situazione patrimoniale esistente al momento dell’operatività della scissione stessa, saranno regolate tra i due Consorzi riconoscendo ad una parte un debito o un credito per le variazioni intervenute e quindi procedendo a conguagli in denaro coerentemente alle modalità stabilite dal punto 1.5 della deliberazione della Giunta regionale n. 110-14109 22 novembre 2004 così come modificato;

8. di individuare, quale commissario ad acta in ciascuno degli organi provvisori dei due enti risultanti dalla scissione parziale, l’ing. Luigi Momo deputato a provvedere dal giorno della data di pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale di cui al punto 5, in ciascun consorzio all’indizione delle elezioni, nonché alla gestione nel periodo intercorrente tra il provvedimento di efficacia della scissione e l’insediamento dei nuovi organi risultanti dalle elezioni, affidandogli i poteri attribuiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 110-14109 del 22 novembre 2004 al commissario straordinario, ivi compresa l’eventuale nomina di 2 vice commissari che a spese di ciascun consorzio lo assistano nel compito affidatogli;

9. di affidare inoltre al commissario ad acta di cui al punto 8, come precisato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 110-14109 del 22 novembre 2004, l’incarico di provvedere alla revisione provvisoria del piano di classifica dell’area di bonifica nella sola parte di sovrapposizione ed alla redazione dei regolamenti transitori, contributivi e operativi - generali previsti dagli statuti in quanto strumenti giuridici necessari per il funzionamento dei Consorzi, avendo particolare attenzione per la perequazione dei costi della bonifica e dell’irrigazione nell’area di sovrapposizione nonché di verificare e valutare le eventuali proposte di modificazioni nel regime concessorio dei canali demaniali d’irrigazione e delle derivazioni, che si renderanno necessarie in seguito al provvedimento di scissione ivi compresa, per la gestione in comune di canali o altri impianti idrici, la possibilità di costituire con atto pubblico idonee coutenze ai sensi dell’articolo 49 della l.r. 21/1999;

10. di statuire che, in conformità al “progetto di fusione” del 7 novembre1998, richiamato come parte integrante e sostanziale dal DPGR 11/2000 e dallo statuto del Consorzio Ovest Sesia Baraggia, approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2001, n. 63-2759, rispondono in sede civile per le conseguenze derivanti dall’attività svolta fino al 2 giugno 2004 esclusivamente le amministrazioni dei consorziati dei territori ai quali le azioni promosse erano imputabili;

sentita la III Commissione consiliare;

delibera

a) di approvare la proposta di statuto di ricostituzione del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese e la proposta di statuto modificato del Consorzio Ovest Sesia Baraggia, il cui nome è stato cambiato in Associazione d’irrigazione ovest Sesia - Consorzio di irrigazione e bonifica;

b) di ratificare, ai sensi degli articoli 62 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche e integrazioni, la scissione parziale dell’area classificata di bonifica con decreto ministeriale 2 maggio 1931, n. 1458, dall’area dell’attuale Consorzio Ovest Sesia Baraggia.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE - VERCELLI

STATUTO

CAPO I

NATURA GIURIDICA - SEDE - FINI - COMPRENSORIO - PERIMETRO

Art. 1
Natura giuridica, limiti territoriali e sede

1. Il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, ricostituito con Delibera del Consiglio Regionale della Regione Piemonte 16/2/2005 n. 414-5592. è retto dal presente statuto.

2. Il Consorzio è ente pubblico economico a struttura associativa ad autonomia polifunzionale, ai sensi dell’art. 59 del R.D. 23 febbraio 1933, n. 215, dell’art. 13 della L. R. 9 agosto 1999, n. 21 e dell’art. 118, comma IV°, della Costituzione.

3. Le norme del presente statuto disciplinano l’attività del Consorzio ed i rapporti e l’attività dei Soci appartenenti al comprensorio di bonifica delimitato con R.D. 30.12.1929, n. 2357 e R.D. 2.5.1931 n. 1458.

4. Il Consorzio opera, inoltre, con facoltà, così come previsto dagli articoli 6 e 13 comma 6 della L.R. 21/99, di stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi e comunque per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali ovvero di costituire o partecipare con altri soggetti pubblici o privati per la realizzazione di iniziative, ad accordi, programmi, attività di studio, realizzazione e gestione delle risorse idriche, compresi gli acquedotti rurali, nonché svolgere attività finalizzata alla valorizzazione dei prodotti agricoli di interesse del consorzio sia nel proprio comprensorio sia al di fuori del medesimo, in sintonia con i compiti istituzionali.

5. Il Consorzio opera nelle aree individuate nella planimetria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente statuto, fatte salve le disposizioni previste al successivo articolo 40.

6. Il Consorzio ha sede in Vercelli - Via Fratelli Bandiera n. 16.

Art. 2
Attività e scopi

1. La bonifica è costituita da un complesso di attività ed azioni intersettoriali primarie che comprendono la sicurezza territoriale, ambientale, la valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche ad uso prevalentemente irriguo, la tutela e la salvaguardia dell’ambiente come ecosistema, la difesa del suolo, la creazione di nuove risorse idriche e l’estensione dell’irrigazione, l’esercizio degli impianti di bonifica ed irrigui esistenti e futuri, il riuso delle acque reflue, il riordino irriguo e fondiario delle proprietà frammentate, la regimazione dei corsi d’acqua naturali e della rete idrografica minore, la realizzazione e gestione degli acquedotti rurali.

2. Con riferimento al comprensorio di bonifica indicato all’art. 1, la bonifica integrale consistente nelle attività previste e disciplinate dalle normative comunitarie, leggi nazionali e regionali in materia e comprendente la realizzazione e gestione delle relative opere, nessuna esclusa od eccettuata, per il conseguimento dei fini indicati al comma 1, spetta in via esclusiva ed integrale al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, fatte salve le disposizioni del successivo art. 40.

3. Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi il Consorzio opera nell’ambito della programmazione, progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica in piena sintonia con gli indirizzi nazionali e regionali.

In particolare il Consorzio provvede, per raggiungere gli scopi di cui al comma primo:

a) alla programmazione, progettazione ed all’esecuzione in concessione delle opere di bonifica di competenza statale e regionale, nonchè di altre opere pubbliche purchè di interesse del comprensorio;

b) alla manutenzione ed all’esercizio delle opere di bonifica di competenza statale e regionale;

c) ad assumere, a termine della legge n. 183/1942, l’esecuzione e la manutenzione delle opere di interesse comune a più proprietà, nonché di quelle occorrenti a dare scolo alle acque;

d) all’assistenza della proprietà consorziata nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, volontarie od obbligatorie, anche comuni a più fondi, e nel conseguimento delle relative provvidenze statali o regionali;

e) all’esecuzione, su richiesta e per conto dei proprietari consorziati, delle opere di cui alla precedente lettera d), nonché alla manutenzione delle medesime, sempreché, in quest’ultimo caso, l’intervento presenti interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche;

f) alla vigilanza sull’adempimento delle direttive del piano generale di bonifica;

g) alla ricomposizione delle proprietà frammentate ai sensi del capo IV del R.D. 13.2.1933, n. 215, e dell’art 14, comma 1, lett. e) della L.R. 9.8.1999, n. 21;

h) a svolgere stabilmente le funzioni di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale ai sensi della L. n. 183/1989 e s.m.i.;

i) alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999 e s.m.i.;

j) a svolgere attività e realizzare iniziative finalizzate alla valorizzazione economica agraria di interesse del Consorzio;

m) alla sperimentazione agricola nel comprensorio sia in rapporto a nuove colture che ai metodi di coltivazione;

o) alla gestione con i propri consorziati di infrastrutture collettive aventi come finalità la coltivazione, lo stoccaggio, la lavorazione, la promozione e la commercializzazione delle produzioni agricole e zootecniche del comprensorio;

p) allo svolgimento di tutte le altre eventuali iniziative, attività e compiti disciplinate dalla legge regionale 9.8.1999, n. 21 e tutto quello che, sebbene non esplicitamente indicato, è funzionale al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali.

4. Inoltre, per il raggiungimento dei predetti scopi di cui al comma primo il Consorzio:

a) può stipulare accordi di programma, patti territoriali, intese interistituzionali, con le Amministrazioni pubbliche (Stato, Regione, Province, Comuni e Comunità montane) e/o con altri soggetti anche privati per la realizzazione di attività ed azioni di comune interesse per la gestione di specifici servizi, anche di assistenza tecnica ed amministrativa, e comunque per obiettivi comuni nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali, anche se esterne al comprensorio, ai sensi dell’art. 6 e 13 della l.r. n. 21/99;

b) può costituire o partecipare, anche con altri organismi, società pubbliche o private operanti in attività di interesse del Consorzio per il raggiungimento delle proprie primarie finalità istituzionali ovvero per il migliore svolgimento delle attività gestionali e di esercizio delle opere di bonifica, nonché operare nella gestione in forma associata con altri enti locali di servizi di interesse comune o collettivo.

5. Il Consorzio, per una più efficace gestione degli impianti affidati in concessione, anche al fine di favorire l’uso plurimo della risorsa idrica ed il contenimento della contribuzione irrigua, può svolgere direttamente, tramite apposite gestioni separate, attività ulteriori a quelle indicate all’art. 2, anche di natura commerciale d’interesse collettivo.

6. Il Consorzio, in quanto titolare di concessioni per l’utilizzo plurimo delle acque di invasi di interesse nazionale di cui alla L. 27.12.1977, n. 984, e di acque di superficie e di falde sotterranee ad uso plurimo, in conformità alle autorizzazioni assentite nonché ai sensi e per gli effetti delle leggi 8.8.2002, n. 178, e L. 23.12.2000, n. 388, gestisce nei modi e nelle forme ivi previste l’approvvigionamento idropotabile delle utenze connesse.

7. In sede di tutela delle funzioni previste da presente articolo nonché di quanto previsto dal successivo art. 40, il Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese e Biellese può richiedere l’annullamento di atti posti in essere da soggetti terzi, pubblici o privati, lesivi delle funzioni proprie.

Art. 3
Superficie del comprensorio

1. Il comprensorio di bonifica su cui opera il Consorzio ha una superficie totale di Ha. 43.938, che ricadono nelle seguenti Province e Comuni:

a) Provincia di Vercelli - Comune di : Albano Vercellese ha. 1213 - Arborio ha. 1967 - Balocco ha. 2344 - Buronzo ha. 2372 - Carisio ha. 2693 - Casanova Elvo ha. 799 - Formigliana ha. 863 - Gattinara ha. 2425 - Ghislarengo ha. 1046 - Greggio ha. 947 - Lenta ha. 1829 - Lozzolo ha. 47 - Oldenico ha. 139 - Rovasenda ha. 2853 - Roasio ha. 1549 - San Giacomo Vercellese ha. 924 - Santhià ha. 884 - Villarboit ha. 2428.

b) Provincia di Biella - Comune di : Benna ha. 920 - Borriana ha. 120 - Brusnengo ha. 582 - Candelo ha. 869 - Castelletto Cervo ha. 1446 - Cavaglià ha. 373 - Cerrione ha. 1196 - Cossato ha. 1119 - Dorzano ha. 72 - Gifflenga ha. 200 - Lessona ha. 204 - Massazza ha. 1182 - Masserano ha. 1364 - Mottalciata ha. 1765 - Salussola ha. 3194 - Sandigliano ha. 515 - Verrone ha. 726 - Villanova Biellese ha. 769.

Art. 4
Perimetro del comprensorio di bonifica

1. Il perimetro consorziale del comprensorio si svolge:

a) a Nord: una linea che partendo dall’abitato di Borriana raggiunge e segue la strada comunale Benna-Candelo, il torrente Cervo, le propaggini delle colline biellesi sotto l’abitato di Cossato e la strada provinciale Torino-Svizzera fino a Gattinara ed il fiume Sesia;

b) a Est: il corso del fiume Sesia ;

c) a Sud: una linea che da Oldenico e Collobiano raggiunge e segue per un tratto il torrente Elvo e costeggia l’altipiano del Brianco;

d) a Ovest: una linea che raggiunge l’abitato di Salussola costeggia la strada Salussola-Cerrione-Mongrando, attraversa l’Elvo e piega sotto l’abitato di Borriana.

2. La superficie ed il perimetro risultano, in ogni caso, dagli atti costitutivi dell’Ente e dal decreto di delimitazione n. 1458 del 2 maggio 1931 firmato da Arrigo Serpieri, Sottosegretario per la Bonifica Integrale del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste.

CAPO II
ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5
Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

a) l’Assemblea;

b) il Consiglio dei Delegati;

c) la Deputazione Amministrativa;

d) il Presidente;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti;

f) il Comitato delle Zone Irrigue.

2. Gli organi del Consorzio sono validamente costituiti ed abilitati allo svolgimento dei compiti istituzionali anche con la sola presenza dei membri eletti dall’Assemblea, in attesa del perfezionamento delle nomine dei Rappresentanti delle Amministrazioni Comunali.

SEZIONE I
- ASSEMBLEA -

Art. 6
Costituzione, compiti e convocazione dell’Assemblea

1. L’Assemblea viene convocata ogni 5 anni o quando viene sciolta, di norma nel periodo autunnale, per l’elezione degli Organi del Consorzio secondo la disciplina prevista nel Regolamento Elettorale allegato al presente Statuto di è parte integrante e sostanziale.

Art. 7
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto al voto i consorziati proprietari iscritti nel catasto consorziale che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile, ivi compresi quelli che pagano un contributo inferiore al minimo stabilito per la riscossione annuale ed il cui pagamento viene raggruppato in più annualità.

2. Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

3. Ai sensi dell’art. 20 della L. 11.2.1971, n. 11, in alternativa, hanno diritto all’iscrizione nel catasto consorziale agli effetti dell’elettorato attivo e passivo, anche gli affittuari di terreni ricadenti nel comprensorio del Consorzio che ne facciano richiesta quando, per obbligo derivante da contratto, siano tenuti a pagare contributi consortili in luogo del proprietario e, pertanto, risultino dall’ultimo ruolo consorziale approvato a consuntivo.

4. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti mentre per i falliti ed i sottoposti alla amministrazione giudiziaria dal curatore o dall’Amministratore.

5. Per le proprietà in comunione, per le Società Semplici o di fatto, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario individuato dalla maggioranza degli intestatari calcolata secondo il valore delle quote tramite un’autocertificazione redatta dagli stessi interessati in conformità alle vigenti disposizioni di legge e trasmessa alla segreteria del Consorzio almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

6. Qualora la dichiarazione di cui al comma 5 sia mancante, il diritto di voto è esercitato dai contestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa oppure, in sostituzione, dal primo intestatario della proprietà od, infine, producendo agli uffici l’originale della ricevuta di pagamento della bolletta o del ruolo esattoriale almeno 10 giorni prima delle elezioni, da uno degli altri intestatari.

7. I consorziati votano presso il seggio elettorale individuato da regolamento elettorale sulla base del comune dove ricadono i terreni per i quali sono iscritti a ruolo

8. In caso di terreni della stessa Ditta ricadenti in più Comuni il voto sarà esercitato una sola volta nel nel seggio in cui ricade il Comune dove è iscritta la maggior contribuenza.

9. Si intende assente il primo intestatario della partita catastale quando risulti defunto oppure residente all’estero.

10. L’assenza può essere documentata con l’esibizione al Presidente del Seggio elettorale, del certificato di morte o di residenza all’estero, oppure della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio o da altra documentazione equivalente rilasciata dalle competenti Autorità (Sindaco, Ambasciata, Consolato, ecc.) nonché dalla cartella esattoriale od avviso di pagamento.

Art. 8
Ineleggibilità

1. Non possono essere eletti Delegati:

a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;

b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;

c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell’interdizione;

d) coloro che non abbiano la cittadinanza facente parte dell’Unione Europea;

e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;

f) i funzionari della Pubblica Amministrazione cui competano funzioni di vigilanza e tutela sulla amministrazione del Consorzio;

g) i dipendenti del Consorzio;

h) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della gestione;

i) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;

l) coloro che, essendo assoggettati ad amministrazione di sostegno, sono preclusi dall’esercizio di attività commerciali;

m) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.

2. Non possono essere contemporaneamente Delegati gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L’ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi consorziali.

SEZIONE II
- CONSIGLIO DEI DELEGATI -

Art. 9
Costituzione

1. Il Consiglio dei Delegati è costituito da n. 24 componenti eletti dall’Assemblea nel suo seno, ai termini della precedente sezione sulla base delle disposizioni statutarie assicurando la rappresentanza territoriale alle diverse zone del comprensorio come saranno individuate dal Consiglio dei Delegati, e da n. 6 membri di diritto in rappresentanza dei 36 Comuni, scelti tra gli amministratori comunali con le modalità contenute negli artt. 31 e 32 della L.R. n. 21/1999.

2. I membri del Consiglio sono rieleggibili una sola volta.

Art. 10
Funzioni del Consiglio

1. Spetta al Consiglio in via ordinaria:

a) eleggere nel suo seno il Presidente, i due Vice Presidenti e gli altri componenti la Deputazione;

b) nominare il Collegio dei Revisori dei conti, tra cui il presidente, e fissarne gli emolumenti;

c) deliberare sulla convocazione dell’Assemblea;

d) deliberare sui regolamenti e sulle norme per il funzionamento dei servizi;

e) deliberare sui programmi di attività triennale del Consorzio;

f) deliberare sui criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;

g) approvare il conto di previsione, nonché le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessari in corso di esercizio;

h) approvare il rendiconto consuntivo e la relativa relazione;

i) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull’attività svolta, da pubblicarsi nell’Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consorziale almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione dell’Assemblea;

j) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni ;

k) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione.

2. Spetta al Consiglio in via straordinaria:

a) deliberare sul piano generale di bonifica;

b) esprimere i pareri previsti dall’art. 62 del R.D. 13.2.1933, n. 215, nonché formulare le relative proposte;

c) deliberare sulle modifiche dello Statuto;

d) deliberare l’assunzione dei mutui e fideiussioni a carico del Consorzio;

e) deliberare la partecipazione ad enti, società od associazioni nei limiti di cui al presente statuto.

3. Non possono essere nominati Presidente, Vice Presidenti e membri della Deputazione i delegati designati in rappresentanza dei Comuni di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. n. 21/99.

Art. 11
Convocazione

1. Il Consiglio dei Delegati viene convocato dal Presidente, previa deliberazione della Deputazione, non meno di due volte all’anno. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei delegati mediante lettera raccomandata con l’indicazione degli argomenti da trattare o su motivata richiesta del Presidente Collegio dei Revisori dei Conti in presenza di gravi motivi che lo rendano necessario.

2. Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede consorziale ed, eccezionalmente, in altra località scelta dalla Deputazione da indicare nell’atto di convocazione.

3. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata o fax spedita ai consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.

4.In caso d’urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma o fax sino a tre giorni prima della data di riunione.

5. Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei delegati con facoltà di estrarne copia.

6. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno, dandone comunicazione ai delegati 24 ore prima dell’adunanza. In questo caso, quando almeno un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita al giorno successivo.

SEZIONE III
- DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA -

Art. 12
Costituzione

1. La Deputazione è composta dal Presidente del Consorzio, dai due Vice Presidenti e da sei altri membri nominati dal Consiglio dei Delegati.

2. La Deputazione è inoltre integrata dai Delegati delle Zone Irrigue quando sono compresi all’ordine del giorno argomenti di specifico interesse irriguo dei territori rappresentati, in conformità al successivo art. 32.

Art. 13
Funzioni

1. Spetta alla Deputazione:

a) deliberare sulla convocazione del Consiglio dei Delegati;

b) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all’autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;

c) nominare o revocare il Direttore generale ed assumere eventuali azioni disciplinari nei suoi confronti;

d) autorizzare l’assunzione del personale contemplato dal regolamento, nonché i licenziamenti in conformità alle leggi ed ai contratti collettivi nazionali vigenti;

e) predisporre il conto di previsione, il bilancio consuntivo e le relative relazioni;

f) approvare i ruoli di contribuenza sulla base del piano di classificazione e del bilancio preventivo approvati dal Consiglio;

g) deliberare sui finanziamenti provvisori;

h) promuovere tutte le attività ed i compiti derivanti dall’eventuale appartenenza a Consorzi di 2° o 3° grado;

i) autorizzare l’indizione di appalti per l’aggiudicazione di lavori, forniture e servizi in base alle disposizioni che disciplinano gli affidamenti pubblici, se di importo superiore alle soglie stabilite dalla legge;

j) approvare i progetti esecutivi e le perizie di variante;

k) deliberare i criteri di concessione di licenze sulle opere consortili;

l) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;

m) sovrintendere alla conservazione e all’aggiornamento del catasto consorziale;

n) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;

o) approvare l’elenco degli aventi diritto al voto;

p) individuare le fasce di cui al Regolamento elettorale;

q) deliberare sui reclami proposti avverso le operazioni elettorali e proclamare i risultati delle votazioni dell’Assemblea e i nominativi degli eletti;

r) provvedere nelle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali salvo che non ritenga di sottoporle all’esame del Consiglio dei Delegati.

Art. 14
Provvedimenti d’urgenza

1. In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei Delegati, la Deputazione delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio alla riunione immediatamente successiva che dovrà essere appositamente convocata entro trenta giorni dall’adozione.

Art. 15
Convocazione

1. La Deputazione viene convocata non meno di sei volte all’anno di iniziativa del Presidente. Deve altresì essere convocata quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta con l’indicazione degli argomenti da trattare.

2. Le riunioni della Deputazione avranno luogo nella sede consorziale ed eccezionalmente in altra località scelta dal Presidente.

3. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata o fax spedita ai deputati almeno quattro giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.

4. In caso d’urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma o fax non meno di due giorni prima della data della riunione.

5. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno dandone comunicazione ai deputati, almeno 24 ore prima della adunanza.

6. Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono depositati presso la segreteria del consorzio a disposizione dei deputati, almeno un giorno prima dell’adunanza.

SEZIONE IV
- PRESIDENTE -

Art. 16
Funzioni del Presidente

1. Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza del Consorzio, ferme restando le responsabilità e le competenze esclusive del Direttore generale stabilite dal successivo art. 36;

b) presiede il Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa;

c) vigila sull’amministrazione consorziale e sull’osservanza delle norme di legge e statuto;

d) assume e licenzia il personale, previa deliberazione della Deputazione Amministrativa e assume i provvedimenti disciplinari nei suoi confronti su proposta del Direttore Generale;

e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi riferendone alla Deputazione appena possibile;

f) delibera, in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione della Deputazione - con esclusione degli atti di competenza del Consiglio dei Delegati - sulle materie di competenza della Deputazione stessa, fatta salva la ratifica del provvedimento da parte dell’organo competente entro il termine di un mese.

2. Il Presidente è sostituito in caso di assenza o impedimento dai Vice Presidenti che hanno facoltà di coadiuvarne comunque le funzioni in caso di necessità.

SEZIONE V
- DISPOSIZIONI COMUNI -

Art. 17- Accettazione delle cariche
Rinuncia

1. L’elezione si perfeziona con l’accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell’avviso del risultato delle elezioni.

2. Tale avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche sociali, con raccomandata con a.r. entro tre giorni dalla data della proclamazione o della votazione, a seconda si tratti di elezione a delegato od alle altre cariche sociali.

3. In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra chi ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore nell’ambito della stessa lista.

4. Nel caso di rinuncia di qualcuno degli eletti, la Deputazione Amministrativa procederà alla proclamazione integrativa del subentrante tra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti nella stessa lista del rinunciatario.

5. Anche in tale ipotesi si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo ed il termine di cui al secondo comma decorre, rispettivamente, dalla data di proclamazione integrativa o dalla data di scadenza del termine per l’accettazione.

Art. 18
Durata delle cariche

I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni.

Art. 19
Decorrenza delle cariche

1. I componenti del Consiglio dei Delegati entrano in carica all’atto dell’insediamento che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni.

2. Il Presidente, i Vice Presidenti e gli altri componenti la Deputazione Amministrativa entrano in carica all’atto della nomina ed hanno facoltà di rinunzia che deve essere esercitata nella stessa seduta della nomina oppure, se assenti, entro giorni 10 dal ricevimento della relativa comunicazione.

3. La scadenza di tutte le cariche si verifica all’atto dell’insediamento dei nuovi organi eletti o nominati.

4. Fino all’atto dell’insediamento dei nuovi organi, quelli cessati rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con l’obbligo di compiere solamente gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 20
Dimissioni

1. Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Consorzio ed hanno effetto immediato.

2. E’ facoltà del Presidente, dei Vice Presidenti o dei deputati dimettersi dalla carica ricoperta senza lasciare quella di Delegato, fatte salve eventuali altre cause di decadenza.

3. Nel caso del commi 1 e 2, entro 30 giorni il Consiglio dei Delegati si riunisce per provvedere alle relative sostituzioni.

4. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i dimissionari.

Art. 21
Decadenze e surroghe

1. La decadenza delle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvengano o una delle cause di ineleggibilità di cui all’art. 8 ed in caso decesso.

2. Decadono parimenti dalle cariche coloro che senza giustificato motivo scritto non partecipano tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio o della Deputazione, nonché per le cause di cui al successivo art. 25.

3. La decadenza dalla carica di Delegato comporta la perdita delle altre eventuali cariche consorziali ed è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei Delegati.

4. I Delegati, dimissionari o decaduti, sono sostituiti dal primo non eletto facente parte della medesima lista.

5. I Delegati eletti in sostituzione di quelli decaduti scadono insieme con quelli rimasti in carica come previsto dal regolamento elettorale.

6. In attesa delle sostituzioni previste dai commi precedenti gli Organi Consorziali continuano ad operare legittimamente deliberando con le maggioranze previste dal presente statuto calcolate sulla base dei membri effettivi con l’esclusione, qualora sia decaduto più di un terzo dei membri, delle attivita’ di straordinaria amministrazione.

7. Esaurite tutte le possibili surroghe da espletarsi entro 30 giorni dalle dimissioni o decadenza, qualora il Consiglio dei Delegati non venisse ricostituito per almeno i due terzi, lo stesso si intende interamente decaduto e si applicano le disposizioni di cui all’art. 34, comma 5, della L.R. n. 21/1999.

Art. 22
Partecipazione alle riunioni: indennità e rimborso di spese

1. Ai componenti gli organi consorziali spetta il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del loro ufficio e di un’indennità nelle forme e con le modalità da prestabilirsi dal consiglio dei delegati con apposita deliberazione.

Art. 23
Validità delle adunanze

1. Il Consiglio dei Delegati è regolarmente costituito in seduta ordinaria con la partecipazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

2. Il Consiglio dei Delegati, in seduta straordinaria, è regolarmente costituito in prima convocazione quando sono presenti i due terzi dei suoi Delegati ed in seconda convocazione con la metà più uno; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

3. La Deputazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno cinque componenti, tra cui il Presidente od almeno un Vice Presidente e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 24
Intervento di estranei nelle sedute

1. Il Presidente potrà invitare alle riunioni degli Organi del Consorzio funzionari od esperti affinché forniscano chiarimenti su determinati problemi.

Art. 25
Conflitto di interesse

1. Il Consigliere o il deputato che in merito all’oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri consiglieri o deputati, allontanarsi dalla seduta ed astenersi dal partecipare alla deliberazione.

2. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consortili, ferme restando la responsabilità per danni, oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione.

Art. 26
Modalità delle votazioni

1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernono persone e oppure un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

2. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta, e qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente.

3. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

4. Nel caso previsto dal comma 3 potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione, che sarà valida qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

5. Gli astenuti ed i conflittuali ai sensi dell’art. 25 non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

Art. 27
Deliberazioni degli Organi consortili ed osservanza delle disposizioni di controllo degli atti.

1. Per ogni decisione degli Organi viene predisposta la relativa deliberazione che dovrà contenere un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato e il dispositivo.

2. Le deliberazioni sono firmate dal Presidente, dal Direttore Generale e da colui che ha svolto le funzioni di verbalizzante nonché dagli eventuali scrutatori.

3. Alle deliberazioni è assegnato un numero progressivo indipendentemente dall’Organo che le ha assunte e che si rinnova alla scadenza del mandato.

4. Il verbale di ogni seduta contiene la data, l’ora e il luogo dell’adunanza, i presenti e gli assenti e tutte le deliberazioni assunte sugli argomenti all’ordine del giorno.

5. Per le deliberazioni dovranno essere osservate le disposizioni dell’art. 41 della legge n. 21/99.

Art. 28
Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio dei Delegati sono pubblicate nell’Albo del Consorzio non oltre il settimo giorno successivo alla data della loro adozione, per otto giorni consecutivi e diventano esecutive trascorso il termine di affissione.

2. Le deliberazioni assunte dalla Deputazione Amministrativa, anche sotto forma di provvedimento d’urgenza da sottoporre a ratifica del competente organo, sono pubblicate nell’Albo del Consorzio a pena di decadenza entro il quindicesimo giorno dalla data della loro adozione. Tali deliberazioni sono immediatamente eseguibili dalla data della loro pubblicazione.

3. Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione, sebbene non materialmente inclusi nella deliberazione, debbono essere tenuti a disposizione di chi ne voglia prendere visione.

Art. 29
Ricorsi

1. Contro le deliberazioni gli interessati possono proporre in primo grado, entro dieci giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione, opposizione dinanzi all’organo che le ha emanate. In secondo grado - entro 30 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione che ha deciso in primo grado - è ammesso ricorso all’organo sovraordinato, se esistente, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

2. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni in secondo grado oppure quando non esiste un organo sovraordinato, è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notificazione di cui al comma 3 che decide in via definitiva.

3. Gli atti di opposizione sono esaminati nella prima adunanza dell’organo competente e sono decisi con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo raccomandata con a.r. entro 6 giorni.

4. Sui ricorsi riguardanti le operazioni di cui al Regolamento elettorale, la Deputazione Amministrativa decide con provvedimento definitivo.

5. L’opposizione non sospende l’esecutorietà delle deliberazioni adottate dagli Organi consortili.

6. Il mancato esperimento dei ricorsi interni non preclude le impugnazioni previste dalla legge avanti alle autorità giurisdizionali.

Art. 30
Copia delle deliberazioni

1. Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, esclusi gli atti o documenti richiamati nel testo delle deliberazioni e comunque sulla base del regolamento consortile e delle disposizioni di legge.

SEZIONE VI
- IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -

Art. 31
Numero e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio dei Delegati anche tra persone estranee al Consorzio di cui un effettivo ed un supplente nominato dalla Regione Piemonte.

2. I revisori dovranno essere nominati fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

3. Il Presidente del Collegio sarà nominato dal Consiglio dei Delegati

4. Sono cause d’ineleggibilità e di decadenza dalla carica di revisore dei conti quelle indicate nel precedente art. 8 del presente statuto di esso. Non possono inoltre essere eletti revisori i componenti il Consiglio dei Delegati ed i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

5. I componenti del collegio durano in carica quanto il Consiglio dei Delegati.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) esamina i conti di previsione e consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;

b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del Consorzio e ne riferisce periodicamente agli organi consortili con cadenza trimestrale;

c) svolge le funzioni attribuite al Collegio sindacale dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile;

d) presenta annualmente alla Regione una relazione sulla gestione finanziaria del Consorzio nonché sui risultati dell’attività di cui alla lettera c).

7. Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.

8. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio dei Delegati provvede, con le modalità di cui al comma 1° del presente articolo, alla sostituzione dei revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I revisori così nominati decadono insieme con quelli già in carica all’atto della loro nomina.

9. I revisori supplenti - con precedenza al più anziano d’età - sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more dell’emanazione del provvedimento d’integrazione del Collegio di cui al comma precedente.

10. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.

11. Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

12. Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere alla Deputazione Amministrativa l’immediata convocazione del Consiglio dei Delegati.

13. A tutti i membri effettivi del Collegio (ivi incluso quello di nomina regionale) viene corrisposto un compenso annuo omnicomprensivo di tutte le attività previste dal presente articolo e dalla legge e di tutti gli oneri sostenuti per l’espletamento del mandato. Il compenso è fisso per l’intero mandato.

SEZIONE VII
- I COMITATI DELLE ZONE IRRIGUE -

Art. 32
Competenze ed adempimenti nelle aree irrigue.

1. Ogni area irrigua omogenea del comprensorio consortile, sia per condizioni oggettive che per ragioni storico - colturali, costituisce un’entità gestionale autonoma.

2. All’interno di ciascun area, l’esercizio e la manutenzione ordinaria delle opere farà carico agli utenti che opereranno con Comitati ristretti composti da un minimo di tre ad un massimo di undici membri da loro nominati tramite un’assemblea degli utenti da convocarsi a carico dell’Amministrazione del Consorzio entro 30 giorni dalla costituzione del Consiglio dei Delegati.

3. Il riparto delle spese di gestione farà carico agli utenti in base alla superficie irrigata ed al tipo di coltura secondo parametri che saranno definiti dagli appositi regolamenti.

4. Le spese dei singoli Distretti saranno a carico degli utenti dei medesimi; quelle d’interesse di più Distretti saranno ripartite secondo parametri che saranno definiti dagli appositi regolamenti.

5. Sono considerati utenti coloro che utilizzano le acque irrigue del Consorzio indipendentemente dalla modalità di erogazione.

6. Ogni Comitato - che rimarrà in carica quanto il Consiglio dei Delegati - nominerà, nel proprio seno, il Delegato che parteciperà alla Deputazione Amministrativa, con diritto di voto, ogni qual volta all’ordine del giorno vi siano deliberazioni che interessino la zona di appartenenza come previsto dal precedente art. 12.

8. Spetta al Delegato convocare e presiedere il comitato ristretto di cui al comma 2 nonché rappresentare al Consorzio le istanze e le necessità dell’area irrigua di pertinenza per le quali necessitino da parte del Consorzio provvedimenti di qualsiasi natura.

9. Il Comitato ristretto di cui al comma 2 adotterà autonomamente tutte le direttive per l’esercizio dell’irrigazione e si doterà di un proprio regolamento che disciplinerà lo svolgimento dell’attività che dovrà essere sottoposto, non appena predisposto, all’approvazione di tutti gli utenti convocati in assemblea generale e della Deputazione Amministrativa.

10. L’attività di segreteria e di verbalizzazione delle sedute del Comitato ristretto e delle Assemblee delle aree irrigue sarà svolta da personale del Consorzio.

11. Il Comitato ristretto - che è regolarmente costituito con la maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti - ha il compito:

a) di verificare le necessità dei lavori manutenzione ordinaria e straordinaria della rete irrigua unitamente agli aventi diritto;

b) di vigilare sulla distribuzione dell’acqua curando che la stessa avvenga secondo quanto previsto nel regolamento dell’area irrigua, soprattutto in occasione di scarsità di risorsa;

c) di informare il Consorzio di tutte le situazioni che possano arrecare pregiudizio alle opere consortili per i necessari provvedimenti di tutela.

12. Di norma l’attività attinente le derivazioni dai torrenti ed il mantenimento delle opere principali di approvvigionamento idrico sarà svolta dal Consorzio unitariamente e nell’interesse collettivo.

13. Gli oneri sostenuti per lo svolgimento dell’attività di pertinenza degli utenti saranno a carico degli stessi in rapporto alle superfici irrigate con le modalità e le eventuali eccezioni previste dai singoli Regolamenti.

14. Gli utenti voteranno nelle Assemblee delle aree irrigue con tanti voti quanti sono gli ettari irrigati, arrotondati all’intero più vicino fino ad un massimo di 5 voti sulla base dei rispettivi regolamenti interni

15. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sono rappresentati almeno i due terzi delle quote, attribuite con le stesse modalità del capoverso precedente, e qualunque sia il numero dei presenti per le successive.

16. Il Consorzio sovrintenderà e controllerà lo svolgimento della gestione delle utenze adottando, ove necessario, i provvedimenti sostitutivi occorrenti a garantire il loro regolare esercizio nell’interesse della generalità degli utenti aventi diritto.

17. Tutte le aree irrigue del Consorzio compreso il Centro Sesia continueranno ad essere gestite in conformità agli attuali Regolamenti dagli Ausiliari nominati dalla Regione Piemonte con la D.G.R. n. 58-12649 del 31.5.04 fino alla modifica degli stessi da parte della Deputazione Amministrativa dopo l’insediamento degli organi istituzionali.

SEZIONE VIII
- DISCIPLINA DEI VINCOLI CONSORZIALI -

Art. 33
Obblighi dei consorziati per l’attuazione dei compiti istituzionali.

1. consorziati hanno l’obbligo, sostitutivo delle procedure espropriative ove consentito dalla legge, di consentire al Consorzio l’esecuzione di tutti i lavori occorrenti per l’esercizio degli impianti irrigui, per la loro razionalizzazione e funzionamento consistenti sia in rettifiche di fossi che apertura di nuovi, modifiche alle opere d’arte, o per altre necessità.

2. Il Consorzio procederà, previo preavviso, avendo cura di arrecare il minore danno possibile e corrispondendo le relative indennità di occupazione e di servitù determinare in equa misura dalla Deputazione Amministrativa.

3. Nessun divieto potrà mai essere contrapposto al personale del Consorzio per il transito pedonale o con mezzi meccanici su terreni di proprietà dei Consorziati o lungo le sponde dei canali di irrigazione per lo svolgimento delle attività di bonifica.

1. I consorziati hanno l’obbligo, sostitutivo delle procedure espropriative ove consentito dalla legge, di consentire al Consorzio l’esecuzione di tutti i lavori occorrenti per l’esercizio degli impianti irrigui, per la loro razionalizzazione e funzionamento consistenti sia in rettifiche di fossi che apertura di nuovi, modifiche alle opere d’arte, o per altre necessità.

2. Il Consorzio procederà, previo preavviso, avendo cura di arrecare il minore danno possibile e corrispondendo le relative indennità di occupazione e di servitù determinate in equa misura dalla Deputazione Amministrativa.

3. Nessun divieto potrà mai essere contrapposto al personale del Consorzio per il transito pedonale o con mezzi meccanici su strade di proprietà dei Consorziati o lungo le sponde dei canali di irrigazione per lo svolgimento delle attività di bonifica.

SEZIONE IX
- AMMINISTRAZIONE -

Art. 34
Esercizio finanziario

1. L’esercizio finanziario del Consorzio coincide con l’anno solare.

2. Il conto di previsione delle entrate e delle spese è approvato non oltre il mese di novembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

3. Il bilancio consuntivo è approvato entro il semestre successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario.

SEZIONE X
- ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO -

Art. 35
Disposizioni generali

1.L’amministrazione e la gestione esecutiva del Consorzio sono affidate e svolte dal Direttore Generale, coadiuvato dal personale, sotto il controllo del Presidente.

2. Il Direttore Generale presenzia senza diritto di voto a tutte le riunioni degli Organi consorziali ed ha facoltà di richiedere che i suoi interventi vengano messi a verbale.

3. Il Direttore Generale è sostituito e coadiuvato in tutte le sue funzioni, azioni e mansioni attribuitegli dallo Statuto dal Vice Direttore Generale che, se nominato, partecipa anch’esso, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi consorziali ed ha facoltà di richiedere che i suoi interventi vengano messi a verbale.

Art. 36
Compiti ed attribuzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale:

a) adotta autonomamente tutte le azioni che reputa necessarie per adempiere agli obblighi di legge e statutari e per eseguire le deliberazioni degli Organi Consorziali;

b) agisce in nome e per conto del Consorzio, di fronte ai terzi in tutti i rapporti con Autorità pubbliche locali, regionali, nazionali e comunitarie, oltre che con soggetti privati, predispone e sottoscrive direttamente gli atti che impegnano il Consorzio e ne manifestano la volontà verso l’esterno firmando tutti gli atti esclusi quelli previsti dall’art. 16 lettere b), c), d) ed -f) dello statuto;

2. In particolare spetta al Direttore Generale:

a) predisporre tutti gli atti ed i documenti da sottoporre all’attenzione del Presidente, della Deputazione Amministrativa e del Consiglio dei Delegati;

b) ordinare i pagamenti, firmando i documenti necessari unitamente al responsabile dell’ufficio ragioneria;

c) presiedere le gare per l’aggiudicazione di appalti di lavori, forniture e servizi autorizzati dalla Deputazione Amministrativa e firmare tutti i contratti e gli atti conseguenti in attuazione delle disposizioni contenute nelle leggi che li disciplinano fino al completamento delle opere e delle procedure;

d) provvedere direttamente, adottando i necessari criteri di trasparenza ed economicità, all’affidamento di lavori, forniture e servizi, se di importo inferiore alle soglie previste dalla legge;

e) richiedere al Presidente la convocazione della Deputazione Amministrativa ogni qual volta si renda necessaria.

3. Il Direttore Generale è il capo gerarchico del personale verso il quale provvede, tra l’altro, alla formulazione delle eventuali contestazioni di addebito ai fini della adozione, da parte del Presidente, dei provvedimenti di natura disciplinare.

4. Le funzioni dirigenziali, fermi restando i requisiti richiesti dalla carica possono essere affidate, con le modalità previste dalla legge, anche al di fuori della dotazione organica del Consorzio, previa motivata deliberazione della Deputazione Amministrativa dalla quale si evincano gli elementi oggettivi per i quali sia opportuno o necessario avvalersi di persone esterne di elevata e comprovata professionalità.

5. In tali casi, comunque, la durata dei rapporti esterni non potrà essere superiore a quella del mandato degli amministratori ed il loro numero eccedere il 5% della dotazione organica dell’ente.

SEZIONE XI
- RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA -

Art. 37
Spese per esecuzione e gestione delle opere di bonifica

1. Le spese a carico della proprietà consorziata per l’esecuzione, la manutenzione e la gestione delle opere di bonifica e per l’adempimento ai fini istituzionali del Consorzio sono ripartite sulla base del vigente piano di classifica approvato dalla Regione Piemonte.

Art. 38
Ruoli

1. I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, saranno consegnati alle Esattorie (oppure a Concessionari) per la riscossione, fatta salva la facoltà di adottare modalità differenti

2. Contro l’iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell’iscrizione.

3. Il ricorso deve essere proposto al Consorzio entro trenta giorni da ricevimento dell’avviso di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione della cartella esattoriale.

4. Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia il Consorzio ha facoltà di disporre con provvedimento la temporanea sospensione.

Art. 39
Cassiere

1. Le funzioni di cassiere del Consorzio sono affidate ad un Istituto bancario.

SEZIONE XII
- DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ NELL’AREA DI SOVRAPPOSIZIONE

Art. 40
Svolgimento di funzioni sovrapposte con altri enti

1. Le disposizioni contenute nel presente articolo costituiscono parte integrante del presente statuto e non possono essere modificate senza il parere preventivo vincolante della Regione Piemonte.

2. Nell’area indicata in tinta gialla nella planimetria allegata all’articolo 1 dello Statuto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, il Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese e Biellese attua in via esclusiva gli interventi e le attività di bonifica previste all’articolo 2 con particolare riferimento a tutte le altre attività, interventi, ed azioni riguardanti la sicurezza territoriale, ambientale per il governo del territorio classificato dì bonifica con riguardo al potenziamento, valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche ad uso prevalentemente irriguo ed alla tutela e salvaguardia dell’ambiente come ecosistema, ivi comprese la realizzazione di nuovi canali e di nuove opere per l’incremento delle risorse idriche e delle reti ed estensione dell’irrigazione in aree asciutte rientranti nella programmazione pluriennale a beneficio delle predette aree, le opere disciplinate dalla legge n. 183/1989 sui fiumi, torrenti e sul reticolo natuale minore dell’intero comprensorio di bonifica, le opere, gli interventi e le attività pubbliche singole e collettive, gli impianti elettrici e gli acquedotti rurali nonché gli accordi di programmi con enti locali provinciali e comunali per attività di qualsiasi natura riguardanti il comprensorio di bonifica e la sua valorizzazione ancorché contemplati da leggi comunitarie, nazionali e regionali in competenza esclusiva o concorrente con quella attribuita dalle stesse leggi o da altre ai Consorzi di bonifica, ad esclusione, in attuazione del comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale n. 21/99, di:

a) gestione, manutenzioni ordinaria e straordinaria, anche finanziate con contributo pubblico, ivi compresi gli interventi relativi al ripristino della infrastrutture danneggiate da eventi eccezionali e calamità naturali delimitati dalla Regione Piemonte ai sensi della normativa vigente, dei canali demaniali e consorziali ivi comprese le opere di presa appartenenti al reticolo idrografico artificiale ad uso irriguo realizzato alla data del 31/12/2004 - nelle aree indicate nella planimetria allegata all’articolo 40 dello statuto - nei seguenti comuni classificati di bonifica con D.M. n. 1458 del 2 maggio 1931: Candelo (parte), Benna (parte), Verrone (parte), Massazza (parte), Villanova Biellese (parte), Mottalciata (parte) , Gifflenga (destra Cervo), Castelletto Cervo (destra Cervo), Cossato (parte), Salussola (parte), Dorzano (parte), Cavaglià (parte), Santhià, Carisio, Formigliana (desta Cervo), Casanova Elvo, Buronzo (destra cervo) , Balocco (destra Cervo), Villarboit (destra Cervo) e l’opera di presa dal canale Cavour per il Tenimento isolato Alberetto in comune di Albano.

b) esercizio e distribuzione dell’acqua ad uso irriguo in forma collettiva ai terreni facenti capo agli utenti nei territori individuati alla lettera a) ad eccezione dei terreni nei comuni di Candelo e Benna, e fornitura d’acqua irrigua al Tenimento isolato Alberetto in comune di Albano.

3. Atteso che il reticolo naturale idrografico minore è fortemente interconnesso e funzionale all’esercizio unitario e razionale della rete e dei canali di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, il Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese e Biellese dovrà segnalare ai fini della realizzazione alla Regione eventuali esigenze di interventi di bonifica che possono interferire con l’attività irrigua sui seguenti corsi d’acqua, con i relativi affluenti: torrente Odda, rio Druma, rio Vallelunga, rio Arletta, rio Ottina, rio Crotta, rio Riozzo, roggia di Casanova e Busonengo, rio Garonna, rio Valle Oca, roggione di Biella, rio Merdano, rio Bazzella, scorrenti nei comuni di Dorzano, Verrone, Candelo, Benna, Massazza, Villanova Biellese, Mottalciata, Gifflenga, Castelletto Cervo, Salussola, Cavaglià in provincia di Biella e Santhià, Carisio, Formigliana, Casanova Elvo, Buronzo, Balocco in provincia di Vercelli.

4. Qualora vengano finanziati con contributo pubblico interventi proposti dal Consorzio d’Irrigazione che esercita le attività di cui al comma 2 lettere a) e b) sul reticolo naturale idrografico minore individuato nel comma 3, il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese dovrà dare avvio al procedimento di realizzazione dei lavori nei termini previsti dal provvedimenti di finanziamento.

In caso di inadempienza del Consorzio di Bonifica, competente per gli interventi, la Giunta regionale esercita ai sensi della legge regionale 21/99, i poteri sostitutivi con provvedimento immediatamente esecutivo e inappellabile, provvedendo direttamente al provvedimento di aggiudicazione dei lavori o individuando il nuovo concessionario dei lavori.

5. Sono nulli, e pertanto privi di efficacia e di ogni effetto giuridico fin dall’origine anche nei confronti dei terzi, tutti gli atti posti in essere per iniziativa del Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese e Biellese in violazione alle norme previste dal presente articolo.

6. Per quanto non previsto nei precedenti commi del presente articolo, qualora non si raggiunga un’intesa con il Consorzio di Irrigazione che esercita le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2, la vertenza è demandata, ai sensi dell’art. 13, l.r. 21/99, alla consulta regionale per la bonifica e l’irrigazione di cui all’articolo 63 della legge regionale n. 21/99, che esprime una proposta di accordo entro novanta giorni. Nel caso in cui la proposta di accordo espressa dalla Consulta regionale non sia accolta dalle parti, la Giunta regionale nomina un commissario per la soluzione della vertenza.

7. La Regione per l’applicazione del presente articolo esercita la vigilanza ai sensi dell’art. 42 della legge regionale n. 21/99

SEZIONE XIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 41
disposizioni transitorie

1. In via transitoria, allo scopo di garantire il rispetto dei criteri di organicità, funzionalità ed economicità della gestione irrigua e di bonifica, con particolare riferimento all’area di sovrapposizione di cui all’articolo 40, prima dell’insediamento degli organi eletti nel Consorzio di Bonifica ricostituito con scissione parziale avviata con D.G.R. n. del ........ , il commissario straordinario anche come organo provvisorio provvede alla revisione provvisoria del piano di classifica delle area di bonifica nella sola parte di sovrapposizione prevista all’articolo 40 in funzione della perequazione dei costi della bonifica e dell’irrigazione nell’area di sovrapposizione;

2. la realizzazione e la gestione degli interventi finanziati con articolo 141, comma 1, lett. a, della legge 388/2000 costituito dagli impianti interconnessi del sistema del Canale Cavour - comprendente tutto il territorio tra i fiumi Dora Baltea - Po e Sesia - pur mantenendo l’unitarietà sotto il profilo idrico, è di competenza del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese nelle sole aree classificate di bonifica con D.M. 2.5.1931 n. 1458, fatte salve le disposizioni dell’articolo 40 ovvero se opera ai sensi del articolo 13, comma 6 della legge regionale n. 21/99 ovvero fatti salvi gli accordi presi prima del 30/10/2004 per terminare lavori finanziati già avviati ivi compresa la sola realizzazione del Naviletto della Mandria la cui ricostruzione verrà completata dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 757459 del 23.05.02
3. In funzione delle sostanziali innovazioni intervenute nel procedimento di scissione verranno avviate le necessarie variazioni delle anagrafiche fiscali in capo al Consorzio.

4. Il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, in rappresentanza degli utenti serviti da Canale Cavour dell’area irrigua tra il torrente Cervo ed il fiume Sesia, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, partecipa alla Coutenza “Canali Cavour” nei modi stabiliti dallo Statuto della Coutenza stessa compresa la facoltà di presentare istanza di modifica statutaria della Coutenza stessa.

5. In attuazione della scissione parziale avviata con D.G.R. n. ...... del ........ verranno predisposte, in funzione delle utenze servite in seguito al provvedimento di scissione, le eventuali proposte di modificazioni nel regime concessorio dei canali demaniali d’irrigazione e delle derivazioni che si renderanno necessarie ivi compresa, per la gestione in comune di canali o altri impianti idrici, la possibilità di costituire con atto pubblico idonee coutenze ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale n. 21/99.

6. La Regione per l’applicazione del presente articolo esercita la vigilanza ai sensi dell’art. 42 della legge regionale n. 21/99.

ASSOCIAZIONE D’IRRIGAZIONE OVEST SESIA - Consorzio di Irrigazione e Bonifica

STATUTO

TITOLO I
NATURA, SCOPO E VINCOLO ASSOCIATIVO

Art. 1
Costituzione e Scopi

1. L’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia è un Consorzio d’irrigazione e bonifica, costituito in data 25/01/2000 con decreto n. 11 del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte ai sensi della Legge Regionale 9/8/1999 n. 21 e modificato con D.C.R. 16/2/2005 n. 414-5592, in seguito a scissione parziale ed è ente di diritto privato di interesse pubblico.

2. L’Associazione ha sede in Vercelli.

3. Costituiscono scopi istituzionali quelli previste dagli articoli 46, 47 e 48 della L.R. 21/99, ed in particolare: l’approvvigionamento, l’utilizzazione, la conservazione, la regolazione e la distribuzione delle acque, la salvaguardia del territorio, dell’ambiente e delle risorse naturali, la difesa e conservazione del suolo, e la collaborazione per la valorizzazione delle produzioni agricole, in accordo con le autorità e gli enti competenti in materia.

4. Sono altresì scopi dell’Associazione gli studi per le risorse idriche e la realizzazione e gestione delle relative attività compresi il controllo degli acquiferi, la depurazione, il riutilizzo delle acque reflue, la produzione di energia da fonti rinnovabili e gli acquedotti.

5. Per il conseguimento dei predetti scopi l’Associazione in particolare provvede, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 40:

a) alla progettazione ed all’esecuzione in concessione delle opere irrigue e di bonifica di competenza statale e regionale nonché di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio;

b) alla manutenzione ed all’esercizio delle opere suddette;

c) allo studio, programmazione, progettazione, esecuzione e gestione delle opere di difesa del suolo e di tutela e salvaguardia del territorio;

d) all’esecuzione e alla manutenzione delle opere di interesse comune a più proprietà nonché di quelle occorrenti a dare scolo alle acque al fine di dare piena funzionalità alle opere pubbliche o di interesse collettivo;

e) all’assistenza della proprietà consorziata, su richiesta e per conto dei consorziati, nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario volontarie od obbligatorie anche comuni a più fondi e nel conseguimento delle relative provvidenze comunitarie, statali e regionali;

f) all’esecuzione, su richiesta e per conto dei consorziati, delle opere di cui alla precedente lettera nonché alla manutenzione delle medesime semprechè, in quest’ultimo caso, l’intervento presenti interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche o comuni;

g) alla vigilanza sull’adempimento delle direttive del piano generale di bonifica delle aree classificate e del piano regionale per le attività di bonifica e d’irrigazione;

h) alla promozione della ricomposizione delle proprietà frammentate ai sensi del capo IV del Regio Decreto 13.2.1933 n. 215 e degli artt. 14 e 46 della Legge Regionale 9.8.1999 n. 21;

i) a svolgere l’attività di riordino irriguo e ad assumere, se debitamente autorizzato, le funzioni di polizia idraulica nonché quelle di utilizzazione idrica ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione;

j) alla realizzazione di attività finalizzate alla difesa, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole del comprensorio, compresa la promozione, costituzione e partecipazione a cooperative e ad altri organismi associativi.

k) all’assolvimento di tutte le attività di bonifica nella area classificata di esclusiva pertinenza;

l) all’assolvimento dei compiti previsti dall’art. 40 nell’ambito della zona di sovrapposizione.

6. Quale concorso alla azione pubblica, l’Associazione promuove la tutela delle acque destinate all’irrigazione e di quelle delle reti di bonifica, nelle aree di propria esclusiva competenza , mediante azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione.

7. Quale ulteriore concorso all’azione pubblica, l’Associazione può svolgere, a seguito di opportuna convenzione con gli Enti preposti che riconosca adeguati compensi, attività inerenti alla Protezione Civile e alla difesa idraulica del territorio.

8. L’Associazione potrà anche richiedere, secondo le procedure previste dalla L.R. 21/99, il riconoscimento della classifica di bonifica del proprio comprensorio, o di parte di esso, non ancora classificato.

9. L’Associazione, ai sensi dell’art. 46 della L.R. 21/99, svolge altresì i compiti di polizia idraulica e le funzioni di cui al titolo VI del R.D. 368/1904.

10. Per conseguire i fini di cui al presente articolo, fermo restando il principio della responsabilità limitata, l’Associazione può promuovere o costituire Società ed acquisire partecipazioni in soggetti pubblici o privati che godano della limitazione della responsabilità patrimoniale e perseguano scopi connessi a quelli di cui al presente articolo.

Art. 2
Comprensorio

1. Il comprensorio d’irrigazione dell’Associazione è individuato nella planimetria allegata al presente Statuto. Sono indicate in tinta gialla le aree in cui l’attività dell’Associazione è regolamentata dal successivo articolo 40.

2. Il comprensorio di bonifica è limitato alle aree classificate di bonifica comprese nel limite territoriale dell’Associazione ad esclusione di quelle classificate di bonifica con D.M. n. 1458 del 2 maggio 1931.

Art. 3
Intese, accordi e programmi

1. L’attività dell’Associazione sul proprio comprensorio si attua nelle forme più ampie di collaborazione e concertazione con tutti gli Enti istituzionali preposti e nei principi delle norme Comunitarie, Nazionali e Regionali, anche attraverso intese, accordi e programmi per il perseguimento dei fini delineati dal presente Statuto e con i limiti sanciti dal successivo art. 40.

Art. 4
Catasto consortile

1. Presso l’Associazione è istituito il catasto consortile Irriguo , al fine di individuare tutti i terreni dei consorziati del comprensorio.

2. Nelle aree di nuova classificazione di bonifica il catasto consortile viene redatto ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale n. 21/99.

2. Il regolamento disciplina le modalità di tenuta e di aggiornamento del catasto.

Art. 5
Vincolo associativo

1. Sono consorziati tutti i proprietari dei terreni siti nel comprensorio di cui all’articolo 2 o i titolari di diritti reali e personali di godimento e, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, anche i titolari di rapporti d’affitto e locazione che traggono beneficio dalle attività dell’Associazione previste dal presente statuto.

2. Ciascun consorziato è tenuto a compartecipare, in ragione del beneficio che trae dall’attività dell’Ente, agli oneri annuali di gestione secondo la modalità di cui al Regolamento Contributivo-Contabile.

3. Il proprietario, l’affittuario ed il titolare di diritti reali o personali di godimento sono obbligati in solido al pagamento dei contributi fatto salvo l’obbligo dell’Associazione di esigere prima il pagamento dall’affittuario o dal titolare di diritti reali o personali di godimento.

4. I contributi di cui al comma 2 del presente articolo sono determinati con i criteri previsti dal “Regolamento Contributivo - Contabile ” di cui al successivo art. 38.

5. nelle zone classificate di bonifica in cui opera il consorzio, ad esclusione di quelle classificate di bonifica con D.M. n. 1458 del 2 maggio 1931, si applica l’art. 15 della l.r. 21/99.

Art. 6
Obblighi dei consorziati

1. I Consorziati hanno l’obbligo di consentire all’Associazione l’esecuzione di tutti i lavori occorrenti per la manutenzione, l’esercizio e la razionalizzazione degli impianti in gestione.

2. L’Associazione procederà allo svolgimento dell’attività consortile avendo cura di arrecare il minore danno possibile e corrispondendo le relative indennità determinate dal Consiglio di Amministrazione.

3. Nessun divieto potrà mai essere contrapposto al personale dell’Associazione per il transito pedonale o con mezzi meccanici su fondi di proprietà dei Consorziati o lungo le sponde dei canali per lo svolgimento delle attività consortile.

4. Rimangono a carico dei Consorziati le opere e i lavori che interessino esclusivamente le loro singole proprietà purché non in contrasto con i più generali interessi dell’Associazione.

5. L’Associazione può sempre stabilire le particolari modalità con cui i Consorziati debbano eseguire lavori ed opere, al fine di coordinare l’uso dell’acqua al sistema e all’interesse generale dell’irrigazione.

6. Nel caso in cui il Consorziato ometta di eseguire, nel termine che gli sia stato prefisso, le opere ed i lavori di cui al precedente comma, oppure non si uniformi nella loro esecuzione alle istruzioni e norme che gli siano state prescritte, l’Associazione ha piena facoltà di provvedere direttamente alla loro esecuzione a spese del Consorziato stesso.

7. L’attuazione delle norme descritte nel presente articolo sono disciplinate nel dettaglio dal “Regolamento Operativo Generale”.

Art. 7
Disciplina Consorziale e Collegio Arbitrale

1. La risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra l’Associazione ed i Consorziati, fra i consorziati stessi, ed i propri Concessionari, nonché tutte le questioni discendenti dalla mancata osservanza della disciplina consorziale, derivante dalle norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti di cui ai successivi artt. 37, 38 e 39 sono devolute al giudizio del Collegio degli Arbitri.

2. Il Collegio degli Arbitri, il cui funzionamento è disciplinato dal “Regolamento Operativo Generale”, è nominato dal Consiglio dei Delegati che ne fissa l’emolumento ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno Presidente, e due membri supplenti.

3. Gli Arbitri restano in carica 5 anni e sono sempre rieleggibili.

3. Il ricorso al Collegio degli Arbitri, nelle more del giudizio finale, non sospende l’esecutorietà delle determinazioni assunte dal Consorzio.

TITOLO II
COMPRENSORIO E SUA ARTICOLAZIONE

Art. 8
Confini, zone e classificazione delle aree irrigate

1 Il comprensorio dell’Associazione è suddiviso in Zone, così come definite dal “Regolamento Operativo Generale”, in considerazione di criteri idrografici in modo che rispondano organizzativamente alla omogeneità dell’irrigazione ed al migliore utilizzo della risorsa idrica.

2. Il comprensorio dell’Associazione può comprendere altresì l’area classificata di bonifica di esclusiva pertinenza a seguito della classificazione ai sensi dell’art. 7 della legge n. 21/99.

3. I beni immobili censiti a catasto consortile, irrigati o irrigabili dalle opere gestite dal Consorzio sono accorpati in unità territoriali opportunamente delimitate per favorire l’efficienza operativa sul territorio e così classificate:

a) “distretti”, se costituite da fondi facenti capo a utenze diverse;

b) “tenimenti isolati”, se costituite da fondi facenti capo ad un’unica utenza accorpata o ad un unico soggetto giuridico, nel rispetto delle autonomie gestionali esistenti.

5. Le unità territoriali accedono ai servizi erogati dal Consorzio secondo le modalità previste dal “Regolamento Operativo Generale” riconoscendo al Consorzio, nel rispetto dei principi sanciti dal precedente art. 6, un contributo annuale quantificato con i criteri previsti dal “Regolamento Contributivo - Contabile ” .

Art. 9
Gestione Separata Bonifica

1. L’Associazione svolge altresì l’attività di bonifica prevista e disciplinata dalle Leggi Comunitarie, Nazionali e Regionali in materia nell’area di propria esclusiva competenza.

2. E’ istituita a tale scopo ed ai sensi dell’art. 47 della L.R. 21/99 comma 1 e 2, la Gestione Separata Bonifica con predisposizione di apposita struttura contabile secondo le previsioni del Regolamento Contributivo - Contabile di cui all’art. 38.

3. Tutte le delibere relative alla Gestione di cui al precedente comma vengono assunte dagli organi dell’Associazione secondo la composizione specifica prevista agli articoli 13 e 16.

TITOLO III
ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 10
Organi del Consorzio

1. Sono Organi istituzionali:

a) l’Assemblea Generale;

b) il Consiglio dei Delegati;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Presidente.

2. Sono Organi di gestione locale e di indirizzo amministrativo:

a) i Presidenti di Distretto;

b) le Amministrazioni Distrettuali;

c) i Comitati delle Zone.

3. E’ Organo istituzionale di controllo il Collegio dei Revisori dei Conti.

4. Gli Organi del Consorzio rimangono in carica 5 anni.

5. Il Presidente del Consorzio può essere rieletto una sola volta.

Dell’Assemblea Generale

Art. 11

1. L’Assemblea generale viene convocata ogni 5 anni o quando viene sciolta per l’elezione del Consiglio dei delegati in conformità alle previsioni del presente Statuto e del Regolamento Elettorale.

2. Fanno parte dell’Assemblea Generale tutti i Consorziati aventi diritto di voto ai sensi di quanto previsto dai successivi articoli 32 e 34.

Del Consiglio dei Delegati

Art. 12
Composizione

1. Il Consiglio dei Delegati è composto da sessanta membri eletti con i criteri previsti dal “Regolamento Elettorale” e suddiviso equamente tra zone.

2. A ciascuna Zona è attribuita l’elezione di un numero di componenti proporzionale, per metà, alla superficie consorziata e, per metà, alla partecipazione nelle spese della Direzione Centrale risultante dall’ultimo bilancio consuntivo approvato. Le unità frazionate a seguito del riparto sono attribuite alle zone che conseguiranno i maggiori resti. Nell’ambito della Zona il numero dei componenti del Consiglio dei Delegati è ripartito tra Distretti e Tenimenti Isolati in ragione proporzionale, per metà alla superficie consorziata e, per metà, alla partecipazione come sopra precisata.

3. Ai membri eletti si aggiungono, ai sensi dell’art. 47 comma 3 della Legge Regionale del Piemonte 9/8/1999 n. 21 e per le sole deliberazioni attinenti alla Gestione Separata di cui al precedente art. 10, un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici che erogano finanziamenti per la realizzazione di opere di bonifica.

Art. 13
Quorum costitutivo e deliberativo

1. Il Consiglio dei Delegati è validamente costituito per l’ordinaria amministrazione se è presente la maggioranza dei suoi membri in prima convocazione, con qualsiasi numero in seconda.

2. Il Consiglio dei Delegati è validamente costituito per la straordinaria amministrazione, in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei suoi membri ed in seconda convocazione se sono presenti la metà più uno.

3. Le deliberazioni ordinarie vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Delegati presenti, quelle straordinarie a maggioranza assoluta dei delegati.

4. Per l’adozione delle deliberazioni riguardanti l’attività della Gestione Separata Bonifica votano anche i rappresentanti, se nominati, degli enti pubblici che erogano finanziamenti per la realizzazione di opere di bonifica. Tali rappresentanti contribuiscono a formare, limitatamente a tali deliberazioni, il quorum costitutivo e deliberativo previsto.

5. In caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente dell’Associazione.

Art. 14
Attribuzioni

1. Il Consiglio dei Delegati, in via ordinaria:

a) elegge, tra i membri eletti, il Presidente dell’Associazione ed il Vice Presidente;

b) elegge, tra i membri eletti, i componenti del Consiglio di Amministrazione;

c) nomina, fissandone gli emolumenti, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti di propria competenza di cui almeno uno degli effettivi iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti, e, tra i membri effettivi iscritti, nomina il Presidente del Collegio;

d) nomina i componenti del Collegio degli Arbitri e ne fissa il compenso;

e) approva il bilancio preventivo, il bilancio di assestamento e il bilancio consuntivo;

f) delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;

g) delibera la costituzione di Società o la partecipazione qualificata in Enti, Società od Associazioni nei limiti di cui al presente statuto;

h) convoca l’Assemblea Generale per indire le elezioni nei casi previsti dal successivo art. 31;

i) accerta le infrazioni alle disciplina consorziale per l’applicazione di quanto previsto dall’art. 32 comma 2. con facoltà di sciogliere le Amministrazioni distrettuali quando non ottemperino alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti o non si uniformino alle deliberazioni del Consiglio dei Delegati stesso o del Consiglio di Amministrazione od in caso di irregolarità o trascuratezza delle funzioni distrettuali, nominando un Commissario a spese di esse.

2. Il Consiglio dei Delegati, in via straordinaria:

a) approva le modifiche ai Regolamenti previsti dai successivi artt. 37, 38 e 39;

b) delibera l’assunzione di mutui e fideiussioni con onere a carico del Consorzio;

c) delibera le modifiche dello Statuto.

Del Consiglio di Amministrazione

Art. 15
Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto in tutto da nove membri, di cui tre Delegati Rappresentanti dei Tenimenti Isolati, indicati congiuntamente dai Delegati eletti nelle Zone e tra queste equamente distribuiti e comprende nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 16
Quorum costitutivo e deliberativo

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi membri.

2. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

3.Per l’adozione delle deliberazioni riguardanti l’attività della Gestione Separata Bonifica votano anche i rappresentanti, se nominati, degli enti pubblici che erogano finanziamenti per la realizzazione di opere di bonifica. Tali rappresentanti contribuiscono a formare, limitatamente a tale deliberazioni, il quorum costitutivo e deliberativo previsto.

4. In caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente.

Art. 17
Attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione:

a. convoca il Consiglio dei Delegati quando si rende necessario per adempiere a quanto previsto dal presente Statuto, per l’approvazione del bilancio preventivo, del bilancio di assestamento e del bilancio consuntivo, ovvero quando richiesto da un terzo dei componenti il Consiglio medesimo;

b. adotta in via di urgenza i provvedimenti del Consiglio dei Delegati, riferendone allo stesso nella sua prima adunanza per la ratifica;

c. delibera sui documenti da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei Delegati;

d. nomina ed eventualmente revoca il Direttore Generale ed assume eventuali azioni disciplinari nei suoi confronti;

e. provvede, su conforme proposta del Direttore Generale, all’assunzione, alle promozioni ed al licenziamento del personale subalterno;

f. adotta, su proposta del Direttore Generale, i provvedimenti disciplinari gravi nei confronti del personale subalterno.

g. stabilisce le aliquote contributive sulla base del bilancio preventivo, del bilancio di assestamento e del “Regolamento Contributivo - Contabile ”, in modo che tutti i costi di competenza di ciascun anno di gestione siano compensati dagli importi delle aliquote stesse;

h. approva tutti i progetti necessari per l’attuazione dei programmi dell’Associazione , le perizie di variante e le domande di concessione;

i. affida in appalto e subappalto, quando previsto, lavori, forniture e servizi;

j. designa i procuratori ed i consulenti dell’Associazione ed in attuazione di disposizioni di legge nomina i relativi Responsabili in conformità alle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici;

k. delibera sugli acquisti e sulla vendita di beni immobili e sugli acquisti di beni strumentali di natura straordinaria;

l. delibera sui contratti, sulle convenzioni che impegnino l’Associazione nei confronti di terzi;

m. delibera sulle azioni legali da promuovere;

n. delibera sugli accordi di programma, stipulati ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267, che impegnino l’Associazione;

o. delibera sulla definizione e sulla modifica delle unità territoriali di cui all’art. 9, comma 3.

p. delibera sulla costituzione delle nuove aggregazioni territoriali, ed approva i relativi “Regolamenti Operativi”;

q. recepisce dai Comitati di Zona, esigenze di natura straordinaria trascendenti le possibilità delle amministrazioni locali, ne valuta le priorità e predispone la programmazione dell’attività dell’Ente secondo le disposizioni di legge in materia ed i relativi aggiornamenti, garantendo l’omogeneità degli interventi su tutto il comprensorio;

r. predispone le modifiche ai “Regolamenti” di cui ai successivi artt. 37, 38, 39 e li sottopone al Consiglio dei Delegati per l’approvazione;

s. determina gli importi da corrispondere per le indennità di cui all’art. 7 comma 2;

t. approva i modelli delle schede elettorali;

u. approva gli atti di concessione e la relativa tabella dei corrispettivi;

v. delega, ove ritenuto opportuno, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei componenti stessi;

w. nomina il rappresentante dell’Associazione nelle società ed in Enti costituiti o compartecipati.

Del Presidente

Art. 18
Attribuzioni

1. Il Presidente dell’Associazione:

a) è il Legale Rappresentante dell’Ente;

b) presiede il Consiglio dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione ed i Comitati;

c) convoca il Consiglio di Amministrazione ogni qual volta lo ritengo necessario e quando venga richiesto da un terzo dei componenti il Consiglio medesimo;

d) adotta in via di urgenza i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, ad esclusione degli atti di cui all’art. 17 lettera b), riferendone allo stesso per la ratifica nella sua prima adunanza da convocarsi entro 30 giorni;

e) controlla che la gestione esecutiva affidata al Direttore Generale sia svolta in conformità dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni del Consiglio dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e delle indicazione fornite dai Comitati delle Zone.

2. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.

Delle Amministrazioni Distrettuali

Art. 19
Composizione

1. L’Amministrazione Distrettuale è eletta secondo le modalità previste dal “Regolamento Elettorale” di cui al successivo art. 39 ed è composta da:

a) 7 membri, quando i consorziati del Distretto sono in numero superiore a 200;

b) 5 membri, quando i consorziati del distretto sono in numero compreso tra 50 e 200;

c) 3 membri negli altri casi.

Art. 20
Quorum costitutivo e deliberativo

1. L’Amministrazione Distrettuale è validamente costituita se è presente la maggioranza dei suoi membri in prima convocazione, con qualsiasi numero in seconda.

2. L’Amministrazione Distrettuale delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti.

3. In caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente.

4. Salvo i casi previsti dal “Regolamento Operativo Generale” di cui al successivo art. 37, le decisioni assunte vengono ratificate e rese esecutive dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21
Attribuzioni

1. L’Amministrazione Distrettuale:

a) nomina, tra i membri eletti, il Presidente di Distretto ed il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;

b) è responsabile dell’aggiornamento del catasto degli utenti;

c) stabilisce le direttive per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete irrigua distrettuale, ne cura l’attuazione, ed esperisce le incombenze amministrative e tecniche con l’eventuale ausilio degli uffici centrali dell’Associazione, se richiesto;

d) stabilisce le particolari modalità con cui gli utenti distrettuali debbono eseguire lavori di manutenzione ordinaria riguardanti i canali di pertinenza distrettuale e, nel caso in cui l’utente ometta di eseguire nel termine che gli sia stato prefisso le suddette opere e lavori, oppure non si uniformi nella loro esecuzione alle istruzioni e norme che gli siano state prescritte, ha facoltà di provvedere direttamente alla loro esecuzione a spese dell’utente stesso;

e) determina, ogni anno, nel periodo stabilito dal “Regolamento Operativo Generale”, il quantitativo d’acqua da richiedere all’Associazione ed eventualmente, in caso di bisogno durante l’anno, quella di integrazione;

f) stabilisce l’ordine da osservarsi nell’irrigazione del territorio distrettuale ed i turni d’irrigazione da rispettare in caso di scarsità d’acqua, secondo criteri di imparzialità e di razionalità d’uso;

g) determina le aliquote di riparto della contribuzione all’Associazione tra i consorziati del Distretto, secondo i principi ed i criteri sanciti dal “Regolamento Contributivo” ;

h) rappresenta al proprio Comitato di Zona, eventuali necessità straordinarie trascendenti le possibilità operative ed economiche locali.

2. Il Presidente di Distretto:

a) rappresenta il Distretto nei rapporti con l’Associazione, con gli altri Distretti, con le Aggregazioni, con i consorziati e con i terzi per ciò che concerne l’amministrazione locale;

b) gestisce il personale subalterno locale, utilizzando le risorse finanziarie attribuite dall’Amministrazione Distrettuale.

3. Le amministrazioni sono sciolte dal consiglio dei delegati distrettuali quando non ottemperino alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti o non si uniformino alle deliberazioni del consiglio dei delegati stesso o del consiglio di amministrazione od in caso di irregolarità o trascuratezza delle funzioni distrettuali. In tal caso, il consiglio stesso nomina un commissario che provvede a spese di esse.

Dei Comitati delle Zone

Art. 22
Composizione

1. I Comitati delle Zone, convocati e presieduti dal Presidente dell’Associazione, sono costituiti per ciascuna delle zone dai Presidenti delle Amministrazioni Distrettuali e dai Rappresentanti dei consorziati costituiti in Tenimento Isolato.

Art. 23
Quorum

1. Il Comitato è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Art. 24
Attribuzioni

1. Il Comitato:

a) vigila sulla migliore gestione della rete comune della Zona;

b) individua e censisce tutte le iniziative da realizzare e le sottopone al Consiglio di Amministrazione;

Del Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 25
Composizione

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da:

a) 3 membri effettivi, di cui uno nominato dalla Regione Piemonte e di cui uno scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

b) 2 membri supplenti, di cui uno nominato dalla Regione Piemonte e di cui uno scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

2. Non possono essere eletti revisori i componenti del Consiglio dei Delegati ed i dipendenti dell’Associazione , nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

3. I Revisori durano in carica 5 anni e sono sempre rieleggibili.

Art. 26
Quorum costitutivo e quorum deliberativo

1. Il Collegio è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi membri effettivi.

2. Il Collegio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Revisori presenti.

3. In caso di parità di voti prevale quello espresso dal Presidente.

Art. 27
Attribuzioni

1.Il Collegio dei Revisori dei Conti, presieduto dal membro effettivo iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti nominato dal Consiglio dei Delegati:

a) vigila sulla gestione finanziaria dell’Associazione;

b) esamina il bilancio preventivo, il bilancio di assestamento ed il bilancio consuntivo, predisponendo, ove necessario, le relative relazioni illustrative;

c) vigila sulla regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e ne riferisce al Presidente ed al Consiglio dei Delegati;

d) procede anche in uno solo dei suoi membri ed in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo sulla gestione finanziaria, dandone successiva, immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio:

e) svolge le funzioni attribuitegli dagli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile;

f) presenta annualmente alla Regione una relazione sulla gestione finanziaria della “Gestione Separata Bonifica”.

Art. 28
Norme speciali

1. Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica e viene sostituito da uno dei membri supplenti.

Norme comuni

Art. 29
Convocazioni, deliberazioni, pubblicazioni e ricorsi

1. Il Consiglio dei Delegati è convocato con preavviso di giorni 15, il Consiglio di Amministrazione con preavviso di giorni 7, i Comitati e le Amministrazioni Distrettuali con preavviso di giorni 4.

2. L’avviso di convocazione da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata, telegramma o fax dovrà riportare la data e l’ora della seduta indicando, se previsto, anche quelle relative alle seconde convocazioni e l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno.

3. La convocazione d’urgenza del Consiglio dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e delle Amministrazione distrettuali avviene con telegramma da inviarsi almeno nei 2 giorni precedenti la data di convocazione.

4. In mancanza delle formalità suddette, l’organo si intende regolarmente costituito quando sono presenti tutti i suoi membri. in tal caso, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

5. Per ogni seduta degli Organi Consorziali è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente ed approvato nella seduta successiva e riportante, tra l’altro, la data e l’ora dell’adunanza, i presenti e gli assenti, eventuali assenze ingiustificate, l’ora di chiusura.

6. I membri dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

7. L’Amministratore o il Delegato che, in merito all’oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quello dell’Associazione, deve darne notizia agli altri membri ed astenersi dal partecipare al voto ed allontanarsi dalla riunione.

8. La violazione dell’obbligo di cui al comma precedente rappresenta un’infrazione della disciplina consorziale e la delibera assunta è annullabile ai sensi dell’art. 23 c.c

9. Tutte le votazioni sono palesi con l’eccezione di quelle riguardanti persone.

10. Tutti gli atti assunti dagli Organi Deliberativi vengono trascritti, firmati dal Presidente e, se prodotti dal Consiglio di Amministrazione o dal Consiglio dei Delegati, anche dal Direttore Generale.

11. Le deliberazioni del Consiglio dei Delegati sono pubblicate, entro sette giorni dall’adozione, mediante affissione per otto giorni consecutivi nell’Albo istituito presso la sede dell’Associazione e diventano esecutive trascorso il termine di affissione fatta salva la possibilità per il medesimo Consiglio di dichiararne l’immediata eseguibilità.

11. Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, anche sotto forma di provvedimento di urgenza da sottoporre a ratifica del competente organo, sono pubblicate all’Albo dell’Associazione a pena di decadenza entro il quindicesimo giorno dalla data della loro adozione e sono immediatamente eseguibili dalla data della loro pubblicazione.

Art. 30
Ricorsi interni avverso le delibere degli organi consorziali

1. Avverso le delibere adottate dalle Amministrazioni distrettuali è ammesso ricorso, entro 10 giorni ricorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione, al Consiglio di Amministrazione.

2. Avverso le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione è ammesso ricorso, entro 10 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione, al Consiglio dei Delegati.

3. Avverso le delibere del Consiglio dei Delegati è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale di cui all’art. 7 entro 10 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione.

4. In ogni caso contro le deliberazioni gli interessati possono proporre, entro 10 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione, opposizione dinnanzi all’organo che le ha emanate.

5. L’opposizione non sospende l’esecutorietà delle deliberazioni adottate.

Elezioni

Art. 31
Cause

1. Le elezioni degli Organi Consorziali avvengono:

a) ogni 5 anni;

b) qualora sia decaduto più di un terzo dei delegati eletti.

Art. 32
Eleggibilità, decadenza e sostituzione

1. Sono eleggibili alla carica di Amministratore e di Delegato i consorziati che:

a) abbiano compiuto l’età di 18 anni;

b) godano dei diritti civili e politici;

c) non abbiano riportato condanna passata in giudicato che non consenta l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione;

d) non siano dipendenti dell’Associazione;

e) non abbiano lite o vertenza con l’Associazione;

f) non siano stati messi formalmente in mora per debiti liquidi ed esigibili nei confronti dell’Associazione

g) non siano stati interdetti, ovvero inabilitati o assoggettati ad amministrazione di sostegno, salvo in questi due ultimi casi siano autorizzati o non preclusi all’esercizio di attività commerciale.

2. Decadono dalla carica gli eletti colpevoli di infrazioni alla disciplina consorziale, quelli dimissionari, quelli per cui si verifichino le condizioni di cui al comma I lettere c), d) o e) e, previa delibera del Consiglio dei Delegati, quelli che senza giustificato motivo siano mancati per tre sedute consecutive nell’arco del proprio mandato.

Art. 33
Sostituzione degli Amministratori decaduti o dimissionari o deceduti

1. I componenti delle Amministrazioni Distrettuali, decaduti per le cause di cui all’art. 32 o deceduti, vengono sostituiti dal primo dei non eletti se non ricorrono le condizioni di cui all’art. 31 lettera b).

2. Subentra automaticamente a un Delegato decaduto o deceduto il primo degli esclusi al secondo turno elettorale scelto tra i Distretti della stessa Zona.

3. Gli Amministratori distrettuali e i Delegati eletti in sostituzione di quelli decaduti scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

4. Fatto salvo quanto previsto all’art. 31 comma b), in attesa delle sostituzioni previste dai commi precedenti gli Organi Consorziali continuano ad operare legittimamente e, nel caso di cui all’art. 31 comma b), limitatamente all’ordinaria amministrazione, deliberando con le maggioranze previste dal presente Statuto calcolate sulla base dei membri effettivi.

Art. 34
Diritto di voto

1. Hanno diritto di voto tutti i consorziati che godono dei diritti civili e che siano in regola con il pagamento dei contributi consortili sulla base del bilancio consuntivo approvato l’anno precedente allo svolgimento delle elezioni.

2. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti.

3. Per le proprietà in comunione e per le Società Semplici il diritto di voto attribuito ai consorziati proprietari è esercitato dal cointestatario individuato dagli intestatari tramite un’autocertificazione redatta dagli stessi interessati in conformità alle vigenti disposizioni di legge e trasmessa alla segreteria dell’Associazione almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

4. Qualora la dichiarazione di cui al comma precedente sia mancante, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa ovvero, in mancanza, esibendo l’originale della ricevuta di pagamento della bolletta, dal primo intestatario della proprietà o, in sua assenza, dal secondo e così di seguito.

5. Ai fini dell’esercizio di voto nell’Assemblea Generale, è ammessa, con atto scritto autenticato nei modi di legge, la delega ad un altro consorziato con il limite massimo di 3 deleghe per ogni consorziato.

6. Nei seggi elettorali verrà garantita la segretezza del voto, espresso con schede elettorali opportunamente predisposte per il primo e per il secondo turno elettorale sulla base di modelli approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 35
Turni elettorali

1. Sono previsti con le modalità indicate nel “Regolamento Elettorale” di cui al successivo art. 39:

a) un primo turno elettorale ove, per ciascun Distretto, i consorziati eleggono l’Amministrazione Distrettuale;

b) un secondo turno elettorale ove vengono eletti i Delegati.

TITOLO IV
GESTIONE

Del Direttore Generale

Art. 36
Attribuzioni

a) Il Direttore Generale:

a) È preposto alla gestione dell’Associazione;

b) adotta tempestivamente tutte le azioni necessarie per adempiere agli obblighi statutari, agli indirizzi ed alle deliberazioni degli Organi Consorziali;

c) agisce in nome e per conto dell’Associazione, nei limiti delle proprie competenze, e firma tutti gli atti che non siano di competenza di altri Organi;

d) predispone tutti gli atti ed i documenti da sottoporre all’attenzione del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio dei Delegati;

e) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione ove esprime il proprio parere che deve essere riportato a verbale;

f) ordina i pagamenti e le riscossioni, firmando i documenti necessari unitamente al Dirigente responsabile;

g) presiede le gare per l’aggiudicazione di appalti di lavori pubblici, forniture e servizi;

h) propone al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione;

i) è il capo gerarchico del personale;

j) adotta nei confronti del personale subalterno i provvedimenti disciplinari previsti dal contratto di lavoro eccetto il licenziamento;

k) relaziona periodicamente al Consiglio dei Delegati e al Consiglio di Amministrazione in merito all’attività del Consorzio.

TITOLO V
REGOLAMENTI

Art. 37
Regolamento Operativo Generale

1. Il Regolamento Operativo Generale determina tutte le procedure necessarie per il corretto funzionamento dell’Associazione.

2. Il Piano di Organizzazione Variabile del personale fa parte del Regolamento di cui al precedente comma, quale modalità di organizzazione del personale.

Art. 38
Regolamento Contributivo - Contabile

1. Il Regolamento Contributivo individua e determina:

a) i centri di costo ed i criteri di riparto delle spese specifiche e generali;

b) i criteri per il calcolo delle aliquote;

c) il piano dei conti, ovvero, le spese straordinarie, le spese ordinarie generali e le spese di esercizio.

2. Nel regolamento dovrà essere altresì stabilita la metodologia attraverso la quale ripartire i costi addebitabili alla irrigazione e di quelli addebitabili alla più generale funzione di salvaguardia del territorio (smaltimento delle acque).

3. Le spese ordinarie generali dell’area individuata all’art. 40, dovranno essere determinate tenendo conto della perequazione dei costi della bonifica e dell’irrigazione nell’area di sovrapposizione.

Art. 39
Regolamento Elettorale

1. Il Regolamento Elettorale determina tutti i criteri e le procedure necessarie per l’elezione delle Amministrazioni Distrettuali e dei Delegati.

Art. 40
Attività dell’Associazione nell’area classificata di bonifica in sovrapposizione con altri Enti

1. Le disposizioni contenute nel presente articolo costituiscono parte integrante del presente statuto e non possono essere modificate senza il parere preventivo vincolante della Regione Piemonte.

2. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni degli articoli 13 comma 4 e 46 della legge regionale n. 21/99, nell’area indicata in tinta gialla nella planimetria allegata allo Statuto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, l’Associazione svolge in via esclusiva e specifica le seguenti attività che costituiscono altresì il limite agli scopi di cui all’art. 1 del presente statuto:

a) gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, anche finanziata con contributo pubblico, ivi compresi gli interventi relativi al ripristino della infrastrutture danneggiate da eventi eccezionali e calamità naturali delimitati dalla Regione Piemonte ai sensi della normativa vigente, dei canali demaniali e consorziali ivi comprese le opere di presa appartenenti al reticolo idrografico artificiale ad uso irriguo realizzato alla data del 31/12/2004 - nei seguenti comuni classificati di bonifica con D.M. n. 1458 del 2 maggio 1931: Candelo (parte), Benna (parte), Verrone (parte), Massazza (parte), Villanova Biellese (parte), Mottalciata (parte) , Gifflenga (destra Cervo), Castelletto Cervo (destra Cervo), Cossato (parte), Salussola (parte), Dorzano (parte), Cavaglià (parte), Santhià, Carisio, Formigliana (desta Cervo), Casanova Elvo, Buronzo (destra cervo) , Balocco (destra Cervo), Villarboit (destra Cervo) e l’opera di presa dal canale Cavour per il Tenimento isolato Alberetto in comune di Albano;

b) esercizio e distribuzione dell’acqua ad uso irriguo in forma collettiva ai terreni facenti capo agli utenti nei territori individuati dalla lettera a) ad eccezione dei terreni nei comuni di Candelo e Benna per i quali valgono le norme previste all’art. 41 del presente statuto e fornitura d’acqua irrigua al Tenimento isolato Alberetto in comune di Albano.

3. Atteso che il reticolo naturale idrografico minore, come definito nel successivo comma 4, è fortemente interconnesso e funzionale all’esercizio unitario e razionale della rete e dei canali di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, l’Associazione potrà segnalare al Consorzio di Bonifica e alla Regione eventuali esigenze di interventi di manutenzione straordinaria a fini irrigui, di competenza del Consorzio di Bonifica.

4. Per l’applicazione del comma 3 il reticolo naturale idrografico minore è individuato nei seguenti corsi d’acqua naturali, con i relativi affluenti : torrente Odda, rio Druma, rio Vallelunga, rio Arletta, rio Ottina, rio Crotta, rio Riozzo, roggia di Casanova e Busonengo, rio Garonna, rio Valle Oca, roggione di Biella, rio Merdano, rio Bazzella, scorrenti nei comuni di Dorzano, Verrone, Candelo, Benna, Massazza, Villanova Biellese, Mottalciata, Gifflenga, Castelletto Cervo, Salussola, Cavaglià in provincia di Biella e Santhià, Carisio, Formigliana, Casanova Elvo, Buronzo, Balocco in provincia di Vercelli.

5. Sono nulli, e pertanto privi di efficacia e di ogni effetto giuridico fin dall’origine anche nei confronti dei terzi, tutti gli atti posti in essere per iniziativa dell’Associazione in violazione alle norme previste dal presente articolo.

6. per quanto non previsto nei precedenti commi del presente articolo, qualora non si raggiunga un’intesa con il Consorzio di Bonifica la vertenza è demandata, ai sensi dell’art. 13, l.r. 21/99, alla Consulta regionale per la bonifica e l’irrigazione di cui all’articolo 63 della legge regionale n. 21/99, che esprime una proposta di accordo entro novanta giorni. Nel caso in cui la proposta di accordo espressa dalla Consulta regionale non sia accolta dalle parti, la Giunta regionale nomina un commissario per la soluzione della vertenza.

7. La Regione per l’applicazione del presente articolo esercita la vigilanza ai sensi dell’art. 42 della legge regionale n. 21/99

Art. 41
Subutenti

1. Ai sensi del D.M. n. 535 del 30 maggio 1967 è stato istituito un regime di subutenza per la roggia Marchesa e la roggia del Terzo del principe tra l’ex Associazione d’irrigazione Ovest Sesia ed i terreni ubicati nei comuni interessati. Le disposizioni previste dal predetto Decreto Ministeriale vengono riconosciute dal presente statuto e pertanto i rapporti tra i subutenti e l’Associazione saranno regolati esclusivamente dalle norme ivi contenute.

Art. 42
Utenti esterni

1. Sono utenti esterni i soggetti che utilizzano le acque e le opere consortili ai fini irrigui per terreni che sono situati al di fuori del comprensorio consortile. Gli utenti esterni non partecipano all’Assemblea Generale di cui all’art. 11 ed il loro rapporto con l’Associazione è regolato da apposita convenzione secondo quanto previsto dal Regolamento Operativo Generale di cui all’art. 37.

2. Ciascun utente esterno è tenuto a compartecipare alle spese in base a quanto stabilito dal Regolamento contributivo - contabile di cui all’art. 38.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43

1. In via transitoria, allo scopo di garantire il rispetto dei criteri di organicità, funzionalità ed economicità della gestione irrigua e di bonifica, con particolare riferimento all’area di sovrapposizione di cui all’articolo 40, il commissario straordinario anche come organo provvisorio provvede all’approvazione dei regolamenti di cui ai precedenti articoli 37, 38 e 39 in quanto strumenti giuridici necessari per il funzionamento dell’Associazione ed in particolare nella perequazione dei costi della bonifica e dell’irrigazione nell’area di sovrapposizione;

2. La realizzazione e la gestione degli interventi finanziati con articolo 141, comma 1, lett. a, della legge 388/2000 costituito dagli impianti interconnessi del sistema del Canale Cavour - comprendente tutto il territorio tra i fiumi Dora Baltea - Po e Sesia - pur mantenendo l’unitarietà sotto il profilo idrico, è di competenza dell’Associazione nelle sole aree del Comprensorio dell’Associazione individuate ai sensi dell’articolo 2, fatte salve le disposizioni dell’articolo 40, ovvero fatti salvi gli accordi presi prima del 30/10/2004 per terminare lavori finanziati già avviati ivi compresa la realizzazione del Naviletto della Mandria la cui ricostruzione verrà completata dal Consorzio di Bonifica operante nelle aree classificate con D.M. n. 1458 del 2 maggio 1931 in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 757459 del 23.05.02.

3. in funzione delle sostanziali innovazioni intervenute nel procedimento di scissione verranno avviate le necessarie variazioni delle anagrafiche fiscali in capo all’Associazione.

4. in attuazione della scissione parziale avviata con D.G.R. n. ...... del ........ verranno predisposte le eventuali proposte di modificazioni nel regime concessorio dei canali demaniali d’irrigazione e delle derivazioni, che si renderanno necessarie, in funzione delle utenze servite e tenuto conto dei gestori a suo tempo riconosciuti dai Ministeri competenti, in seguito al provvedimento di scissione ivi compresa, per la gestione in comune di canali o altri impianti idrici, la possibilità di costituire con atto pubblico idonee coutenze ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale n. 21/99.

5. Ai fini delle prime elezioni consorziali, il comprensorio si intende suddiviso nelle Zone: “tra T. Elvo e T. Cervo”, “Santhià”, “Trino” e “Vercelli” come risulta dalla planimetria allegata all’articolo 10 del Regolamento elettorale.

6. La Regione per l’applicazione del presente articolo esercita la vigilanza ai sensi dell’art. 42 della legge regionale n. 21/99
7. Tutte le disposizioni del presente statuto, e dei regolamenti consortili, che fanno riferimento alla bonifica o alla gestione separata bonifica, trovano applicazione solo nelle aree del comprensorio classificate di bonifica nei modi di legge, escluse in ogni caso le aree già classificate di bonifica con D.M. n. 1498 del 2 maggio 1931.



La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)

Giunta regionale