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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 08

Codice 26.2
D.D. 23 dicembre 2004, n. 674

Ferrovia Torino-Ceres. Comune di San Maurizio C.se. Autorizzazione ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80 alla realizzazione di due edifici residenziali e dell’annessa recinzione, in deroga agli artt. 49 e 52 del citato D.P.R., su lotto di terreno di proprietà della Società Miro S.r.l.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di rilasciare, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, ai Sig.ri Ferraris Roberto e Campagna Domenico, in qualità di legali rappresentanti della Società Miro S.r.l., con sede a Torino in Largo Cibrario n. 10, proprietaria del lotto di terreno distinto al N.C.T. del Comune di San Maurizio C.se al foglio 6, mappali 838 e 841, l’autorizzazione alla realizzazione di due edifici residenziali alla distanza minima di m. 15,55 dalla più vicina rotaia e dell’annessa recinzione, secondo quanto previsto dal progetto depositato con nota prot. n. 14285/26/2003 del 24.12.2003, a condizione che la recinzione venga realizzata per tutta la sua lunghezza parallelamente al binario ferroviario ad una distanza minima di m. 5,00 dalla più vicina rotaia

che i Richiedenti dovranno mettere in atto, a loro cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità, come previsto nel D.P.R. 459 del 18.11.1998 regolamento di attuazione della L. 26.10.1995 n. 447 “Legge sull’inquinamento acustico”.

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico dei Richiedenti;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 e non entra nel merito di ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Resta a carico dei Richiedenti la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all’atto comprovante l’esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell’autorizzazione.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino