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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 08

Codice 26.2
D.D. 25 novembre 2004, n. 604

Ferrovia Torino-Ceres. Comune di Venaria Reale. Non Autorizzazione alla Società “Semplice Ugima”, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, alla demolizione di un impianto di autolavaggio esistente a tunnel e realizzazione di un nuovo autolavaggio con ampliamento del precedente, in deroga all’art. 49 del citato D.P.R.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di non rilasciare, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, alla Società “Semplice Ugima”, l’autorizzazione alla demolizione dell’impianto di autolavaggio a tunnel ubicato nel Comune di Venaria Reale in C.so Garibaldi n. 153 alla distanza minima di mt. 15 dal binario ferroviario più vicino e distinto al C.T. al foglio 37 mappale 58, finalizzata alla realizzazione di un nuovo autolavaggio con ampliamento del precedente, in deroga all’art. 49 del citato D.P.R..

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1971, n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino