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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 08

Codice 26.2
D.D. 5 novembre 2004, n. 561

Ferrovia Torino - Ceres. Comune di S. Maurizio C.se. Autorizzazione ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980, alla variante del progetto autorizzato con D.D. 368 del 14.08.2002 in deroga all’art. 49 del citato D.P.R., su lotto di terreno di proprietà dei coniugi Rat Ferrero Guglielmo e Cubito Marisa

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di rilasciare, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, ai coniugi Rat Ferrero Guglielmo e Cubito Marisa, comproprietari dell’area sita nel Comune di San Maurizio Canavese e distinta al C.T. al foglio n. 6 mappale n. 7, l’autorizzazione in variante alla Determina Dirigenziale n. 368/26.2 del 14.08.2002 per la realizzazione di una sola unità abitativa, posta al piano rialzato con cantina sottostante, e di un annesso fabbricato ad un piano fuori terra adibito ad autorimessa, in deroga all’art. 49 del citato D.P.R., secondo quanto previsto dal progetto depositato con nota prot. n. 4847/26/2004 del 19.04.2004

che i Richiedenti dovranno mettere in atto, a loro cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità, come previsto nel D.P.R. 459 del 18.11.1998 regolamento di attuazione della L. 26.10.1995 n. 447 “Legge sull’inquinamento acustico”;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico dei Richiedenti;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 e non entra nel merito di ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Resta a carico dei Richiedenti la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all’atto comprovante l’esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiari dell’autorizzazione.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1971, n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino