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Bollettino Ufficiale n. 08 del 24 / 02 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n. 18-14452

Integrazione dei criteri e delle modalita’ per l’erogazione dei contributi ai Comuni aventi titolo per eseguire le verifiche di compatibilita’ idraulica ed idrogeologica ai sensi dell’art.18, comma 2, del Piano di Assetto Idrogeologico

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di finanziare, con le risorse finanziarie disponibili sul capitolo 26631 e fino ad esaurimento delle stesse, le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica dello Strumento Urbanistico effettuate dai Comuni appartenenti a qualsiasi classe di rischio, che non hanno ancora presentato la domanda ed i Comuni, anche se esonerati dall’adeguamento al P.A.I., se le verifiche sono richieste dalle Direzioni competenti e dall’A.R.P.A. Piemonte - Agenzia regionale della protezione ambientale;

- di non ammettere a finanziamento i Comuni che si sono già avvalsi dei contributi erogati con le modalità previste dalle DD.G.R. n. 1 - 819 del 15.09.2000, n. 7 - 1843 del 28.12.2000, n. 17 - 4387 del 12.11.2001, n. 48 - 9277 del 05.05.2003 e n. 2 - 11431 del 23.12.2003, ad eccezione di quelle situazioni, da accertare da parte dell’A.R.P.A. Piemonte - Agenzia regionale della protezione ambientale, che necessitano di ulteriori supplementi di analisi e/o approfondimenti non preventivabili all’atto della richiesta originale;

- di stabilire che il contributo da erogare per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica sia concesso nella misura del 70% della spesa sostenuta, calcolata nei preventivi di parcella redatti dai professionisti incaricati e muniti di parere di congruità emessi dai competenti Ordini professionali, esclusi gli oneri fiscali e previdenziali;

- di gestire i finanziamenti con le seguenti modalità:

a) presentazione delle domande, entro il 1 luglio 2005, corredate dalla certificazione del Comune attestante la necessità di procedere alle verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica dello Strumento Urbanistico previste dal PAI, dall’atto amministrativo di conferimento dell’incarico e da dettagliati preventivi di parcella redatti dai professionisti incaricati e muniti di parere di congruità emesso dai competenti Ordini professionali;

b) ammettere a contributo tutti i Comuni che non hanno ancora presentato la domanda, indipendentemente dalla classe di rischio, erogando un contributo fino al un massimo di Euro 18.075,99;

- di erogare ai Comuni i contributi con le seguenti modalità: un acconto pari al 50% del contributo concesso alla presentazione della domanda, redatta e corredata dalla documentazione prevista dal punto a), e l’erogazione del saldo dopo la certificazione del Comune attestante la conclusione e l’esito delle verifiche effettuate;

- di prevedere, eccezionalmente, la possibilità di superare la soglia massima del contributo concesso, sentito il parere dell’A.R.P.A. Piemonte - Agenzia regionale della protezione ambientale, che, se necessario, potrà richiedere consulenza tecnica alla Direzione Difesa del Suolo, e tale parere dovrà essere espresso nel termine di 60 giorni;

- di erogare il contributo in unica soluzione, qualora il suo ammontare calcolato con le modalità di cui sopra, non superi Euro 7.746,85;

- di revocare i contributi concessi trascorso il termine di 18 mesi dal provvedimento di concessione del contributo senza che il Comune abbia trasmesso al competente Settore Studi, Regolamenti e Programmi Attuativi in Materia Urbanistica nota informativa e rendiconto che documenti le spese sostenute.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)