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Bollettino Ufficiale n. 08 del 24 / 02 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 47-14763

Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24. Criteri di assimilazione, per qualita’ e quantita’, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

A relazione dell’Assessore Cavallera:

Il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 prevede, all’art. 18, comma 2, let. d), che lo Stato determini i criteri qualitativi e quantitativi, per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e all’art. 21, comma 2, lett. g), che le Amministrazioni comunali disciplinino la gestione dei rifiuti urbani tramite appositi regolamenti, redatti, per quanto concerne l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, in base ai criteri fissati dallo Stato.

La Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 “Norme per la gestione dei rifiuti”, attribuisce alla Giunta Regionale la facoltà di regolamentare, mediante l’adozione di procedure, direttive ed indirizzi anche ad integrazione di quelle emanate dallo Stato, le attività di gestione dei rifiuti ed in particolare prevede, all’art. 2, comma 1, let. v), la predisposizione dei criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, in attesa dell’emanazione degli stessi criteri, da parte dello Stato, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera d), del succitato Decreto Legislativo.

In attuazione della Legge Regionale 24/2002 e per ottimizzare le azioni di programmazione dei sistemi integrati di gestione dei rifiuti, fornendo alle Amministrazioni comunali ed ai loro Consorzi di Bacino, criteri di assimilazione uniformi per l’intero territorio regionale, sono stati predisposti i criteri regionali di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, contenuti in allegato alla presente Deliberazione.

Al fine di permettere l’adeguamento dei regolamenti di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni e dei loro Consorzi di Bacino, ai criteri di assimilazione regionali, si ritiene necessario prevedere un periodo transitorio di dodici mesi.

Sentite le Amministrazioni provinciali e le Associazioni di categoria piemontesi;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, nella seduta del 19 gennaio 2005;

Visto l’accordo quadro ANCI - CONAI, relativo agli imballaggi usati ed ai rifiuti da imballaggio;

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

per le considerazioni espresse in premessa

a) di approvare, in attesa dell’emanazione dei criteri statali, i criteri regionali di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi, ai rifiuti urbani, di cui all’allegato alla presente Deliberazione e costituente parte integrante della medesima.

b) di stabilire che le Amministrazioni comunali e i loro Consorzi di Bacino applichino i criteri di assimilazione, di cui alla lettera a), entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, utilizzando tale periodo per adeguare i rispettivi regolamenti comunali e consortili, le modalità di erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti non domestici e per adottare ogni altra iniziativa necessaria ai fini dell’applicazione dei succitati criteri di assimilazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

CRITERI REGIONALI DI ASSIMILAZIONE, PER QUALITA’ E QUANTITA’, DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

CRITERI GENERALI

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

1. i rifiuti speciali non pericolosi siano compresi nell’elenco di cui ai criteri qualitativi, del presente Allegato;

2. i rifiuti speciali non pericolosi siano individuati, per qualità e quantità, dai regolamenti consortili e comunali di gestione dei rifiuti urbani, di cui all’art.21, comma 2, del D.Lgs 22/97, sulla base dei criteri di assimilazione indicati nel presente Allegato;

3. i rifiuti speciali non pericolosi, abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani;

4. i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, siano conferiti nel rispetto dei limiti indicati nei criteri quantitativi, di cui al presente Allegato;

5. la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’elenco dei criteri qualitativi, sia assicurata dalle Amministrazioni comunali e dai loro Consorzi di Bacino, tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;

6. i rifiuti speciali non pericolosi, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate ed indifferenziate, siano destinati alle operazioni di smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente indicati nel presente Allegato;

7. i rifiuti speciali non pericolosi, siano compatibili, sia con l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale e sul territorio del Consorzio di Bacino di appartenenza, sia con l’effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;

8. i principi di efficacia, efficienza ed economicità, di cui all’art.21, comma 2, del D.Lgs 22/97, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, siano rispettati dai Comuni e dai loro Consorzi di Bacino, previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, sul territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità contenute nel presente Allegato, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, ad un costo equo e concorrenziale, a livello di mercato.

CRITERI QUALITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, fermo restando il rispetto dei criteri generali e dei CRITERI QUANTITATIVI, di cui al presente Allegato:


02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(l’assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto.

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso,non contenenti componenti pericolosi.

16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

16 06 batterie ed accumulatori

16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.

16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti 3

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati.

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.

18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose

18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati.

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.

18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche

20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.

20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 07 rifiuti ingombranti

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti"

CRITERI QUANTITATIVI

Fermo restando il rispetto dei criteri generali, i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell’elenco relativo ai criteri qualitativi, possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che:

a) i Comuni ed i loro Consorzi di Bacino, quantifichino i rifiuti assimilati, in base alle produzioni specifiche per ogni categoria di attività, desunte da rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio, ovvero sulla base delle quantità indicate nella tabella relativa alla produzione delle utenze non domestiche, di cui all’All.1, del D.P.R. 158/99;

b) le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati di cui alla lettera a), destinate alle operazioni di smaltimento, non superino i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate.

1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto

fino ad un max di 4 kg/mq all’anno;

2 Sale teatrali e cinematografiche

fino ad un max di 2 kg/mq all’anno;

3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta

fino ad un max di 3 kg/mq all’anno;

4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi

fino ad un max di 4 kg/mq all’anno;

5 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini

fino ad un max di 3 kg/mq all’anno;

6 Esposizioni, Autosaloni

fino ad un max di 2 kg/mq all’anno;

7 Alberghi con ristorante

fino ad un max di 7 kg/mq all’anno;

8 Alberghi senza ristorante

fino ad un max di 4 kg/mq all’anno;

9 Case di cura e di riposo

fino ad un max di 8 kg/mq all’anno;

10 Ospedali

fino ad un max di 9 kg/mq all’anno;

11 Uffici, Agenzie, Studi professionali

fino ad un max di 6 kg/mq all’anno;

12 Banche ed Istituti di credito

fino ad un max di 3 kg/mq all’anno;

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli

fino ad un max di 6 kg/mq all’anno;

14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze

fino ad un max di 7 kg/mq all’anno;

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato

fino ad un max di 4 kg/mq all’anno;

16 Banchi di mercato di beni durevoli

fino ad un max di 8 kg/mq all’anno;

17 Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista

fino ad un max di 7 kg/mq all’anno;

18 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista

fino ad un max di 5 kg/mq all’anno;

19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto

fino ad un max di 6 kg/mq all’anno;

20 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio,recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)

fino ad un max di 10 kg/mq all’anno;

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

fino ad un max di 8 kg/mq all’anno;

22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie

fino ad un max di 33 kg/mq all’anno;

23 Mense, Birrerie, Amburgherie

fino ad un max di 25 kg/mq all’anno;

24 Bar, Caffè, Pasticcerie

fino ad un max di 26 kg/mq all’anno;

25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari

fino ad un max di 15 kg/mq all’anno;

26 Plurilicenze alimentari e/o miste

fino ad un max di 13 kg/mq all’anno;

27 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio

fino ad un max di 35 kg/mq all’anno;

28 Ipermercati di generi misti

fino ad un max di 14 kg/mq all’anno;

29 Banchi di mercato di generi alimentari

fino ad un max di 38 kg/mq all’anno;

30 Discoteche, Night club

fino ad un max di 7 kg/mq all’anno

31Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali)

fino ad un max di 20 kg/mq all’anno

I limiti quantitativi massimi delle frazioni di rifiuti assimilati destinate allo smaltimento, desunti dalla comparazione dei dati riscontrati in merito sul territorio piemontese e dalle risultanze relative a ricerche e studi di settore, potranno essere oggetto di modifiche regionali, a seguito di specifiche indagini territoriali.

I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

Le categorie di attività artigianali, commerciali e di servizio, possono essere eventualmente integrate con l’aggiunta di ulteriori sottocategorie, al fine di soddisfare le specificità presenti sui vari territori comunali e consortili, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili con quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione quali.quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.

I Consorzi di Bacino, ai sensi delle competenze loro attribuite dalla L.R.24/02, organizzano campagne di monitoraggio e di verifica, anche eventualmente adottando un sistema a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati, prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

Le risultanze delle suddette operazioni di monitoraggio sono trasmesse alle Amministrazioni comunali interessate ed al Settore Programmazione Gestione Rifiuti della Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale.

Il mancato rispetto dei Criteri Qualitativi ed il superamento dei limiti individuati nei Criteri Quantitativi, di cui al presente Allegato, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina l’applicazione di sanzioni amministrative, il cui ammontare è definito dalle Amministrazioni comunali e dai loro Consorzi di Bacino, nei rispettivi regolamenti di gestione rifiuti urbani.

Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti assimilati, l’ammontare della T.A.R.S.U. o della Tariffa, deve essere ridotto, rispettivamente ai sensi del D.Lgs 507/93 e del D.Lgs 22/97, in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.