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Bollettino Ufficiale n. 08 del 24 / 02 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762

Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare le linee guida regionali per la redazione della documentazione di valutazione di clima acustico ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. d) della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52 così come individuate nell’allegato “Criteri per la redazione della documentazione di valutazione di clima acustico di cui all’art. 3, comma 3, lett. d) della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Criteri per la redazione della documentazione di valutazione di clima acustico di cui all’art. 3, comma 3, lettera d) della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52

1. PREMESSE

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c, della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico) per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall’insieme di tutte le sorgenti sonore naturali e antropiche.

La valutazione di clima acustico è una ricognizione delle condizioni sonore abituali e di quelle massime ammissibili in una determinata area. Essa è finalizzata a evitare che il sito in cui si intende realizzare un insediamento sensibile al rumore, tra quelli elencati al paragrafo 3, sia caratterizzato da condizioni di rumorosità, o da livelli di rumore ammissibile, non compatibili con l’utilizzo dell’insediamento stesso, fatto salvo quanto previsto dall’art. 11, comma 3, della legge regionale n. 52/2000, e ferma restando la conformità allo strumento urbanistico della destinazione d’uso del sito prescelto con la tipologia dell’insediamento da realizzare. Si rammenta in proposito che le modifiche agli strumenti urbanistici sono soggette alla verifica prevista dall’art. 5, comma 4, della legge regionale n. 52/2000, da cui emerga in particolare il rispetto del disposto di cui all’art. 6, comma 3, della stessa legge (divieto di assegnare ad aree contigue limiti di esposizione superiori a 5 dB).

La valutazione di clima acustico deve pertanto fornire gli elementi per la verifica della compatibilità del sito prescelto per l’insediamento con i vincoli necessari alla tutela di quest’ultimo, mediante l’individuazione e la descrizione delle sorgenti sonore presenti nel suo intorno, la caratterizzazione del clima acustico esistente, l’indicazione dei livelli sonori ammessi dalla classificazione acustica comunale e dai regolamenti di esecuzione che disciplinano l’inquinamento acustico originato dalle infrastrutture dei trasporti, di cui all’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) per il sito destinato all’insediamento oggetto di valutazione. In merito ai regolamenti sopra richiamati, ai quali si rinvia per i necessari approfondimenti, occorre notare che, in sostanza, essi stabiliscono l’obbligo per le infrastrutture esistenti di risanare i ricettori esistenti, ma che la mitigazione dei ricettori di successivo insediamento è a carico di chi realizza questi ultimi.

Sulla base della valutazione di clima acustico devono essere progettati e realizzati gli interventi di mitigazione eventualmente necessari, dimensionati con riferimento ai limiti e agli obblighi risultanti dalla classificazione acustica del territorio, dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) e dai regolamenti di esecuzione che disciplinano l’inquinamento acustico originato dalle infrastrutture dei trasporti. Infatti, con l’art. 11, comma 3, della legge regionale n. 52/2000 è stabilito il principio secondo il quale chi si insedia in presenza di sorgenti sonore già adeguate deve realizzare le mitigazioni eventualmente necessarie alla tutela del nuovo insediamento e che chi si insedia in presenza di sorgenti sonore in fase di risanamento non può esigere una variazione del piano di risanamento stesso in funzione del proprio insediamento.

L’Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo per la realizzazione dell’insediamento oggetto di valutazione accerta, mediante istruttoria della documentazione presentata, la compatibilità del sito prescelto per la realizzazione dell’insediamento in progetto anche sotto il profilo acustico, nonché l’adeguatezza degli eventuali interventi di mitigazione previsti.

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge regionale n. 52/2000, quanto sopra si applica anche in caso di mutamento di destinazione d’uso di immobile esistente, qualora tale mutamento faccia rientrare la sua destinazione d’uso in una delle tipologie disciplinate dal presente provvedimento.

2. DEFINIZIONI

Area di ricognizione: l’area di ricognizione è la porzione di territorio entro la quale sono ricomprese le sorgenti sonore che determinano effetti acustici non trascurabili sull’insediamento oggetto della valutazione di clima acustico. L’estensione dell’area di ricognizione è individuata in modo empirico sulla base di ipotesi cautelative esplicitate nella documentazione presentata (paragrafo 5, punto 3).

Per le altre definizioni si richiamano la legge n. 447/1995, la legge regionale n. 52/2000 e i provvedimenti ad esse connessi.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge n. 447/1995 e dell’art. 11 della l.r. n. 52/2000, la documentazione di valutazione di clima acustico deve essere allegata alla domanda per il rilascio del provvedimento abilitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d’uso di immobili esistenti qualora da ciò derivi l’inserimento dell’immobile in una delle stesse tipologie. Per quanto riguarda i parchi di cui al punto d) del sotto riportato elenco, la documentazione di clima acustico è allegata agli atti richiesti per l’istituzione o per l’appr ovazione del progetto del parco medesimo.

Le tipologie di insediamento interessate sono:

a) scuole e asili nido;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani qualora la quiete rappresenti elemento di base per la loro fruizione;

e) insediamenti residenziali prossimi agli impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all’obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui all’art. 10, comma 1, della l.r. n. 52/2000 (si veda in proposito la DGR 2/2/2004, n. 9-11616, recante i criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico) con facoltà ai Comuni di regolare procedure e modulistica, armonizzandole nell’ambito delle proprie norme urbanistico-edilizie (regolamento edilizio, norme tecniche di attuazione, eccetera).

Si rammenta che la classe acustica dell’area prevista per la realizzazione delle elencate tipologie di insediamenti deve essere coerente con quanto stabilito dai “Criteri per la classificazione acustica del territorio” approvati con DGR 6/8/2001, n. 85-3802. In particolare per gli insediamenti di tipo a), b), c) e d) deve rispettare quanto disposto dal punto 3.2 dei criteri stessi (Classe I - Aree particolarmente protette) e in merito agli insediamenti di tipo e), è tassativamente da escludere la loro realizzazione o cambio di destinazione d’uso in aree di classe acustica VI, tranne che nell’ipotesi indicata al punto 3.7 dei criteri (è ammessa l’esistenza di abitazioni connesse all’attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore).

4. MODALITÀ TECNICHE DI MISURA DEL CLIMA ACUSTICO

Per la redazione della documentazione di valutazione del clima acustico e per l’esecuzione delle misure si dovrà fare riferimento al D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico), nonché ai criteri di buona tecnica indicati, ad esempio, dalle norme UNI, laddove non in contrasto con la normativa vigente.

5. CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO

La relazione di valutazione di clima acustico deve contenere:

1. descrizione della tipologia dell’insediamento in progetto, della sua ubicazione, del contesto in cui viene inserito, corredata da planimetrie e prospetti in scala adeguata, e indicazione delle destinazioni d’uso dei locali e delle pertinenze. Nel caso di insediamenti complessi, si raccomanda di porre particolare cura nell’ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché nella distribuzione funzionale degli ambienti interni al fine di minimizzare l’interazione con il campo acustico esterno;

2. descrizione della metodologia utilizzata per individuare l’area di ricognizione, elencazione e descrizione delle principali sorgenti sonore presenti nella stessa, con particolare riguardo alle infrastrutture dei trasporti, planimetria orientata, aggiornata e in scala adeguata in cui siano indicate l’ubicazione dell’insediamento in progetto, il suo perimetro, l’ubicazione delle principali sorgenti sonore che hanno effetti sull’insediamento stesso, nonché le relative quote altimetriche;

3. indicazione della classificazione acustica definitiva dell’area di ricognizione ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 52/2000. Nel caso non sia ancora stata approvata la classificazione definitiva devono essere considerate le classi acustiche assegnate nella proposta di zonizzazione acustica adottata dal Comune; in mancanza anche di quest’ultima il proponente, tenuto conto dello strumento urbanistico vigente, delle destinazioni d’uso del territorio e delle linee guida regionali (D.G.R. 6 agosto 2001 n. 85 - 3802), ipotizza la classe acustica assegnabile all’insediamento e all’area di ricognizione. In particolare gli elaborati devono evidenziare le fasce di rispetto delle infrastrutture dei trasporti;

4. quantificazione, tramite misure o simulazioni effettuate in punti significativi dell’area destinata all’insediamento in progetto e tenendo altresì conto dell’altezza dal suolo degli ambienti abitativi, dei livelli assoluti di immissione (LAeqTR) complessivi e dei contributi derivanti da ciascuna infrastruttura dei trasporti, e dalle rimanenti sorgenti sonore presenti nell’area di ricognizione, nel periodo diurno e notturno. La rappresentazione dei dati può avvenire in modo puntuale o attraverso mappe acustiche utilizzando intervalli di livello sonoro non superiori a 3dB(A). Qualora siano effettuate simulazioni devono essere esplicitati i parametri e i modelli di calcolo utilizzati;

5. quantificazione tramite misure o simulazioni del livello differenziale diurno e notturno, all’interno o in facciata dell’insediamento in progetto, conseguente alle emissioni sonore delle sorgenti tenute al rispetto di tale limite. Qualora nell’area di ricognizione siano presenti sorgenti sonore rilevanti sotto questo profilo, la previsione è effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale, esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati;

6. valutazione della compatibilità del sito prescelto per la realizzazione dell’insediamento in progetto con i livelli di rumore esistenti e con quelli massimi ammissibili;

7. descrizione degli eventuali interventi di mitigazione previsti dal proponente a salvaguardia dell’insediamento in progetto e stima quantificata dei benefici da essi derivanti, considerando anche quelli conseguenti all’applicazione del DPCM 5 dicembre 1997, “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. Tali interventi di mitigazione devono garantire la tutela dell’insediamento in progetto secondo le normative e i principi indicati in premessa; per quanto riguarda i parchi, gli interventi di mitigazione possono essere costituiti dall’istituzione di zone di preparco o zone di salvaguardia aventi finalità di graduale raccordo tra il loro regime di tutela e le aree circostanti;

8. indicazione del provvedimento con cui il tecnico che ha predisposto la valutazione di clima acustico è stato riconosciuto “competente in acustica ambientale” ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

I punti da 1 a 8 devono essere contenuti anche nella valutazione di clima acustico presentata a seguito di cambio di destinazione d’uso di immobile esistente, come evidenziato in premessa.

6. SEMPLIFICAZIONE

La valutazione di clima acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dalle sorgenti sonore presenti nell’area di ricognizione o insediabili nella stessa in quanto compatibili con la classificazione acustica del territorio; pertanto può non contenere tutti gli elementi indicati al paragrafo 5 a condizione che nella relazione sia puntualmente giustificata l’inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alla numerazione del paragrafo 5.

7. VERIFICHE

Avuto riguardo alla rilevanza degli effetti acustici subiti dall’insediamento oggetto di valutazione, nonché al grado di incertezza sulle previsioni dei livelli sonori e sull’efficacia degli eventuali interventi di mitigazione proposti, è facoltà dell’Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo richiedere al proponente, nell’ambito del medesimo provvedimento, l’esecuzione di controlli strumentali, da effettuarsi a lavori conclusi, al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica deve essere inviata anche all’ARPA.