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Bollettino Ufficiale n. 08 del 24 / 02 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 24 gennaio 2005, n. 14-14593

Integrazione del capitolo 2.5 della D.G.R. 22-12919 del 5 luglio 2004 “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica in attuazione dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36"

A relazione degli Assessori Cotto:

Il decreto legislativo 36/03, attuazione della direttiva 1999/31/CE, prevede che a partire dal 17 luglio 2005 i rifiuti possano essere collocati in discarica solo dopo trattamento che, in base alla definizione di cui all’art. 2 dello stesso d.lgs., si configura come trattamento fisico, termico, chimico o biologico.

Tuttavia all’articolo 7 comma 1 lett. b dello stesso decreto legislativo viene prevista una deroga a tale obbligo nel caso in cui il trattamento non contribuisca alla riduzione della quantità dei rifiuti o dei rischi per la salute umana e l’ambiente, e non risulti indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dal d.lgs. 36/03 stesso.

Con deliberazione di giunta regionale n° 22-12919 del 5 luglio 2004, pubblicata sul B.U.R.P del 30 settembre 2004, la Regione Piemonte ha dato attuazione all’articolo 5 comma 1 del suddetto decreto legislativo, con il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, nel quale sono state definite le caratteristiche che il rifiuto indifferenziato deve avere per poter usufruire della deroga al trattamento previsto dal succitato art.7: in particolare al quinto capoverso del capitolo 2.5 viene dettagliato che “la somma delle frazioni merceologiche costituite da rifiuti di cucina, rifiuti di giardini e dal 70% del materiale fine derivante dalla selezione dei rifiuti di dimensione inferiore a 20 mm (cosiddetto sottovaglio), non dovrà essere superiore al 20% in peso sul tal quale”.

In seguito ad ulteriori approfondimenti ed elaborazioni è emerso che, in zone con alta percentuale di raccolta differenziata, il rifiuto indifferenziato residuale potrebbe essere conferito in discarica senza trattamento, in quanto contiene già un quantitativo di Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) inferiore ai limiti previsti dalla normativa nazionale per il loro conferimento in discarica (non superiore a 173 kg/anno di RUB per abitante entro il 2008, 115 kg/anno di RUB per abitante entro il 2011 e 81 kg/anno di RUB per abitante entro il 2018).

Ritenuto quindi di integrare il capitolo 2.5 del “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica” con la seguente frase “in alternativa nel rifiuto indifferenziato le frazioni merceologiche costituite dai rifiuti urbani biodegradabili, dal 17/07/2005, non dovranno superare il quantitativo di 173 kg/anno pro capite”;

Acquisito il parere della Conferenza permanente Regione Autonomie Locali nella seduta del 19.01.2005:

Visto il decreto legislativo 22 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Vista la L.R. 24/02;

Visto la L.R. 51/97;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nei modi di legge,

delibera

di integrare la D.G.R. n° 22-12919 del 5 luglio 2004 “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica in attuazione dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36" inserendo, al capitolo 2.5, quinto capoverso, terzo punto dell’elenco puntato, dopo le parole “in peso sul tal quale.” la seguente frase:

“In alternativa nel rifiuto indifferenziato le frazioni merceologiche costituite dai rifiuti urbani biodegradabili, dal 17/07/2005, non dovranno superare il quantitativo di 173 kg/anno pro capite.”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n.8/R/2002

(omissis)