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Bollettino Ufficiale n. 08 del 24 / 02 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n. 40-14474

Sviluppo e diffusione di impianti di riscaldamento e climatizzazione a basse emissioni in atmosfera e ad alto rendimento energetico. Modificazione dei criteri stabiliti con D.G.R. n. 63-11101 del 24 novembre 2003

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di sostituire, per le motivazioni riportate in premessa, l’Allegato 1 alla propria deliberazione n. 63-11101 del 24 novembre 2003, già rettificato con deliberazione n. 49-11957 dell’8 marzo 2004, con l’Allegato alla presente deliberazione;

* di stabilire che alle conseguenti necessarie modificazioni della determinazione n. 13/22 del 20 gennaio 2004 provvederà la Direzione Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti sulla base delle valutazioni effettuate durante gli incontri con le Amministrazioni provinciali, con la finalità, già individuata nella D.G.R. n. 63-11101 del 24 novembre 2003, di garantire la necessaria uniformità di comportamento sul territorio regionale e di privilegiare la realizzazione di impianti tecnologicamente avanzati e caratterizzati da elevate prestazioni energetiche ed emissive.

L’Allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Criteri per la predisposizione dei bandi provinciali per la concessione di contributi in conto capitale per lo sviluppo e la diffusione di impianti di riscaldamento e climatizzazione a basse emissioni in atmosfera e ad alto rendimento energetico.

Si riportano di seguito le priorità, gli elementi di merito e le esclusioni nonché, in Tabella 1, i requisiti minimi richiesti per interventi su impianti esistenti e nuovi.

- Sono considerati prioritari gli interventi su impianti siti nelle “zone di Piano”, così come individuate con D.G.R. n. 14-7623 dell’ 11 novembre 2002.

- Sono considerati prioritari gli interventi su impianti esistenti che prevedono la sostituzione di generatori di calore alimentati con combustibili solidi e liquidi di cui alle lettere l), m), n), o), p), q), comma 1 dell’art. 6 del DPCM 8 Marzo 2002, con generatori di calore aventi le caratteristiche riportate nella Tabella 1 ed alimentati con i combustibili ivi previsti.

- Relativamente agli interventi su impianti esistenti costituisce elemento di merito, al fine dell’ottenimento del contributo, l’evidenza di un corretto dimensionamento del generatore di calore rispetto all’utenza servita.

- Sono esclusi da contributo gli interventi realizzati in aree in cui è presente una rete di distribuzione calore (teleriscaldamento), salvo che venga presentata, da parte del richiedente, una esplicita dichiarazione di “non allacciabilità” relativa al sito interessato all’intervento, rilasciata dal Gestore della rete di distribuzione calore.

- Sono esclusi da contributo gli interventi che, pur in presenza dei requisiti tecnici richiesti previsti in Tabella 1, prevedono il passaggio da impianti di riscaldamento centralizzati ad impianti con produzione di calore suddivisa per singola unità abitativa (autonomi).

- Sono esclusi da contributo gli interventi che prevedono, in nuovi edifici costituiti da più di 4 unità abitative, l’installazione di generatori di calore per singola unità abitativa (autonomi).