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Bollettino Ufficiale n. 08 del 24 / 02 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n. 89-14521

Approvazione della bozza di Protocollo di Accordo tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A. per: promozione del servizio di trasporto pubblico locale “corse suppletive” e agevolazioni tariffarie per portatori di handicap

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di approvare, per le considerazioni citate in premessa, la bozza del Protocollo di Accordo da stipularsi tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A. allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2) di delegare il Presidente della Giunta o, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente e Assessore Regionale ai Trasporti, alla firma del Protocollo di cui al precedente punto 1, anche in presenza di modifiche non sostanziali;

3) di rinviare l’accantonamento di euro 2.079.729,02 a favore della Direzione Trasporti per far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del Protocollo di Accordo di cui al precedente punto 1) a successivi provvedimenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Protocollo d’accordo tra Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A. per promozione del servizio di trasporto pubblico locale “corse suppletive” ed agevolazioni tariffarie per portatori di handicap

Il D. Lgs. 19 novembre 1997 n° 422 e sue successive modificazioni e integrazioni ha dato vita alla prima vera regionalizzazione di tutto il trasporto pubblico locale, delegando alle Regioni i compiti di amministrazione e programmazione di tutti i servizi ferroviari di interesse locale, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio.

All’attuazione dei conferimenti e l’attribuzione delle relative risorse alle Regioni, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 9, comma 3 lettera c) e all’art. 12, commi 1 e 2 del D. Lgs. 422/97, si provvede con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo Accordo di Programma da stipularsi tra le singole Regioni e il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Con D.G.R. n. 30 - 28865 del 6 dicembre 1999 è stato approvato l’ Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Ministero dei Trasporti e della Navigazione per l’attuazione della delega prevista dall’art. 9 del D. Lgs. 422/97 sottoscritto a Roma il 20 dicembre 1999.

I DD.P.C.M. di conferimento delle risorse previste dagli Accordi di Programma per l’effettiva attuazione delle deleghe sono stati firmati il 16 novembre e pubblicati sul S.O. n. 224 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 30 dicembre 2000.

La Legge Regionale 4 gennaio 2000 n.1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" ha recepito il Decreto Legislativo 422/97 e per il periodo transitorio previsto all’art. 21 della stessa Legge, la Giunta Regionale ha approvato il ”Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra l’altro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus “suppletivi”, la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate.

Con le DD.G.R. n. 37 -924 del 25 settembre 2000 e n. 2 - 1825 del 21 dicembre 2000 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutti gli Enti Soggetti di delega.

All’interno degli Accordi stessi le parti concordavano altresì di estendere la validità delle tessere di libera circolazione emesse a favore dei disabili a tutti i servizi di t.p.l.: da tali agevolazioni sono esclusi i servizi ferroviari.

Con D.G.R. n. 2 - 8049 del 23 dicembre 2002 sono state ribadite le categorie degli aventi diritto alle agevolazioni tariffarie ed è stato approvato un nuovo fac-simile di tessera.

La L.R. n. 1/2000 all’art. 8, prevede che la Regione promuova, aderendovi, la costituzione di un consorzio denominato Agenzia per la Mobilità Metropolitana (A.M.M.) tra la Regione Piemonte e gli Enti locali interessati.

Con la D.G.R. n. 101-6933 del 5/08/2002 la Regione Piemonte ha individuato i servizi ferroviari direttamente attribuibili all’Agenzia: quelli aventi origine e destinazione all’interno del territorio della Provincia di Torino più Modane, rientrano quindi tutti i servizi ferroviari gestiti da G.T.T. S.p.A. e i servizi gestiti da Trenitalia S.p.A. rispondenti al criterio summenzionato.

Con D.G.R. n. 12-13426 del 20/09/2004 è stata approvata la bozza del Contratto di servizio tra Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A. per i servizi conferiti all’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e autorizzazione alla delega della gestione dello stesso per l’anno 2004 all’Agenzia per la Mobilità Metropolitana.

Con D.G.R. n. 141-14140 del 22/11/2004 è stata approvata la bozza del “Contratto di servizio regionale” per gli anni 2004 - 2005 tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A. per la gestione dei servizi ferroviari non conferiti all’Agenzia.

Con D.G.R. n. 88 del 29.12.2004 sono stati approvati i Protocolli d’Intesa con le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana per la quantificazione delle corse suppletive e gli impegni delle Parti.

La Giunta ha rinviato a successivo provvedimento l’accantonamento della somma di euro 2.079.729,02 da assegnare alla Direzione Trasporti per fare fronte agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del presente Protocollo.

Tutto ciò premesso la Regione Piemonte, di seguito denominata Regione, e Trenitalia S.p.A., convengono quanto segue:

art. 1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Accordo (in seguito indicato come Protocollo).

art. 2 - Durata dell’accordo

Il presente Protocollo ha validità dal 01.01.2005 al 31.12.2005. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.

art. 3 - Oggetto dell’accordo

Formano oggetto del presente Protocollo:

1. l’attuazione dei servizi suppletivi secondo lo schema riportato in allegato per farne parte integrante. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dall’azienda esercente il servizio;

2. libero accesso, alla seconda classe, ai titolari di tessera di libera circolazione ai sensi della D.G.R. n. 2 - 8049 del 23 dicembre 2002, ai servizi ferroviari regionali attribuiti alla Regione Piemonte attraverso l’Accordo di Programma il cui schema è stato approvato con D.G.R. n 30-28865 del 6 dicembre 1999.

art. 4 - Impegni della Regione

Per le corse “suppletive” la Regione si impegna a riconoscere a Trenitalia S.p.A. euro 0.52 bus*km (IVA esclusa) per un ammontare complessivo di euro 264.751,92 (IVA inclusa) per un totale di 462.853 bus*km.

Per l’estensione della validità delle tessere rilasciate a favore dei portatori di handicap ai sensi della D.G.R. n. 2 - 8049 del 23 dicembre 2002, la Regione si impegna a riconoscere a Trenitalia S.p.A. un importo forfetario e tutto compreso di. euro 1.814.977,10 per l’intera validità del presente Protocollo.

art. 5 - Impegni di Trenitalia

Trenitalia si impegna a:

1. in riferimento alle corse suppletive, a sottoscrivere Convenzioni commerciali che prevedano l’accessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con i vettori che saranno indicati dalle Province e dall’Agenzia per la Mobilità Metropolitana per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Accordo, fermo restando il limite determinato al precedente articolo;

2. a riconoscere e garantire l’accesso ai titolari di tessere regionali di libera circolazione di cui all’art. 3 comma 2 del presente Protocollo a tutti i servizi conferiti alla Regione con l’Accordo di Programma stipulato ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 422/97.;

3. a migliorare l’accessibilità ai servizi per i portatori di handicap; possono essere oggetto di tale intervento le infrastrutture, il materiale rotabile e l’inserimento o l’estensione di servizi a terra e/o a bordo treno.

art. 6 - Pagamenti

La Regione erogherà euro 1.039.864,51 (IVA inclusa) a 90 giorni dalla presentazione della fattura; la fattura non potrà essere presentata prima del 1 aprile 2005.

Il restante pagamento sarà erogato secondo le seguenti modalità:

* euro 907.488,55 a 90 giorni dalla presentazione della relativa fattura; la fattura non potrà essere presentata prima del 1° dicembre 2005.

* I restanti euro 132.375,96 saranno erogati a 90 giorni dal ricevimento della fattura da far pervenire dopo la scadenza del presente Protocollo corredata da idonea certificazione attestante l’importo dei pagamenti effettuati ai vettori per far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione delle Convenzioni previste per i servizi suppletivi. Qualora l’importo liquidato da Trenitalia S.p.A. ai vettori risulti inferiore a quanto previsto dalle Convenzioni sottoscritte di cui al comma 1, art. 5, la Regione non erogherà la differenza risultante.

Torino, lì_____

Per la Regione Piemonte _____

Per Trenitalia S.p.A. _____

RIEPILOGO CORSE SUPPLETIVE

    Percorrenza
    (dal 12/12/2004 al
    10/12/2005)
PROVINCIA DI ALESSANDRIA    
Alessandria - Mortara    51.480
Castagnole Lanze - Nizza M. - Alessandria    27.331
Alessandria - Novi Ligure - Arquata Scrivia    19.279
Alessandria - Tortona    17.696
Alessandria - Vercelli (maggior percorrenza per dev. Casale)     5.832
Alessandria - Casale Monferrato     8.798
TOTALE     130.416

PROVINCIA DI ASTI    
Asti - Casale Monferrato    27.770
Asti - Torino    28.080
Acqui Terme - Nizza Monferrato - Asti    23.868
Asti - Nizza Monferrato     6.326
TOTALE    86.044

PROVINCIA DI BIELLA    
Biella - Novara     13.923
TOTALE    13.923

PROVINCIA DI CUNEO    
Fossano - Ceva    27.440
Cuneo - Fossano    18.180
Cuneo - Mondovì    70.293
TOTALE     115.913

PROVINCIA DI NOVARA    
Arona - Novara    25.149
TOTALE    25.149

PROVINCIA DI TORINO    
Torino - Pinerolo    31.588
Pinerolo - Torre Pellice     8.738
Chivasso - Ivrea    19.188
TOTALE    59.514

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA    
Domodossola - Omegna - Novara    18.252
TOTALE    18.252

AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA    
Torino - Bussoleno - Susa     13.642
TOTALE complessivo     462.853