Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 08 del 24 / 02 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n. 88-14520

L.R. 1/2000. Approvazione bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino e Verbano Cusio Ossola e tra la Regione Piemonte e l’Agenzia per la Mobilita’ Metropolitana, per l’effettuazione delle “corse suppletive” complementari al servizio ferroviario regionale per l’anno 2005

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare le bozze dei Protocolli di Intesa tra la Regione Piemonte e le singole Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino e Verbano-Cusio-Ossola e tra la Regione Piemonte e l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana per l’effettuazione delle “corse suppletive” complementari al servizio ferroviario regionale, relative all’esercizio 2005, composto di n. 6 articoli allegati alla presente per farne parte integrante (Allegato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8);

- di autorizzare il Presidente della Giunta o, in casi di sua assenza od impedimento, l’Assessore Regionale ai Trasporti, alla firma dei Protocolli di Intesa di cui al precedente punto, anche in presenza di modifiche non sostanziali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 della D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

REGIONE PIEMONTE

E

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

PER L’EFFETTUAZIONE DELLE “CORSE SUPPLETIVE” COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

Il Decreto Legislativo 422/97, e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;

Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare l’art. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono all’affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui all’art. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per l’assegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega “Accordi di Programma” così come previsto dal regime ordinario ai sensi dell’art. 9 della legge stessa;

La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento “Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra l’altro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus ”suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;

Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37 - 924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;

Con D.G.R. del 19 gennaio 2004 n. 9-11514 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per l’effettuazione delle “corse suppletive” complementari al servizio ferroviario regionale per l’anno 2004;

Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza all’ 11.12.2004 anche per l’anno 2005, così come già previsto dal Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale per il periodo 2004-2006, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 78-10244 del 1.8.2003, con D.G.R. n. 88-14520 del 29/12/2004 è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo d’Intesa;

viste

* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;

* il Programma di Attuazione della Provincia di Alessandria;

* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;

* la D.G.R. n° 9-11514 del 19 gennaio 2004;

* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);

* (eventuale atto di approvazione da parte della Provincia).

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

art.1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa (in seguito indicato come Protocollo).

art. 2 - Durata dell’accordo

Il presente Protocollo ha validità per il periodo dal 12.12.2004 al 10.12.2005. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.

art. 3 - Oggetto dell’accordo

Formano oggetto del presente Protocollo l’attuazione del programma d’esercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5, 6 e 7. Gli stessi sono stimati in 130.416 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dall’azienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.

art. 4 - Impegni della Regione

Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà con stipula di apposito Protocollo d’Accordo a Trenitalia euro 0,52 (L.1.000) bus*km IVA esclusa.

La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convenzione commerciale che preveda l’accessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.

art. 5 - Impegni della Provincia

La Provincia si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con l’ATI o l’Azienda vincitrice della gara, i servizi previsti nell’allegato. La Provincia corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.

La Provincia, su proposta dell’ATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà l’Azienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui all’articolo precedente.

art. 6 - Ulteriori impegni

Le Parti si impegnano inoltre a verificare l’efficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2005, al fine di adeguare l’offerta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse all’interno dell’orario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.

Torino, lì

Per la Regione Piemonte _____

Per la Provincia di Alessandria _____

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Corse suppletive anno 2005

1) Linea Alessandria - Mortara

Alessandria (8.15) - Mortara (9.30) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05

Mortara (10.35) - Alessandria (11.50) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05

Alessandria (10.15) - Mortara (11.30) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05

Mortara (11.35) - Alessandria (12.50) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05

Lunghezza tratta: (km 55,-)

Percorrenza anno 2005: km 55 x 4 c. x 234gg = km. 51.480

2) Linea Castagnole Lanze - Nizza Monferrato - Alessandria

Castagnole L. FS (9.15) - Nizza Monferrato (9.54) - Carentino Paese (10.11) - Alessandria FS (10.41) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05

Alessandria FS (11.00) - Carentino Paese (11.30) - Nizza Monferrato (11.47) - Castagnole L. FS (12.26) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05

Lunghezza tratta: (km. 58,4)

Percorrenza anno 2005: km 58,4 x 2 c. x 234gg = km. 27.331

3) Linea Alessandria - Novi Ligure - Arquata Scrivia

Alessandria (11,00) - Pozzolo F. (11.30) - Novi Ligure (11.37) FER6

Novi Ligure (17.10) - Pozzolo F. (17.17 ) - Alessandria (17.47) FER5

Lunghezza tratta: (km. 23,9)

Percorrenza anno 2005: km 23,9 x 1 c. x 303gg = km. 7.241,7

Percorrenza anno 2005: km 23,9 x 1 c. x 253gg = km. 6.046,7

Arquata Scrivia (7.50) - Novi Ligure (8.15) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05

Novi Ligure (10.50) - Arquata Scrivia (11.15) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05

Lunghezza tratta: (km. 12,8)

Percorrenza anno 2005: km 12,8 x 2 c. x 234gg = km. 5.990,4

Percorrenza totale anno 2005: km. 19.279

4) Linea Alessandria - Tortona

Tortona (11.00) - Alessandria (11.33) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05

Alessandria (11.00) - Tortona (11.33) FER6

Alessandria (19.38) - Tortona (20.11) FER5

Lunghezza tratta: (km. 22,4)

Percorrenza anno 2005 km 22,4 x 1 c. x 234gg = km. 5.241,6

Percorrenza anno 2005 km 22,4 x 1 c. x 303gg = km. 6.787,2

Percorrenza anno 2005 km 22,4 x 1 c. x 253gg = km. 5.667,2

Percorrenza totale anno 2005 km. 17.696

5) Linea Vercelli - Alessandria

Vercelli FS (10.45) - Casale FS (11.15) - Alessandria FS (11.45) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05

Vercelli FS (16.45) - Casale FS (17.15) - Alessandria FS (17.45) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05

Alessandria FS (10.45) - Casale FS (11.15) - Vercelli FS (11.45) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05

Alessandria FS (16.45) - Casale FS (17.15) - Vercelli FS (17.45) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05

Lunghezza tratta: (6,1) nel calcolo della percorrenza viene considerata solo la deviazione per la stazione ferroviaria di Casale

Percorrenza anno 2005: km 6,1 x 4 c. x 239gg = km. 5.832

6) Linea Alessandria -Casale

Alessandria (21.40) - Casale (22.32 ) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05

Lunghezza tratta: (km 37,6)

Percorrenza anno 2005: km 37,6 x 1 c. x 234gg = km. 8.798

INTEGRAZIONE TARIFFARIA A CARICO DI TRENITALIA

NOVI LIGURE - ARQUATA SCRIVIA

Arquata Scrivia (5.15) - Novi Ligure (5.35) FER6

Novi Ligure (19.41) - Arquata Scrivia (20.01) FER6

Lunghezza tratta: (km. 12,8)

VERCELLI - ALESSANDRIA

Vercelli FS (7.45) - Alessandria FS (8.35) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05

(*) Vercelli FS (10.45) - Alessandria FS (11.45) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05

Vercelli FS (12.45) - Alessandria FS (13.35) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05

Vercelli FS (13.45) - Alessandria FS (14.35) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05

(*) Vercelli FS (16.45) - Alessandria FS (17.45) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05

Vercelli FS (18.45) - Alessandria FS (19.35) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05

Alessandria FS (7.45) - Vercelli FS (8.35) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05

(*) Alessandria FS (10.45) - Vercelli FS (11.45) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05

Alessandria FS (12.45) - Vercelli FS (13.35) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05

Alessandria FS (13.45) - Vercelli FS (14.35) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05

(*) Alessandria FS (16.45) - Vercelli FS (17.45) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05

Alessandria FS (18.45) - Vercelli FS (19.35) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05

Lunghezza tratta: km. 57,3

(*) corse con deviazione per Casale

TORTONA - ARQUATA SCRIVIA

Tortona (6.10) - Arquata (6.47) FER6 fino al 6.8. e dal 29.8.05

Tortona (12.19) - Arquata (12.55) FER6 fino al 11.6. e dal 12.9.05

Tortona (19.20) - Arquata (19.56) FER5 fino al 10.6. e dal 12.9.05

Arquata (6.49) - Tortona (7.25) FER6 fino al 6.8. e dal 29.8.05

Arquata (18.40) - Tortona (19.16) FER5 fino al 10.6. e dal 12.9.05

Lunghezza tratta: km. 26

RIEPILOGO PERCORRENZE

    Percorrenza km
    (dal 12/12/04
    al 10/12/05)
1) Alessandria - Mortara    51.480
2) Castagnole L. - Nizza - Alessandria    27.331
3) Alessandria- Novi L. - Arquata Scrivia    19.279
4) Alessandria - Tortona    17.696
5) Vercelli - Alessandria (maggior percorrenza per dev. da Casale)    5.832
6) Alessandria - Casale    8.798
Totale vett./km     130.416

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

REGIONE PIEMONTE

E

PROVINCIA DI ASTI

PER L’EFFETTUAZIONE DELLE “CORSE SUPPLETIVE” COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

Il Decreto Legislativo 422/97 e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;

Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare l’art. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono all’affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui all’art. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per l’assegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega “Accordi di Programma” così come previsto dal regime ordinario ai sensi dell’art. 9 della legge stessa;

La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento “Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra l’altro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus ”suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;

Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37 -924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;

Con D.G.R. del 19 gennaio 2004 n. 9-11514 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per l’effettuazione delle “corse suppletive” complementari al servizio ferroviario regionale per l’anno 2004;

Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza all’ 11.12.2004 anche per l’anno 2005, così come già previsto dal Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale per il periodo 2004-2006, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 78-10244 del 1.8.2003, con D.G.R. n. 88-14520 del 29/12/2004 è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo d’Intesa;

viste

* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;

* il Programma di Attuazione della Provincia di ASTI;

* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;

* la D.G.R. n° 9-11514 del 19 gennaio 2004;

* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);

* (eventuale atto di approvazione da parte della Provincia).

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

art.1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa (in seguito indicato come Protocollo).

art. 2 - Durata dell’accordo

Il presente Protocollo ha validità per il periodo dal 12.12.2004 al 10.12.2005. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.

art. 3 - Oggetto dell’accordo

Formano oggetto del presente Protocollo l’attuazione del programma d’esercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5. Gli stessi sono stimati in 86.044 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dall’azienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.

Art. 4 - Impegni della Regione

Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà con stipula di apposito Protocollo d’Accordo a Trenitalia euro 0.52 ( L.1.000) bus*km IVA esclusa.

La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convezione commerciale che preveda l’accessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.

Art. 5 - Impegni della Provincia

La Provincia si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con l’ATI o l’Azienda vincitrice della gara, i servizi previsti nell’allegato. La Provincia corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.

La Provincia, su proposta dell’ATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà l’Azienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui all’articolo precedente.

Art. 6 - Ulteriori impegni

Le Parti si impegnano inoltre a verificare l’efficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2005, al fine di adeguare l’offerta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse all’interno dell’orario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.

Torino, lì

Per la Regione Piemonte _____

Per la Provincia di Asti _____

PROVINCIA DI ASTI

Corse suppletive anno 2005

1) Linea Asti - Casale Monferrato

a) Asti FS (10.28) - Casale FS (11.28) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05

b) Casale FS (11.30) - Asti FS (12.30) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05

Lunghezza tratta: (km. 46,-)

Percorrenza anno 2005: km 46 x 2 c. x 234gg = km. 21.528

c) Asti FS (12.45) - Moncalvo (13.15) FER6

Lunghezza tratta: (km. 20,6)

Percorrenza anno 2005: km 20,6 x 1 c. x 303gg = km. 6.242

Percorrenza totale anno 2005: = km. 27.770

2) Linea Asti - Torino

a) Asti FS (10.00) - Torino PN (11.15) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05

b) Torino PN (9.45) - Asti FS (11.00) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05

Lunghezza tratta: (km. 60,-)

Percorrenza anno 2005: km 60 x 2 c. x 234gg = km. 28.080

3) Linea Acqui - Nizza Monferrato - Asti

a) Asti FS (9.10) - Acqui FS (10.17) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05

b) Acqui FS (11.15) - Asti FS (12.22) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05

Lunghezza tratta: (km. 51,-)

Percorrenza anno 2005: km 51 x 2 c. x 234gg = km. 23.868

c) Asti FS (7.10) - Nizza Monferrato FS (7.48) FER6 nei soli giorni di scuola fino al 11.6 e dal 12.9.05

Lunghezza tratta: (km. 29,7)

Percorrenza anno 2005: km 29,7 x 1 c. x 213gg = km. 6.326

RIEPILOGO PERCORRENZE

    Percorrenza km
    (dal 12/12/04
    al 10/12/05)
1) Asti - Casale Monferrato    27.770
2) Asti - Torino     28.080
Acqui - Nizza Monferrato - Asti    23.868
Asti - Nizza Monferrato      6.326
Totale vett./km     86.044

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

REGIONE PIEMONTE

E

PROVINCIA DI BIELLA

PER L’EFFETTUAZIONE DELLE “CORSE SUPPLETIVE” COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

Il Decreto Legislativo 422/97 e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;

Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare l’art. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono all’affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui all’art. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per l’assegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega “Accordi di Programma” così come previsto dal regime ordinario ai sensi dell’art. 9 della legge stessa;

La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento “Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra l’altro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus ”suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;

Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37 -924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;

Con D.G.R. del 19 gennaio 2004 n. 9-11514 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per l’effettuazione delle “corse suppletive” complementari al servizio ferroviario regionale per l’anno 2004;

Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza all’ 11.12.2004 anche per l’anno 2005, così come già previsto dal Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale per il periodo 2004-2006, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 78-10244 del 1.8.2003, con D.G.R. n. 88-14520 del 29/12/2004 è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo d’Intesa;

viste

* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;

* il Programma di Attuazione della Provincia di Biella;

* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;

* la D.G.R. n° 9-11514 del 19 gennaio 2004;

* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);

* (eventuale atto di approvazione da parte della Provincia).

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

art.1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa (in seguito indicato come Protocollo).

art. 2 - Durata dell’accordo

Il presente Protocollo ha validità per il periodo dal 12.12.2004 al 10.12.2005. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.

art. 3 - Oggetto dell’accordo

Formano oggetto del presente Protocollo l’attuazione del programma d’esercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5. Gli stessi sono stimati in 13.923 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dall’azienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.

Art. 4 - Impegni della Regione

Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà con stipula di apposito Protocollo d’Accordo a Trenitalia euro 0.52 ( L.1.000) bus*km IVA esclusa.

La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convezione commerciale che preveda l’accessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.

Art. 5 - Impegni della Provincia

La Provincia si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con l’ATI o l’Azienda vincitrice della gara, i servizi previsti nell’allegato. La Provincia corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.

La Provincia, su proposta dell’ATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà l’Azienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui all’articolo precedente.

Art. 6 - Ulteriori impegni

Le Parti si impegnano inoltre a verificare l’efficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2005, al fine di adeguare l’offerta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse all’interno dell’orario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.

Torino, lì

Per la Regione Piemonte _____

Per la Provincia di Biella _____

PROVINCIA DI BIELLA

Corse suppletive anno 2005

1) Linea Novara - Biella

Biella FS (10.40) - Novara FS (12.00) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05

Lunghezza tratta: (km. 59,5)

Percorrenza anno 2005: km 59,5 x 1 c. x 234gg = km. 13.923

RIEPILOGO PERCORRENZE

    Percorrenza km
    (dal 12/12/04
    al 10/12/05)
1) Novara - Biella    13.923

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

REGIONE PIEMONTE

E

PROVINCIA DI CUNEO

PER L’EFFETTUAZIONE DELLE “CORSE SUPPLETIVE” COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

Il Decreto Legislativo 422/97 e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;

Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare l’art. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono all’affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui all’art. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per l’assegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega “Accordi di Programma” così come previsto dal regime ordinario ai sensi dell’art. 9 della legge stessa;

La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento “Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra l’altro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus ”suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;

Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37 -924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;

Con D.G.R. del 19 gennaio 2004 n. 9-11514 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per l’effettuazione delle “corse suppletive” complementari al servizio ferroviario regionale per l’anno 2004;

Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza al 31.12.2003 anche per l’anno 2005, così come già previsto dal Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale per il periodo 2004-2006, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 78-10244 del 1.8.2003, con D.G.R. n. 88-14520 del 29/12/2004 è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo d’Intesa;

viste

* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;

* il Programma di Attuazione della Provincia di Cuneo;

* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;

* la D.G.R. n° 9-11514 del 19 gennaio 2004;

* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);

* (eventuale atto di approvazione da parte della Provincia).

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

art.1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa (in seguito indicato come Protocollo).

art. 2 - Durata dell’accordo

Il presente Protocollo ha validità per il periodo dal 12.12.2004 al 10.12.2005. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.

art. 3 - Oggetto dell’accordo

Formano oggetto del presente Protocollo l’attuazione del programma d’esercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5, 6 e 7. Gli stessi sono stimati in 115.913 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dall’azienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.

Art. 4 - Impegni della Regione

Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà con stipula di apposito Protocollo d’Accordo a Trenitalia euro 0.52 ( L.1.000) bus*km IVA esclusa.

La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convezione commerciale che preveda l’accessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.

Art. 5 - Impegni della Provincia

La Provincia si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con l’ATI o l’Azienda vincitrice della gara, i servizi previsti nell’allegato. La Provincia corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.

La Provincia, su proposta dell’ATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà l’Azienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui all’articolo precedente.

Art. 6 - Ulteriori impegni

Le Parti si impegnano inoltre a verificare l’efficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2005, al fine di adeguare l’offerta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse all’interno dell’orario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.

Torino, lì

Per la Regione Piemonte _____

Per la Provincia di Cuneo _____

PROVINCIA DI CUNEO

Corse suppletive anno 2005

1) Linea Fossano - Ceva

a) Fossano FS (10.33) - Mondovì FS (10.58) - Ceva Centro (11.25) FER6 fino al 30.7. e dal 29.8.05

b) Ceva Centro (11.25) - Mondovì FS (11.52) - Fossano FS (12.20) FER6 fino al 30.7. e dal 29.8.05

Lunghezza tratta: km. 49,-

Percorrenza anno 2005: km 49,- x 2 c. x 280gg = km. 27.440

2) Linea Cuneo - Fossano

a) Cuneo FS (10.45) - Fossano FS (11.20) FER6

b) Fossano FS (10.07) - Cuneo FS (10.42) FER6

Lunghezza tratta: km. 30,-

Percorrenza anno 2005: km 30 x 2 c. x 303gg = km. 18.180

3) Linea Cuneo - Mondovì

a) Cuneo FS (9.33) - Mondovì Breo (10.20) FER6

b) Cuneo FS (11.28) - Mondovì Breo (12.12) FER6 dal 24.12.04 al 5.1.05, dal 24.3. al 29.3.05 e dal 13.6. al 10.9.05

c) Cuneo FS (16.28) - Mondovì Breo (17.10) FER6

d) Cuneo FS (6.58) - Mondovì Breo (7.45) FER6 dal 24.12.04 al 5.1.05, dal 24.3 al 29.3.05 e dal 1.8. al 27.8.05

e) Cuneo FS (7.58) - Mondovì Breo (8.45) FER6 dal 24.12.04 al 5.1.05, dal 24.3 al 29.3.05 e dal 1.8. al 27.8.05

f) Cuneo FS (13.38) - Mondovì Breo (14.25) FER6 dal 24.12.04 al 5.1.05, dal 24.3 al 29.3.05 e dal 1.8. al 27.8.05

g) Cuneo FS (17.28) - Mondovì Breo (18.17) FER6 dal 24.12.04 al 5.1.05, dal 24.3 al 29.3.05 e dal 1.8. al 27.8.05

h) Mondovì Breo (12.45) - Cuneo FS (13.30) FER6

i) Mondovì Breo (15.47) - Cuneo FS (16.28) FER6 fino al 11.6. e dal 12.9.05 escluso periodo di vacanze di Natale e Pasqua

j) Mondovì Breo (7.00) - Cuneo FS (7.45) FER6 dal 24.12.04 al 5.1.05, dal 24.3 al 29.3.05 e dal 1.8. al 27.8.05

k) Mondovì Breo (8.02) - Cuneo FS (8.45) FER6 dal 24.12.04 al 5.1.05, dal 24.3 al 29.3.05 e dal 1.8. al 27.8.05

l) Mondovì Breo (10.25) - Cuneo FS (11.10) FER6 dal 24.12.04 al 5.1.05, dal 24.3 al 29.3.05 e dal 1.8. al 27.8.05

m) Mondovì Breo (15.07) - Cuneo FS (15.50) FER6 dal 24.12.04 al 5.1.05, dal 24.3 al 29.3.05 e dal 13.6. al 10.9.05

Lunghezza tratta: km. 32,8

Percorrenza anno 2005: km 32,8 x 3 c. x 303gg = km. 29.815,2

Percorrenza anno 2005: km 32,8 x 7 c. x 36gg = km. 8.265,6

Percorrenza anno 2005: km 32,8 x 2 c. x 90gg = km. 5.904

Percorrenza anno 2005: km 32,8 x 1 c. x 213gg = km. 6.986,4

n) Mondovì FS (18.20) - Cuneo (19.00) FER6 dal 24.12.04 al 5.1.05, dal 24.3 al 29.3.05 e dal 1.8. al 27.8.05

Lunghezza tratta: km. 31,4

Percorrenza anno 2005: km 31,4 x 1 c. x 36gg = km. 1.130,4

o) Cuneo FS (11.10) - Margarita (11.37) - Mondovì Breo (11.58) FER6 nei soli gg. Di scuola fino al 11.6. e dal 12.9.05 (escluso periodo vacanze di Natale e Pasqua)

p) Mondovì Breo (10.47) - Margarita (11.08) - Cuneo FS (11.35) FER6 fino al 30.7. e dal 29.8.05

Lunghezza tratta: km. 36,9

Percorrenza anno 2005: km 36,9 x 1 c. x 213gg = km. 7.859,7

Percorrenza anno 2005: km 36,9 x 1 c. x 280gg = km. 10.332

Percorrenza totale anno 2005: km. 70.293

INTEGRAZIONE TARIFFARIA A CARICO DI TRENITALIA

Cuneo - Mondovì

Servizio festivo

Cuneo (6.54) - Mondovì FS (7.35) festiva annuale

Cuneo (8.54) - Mondovì FS (9.35) festiva annuale

Cuneo (11.28) - Mondovì FS (12.10) festiva annuale

Cuneo (14.54) - Mondovì FS (15.35) festiva annuale

Cuneo (18.04) - Mondovì FS (18.45) festiva annuale

Cuneo (20.09) - Mondovì FS (20.50) festiva annuale

Mondovì FS (7.50) - Cuneo (8.31) festiva annuale

Mondovì FS (10.20) - Cuneo (11.01) festiva annuale

Mondovì FS (12.20) - Cuneo (13.01) festiva annuale

Mondovì FS (14.15) - Cuneo (14.54) festiva annuale

Mondovì FS (16.20) - Cuneo (17.01) festiva annuale

Mondovì FS (19.10) - Cuneo (19.51) festiva annuale

Lunghezza tratta: km. 31,4

Saluzzo - Cuneo

Cuneo (11.38)-Saluzzo (12.25) FER5 dal 27.12.04 al 7.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 2.9.05

Cuneo (12.33)-Saluzzo (13.25) FER6 dal 27.12.04 al 8.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 3.9.05

Cuneo (14.08)-Saluzzo (14.55) FER5 dal 27.12.04 al 7.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 2.9.05

Cuneo (16.33)-Saluzzo (17.20) FER5 dal 27.12.04 al 7.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 2.9.05

Cuneo (17.28)-Saluzzo (18.20) FER5 dal 27.12.04 al 7.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 2.9.05

Cuneo (19.38)-Saluzzo (20.20) FER6 dal 27.12.04 al 8.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 3.9.05

Saluzzo (6.45)-Cuneo (7.35) FER5 dal 27.12.04 al 7.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 2.9.05

Saluzzo (7.05)-Cuneo (7.55) FER6 dal 27.12.04 al 8.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 3.9.05

Saluzzo (8.00)-Cuneo (8.50) FER6 dal 27.12.04 al 8.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 3.9.05

Saluzzo (12.40)-Cuneo (13.35) FER6 dal 27.12.04 al 8.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 3.9.05

Saluzzo (13.30)-Cuneo (14.25) FER6 dal 27.12.04 al 8.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 3.9.05

Saluzzo (17.20)-Cuneo (18.15) FER5 dal 27.12.04 al 7.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 2.9.05

Saluzzo (18.20)-Cuneo (19.10) FER5 dal 27.12.04 al 7.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 2.9.05

Saluzzo (18.40)-Busca (19.00) FER5 dal 27.12.04 al 7.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 2.9.05

Saluzzo (19.30)-Cuneo (20.15) FER6 dal 27.12.04 al 8.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 3.9.05

RIEPILOGO PERCORRENZE

    Percorrenza km
    (dal 12/12/04
    al 10/12/05)
1) Fossano - Ceva    27.440
2) Cuneo - Fossano     18.180
3) Cuneo - Mondovì    70.293
Totale vett./km     115.913

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

REGIONE PIEMONTE

E

PROVINCIA DI NOVARA

PER L’EFFETTUAZIONE DELLE “CORSE SUPPLETIVE” COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

Il Decreto Legislativo 422/97 e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;

Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare l’art. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono all’affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui all’art. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per l’assegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega “Accordi di Programma” così come previsto dal regime ordinario ai sensi dell’art. 9 della legge stessa;

La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento “Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra l’altro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus ”suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;

Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37 -924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;

Con D.G.R. del 19 gennaio 2004 n. 9-11514 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per l’effettuazione delle “corse suppletive” complementari al servizio ferroviario regionale per l’anno 2004;

Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza all’11.12.2004 anche per l’anno 2005, così come già previsto dal Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale per il periodo 2004-2006, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 78-10244 del 1.8.2003, con D.G.R. n. 88-14520 del 29/12/2004 è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo d’Intesa;

viste

* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;

* il Programma di Attuazione della Provincia di Novara;

* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;

* la D.G.R. n° 9-11514 del 19 gennaio 2004;

* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);

* (eventuale atto di approvazione da parte della Provincia).

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

art.1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa (in seguito indicato come Protocollo).

art. 2 - Durata dell’accordo

Il presente Protocollo ha validità per il periodo dal 12.12.2004 al 10.12.2005. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.

art. 3 - Oggetto dell’accordo

Formano oggetto del presente Protocollo l’attuazione del programma d’esercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5. Gli stessi sono stimati in 25.149 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dall’azienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.

Art. 4 - Impegni della Regione

Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà con stipula di apposito Protocollo d’Accordo a Trenitalia euro 0.52 ( L.1.000) bus*km IVA esclusa.

La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convezione commerciale che preveda l’accessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.

Art. 5 - Impegni della Provincia

La Provincia si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con l’ATI o l’Azienda vincitrice della gara, i servizi previsti nell’allegato. La Provincia corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.

La Provincia, su proposta dell’ATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà l’Azienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui all’articolo precedente.

Art. 6 - Ulteriori impegni

Le Parti si impegnano inoltre a verificare l’efficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2005, al fine di adeguare l’offerta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse all’interno dell’orario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.

Torino, lì

Per la Regione Piemonte _____

Per la Provincia di Novara _____

PROVINCIA DI NOVARA

Corse suppletive anno 2005

Linea Arona - Novara

a) Novara (7.38) - Arona (8.55) FER6

b) Arona (8.50) - Novara (9.54) FER6

Lunghezza tratta: (km. 41,5)

Percorrenza anno 2005: km 41,5 x 2 c. x 303gg = km. 25.149

INTEGRAZIONE TARIFFARIA A CARICO DI TRENITALIA

Linea Belgirate - Arona

a) Belgirate (7.24) - Arona (7.40) FER5

Lunghezza tratta: km. 12

RIEPILOGO PERCORRENZE

    Percorrenza km
    (dal 12/12/04
    al 10/12/05)
1) Arona - Novara    25.149

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

REGIONE PIEMONTE

E

PROVINCIA DI TORINO

PER L’EFFETTUAZIONE DELLE “CORSE SUPPLETIVE” COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

Il Decreto Legislativo 422/97 e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;

Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare l’art. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono all’affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui all’art. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per l’assegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega “Accordi di Programma” così come previsto dal regime ordinario ai sensi dell’art. 9 della legge stessa;

La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento “Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra l’altro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus ”suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;

Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37 -924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;

Con D.G.R. del 19 gennaio 2004 n. 9-11514 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per l’effettuazione delle “corse suppletive” complementari al servizio ferroviario regionale per l’anno 2004;

Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza all’ 11.12.2004 anche per l’anno 2005, così come già previsto dal Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale per il periodo 2004-2006, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 78-10244 del 1.8.2003, con D.G.R. n. 88-14520 del 29/12/2004 è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo d’Intesa;

viste

* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;

* il Programma di Attuazione della Provincia di Torino;

* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;

* la D.G.R. n° 9-11514 del 19 gennaio 2004;

* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);

* (eventuale atto di approvazione da parte della Provincia).

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

art.1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa (in seguito indicato come Protocollo).

art. 2 - Durata dell’accordo

Il presente Protocollo ha validità per il periodo dal 12.12.2004 al 10.12.2005. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.

art. 3 - Oggetto dell’accordo

Formano oggetto del presente Protocollo l’attuazione del programma d’esercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5. Gli stessi sono stimati in 59.514 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dall’azienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.

art. 4 - Impegni della Regione

Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà con stipula di apposito Protocollo d’Accordo a Trenitalia euro 0.52 ( L.1.000) bus*km IVA esclusa.

La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convezione commerciale che preveda l’accessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.

art. 5 - Impegni della Provincia

La Provincia si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con l’ATI o l’Azienda vincitrice della gara, i servizi previsti nell’allegato. La Provincia corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.

La Provincia, su proposta dell’ATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà l’Azienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui all’articolo precedente.

art. 6 - Ulteriori impegni

Le Parti si impegnano inoltre a verificare l’efficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2005, al fine di adeguare l’offerta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse all’interno dell’orario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.

Torino, lì

Per la Regione Piemonte _____

Per la Provincia di Torino _____

PROVINCIA DI TORINO

Corse suppletive anno 2005

1) Linea Torino - Pinerolo

a) Torino PN (9.45) - Pinerolo FS (10.55) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05

b) Pinerolo FS (9.20) - Torino PN (10.25) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05

c) Torino PN (20.55) - Pinerolo FS (22.00) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05

d) Pinerolo FS (22.50) - Torino PN (23.55) Festiva

Lunghezza tratta: (km. 41,4)

Percorrenza anno 2005: km 41,4 x 3 c. x 234gg = km. 29.062,8

Percorrenza anno 2005: km 41,4 x 1 c. x 61gg = km. 2.525,4

Percorrenza totale anno 2005: km. 31.588

2) Linea Pinerolo - Torre Pellice

a) Pinerolo FS (10.55) - Torre Pellice (11.30) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05

b) Torre Pellice (8.50) - Pinerolo FS (9.20) FER6 fino al 30.7. e dal 29.8.05

Lunghezza tratta: (km. 17,-)

Percorrenza anno 2005: km 17 x 1 c. x 234gg = km. 3.978

Percorrenza anno 2005: km 17 x 1 c. x 280gg = km. 4.760

Percorrenza totale anno 2005 = km. 8.738

3) Linea Chivasso - Ivrea

a) Chivasso FS (11.25) - Ivrea FS (12.20) FER5 fino al 29.7 e dal 29.8.05

b) Ivrea FS (9.42) - Chivasso Piazzale Ceresa (10.35) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05

Lunghezza tratta: (km. 41,- )

Percorrenza anno 2005: km 41 x 2 c. x 234gg = km. 19.188

RIEPILOGO PERCORRENZE

    Percorrenza km
    (dal 12/12/04
    al 10/12/05)
1) Torino - Pinerolo    31.588
2) Pinerolo - Torre Pellice     8.738
3) Chivasso - Ivrea    19.188
Totale vett./km    59.514

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

REGIONE PIEMONTE

E

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

PER L’EFFETTUAZIONE DELLE “CORSE SUPPLETIVE” COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

Il Decreto Legislativo 422/97 e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;

Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare l’art. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono all’affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui all’art. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per l’assegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega “Accordi di Programma” così come previsto dal regime ordinario ai sensi dell’art. 9 della legge stessa;

La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento “Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra l’altro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus ”suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;

Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37 -924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;

Con D.G.R. del 19 gennaio 2004 n. 9-11514 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per l’effettuazione delle “corse suppletive” complementari al servizio ferroviario regionale per l’anno 2004;

Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza all’ 11.12.2004 anche per l’anno 2005, così come già previsto dal Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale per il periodo 2004-2006, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 78-10244 del 1.8.2003, con D.G.R. n. 88-14520 del 29/12/2004 è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo d’Intesa;

viste

* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;

* il Programma di Attuazione della Provincia del Verbano Cusio Ossola;

* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;

* la D.G.R. n° 9-11514 del 19 gennaio 2004;

* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);

* (eventuale atto di approvazione da parte della Provincia).

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

art.1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa (in seguito indicato come Protocollo).

art. 2 - Durata dell’accordo

Il presente Protocollo ha validità per il periodo dal 12.12.2004 al 10.12.2005. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.

art. 3 - Oggetto dell’accordo

Formano oggetto del presente Protocollo l’attuazione del programma d’esercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5. Gli stessi sono stimati in 18.252 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dall’azienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.

art. 4 - Impegni della Regione

Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà con stipula di apposito Protocollo d’Accordo a Trenitalia euro 0.52 ( L.1.000) bus*km IVA esclusa.

La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convezione commerciale che preveda l’accessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.

art. 5 - Impegni della Provincia

La Provincia si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con l’ATI o l’Azienda vincitrice della gara, i servizi previsti nell’allegato. La Provincia corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.

La Provincia, su proposta dell’ATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà l’Azienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui all’articolo precedente.

art. 6 - Ulteriori impegni

Le Parti si impegnano inoltre a verificare l’efficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2005, al fine di adeguare l’offerta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse all’interno dell’orario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.

Torino, lì

Per la Regione Piemonte _____

Per la Provincia del Verbano Cusio Ossola _____

PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

Corse suppletive anno 2005

Linea Domodossola - Omegna - Novara

Domodossola FS (9.20) - Omegna FS (10.18) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05

Omega FS (10.35) - Domodossola FS (11.33) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05

Lunghezza tratta: (km. 39,-)

Percorrenza anno 2005: km 39 x 2 c. x 234gg = km. 18.252

RIEPILOGO PERCORRENZE

    Percorrenza km
    (dal 12/12/04
    al 10/12/05)
1) Domodossola - Omegna - Novara    18.252

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

REGIONE PIEMONTE

E

AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA

PER L’EFFETTUAZIONE DELLE “CORSE SUPPLETIVE” COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

Il Decreto Legislativo 422/97 e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;

Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare l’art. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono all’affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui all’art. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per l’assegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega “Accordi di Programma” così come previsto dal regime ordinario ai sensi dell’art. 9 della legge stessa;

La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento “Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra l’altro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus ”suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;

Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37-924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;

Con D.G.R. del 19 gennaio 2004 n. 9-11514 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per l’effettuazione delle “corse suppletive” complementari al servizio ferroviario regionale per l’anno 2004;

La L.R. 4 gennaio 2000, n. 1, all’art. 8, prevede che la Regione promuova, aderendovi, la costituzione di un Consorzio denominato Agenzia per la Mobilità Metropolitana (A.M.M.), tra la stessa Regione Piemonte e gli Enti locali interessati;

Con la D.G.R. n. 101-6933 del 5 agosto 2002 e la D.G.R. n. 1-8692 del 17 marzo 2003 sono stati approvati gli schemi di Statuto e di Convenzione tra la Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino per la costituzione del Consorzio ai sensi e per gli effetti dell’art.8 della L.R. 1/2000;

L’Agenzia è operativa per deliberazione dell’Assemblea dell’Agenzia a partire dal 1 gennaio 2004 ed ai sensi dell’art. 2, comma 2 dello stesso Statuto gli Enti che aderiscono all’Agenzia conferiscono alla stessa tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale in ambito metropolitano. Tra le funzioni trasferite rientra anche la gestione della linea ferroviaria Torino - Bussoleno - Susa sulla quale viene effettuato il servizio suppletivo. Tale servizio era compreso nel Protocollo di Intesa stipulato tra la Regione Piemonte e la Provincia di Torino per l’anno 2004;

Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza all’ 11.12.2004 anche per l’anno 2005, così come già previsto dal Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale per il periodo 2004-2006, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 78-10244 del 1.8.2003, con D.G.R. n. 88-14520 del 29/12/2004 è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo d’Intesa;

In considerazione che il servizio suppletivo Torino-Bussoleno-Susa è stato conferito dalla Provincia di Torino all’Agenzia per la Mobilità Metropolitana si provvede con il presente atto alla regolazione del servizio succitato tra Regione Piemonte e A.M.M.;

viste

* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;

* il Programma di Attuazione della Provincia di Torino;

* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;

* la D.G.R. n° 9-11514 del 19 gennaio 2004;

* la D.G.R. n°(deliberazione di approvazione del presente Protocollo);

* (eventuale atto di approvazione da parte dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana).

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

art. 1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa (in seguito indicato come Protocollo).

art. 2 - Durata dell’accordo

Il presente Protocollo ha validità per il periodo dal 12.12.2004 al 10.12.2005. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.

art. 3 - Oggetto dell’accordo

Formano oggetto del presente Protocollo l’attuazione del programma d’esercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5. Gli stessi sono stimati in 13.642 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dall’azienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Agenzia per la Mobilità Metropolitana-Trenitalia un diverso percorso.

art. 4 - Impegni della Regione

Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà con stipula di apposito Protocollo d’Accordo a Trenitalia euro 0.52 ( L.1.000) bus*km IVA esclusa.

La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convezione commerciale che preveda l’accessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dall’Agenzia per la Mobilità Metropolitana per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.

art. 5 - Impegni dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana

L’Agenzia per la Mobilità Metropolitana si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con l’ATI o l’Azienda vincitrice della gara, i servizi previsti nell’allegato. L’Agenzia per la Mobilità Metropolitana corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.

L’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, su proposta dell’ATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà l’Azienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui all’articolo precedente.

art. 6 - Ulteriori impegni

Le Parti si impegnano inoltre a verificare l’efficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2005, al fine di adeguare l’offerta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse all’interno dell’orario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.

Torino, lì

Per la Regione piemonte _____

Per l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana _____

AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA

Corse suppletive anno 2005

1) Linea Torino - Bussoleno - Susa

Torino PN (10.20) - Bussoleno FS (11.40) - Susa FS (11.50) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05

Lunghezza tratta: (km. 58,3)

Percorrenza anno 2005: km 58,3 x 1 c. x 234gg = km. 13.642

RIEPILOGO PERCORRENZE

    Percorrenza km
    (dal 12/12/04
    al 10/12/05)
1) Torino - Bussoleno - Susa    13.642