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Bollettino Ufficiale n. 08 del 24 / 02 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n. 52-14486

Modifica D.G.R. n. 73-13176 del 26 luglio 2004 “Aggiornamento del nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili, nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale, dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture sanitarie e dai professionisti privati accreditati e provvisoriamente accreditati”

A relazione dell’Assessore Galante:

La Giunta Regionale con provvedimento n. 73-13176 del 26 luglio 2004, ha approvato l’aggiornamento del nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili, nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale, dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture sanitarie e dai professionisti privati accreditati e provvisoriamente accreditati.

Il nomenclatore tariffario regionale è articolato nei seguenti allegati al provvedimento in questione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1): comprende le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio e relative tariffe, elencate secondo le branche specialistiche di riferimento, e corredate da linee-guida nazionali e regionali e da indicazioni sulle modalità di rilevazione, da riconoscere agli erogatori pubblici ed equiparati (colonna 1), nonchè alle strutture sanitarie ed ai professionisti privati accreditati secondo la tipologia di accreditamento (colonna 1 per la fascia A, colonna 2 per la fascia B e colonna 3 per la fascia C), a fronte delle prestazioni rese;

- Allegato 2): comprende le prestazioni di assistenza specialistica non classificabili quali “ambulatoriali”, in quanto erogabili solo a pazienti già in regime di ricovero o riferite a particolari attività svolte in attuazione di funzioni specificatamente attribuite;

- Allegato 3): comprende le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, elencate secondo le branche specialistiche di riferimento e corredate da ulteriori note esplicative e linee-guida clinico-diagnostiche regionali con le relative tariffe, da riconoscere alle strutture sanitarie ed ai professionisti privati provvisoriamente accreditati a fronte delle prestazioni rese;

- Allegato 4), comprende le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, elencate secondo le branche specialistiche, nel quale sono indicate le tariffe di riferimento per la determinazione degli importi al fine della individuazione della quota di partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini.

A seguito dell’approvazione dell’aggiornamento del nomenclatore tariffario regionale, sono state evidenziate alcune problematiche quali:

- alcune prestazioni, che hanno subito modificazioni e/o integrazioni nella descrizione ovvero nella definizione delle linee guida, non sono descritte in egual modo nei vari allegati dove sono presenti le prestazioni stesse;

- alcune altre prestazioni, per le quali nell’allegato 1 alla D.G.R. n. 73-13176 del 26.07.2004, si è provveduto sia alla modifica della descrizione e delle linee guida che alla modifica della tariffa, non hanno trovato identica trascrizione nell’allegato 4 alla D.G.R. n. 73-13176 del 26.07.2004, creando non poche problematiche di interpretazione e di corretta applicazione della tariffa per la determinazione degli importi al fine della individuazione della quota di partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini;

- in pochi casi, inoltre, la nuova descrizione che comportava quasi l’individuazione di nuova prestazione, limitava la possibilità di procedere a determinati esami che precedentemente, in virtù della diversa definizione della prestazione, potevano essere eseguiti.

L’inserimento nel nuovo nomenclatore ambulatoriale di voci generiche di TAC e RMN, riferite a prestazioni interessanti l’indagine su più distretti, ha prodotto notevoli difficoltà di applicazione, accompagnata dalla non esatta conoscenza della tipologia di distretto indagato; pertanto, alfine di avere l’esatta conoscenza dell’attività resa, si rende necessario modificare la D.G.R. n. 73-13176 del 26.07.2004, procedendo alla abolizione delle prestazioni codici: 88.38.C; 88.90.4; 88.90.5; 88.90.6; 88.95.A; 88.95.B, 88.95.C;. L’inserimento di tali prestazioni era stato previsto per valorizzare correttamente l’effettuazione di più indagini effettuate sullo stesso paziente nella medesima seduta. Tenuto conto di ciò e tenuto conto che non è possibile effettuare le prestazioni suindicate per le motivazioni suesposte, si stabilisce che, qualora sullo stesso paziente e nella stessa seduta, siano effettuate più indagini di TAC o RMN, il valore tariffario delle prestazioni relative dovrà essere abbattuto del 15%. Al riguardo saranno adottati specifici controlli al momento della validazione del dato da parte della Regione.

Inoltre si ritiene opportuno procedere, con decorrenza 01.01.2005, all’eliminazione delle prestazioni alle quali, causa il loro superamento tecnologico, era stata attribuita una tariffa simbolica di cinque euro finalizzata ad evidenziare la necessità di un superamento della prescrivibilità a carico del S.S.R., considerato proprio la loro non adeguatezza sotto il profilo dell’efficacia e dell’efficienza.

Pertanto alla luce di quanto sopra evidenziato, al fine di evitare comportamenti anomali ovvero la mancata erogazione di prestazioni comunque rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché considerata la necessità di rendere più agevole l’utilizzo del nomenclatore tariffario, risulta necessario procedere alla modifica ed alla integrazione di alcune prestazioni del nomenclatore ambulatoriale approvato con la D.G.R. n. 73-13176 del 26 luglio 2004, indicate nell’allegato 1) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza ha espresso parere favorevole in data 24 novembre 2004, con che sia individuata a parte la tariffa relativa alla prestazione anestesiologica effettuata in caso di esami contrastografici.

Ritenuto di far proprio quanto espresso dal Consiglio Regionale di Sanità e Assistenza, si stabilisce che per le prestazioni di cui ai seguenti codici: 87.03.1, 87.03.3, 87.03.6, 87.03.8, 87.41.1, 87.71.1, 88.01.2, 88.01.4, 88.01.6, 88.38.2, 88.38.4, 88.38.7, 88.91.2, 88.91.4, 88.91.7, 88.92.1, 88.92.4, 88.92.7, 88.92.9, 88.93.1, 88.94.2, 88.94.3, 88.94.4, 88.94.B, 88.95.2, 88.95.5, in caso di utilizzo del medico anestesista, la struttura erogatrice potrà codificare anche la prestazione cod. 89.01, per il riconoscimento tariffario del medico anestesista utilizzato durante la prestazione.

La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore,

vista la D.G.R. n. 73-13176 del 26 luglio 2004,

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare la modifica ed integrazione di alcune prestazioni del nomenclatore ambulatoriale di cui alla D.G.R. n. 73-13176 del 26 luglio 2004 “Aggiornamento del nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili, nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale, dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture sanitarie e dai professionisti privati accreditati e provvisoriamente accreditati”, indicate nell’allegato 1) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che per le prestazioni di cui ai seguenti codici: 87.03.1, 87.03.3, 87.03.6, 87.03.8, 87.41.1, 87.71.1, 88.01.2, 88.01.4, 88.01.6, 88.38.2, 88.38.4, 88.38.7, 88.91.2, 88.91.4, 88.91.7, 88.92.1, 88.92.4, 88.92.7, 88.92.9, 88.93.1, 88.94.2, 88.94.3, 88.94.4, 88.94.B, 88.95.2, 88.95.5, in caso di utilizzo del medico anestesista, la struttura erogatrice potrà codificare anche la prestazione cod. 89.01, per il riconoscimento tariffario del medico anestesista utilizzato durante la prestazione;

- di stabilire che, qualora sullo stesso paziente e nella stessa seduta, siano effettuate più indagini TAC o RMN, il valore tariffario delle prestazioni relative dovrà essere abbattuto del 15%. Al riguardo saranno adottati specifici controlli al momento della validazione del dato da parte della Regione.

La presente deliberazione sarà pubblicata, comprensiva della premessa e dell’allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)