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Bollettino Ufficiale n. 08 del 24 / 02 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n. 77-14511

Direttive e linee guida per l’applicazione della disciplina contrattuale dei compensi professionali agli avvocati della Struttura Speciale Avvocatura

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di fornire le seguenti direttive e linee guida per la disciplina della corresponsione dei compensi professionali agli avvocati in servizio presso l’Avvocatura, così come di seguito specificati:

a) le norme contrattuali ed i nuovi principi definitori dell’istituto indicano che, con il deposito della sentenza favorevole, matura, per gli avvocati, il diritto al compenso professionale;

b) per sentenze favorevoli s’intendono quelle che in qualunque stadio e grado di giudizio definiscono la lite decidendo nel merito e quelle che, pur non pronunciandosi sul merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l’Amministrazione (sentenze che dichiarino la nullità o irrecevibilità del ricorso, sentenze che dichiarano l’estinzione del giudizio, sentenze di perenzione, sentenze che pronunciano l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, per carenza di interesse, per mancata comparizione delle parti); sono anche ricompresi i procedimenti cautelari (ordinanze del giudice), non anche le decisioni stragiudiziali intervenute prima del giudizio o in corso di giudizio (es. transazioni stragiudiziali o giudiziali); rilevano parimenti le sentenze anche solo parzialmente favorevoli;

c) per la liquidazione dei compensi, gli avvocati redigono apposite notule applicando i minimi tariffari. Le medesime sono decurtate di una percentuale pari al 20% dell’importo della notula stessa in considerazione degli oneri generali di funzionamento dell’Avvocatura;

d) per le cause associate (incarico defensionale assunto congiuntamente ad un legale esterno) le notule sono redatte con riferimento all’attività in concreto prestata dal legale interno appositamente documentata;

e) i compensi professionali sono ripartiti in parti uguali tra tutti gli avvocati in servizio presso l’Avvocatura; è comunque richiesta la permanenza in servizio presso la stessa Struttura Speciale dal 1 gennaio dell’anno precedente la distribuzione dei compensi; ad esempio, per partecipare alla attribuzione dei compensi nell’anno 2005, l’avvocato deve essere stato in servizio presso l’Avvocatura già dall’1.1.2004;

f) gli importi contenuti nelle notule, costituenti i diritti e gli onorari relativi all’attività professionale concernente l’assistenza, la difesa e la rappresentanza della Regione (svolta dagli avvocati innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, con esclusione dei collegi arbitrali e di conciliazione), decurtati del 20%, alimentano il Fondo Avvocatura nel quale confluiscono le quote connesse ai compensi professionali spettanti agli avvocati per le cause concluse con sentenza favorevole o anche solo parzialmente favorevole;

g) il Fondo è comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione;

h) l’importo annuo individuale, al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, dei compensi professionali non può essere superiore, per il singolo avvocato, ad un valore differenziale tra l’importo corrispondente alla retribuzione di posizione nella misura massima, erogata nell’anno solare di riferimento, ai dirigenti responsabili di settore più la retribuzione di risultato (nell’importo contrattuale garantito pari al 15% della retribuzione di posizione) e la retribuzione di posizione del dirigente in posizione di staff tecnico-professionale ovvero nel caso di avvocato inquadrato nella posizione di staff ad alta professionalità tra l’importo corrispondente alla retribuzione di posizione nella misura massima, erogata nell’anno solare di riferimento, ai dirigenti responsabili di settore più la retribuzione di risultato (nell’importo contrattuale garantito pari al 15% della retribuzione di posizione) e la retribuzione di posizione del dirigente di staff ad alta professionalità;

i) qualora detto importo ecceda il limite massimo determinato come sopra, la parte eccedente trova imputazione nel Fondo riferito all’anno successivo e viene divisa tra tutti gli avvocati secondo i criteri enunciati nel presente atto;

l) ai fini della liquidazione dei compensi in questione nell’anno successivo a quello interessato dai compensi, il Direttore dell’Avvocatura procede alla quantificazione del Fondo ed alla ripartizione dei compensi individuali al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione, tenendo conto dei tetti previsti alla lettera h) delle presenti linee guida.

In via transitoria verranno assunti provvedimenti separati di ripartizione per ciascun anno a decorrere dai compensi riferiti all’anno 2000;

m) nella fase a regime, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro dell’avvocato (in data antecedente la fase di liquidazione dei compensi professionali) che abbia comunque maturato il diritto al compenso sarà, comunque, necessario computare e corrispondere con le somme presenti nel Fondo gli importi relativi ai compensi spettanti, per intero se, nell’anno precedente, sia risultato in servizio per più di un semestre, in caso contrario, in modo proporzionalmente ridotto in ragione della effettiva permanenza in servizio;

n) le norme contrattuali (art. 37 per i dirigenti e art. 27 per le categorie) prevedono regole di disciplina in ordine alla correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato.

In attuazione delle citate norme contrattuali, con il presente atto si rinvia a quanto già oggetto di accordi decentrati per gli avvocati dirigenti (accordo dell’8 aprile 2002 recepito con D.G.R n. 1-5799 del 15.4.2002, con accordo sottoscritto il 20.1.2003 e recepito con D.G.R n. 50 - 8295 del 27 gennaio 2003 e protocollo di intesa sottoscritto il 26 gennaio 2004, recepito con D.G.R. n. 22 - 11629 del 2.2.2004.

Per le categorie non essendo mai stata contrattata la materia, si rinvia a specifica contrattazione con le OO.SS e RSU aziendale che definisca tale aspetto senza sospendere, tuttavia, l’entrata in vigore e l’applicazione del presente atto deliberativo.

In attesa dell’accordo sindacale verranno comunque corrisposti i compensi professionali, fatti salvi gli eventuali conguagli;

o) in considerazione del lungo tempo trascorso dall’applicazione del precedente contratto al nuovo senza che gli avvocati abbiano percepito le spese liquidate spettanti, né quelle liquidate, incassate e compensate in base al nuovo, e in considerazione pertanto del fatto che l’ultimo compenso percepito relativamente alle spese liquidate e incassate vigente la precedente normativa contrattuale risale all’anno 2000, nel quale sono stati appunto distribuiti - in base al criterio dell’avvenuto svolgimento con continuità di funzione di avvocato e iscritto all’albo speciale dalla data di affidamento incarico difensivo con delibera alla data di incasso delle spese liquidate - i compensi relativi alle spese incassate nel 1999 e riferite a sentenze depositate nel l999 e negli anni precedenti - si rende necessario prevedere la seguente norma transitoria di passaggio dal vecchio criterio al nuovo: le spese liquidate da sentenze anteriori all’anno 2000, saranno distribuite tra gli avvocati in servizio (con relativa iscrizione all’albo speciale) alla data di deposito della sentenza;

p) l’avvocato compila la notula indicando i compensi professionali dovuti esclusivamente in riferimento all’attività professionale effettivamente prestata; nel caso in cui in una causa, dall’anno 2000 in poi, si sia verificato il subentro di un avvocato diverso dal titolare originario che è cessato dal servizio prima del deposito della sentenza, il diritto di emettere la parcella sorge unicamente in capo all’avvocato subentrante in servizio alla data di deposito della sentenza;

q) le modalità di cui al presente atto possono formare oggetto di revisione, anche in connessione con gli altri sistemi incentivanti, in particolare quelli discendenti dall’applicazione della legge Merloni, L. 109/94 e s.m.i.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)