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Bollettino Ufficiale n. 08 del 24 / 02 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 87-14802

LR. n. 9/04 art. n. 34 sexies. Bando di concorso “Abitazioni per Anziani in Piemonte”. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni espresse nella premessa,

- di approvare il bando di concorso denominato “Abitazioni per anziani in Piemonte” allegato alla presente deliberazione;

- La copertura finanziaria del programma approvato con la presente deliberazione, pari ad un investimento di 7 milioni di euro, è prevista all’U.P.B. 10.04.2 - cap. 26244 per l’anno 2005 del Bilancio pluriennale 2004-2006;

- di stabilire che una quota della disponibilità finanziaria totale, pari ad 40.000,00 euro, sia destinata ad azioni coordinate che prevedano la pubblicizzazione del programma oggetto della presente deliberazione e dei contributi e incentivi regionali per l’edilizia, al fine di accrescere le possibili sinergie e quindi l’efficacia del programma stesso nei confronti dell’utenza finale; tali azioni che saranno definite con successivo provvedimento, saranno coordinate dalle Direzioni regionali della Comunicazione Istituzionale ed Edilizia;

- di stabilire che le Amministrazioni comunali, entro due mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione, dovranno far pervenire la domanda di partecipazione al bando di concorso alla Regione Piemonte - Direzione Edilizia - Settore Programmazione e Localizzazione delle Risorse - Via Lagrange, 24 -10122- Torino.

- di demandare alla Direzione Regionale Edilizia - Settore Programmazione e Localizzazione delle Risorse l’adozione della modulistica da utilizzare da parte dei Comuni per la partecipazione al bando di concorso.

Avverso la presente deliberazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata, unitamente all’allegato che ne fa parte integrante e sostanziale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R n° 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

BANDO ABITAZIONI PER ANZIANI IN PIEMONTE

Articolo 1

La Regione Piemonte promuove la realizzazione di residenze al servizio degli anziani ultra sessantacinquenni autosufficienti e a tale fine, stanzia a favore dei Comuni, 7 milioni d’Euro per recuperare fabbricati loro disponibili, che vengono destinati per tale utilizzo, mantenendone lo specifico uso per almeno 20 anni. Il vincolo d’uso potrà estinguersi anticipatamente con la restituzione delle risorse regionali erogate con il presente bando. Alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente bando, il Comune deve avere la disponibilità del fabbricato per il quale chiede il contributo.

I contributi regionali saranno concessi per consentire, agli assegnatari, di versare un canone annuo di locazione che, non superiore al 4,50% del costo di 40.000,00 euro riconosciuto quale costo globale dell’intervento per il recupero dell’alloggio, sarà stabilito dall’Amministrazione Comunale, sulla base delle condizioni socio-economiche dei locatari, avendo a riferimento i canoni di edilizia sovvenzionata.

Il contributo regionale sarà utilizzato, dai Comuni, per abbattere i costi occorrenti per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, come definiti dal D. Lgs. 380/01 e s.m.i., riferiti ai fabbricati da assegnare ai soggetti indicati dal presente bando.

Il contributo è di 14.000,00 Euro per ogni alloggio che sarà recuperato. Tale somma sarà versata alla Tesoreria del Comune in due soluzioni di pari importo all’inizio e alla fine dei lavori, previo stanziamento da parte dell’Amministrazione Comunale delle altre risorse occorrenti per assicurare la realizzazione dell’intervento. Qualora l’intervento non sia stato attuato, il contributo sarà revocato.

Ogni Comune potrà presentare una sola domanda anche riguardante più fabbricati.

La domanda comunale non potrà presentare a contributo, un numero d’alloggi superiore a 6, qualora a partecipare sia un Comune con popolazione non superiore a 10.000 abitanti. Per i Comuni con popolazione residente oltre i 10.000 abitanti, il numero massimo d’alloggi non potrà essere superiore a 8. I Comuni capoluogo di provincia potranno prevedere un massimo di 12 alloggi, elevati a 18 per la città di Torino.

Qualora il numero di unità abitative per le quali si richiede il finanziamento non corrisponda alla totalità degli alloggi componenti il fabbricato, l’intervento di recupero dovrà interessare l’intero stabile almeno nelle parti comuni.

Gli alloggi per i quali si chiede il contributo regionale dovranno avere una superficie utile il cui valore medio dovrà essere compreso tra 50 e 65 mq ed ogni alloggio dovrà essere in grado di accogliere due persone (coppia d’anziani, due anziani singoli o anziano solo con accompagnatore). Le soluzioni progettuali con un numero di alloggi da realizzare superiore a 12, per i livelli prestazionali, le caratteristiche dimensionali, la dotazione d’impianti, si deve fare riferimento al “Disciplinare tecnico” per la realizzazione degli alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000, approvato con D.M. del 29 maggio 2002 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2002.

I lavori per i quali si richiede il contributo regionale, non dovranno essere iniziati alla data di pubblicazione del presente bando. I predetti alloggi non dovranno essere già stati destinatari di fondi pubblici, fatti salvi quelli previsti dalla L. 21/2001.

I soggetti ammessi all’assegnazione degli alloggi assistiti dal contributo del presente bando, dovranno possedere, oltre ad un’età superiore a sessantacinque anni alla data di assegnazione, i requisiti richiesti per l’assegnazione degli alloggi d’edilizia agevolata, con reddito convenzionale non superiore a 23.315,00 euro aggiornato annualmente dalla Regione Piemonte ovvero, nel caso il Comune decida di applicare i canoni previsti dalla vigente normativa d’edilizia sovvenzionata, i requisiti richiesti per tale tipologia d’edilizia. In via eccezionale il Comune potrà utilizzare fino al 50% di dette unità abitative, per locazione temporanea di soggetti socialmente ed economicamente deboli anche non ultra sessantacinquenni.

Gli interventi finalizzati al recupero, presentati dai Comuni piemontesi al bando nazionale denominato “anziani degli anni 2000", saranno considerati prioritari nell’attribuzione delle risorse previste dal presente bando. Soddisfatta tale priorità, seguiranno in ordine decrescente, quelle successivamente elencate. Qualora i Comuni decidano di applicare, per gli alloggi proposti a contributo, canoni di locazione non superiori a quelli previsti per l’edilizia sovvenzionata, l’intervento sarà considerato prioritario ai fini dell’attribuzione dei fondi regionali. A parità di posizione saranno considerati prioritari gli interventi localizzati nel centro storico, quindi seguiranno gli interventi ubicati nei nuclei di antica formazione o negli abitati consolidati. In caso di ulteriore parità di posizione, saranno finanziati prioritariamente gli interventi previsti nei Comuni con popolazione non superiore a 2000 abitanti.

Infine, in caso di nuova parità di posizione nella selezione sopra specificata, saranno prioritari gli interventi proposti dai Comuni nei quali è più elevato il rapporto “anziani ultra sessantacinquenni/residenti” e, in caso d’ulteriore parità, sarà prioritario l’intervento localizzato nel Comune in cui maggiore è il rapporto tra gli anziani ultra sessantacinquenni che hanno presentato domanda di una abitazione di edilizia residenziale pubblica e la richiesta complessiva di tali abitazioni.

Qualora residuino risorse, gli interventi finalizzati alla riconversione di scuole o di altri edifici pubblici localizzati in ambiti esterni al centro storico o al nucleo di antica formazione o negli abitati consolidati, saranno finanziati prioritariamente, applicando le stesse modalità di selezione riportate ai precedenti capoversi.

Ai fini del presente bando, i dati riferiti alla popolazione, agli anziani e ad ogni altro riferimento statistico, sono quelli disponibili dall’ultimo censimento ISTAT mentre, con riferimento alla richiesta di abitazioni di edilizia residenziale pubblica, i dati utilizzabili sono quelli formalmente registrati nel Comune per l’anno 2004 alla data del 31 dicembre.

I Comuni, entro due mesi dalla pubblicazione del presente bando, dovranno far pervenire la proposta di partecipazione comunale, compilata sulla specifica modulistica approvata dalla Regione, al seguente indirizzo: Regione Piemonte - Direzione Edilizia - Settore Programmazione e Localizzazione delle Risorse - Via Lagrange 24 - 10122, Torino, riportando sulla busta la seguente dicitura: Bando per la realizzazione di residenze per anziani in Piemonte - 01 -.

Le proposte comunali pervenute fuori termine sono escluse. Non fa fede la data del timbro postale.

Il Dirigente del Settore Programmazione e Localizzazione delle Risorse della Direzione regionale dell’Edilizia, provvederà alla formazione della graduatoria e all’attribuzione delle risorse.

Ai Comuni finanziati sarà inviata la Comunicazione Ufficiale di Finanziamento dal cui ricevimento decorrerà il termine di 12 mesi per iniziare i lavori, che dovranno essere conclusi entro i successivi 24 mesi, pena la decadenza dal beneficio e la restituzione dell’eventuale acconto erogato.

Articolo 2

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che il trattamento dei dati personali forniti con la presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso o comunque acquisiti dalla Regione Piemonte o dall’amministrazione comunale è finalizzato unicamente all’espletamento del procedimento e delle attività connesse per la concessione dei contributi disposti dal bando di concorso. Il trattamento dei dati avverrà anche con l’utilizzo di procedure informatizzate (anche con il supporto di Enti che forniscono alla Regione Piemonte ed ai Comuni i servizi elaborativi esclusivamente nell’ambito del procedimento) nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità comprensive anche della comunicazione istituzionale.

Il conferimento dei dati richiesti dal bando di concorso è obbligatorio per la valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla selezione pubblica. Ai soggetti partecipanti al bando di concorso sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Piemonte o all’amministrazione comunale.

Articolo 3

Il Comune è obbligato a:

1) reperire l’eventuale provvista finanziaria dalla Cassa Depositi e Prestiti o dagli Istituti di Credito che hanno definito accordi con la Regione Piemonte, al fine di conseguire un minor costo complessivo dell’intervento e quindi ridurre l’aggravio economico a carico dei destinatari. Tale obbligo è fatto salvo in caso di migliori condizioni di costo del denaro;

2) esporre, a cura e spese del Comune, in modo visibile da strada principale, all’apertura del cantiere sede dell’intervento costruttivo finanziato, un cartello di misure non inferiori a m. 2,00x1,00 contenente le seguenti informazioni minime:

Regione Piemonte - Assessorato Edilizia residenziale pubblica - Direzione edilizia - Via Lagrange, 24 - Torino - tel. 011.43211

sito internet: http://www.regione.piemonte.it/edilizia/index.htm

Intervento di edilizia residenziale realizzato con contributo pubblico regionale - Alloggi destinati alla locazione a cittadini anziani ultra sessantacinquenni;

3) a cura e spese del Comune, in caso di realizzazione di stampati informativi e pubblicitari, obbligo di inserimento , in modo ben visibile, del marchio della Regione Piemonte e dicitura “ intervento realizzato con finanziamento pubblico regionale”, nonché posizionamento di targa di dimensioni minime di cm. 40x20 in ottone da posizionare all’ingresso dell’edificio fronte strada, con marchio della Regione Piemonte e dicitura “ intervento realizzato con finanziamento pubblico regionale”.

4) fornire alla Regione Piemonte, a cura e spese del Comune, materiale fotografico nonché il progetto definitivo (formato in digitale).

Articolo 4

Il richiedente dovrà indicare, nella domanda di finanziamento, in quale sede intende ricevere le comunicazioni formali, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

La compilazione e l’inoltro della domanda non costituisce per il richiedente alcun titolo per beneficiare dei finanziamenti e non impegna, in alcun modo, la Regione Piemonte all’eventuale concessione delle agevolazioni.

Tutti i termini temporali contenuti nel presente bando (non fa fede la data del timbro postale), sono considerati perentori, pena la decadenza di diritto dalla richiesta di finanziamento pubblico regionale.

La Determinazione Dirigenziale n. 24/2005, Codice 18.4, relativa alla D.G.R. sopra riportata, è pubblicata su questo Bollettino Ufficiale nell’apposita Sezione (ndr)