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Bollettino Ufficiale n. 08 del 24 / 02 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Grugliasco (Torino)

Decreto n. 1/2005. Espropriazione per pubblica utilità - Indicazione della misura dell’indennità a titolo provvisorio -Acquisizione di beni immobili per la realizzazione dell’ ampliamento e urbanizzazione di strada parallela alle F.S. S.p.A. da str. Campagnola al c.so C. Allamano, siti nel Comune di Grugliasco - Ente espropriante: Comune di Grugliasco

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1 - L’indennità da corrispondere, ai sensi dell’art. 5 bis della legge n. 359/92, agli aventi diritto per l’espropriazione dei beni immobili in Grugliasco necessari per la realizzazione di strada parallela lungo le F.S. S.p.A. da str. Campagnola a c.so C. Allamano, indicata nella perizia di stima redatta dal geom. Giorgio Bajma, con studio a Torino in c.so G. Matteotti 31, allegata al presente decreto.

Art. 2 - Il Sindaco del Comune di Grugliasco è incaricato della notifica del presente decreto agli espropriandi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, dandone comunicazione al Presidente della Giunta Regionale. I proprietari espropriandi, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, devono comunicare al Sindaco del Comune di Grugliasco se intendono accettare l’indennità con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data dell’ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

Art. 3 - Il soggetto espropriando, ai sensi dell’art. 5 - bis della legge n. 359/92, può convenire la cessione volontaria del bene in ogni fase del procedimento espropriativo e in tal caso non verrà applicata la riduzione del 40% sull’indennità spettante.

Art. 4 - Ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 504/92, l’indennità accettata o convenuta non può essere superiore al valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dall’ espropriando ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili. Qualora il valore dichiarato risulti superiore all’indennità come sopra determinata, la differenza fra l’importo dell’imposta pagata e quella risultante dal computo effettuato sulla base dell’indennità, sarà rimborsata al soggetto espropriato da parte dell’ente espropriante. Tale rimborso spetta per un periodo massimo di cinque anni.

Art. 5 - All’atto della corresponsione della somma spettante a titolo di indennità di esproprio sarà operata la ritenuta d’imposta di cui all’art. 11 della legge 30.12.1991 n. 413.

Art. 6 - Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sulla Gazzetta Ufficiale e all’Albo Pretorio di questo Comune.

Il Dirigente
Massimo Porchietti