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Bollettino Ufficiale n. 08 del 24 / 02 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Tagliolo Monferrato (Alessandria)

Statuto comunale (Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 13 gennaio 2005)

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Tagliolo Monferrato è Ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

3. Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni attribuite e/o delegate dalle leggi statali e regionali.

Articolo 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione ai fini del bene collettivo con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione.

3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) superamento degli squilibri economici, sociali, etnici, religiosi e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica;

c) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;

d) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

e) diffusione dello sport, avvicinamento della popolazione alla cultura, ritenendo entrambi educativi;

f) tutela delle categorie più deboli della popolazione, in particolare modo gli anziani, favorendo le condizioni affinché possano rimanere nel proprio nucleo famigliare;

g) tutela, promozione e garanzia dei diritti dei cittadini;

h) erogazione di servizi sempre crescenti per quantità e qualità, compatibilmente alle risorse finanziarie;

i) assistenza alla popolazione;

l) promozione di azioni positive per favorire le pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, valorizzando le differenze di genere nel pensiero, nelle esperienze, nelle esigenze e nei bisogni;

m) rendere effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa, attraverso una informazione completa ed accessibile;

n) valorizzazione delle risorse di economia rurale anche mediante la promozione di iniziative connesse a forme di agricoltura biologica e di utilizzo delle risorse eque e sostenibili.

4. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati della persona umana, ripudia la guerra come metodo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli, riconoscendo nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli. A tal fine il Comune promuove una cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione e con il sostegno alle associazioni che promuovono la solidarietà con le persone e le popolazioni socialmente deboli. Il Comune promuove l’inserimento e l’integrazione delle diverse etnie presenti sul territorio comunale.

Articolo 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, in coerenza con gli orientamenti comunitari, statali, regionali e provinciali.

2. Nell’esercizio dell’attività di programmazione, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali, professionali ed economiche rappresentative di interessi collettivi e diffusi della cittadinanza alla formazione delle proprie scelte ed alla verifica della coerente attuazione del programma e delle sue modifiche ed integrazioni.

3. L’organizzazione degli uffici e dei servizi, l’utilizzazione delle risorse umane e del patrimonio del Comune sono orientate alla soddisfazione delle domande e dei bisogni dei cittadini e sono improntate a criteri di responsabilità di trasparenza e della più diffusa partecipazione ed informazione dell’azione amministrativa, in coerenza con il principio della distinzione tra le funzioni politico-amministrative e quelle di gestione.

4. I rapporti con gli altri Comuni, con le Province e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia

5. Il Comune, per mezzo dei propri rappresentanti, partecipa alla amministrazione della Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese e del Parco Naturale Capanne di Marcarolo.

Articolo 4
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dai seguenti nuclei abitati: Crocera, Mongiardino, Caviggi, San Pietro, Masseria, Gambina, Varo, Pessino, Pianomoglia, Grossi, Roveta, Cherli - Cadilana, Villaggio Primavera, Regione Bosi Berretta.

2. Il territorio del Comune si estende per Ha. 2.591 ed è confinante con i Comuni di Silvano d’Orba, Ovada, Lerma, Casaleggio Boiro, Bosio, Rossiglione, Belforte Monferrato.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Roma n. 2.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale: in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, purché nell’ambito del territorio comunale.

5. La modifica delle denominazioni delle borgate, frazioni e nuclei abitati del Comune può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

6. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione e a condizione che la popolazione interessata sia chiamata ad esprimere la propria volontà mediante referendum.

Articolo 5
Albo pretorio

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza.

2. Il Sindaco individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

4. Il segretario cura l’affissione degli atti di cui al comma 2° avvalendosi del personale comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Articolo 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Tagliolo Monferrato (stemma D.P.C.M. del 1 marzo 1955).

2. Nelle cerimonie ufficiali e nelle altre pubbliche ricorrenze, il Comune può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. del 1 marzo 1955.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

4. San Carlo Borromeo è il patrono del Comune di Tagliolo Monferrato; la festa patronale ricorre il 4 novembre.

TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE

Articolo 7
Organi

1. Gli organi del Comune sono il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 8
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico ammini-strativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Il Consiglio comunale ha autonomia organiz-zativa e funzionale.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

5. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, persegue il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

6. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di insediamento, sono presentate dal Sindaco le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla Statuto e/o dal regolamento. In casi di particolare e straordinaria importanza generale il Consiglio Comunale può essere convocato in seduta aperta, con la partecipazione ed il diritto di parola dei rappresentanti di associazioni, enti ed istituzioni e singoli cittadini. In tali casi il Consiglio può riunirsi in una sede diversa dal Palazzo Comunale purché nel territorio del Comune. Il quorum strutturale per la validità delle sedute, salvi i casi espressamente disciplinati da specifiche norme, è della metà dei componenti assegnati per legge all’ente senza computare a tale fine il Sindaco.

Articolo 9
Sessioni e convocazioni

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno sette giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie, almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del consiglio con il relativo ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del dipendente comunale che effettua la consegna.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è già stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno sei giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. In caso di assenza o impedimento del Sindaco le funzioni di Presidente delle sedute consiliari sono assunte dal Vice Sindaco ovvero, in caso di sua assenza, impedimento o impossibilità per norma di legge, dal Consigliere Anziano come definito al successivo art. 12.

Articolo 10
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento la composizione nel rispetto del criterio proporzionale e l’eventuale pubblicità delle sedute. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti delle forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.

Articolo 11
Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) la nomina del Presidente della commissione;

b) le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

c) forme per l’esternazione dei lavori, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell’organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

Articolo 12
Consiglieri

l. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto la maggiore cifra individuale. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e/o straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 07/08/1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, sottoscritte ed indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano immediatamente efficaci. La relativa surroga deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Articolo 13
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di cui al primo comma sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni e/o enti dipendenti, le notizie e le informazioni utili all’espletamento del loro mandato. I consiglieri sono tenuti al segreto d’ufficio nei casi stabiliti dalla legge.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Articolo 14
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato la maggiore cifra individuale.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti.

Articolo 15
Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa. Collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza. La Giunta adotta tutti gli atti, non riservati dalla legge al Consiglio, al Sindaco, al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei Servizi, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico e amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Articolo 16
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero assessori non inferiore a due e non superiore a quattro, di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

2. Gli assessori possono essere scelti tra i consiglieri oppure tra cittadini non facenti parte del consiglio, purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere..

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

4. Agli assessori esterni si applicano le norme sull’aspettativa, permessi ed indennità degli amministratori comunali.

Articolo 17
Nomina

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alla loro elezione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro trenta giorni gli assessori dimissionari o revocati.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

5. Le dimissioni dalla carica di assessore hanno effetto dalla presa d’atto del Sindaco che deve avvenire entro trenta giorni dalla data di presentazione.

Articolo 18
Funzionamento della Giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Ad esse il Sindaco può, di volta in volta, secondo gli argomenti da trattare e per soli fini illustrativi, invitare i responsabili dei servizi dell’ente, consulenti esperti, rappresentanti di altri Enti Pubblici o Associazioni, i quali non saranno, comunque, presenti alla votazione.

Articolo 19
Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore se nominato o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, tra l’altro, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) approva i progetti di opere pubbliche qualora gli stessi non comportino variante agli strumenti urbanistici e qualora gli interventi siano stati già previsti nei documenti programmatici già approvati dal Consiglio Comunale

b) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;

d) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessati;

e) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

f) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

g) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per i referendum, cui è rimesso l’accerta-mento della regolarità del procedimento;

h) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

i) autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;

l) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

m) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il Direttore, se nominato, e il Segretario;

n) determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;

o) approva il piano delle risorse e degli obiettivi su proposta del direttore, qualora nominato;

p) definisce i criteri per l’erogazione di contributi;

q) adotta gli atti di sua competenza in materia tariffaria e tributaria locale

Articolo 20
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati con arrotondamento all’unità superiore ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressa-mente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta privata.

4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, è curata dal segretario comunale. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompati-bilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta Comunale sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 21
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede nei termini di legge alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Articolo 22
Attribuzioni amministrative

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del Comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base alle esigenze dell’ente, secondo i principi e criteri previsti dallo Statuto e dal regolamento.

Articolo 23
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza può acquisire direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministra-tive sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi e società apparte-nenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Articolo 24
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri, purché gli argomenti proposti da inserire all’ordine del giorno siano di competenza del Consiglio secondo le disposizioni di legge vigenti;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio se ed in quanto di competenza consiliare.

Articolo 25
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco, è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 26
Principi di azione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli e/o associati e della popolazione della Comunità all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Il Comune, nel rispetto del principio di sussidiarietà favorisce ed incentiva le forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini e/o partecipanti alla Comunità ad intervenire nel procedimento amministrativo

3. La partecipazione è un diritto della popolazione della Comunità, nella quale sono compresi:

a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;

b) i cittadini residenti nel comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni di età;

c) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti all’anagrafe da almeno tre anni;

d) i soggetti che esercitano nel comune stabilmente la propria attività di lavoro, professionale e/o imprenditoriale.

Articolo 27
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Articolo 28
Diritti delle associazioni

1. Le scelte amministrative che incidono sull’attivi-tà delle associazioni registrate devono essere precedute dall’acquisizione di pareri, non vincolanti, espressi dagli organi collegiali delle stesse.

2. I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta dei predetti pareri.

Articolo 29
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economi-ci da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell’apposito albo regionale; l’erogazione dei contributi e le modalità di collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro e/o in natura dall’ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Articolo 30
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

Articolo 31
Consulte

1. Al fine di promuovere la partecipazione politica e/o sociale e per valorizzare l’autonoma aggregazione dei cittadini e della popolazione della Comunità intorno a problematiche di interesse diffuso, possono essere istituite, per iniziativa del Consiglio Comunale o su richiesta di almeno il 7% della popolazione residente, le consulte, per temi specifici o ambiti amministra-tivi, quali ad esempio l’economia, il lavoro, le attività sociali, le tematiche ambientali, o per fasce di popolazione portatici di problematiche specifiche (ad esempio la consulta dei cittadini stranieri, degli anziani, dei giovani). In sede di istituzione con apposita disciplina regolamentare sono fissate le modalità di composizione e di funzionamento di ogni consulta.

2. Dovranno, in ogni caso, essere istituite la Consulta delle associazioni di volontariato e la Consulta dei giovani. I membri delle due consulte restano in carica per la durata del mandato amministrativo. Ciascuna consulta elegge il proprio Presidente.

3. Possono essere istituite, previa intesa con i Comuni interessati, consulte territoriali inter-comunali.

Articolo 32
Commissione per le Pari Opportunità

1. Il Consiglio Comunale può istituire la Commissione per le Pari Opportunità fra uomo e donna per il perseguimento delle finalità del presente Statuto. Con disciplina regolamentare, in sede di istituzione, sono stabilite le modalità di costituzione e funzionamento della Commissione.

Articolo 33
Consultazioni Popolari

1. L’Amministrazione Comunale di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi può indire consultazioni della popolazione nella sua generalità o di singole categorie di persone, nelle forme di volta in volta ritenute più idonee e su provvedimenti di loro interesse.

2. La consultazione deve riguardare materia di esclusiva competenza comunale e non può aver luogo in concomitanza con consultazioni elettorali di qualsiasi genere. La consultazione può avvenire attraverso assemblee e sondaggi di opinione mediante questionari o altri mezzi, ivi compresi quelli telematici.

3. La consultazione dovrà essere effettuata nelle fasi del procedimento di un atto amministrativo ed i risultati della stessa dovranno essere menzionati nei conseguenti atti finali.

4. La consultazione è promossa dalla Giunta Comunale, su propria iniziativa o su istanza, vincolante, della metà dei Consiglieri Comunali assegnati o di almeno il 15% dei cittadini elettori del Comune.

Articolo 34
Interrogazioni

1. La popolazione, le associazioni ed altri soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’Amministra-zione.

2. La risposta viene fornita, secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i, dal Sindaco, dal Segretario o dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell’interrogazione stessa.

Articolo 35
Petizioni

1. Tutti i cittadini maggiorenni, anche se non residenti nel territorio comunale, possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 giorni, ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale e la assegna in esame all’organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento.

4. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione all’Albo Preto-rio e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari.

Articolo 36
Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore al 10% avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento.

2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate all’Albo Pretorio e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.

Articolo 37
Comune e partecipazione

1. Il Comune individua nella partecipazione della popolazione alla vita politica e sociale ed alle relative dinamiche decisionali un valore irrinunciabile da ricercare e sostenere attraverso progetti, iniziative e strutture.

2. L’attivazione del meccanismo partecipativo e la sua traduzione in forme progettuali ed in iniziative concrete e condivise sono quindi strettamente vincolate al valore attribuito al coinvolgimento diretto della popolazione e all’importanza del riconoscimento dell’individuo come attore consapevole e responsabile delle scelte relative alla sua comunità di appartenenza.

3. Il Comune si impegna pertanto a garantire la realizzazione di progetti partecipati, costruiti sulla base dei bisogni e tenendo conto delle priorità di intervento indicate dalla cittadinanza.

Articolo 38
Bilancio Partecipativo

1. Il Comune istituisce il Bilancio Partecipativo ed a tal fine istituisce le Assemblee dei Nuclei Abitati e l’Assemblea Municipale, riconoscendo a tali Assemblee il diritto di pronunciarsi in merito ai bisogni ed alle priorità da inserire nel bilancio di previsione del Comune.

2. Il Consiglio Comunale, sulla base dei bisogni e delle priorità emerse in sede di consultazione delle Assemblee, approva le linee guida ed indica le quote di bilancio prioritariamente assegnate al bilancio partecipativo. Può fornire altresì specifiche indicazioni riguardanti i settori di intervento.

3. L’amministrazione e il Consiglio si impegnano ad assumere i successivi atti per l’avvio e l’attuazione delle linee guida emerse dall’Assemblea ed approvate dal Consiglio.

4. Nel caso in cui i bisogni e le priorità emersi nell’ambito delle Assemblee si configurino come proposte la cui possibilità di realizzazione esula dalla specifica competenza comunale, in termini di fattibilità economica e/o di ambito territoriale, il Comune si impegna ad assumere un ruolo di attivazione e coordinamento delle iniziative necessarie presso gli enti pubblici e/o privati competenti.

Articolo 39
Modalità di attuazione

1. Il consiglio comunale disciplina nel Regolamento per l’applicazione del Bilancio partecipativo le modalità di costituzione, convocazione e svolgimento delle predette assemblee e l’intero iter attuativo del Ciclo del Bilancio Partecipativo.

Articolo 40
Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali oppure il Consiglio Comunale possono chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale e regolamenti;

b) personale e sua organizzazione;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

d) bilancio di previsione e rendiconto di gestione.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere motivato adeguatamente e deliberato dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati;

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Articolo 41
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, nei limiti e secondo le modalità di quanto previsto dal regolamento.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario, che ha in deposito l’atto l’interessato può rinnovare la richiesta al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego il provvedimento deve essere adeguatamente motivato sulle ragioni che impediscono la divulgazione dell’atto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

7. Il Comune garantisce, secondo le modalità di legge e nelle forme più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei principi e prescrizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Articolo 42
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del Palazzo Comunale.

3. L’affissione viene curata dal dipendente incaricato e, su attestazione di questi, il Segretario Comunale certifica l’avvenuta pubblicazione.

Articolo 43
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L’Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile del procedimento, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Articolo 44
Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario incaricato o dal Sindaco che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o il Sindaco devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento.

4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all’Amministra-zione istanze, memorie, proposte o produrre documenti nei termini fissati dal regolamento.

Articolo 45
Procedimenti ad impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunica-zione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possono essere pregiu-dicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di esser sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dal Sindaco che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione all’albo pretorio.

Articolo 46
Determinazione del contenuto dell’atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 47
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Articolo 48
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Articolo 49
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le dimensioni e per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società a prevalente capitale pubblico locale, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Articolo 50
Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Articolo 51
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotati di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla Legge, in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Articolo 52
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.

2. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’Amministrazione.

3. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni.

4. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione della istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

5. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Articolo 53
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Sindaco sceglie i rappresentanti del Comune tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

6. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Articolo 54
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale secondo le rispettive competenze, deliberano apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali o altri enti pubblici al fine di fornire in modo coordinato i servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 55
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all’albo pretorio.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Articolo 56
Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o di programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma consiste nel consenso unanime dei legali rappresentanti delle amministrazioni interessate, viene definito ove necessario in un’apposita conferenza ed approvato ai sensi dell’art. 34, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

3. Qualora l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

CAPO I
Uffici

Articolo 57
Principi strutturali e organizzativi

1. L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Articolo 58
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale se nominato ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza ed i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Articolo 59
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso specifico regolamento stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Articolo 60
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.

4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.

CAPO II
Personale direttivo

Articolo 61
Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

3. Nel caso non venga stipulata la convenzione di cui al comma 1, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

Articolo 62
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi, nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività dell’ente, ad attuare gli indirizzi e a perseguire gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Articolo 63
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autoriz-zazioni o concessioni e svolgono tutte le altre funzioni previste dalla legge.

3. Essi rispondono, nei confronti del direttore generale, se nominato, del mancato raggiungi-mento degli obiettivi loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Articolo 64
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il Comune può prevedere, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento degli uffici e dei servizi l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazio-ne, nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. Il Comune, nel caso di vacanza del posto o per altri motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Articolo 65
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO III
Il Segretario Comunale

Articolo 66
Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell’ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

Articolo 67
Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasioni delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

4. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

CAPO IV
Finanza e contabilità

Articolo 68
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 69
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di proporzionalità stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Articolo 70
Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la perizia e la diligenza del mandatario.

7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione.

Articolo 71
Amministrazione dei beni comunali

1. Il responsabile del servizio finanziario provvede alla compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte o modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

Articolo 72
Bilancio comunale e rendiconto della gestione

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto della gestione.

3. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficienza dell’azione del Comune.

Articolo 73
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 74
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati al bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso alla Giunta, da adottarsi sentito il revisore.

3. Per definire in maniera compiuta il complesso sistema dei controlli interni dell’Ente il regolamento individua i metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

4. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

d) l’accertamento degli eventuali differenziali fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 75
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto e in tutte le altre materie di competenza.

2. I regolamenti sono pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente contestualmente alla delibera di approvazione ed in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione di questa; diventano esecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

3. I regolamenti dichiarati urgenti in sede di approvazione del Consiglio o della Giunta, per quelli di propria competenza, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio della deliberazione di approvazione e della contestuale pubblicazione dello stesso.

Articolo 76
Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l’avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell’Interno, per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

4. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la massima conoscibilità e diffusione dello Statuto ai cittadini.

5. Il presente Statuto sostituisce interamente, dal momento della sua entrata in vigore, lo Statuto precedentemente approvato.