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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 2/R

Regolamento regionale recante “Disciplina per l’autorizzazione alla deroga alle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ex articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 6 dicembre 1978, n. 835;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

Visti i decreti legislativi 19 novembre 1997 n. 422 e 31 marzo 1998 n. 112;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000 n. 44, come modificata e integrata dalla legge regionale 15 marzo 2001 n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 28-14744 del 14 febbraio 2005

EMANA

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE “DISCIPLINA PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA DEROGA ALLE DISTANZE LEGALI LUNGO LE FERROVIE IN CONCESSIONE EX ARTICOLO 60 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 LUGLIO 1980 N. 753".

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione all’interno della fascia di rispetto delle ferrovie in concessione ubicate sul territorio della Regione Piemonte, in attuazione delle funzioni e dei compiti amministrativi conferite alla Regione dai decreti legislativi 19 novembre 1997 n. 422 e 31 marzo 1998 n. 112, recepite con legge regionale 26 aprile 2000 n. 44, come modificata ed integrata dalla legge regionale 15 marzo 2001 n. 5, e dall’Accordo di Programma sottoscritto in data 20 dicembre 1999 tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Regione Piemonte in relazione al trasporto ferroviario in concessione al Gruppo Torinese Trasporti (G.T.T.) S.p.A. e Ferrovie Nord Milano Esercizio (F.N.M.E.) S.p.A.

Art. 2.

(Ambito di applicazione e struttura competente)

1. Ai sensi del presente regolamento sono soggette ad autorizzazione, rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di impianti fissi, le costruzioni di manufatti che non rispettano le distanze minime di cui agli articoli 49, 52, 53, 54, 56, 57 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Titolo II

Procedimento autorizzativo

Art. 3.

(Attivazione procedura ed istanza)

1. I soggetti legittimati ad ottenere il rilascio di provvedimenti urbanistico-edilizi, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa, devono richiedere il parere al comune sul cui territorio insiste l’intervento e contestualmente presentare domanda di autorizzazione alla riduzione delle distanze legali, indirizzata alla Regione Piemonte Direzione Trasporti - Settore Viabilità ed Impianti Fissi, per il tramite della Società concessionaria della ferrovia in questione.

2. L’istanza indirizzata alla Regione Piemonte deve essere presentata in quadruplice copia, di cui una conforme a quanto prescritto dalle vigenti leggi in materia di imposta di bollo, e deve contenere:

a) le generalità del richiedente; nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio ecc.) devono essere indicate le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo che è legittimato a presentare la domanda in base allo statuto o ad uno specifico atto deliberativo da indicare nella domanda stessa;

b) la dichiarazione di possesso di titolo idoneo ad eseguire l’intervento oggetto di richiesta;

c) le generalità del progettista con indicazione dell’ordine professionale o collegio di appartenenza ed il numero di iscrizione;

d) l’ubicazione e gli estremi catastali dell’intervento con la specificazione della zona urbanistica in cui ricade l’intervento, nonché l’elenco di tutti i vincoli presenti o la dichiarazione di non presenza di vincoli;

e) il recapito telefonico e l’indirizzo del richiedente e/o del referente per le comunicazioni inerenti la pratica.

3. La domanda e gli atti allegati hanno valore di autocertificazione ai sensi della vigente normativa in materia, rispetto a quanto dichiarato negli stessi.

4. La Regione Piemonte, ricevuta l’istanza da parte del concessionario, dà comunicazione di avvio del procedimento al richiedente.

Art. 4.

(Documentazione tecnico-amministrativa)

1. L’istanza di cui all’articolo 3, deve essere corredata dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:

a) dichiarazione del richiedente in triplice copia controfirmata dal progettista, attestante:

1) la progettazione delle opere e la loro realizzazione eseguite in modo da evitare alla proprietà danni e/o disagi che potrebbero verificarsi per effetto delle vibrazioni causate dal transito dei treni;

2) la consapevolezza che l’intervento ricade nella fascia territoriale di pertinenza dell’infrastruttura ferroviaria istituita dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 e l’impegno a mettere in atto a propria cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal medesimo decreto;

3) la consapevolzza di esporsi, data la vicinanza delle opere richieste alla rotaia e la persistenza della linea ferroviaria, ai disagi che potrebbero derivare in via diretta e/o indiretta da inquinamento acustico, visivo ed atmosferico e di rinunciare a qualsiasi futura pretesa per indennizzi di sorta da parte del gestore dell’infrastruttura ferroviaria o del proprietario, per danni causati o temuti a cose e/o persone riconducibili anche indirettamente alle attività che caratterizzano l’esercizio ferroviario, attuale o di futura istituzione, anche a seguito di interventi di ampliamento o modifica degli impianti ferroviari;

4) la consapevolezza che l’autorizzazione richiesta, di cui all’articolo 2, riguarda esclusivamente le competenze di cui al d.p.r. 753/1980 e non entra nel merito di ogni altra autorizzazione, assenso, nulla osta necessari al progetto;

b) relazione tecnico-descrittiva dell’intervento, con particolare riferimento alle misure adottate per il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459;

c) documentazione fotografica dello stato di fatto con l’individuazione planimetrica delle viste;

d) estratto di mappa catastale con l’indicazione dell’intervento;

e) estratto del P.R.G.C. e relative norme di attuazione, con indicazione dell’intervento, nonché parere tecnico comunale sull’intevento in oggetto;

f) rilievo dello stato di fatto, in caso di ampliamenti, ristrutturazioni o interventi su manufatti esistenti;

g) tavole di progetto comprensive di piante, sezioni e prospetti dell’intervento, con evidenziata la linea ferroviaria interessata e le quote dei manufatti in progetto rispetto alla più vicina rotaia, compreso eventuali balconi, gronde, aggetti, parti seminterrate ecc. Le distanze da riportare sulle tavole sono misurate in proiezione orizzontale e perpendicolarmente all’asse del più vicino binario e dal bordo dello sterro o del rilevato;

h) planimetria e sezione, in scala adeguata e opportunamente quotata, comprendente almeno tutta la fascia soggetta a vincolo ferroviario (evidenziata), con l’illustrazione della viabilità esistente da entrambi i lati della ferrovia (opportunamente quotata), ed i percorsi utilizzabili dai mezzi di soccorso e da eventuali autogru utilizzate per la rimozione o lo spostamento del materiale rotabile ferroviario sviato. Devono essere riportati tutti i manufatti esistenti con l’indicazione delle distanze dai binari e le relative altezze e distacchi;

i) studio sulle emissioni sonore, di polveri e vibrazioni indotte in funzione della velocità di percorrenza attuale e prevista, con dimostrazione della validità degli interventi di mitigazione proposti;

l) studio dell’equilibrio delle scarpate nel caso l’intervento in oggetto ne pregiudichi la stabilità;

m) relazione sugli interventi messi in atto per il corretto smaltimento delle acque di superficie.

2. La documentazione tecnica di cui al comma 1, eccetto quanto individuato alla lettera a), deve essere presentata in quattro copie firmate dal committente e firmate e timbrate dal progettista.

Art. 5.

(Parere del concessionario)

1. La Società concessionaria della ferrovia, esaminata la domanda, esprime, come prescritto dall’articolo 60 del d.p.r. 753/1980, il proprio parere con riferimento alla sicurezza e regolarità di esercizio ferroviario, e lo invia, assieme alle copie degli elaborati tecnico-amministrativi dell’istanza e delle dichiarazioni, alla struttura regionale competente.

2. Il parere è corredato dallo stralcio planimetrico quotato della zona interessata dall’intervento, comprensiva di tutti gli impianti ferroviari esistenti, e, per i tratti di linea a semplice binario, deve individuare la fascia interessata dall’eventuale raddoppio della linea.

3. La Società concessionaria della ferrovia deve dichiarare che l’intervento oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga risulta compatibile con l’eventuale raddoppio o potenziamento della linea, con interventi relativi alla soppressione di passaggi a livello e con la possibilità di apportare migliorie in genere all’infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi.

Art. 6.

(Nulla osta ai fini della sicurezza, parere del comune e rilascio autorizzazione)

1. Il rilascio dell’autorizzazione da parte della struttura regionale competente, è subordinato al nulla osta, ai fini della sicurezza dell’esercizio del trasporto, rilasciato dagli uffici USTIF (Ufficio Speciale Trasporti ad Impianti Fissi) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti per territorio, su richiesta della Regione, ed al parere del comune o dei comuni sul cui territorio insiste l’intervento.

2. Il termine per il rilascio dell’autorizzazione è fissato in 180 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza da parte della struttura regionale competente.

3. Due copie della documentazione presentata per il rilascio dell’autorizzazione sono restituite alla società concessionaria, unitamente al provvedimeno autorizzativo.

4. Copia del provvedimento autorizzativo è trasmessa al comune interessato dall’intervento.

5. E’ a carico della società concessionaria la trasmissione degli atti al richiedente.

Art. 7.

(Documentazione integrativa)

1. Nel caso di documentazione incompleta o giudicata insufficiente dalla struttura regionale competente, l’iter istruttorio della pratica è sospeso con possibilità di richiedere integrazioni tramite la società concessionaria.

Art. 8.

(Conferenza di servizi)

1. Qualora sia necessario acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati che coinvolgono altre amministrazioni pubbliche, il responsabile della struttura regionale competente, può indire una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

Art. 9.

(Sopralluogo di visita)

1. Nel corso dell’istruttoria, è facoltà dei funzionari della struttura regionale competente, procedere alla visita di sopralluogo per l’accertamento della consistenza dei luoghi.

2. Durante la visita è richiesta la presenza della proprietà o di un suo rappresentante.

3. Al termine del sopralluogo è redatto apposito verbale.

Art. 10.

(Sanzioni amministrative)

1. I trasgressori delle norme sulle distanze legali sono soggetti alle sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 63 del d.p.r. 753/1980.

Titolo III

Norme tecniche

Art. 11.

(Criteri generali per il rilascio dell’autorizzazione)

1. Il rilascio di autorizzazione in deroga è subordinata ai seguenti criteri generali:

a) mantenimento della sicurezza della ferrovia;

b) conservazione della ferrovia;

c) possibilità di ampliamento della ferrovia (raddoppio binari, binari di scambio, di incrocio e di precedenza ecc.) da valutare anche in vista di future esigenze di esercizio;

d) possibilità di eseguire opere sostitutive di passaggi a livello;

e) possibilità di apportare migliorie in genere all’infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi;

f) gli interventi non devono determinare servitù nei confronti dell’infrastruttura ferroviaria.

Art. 12.

(Autorizzazione per costruzioni in deroga all’articolo 49 del d.p.r. 753/1980)

1. Il rilascio dell’autorizzazione in deroga per la realizzazione di nuove costruzioni o ricostruzioni di manufatti esistenti, è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

a) presenza, su uno dei due lati della ferrovia, di una strada pubblica corrente in fregio alla sede ferroviaria sempre accessibile per il libero transito e la manovra dei mezzi di soccorso (Vigili del fuoco, ambulanze) e delle macchine operatrici per l’eventuale spostamento o rimozione del materiale rotabile eventualmente sviato; la distanza minima dei nuovi manufatti deve essere la misura maggiore tra:

1) 14 m. a partire dal ciglio esterno della strada;

2) quanto previsto dal codice della strada e dal suo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495);

3) quanto previsto dal P.R.G.C., mentre sull’altro lato della ferrovia la distanza minima non deve scendere al di sotto di 20 m, misurati a partire dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato ferroviario;

b) nel caso in cui non esista una strada in fregio alla sede ferroviaria, si deve garantire l’accessibilità dei mezzi di soccorso e delle macchine operatrici alla sede ferroviaria, lasciando, da entrambi i lati della ferrovia, una fascia di terreno libera da manufatti, avente larghezza non inferiore a 25 m (in proiezione orizzontale, misurati dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati) e lunghezza non inferiore alla larghezza, raggiungibile agevolmente dalla normale viabilità;

c) il manufatto oggetto di riduzione di distanze legali, compresi tutti i suoi aggetti (cornicioni, balconi, ecc.) deve essere compreso tra il piano inclinato di 45 gradi passante per la più vicina rotaia ed il piano del terreno;

d) le distanze ridotte non devono costituire ostacolo alcuno al naturale deflusso delle acque né provocare alterazioni della falda che determinino interferenze con la stabilità della piattaforma ferroviaria o delle opere d’arte;

e) le costruzioni ed i manufatti non devono essere tali da compromettere la stabilità della sede ferroviaria e delle opere annesse, rimanendo da esse indipendenti dal punto di vista statico e funzionale. Si devono prevedere accorgimenti per impedire eventuali effetti indotti. Le opere della sede ferroviaria devono poter essere demolite, modificate o ricostruite, in tutto o in parte, senza soggezioni, vincoli e limitazioni di sorta;

f) nei tratti di linea a mezza costa, deve essere garantita la stabilità globale delle scarpate.

2. Il rilascio dell’autorizzazione in deroga per l’ampliamento di manufatti esistenti è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

a) il manufatto oggetto di riduzione di distanze legali, compresi gli ampliamenti e tutti i suoi aggetti (cornicioni, balconi, ecc.) deve essere compreso tra il piano inclinato di 45 gradi passante per la più vicina rotaia ed il piano del terreno;

b) l’ampliamento deve mantenere inalterata la minima distanza del manufatto rispetto alla più vicina rotaia;

c) l’ampliamento non deve ridurre la possibilità di accesso al sedime ferroviario.

3. Il rilascio dell’autorizzazione in deroga per la ristrutturazione di manufatti esistenti è subordinata al mantenimento dello stato di fatto e non deve determinare nuove servitù nei confronti della ferrovia.

4. Nel caso in cui nel tratto in esame la ferrovia sia costituita da un unico binario, le misure indicate in precedenza devono riferirsi all’infrastruttura comprensiva del potenziamento, come risulta dallo stralcio planimetrico che la società concessionaria deve allegare al proprio parere.

5. In vicinanza dei passaggi a livello la società concessionaria, nell’esprimere il proprio parere, deve tener conto della possibilità di soppressione dei suddetti passaggi a livello o attraverso il raggruppamento di più passaggi a livello o attraverso la realizzazione di opere sostitutive.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 13.

(Atti e provvedimenti successivi all’autorizzazione)

1. In presenza di danni e pregiudizi alla sede ferroviaria durante l’esecuzione dei lavori di costruzione per i quali sia stata autorizzata la deroga delle distanze legali, il provvedimento autorizzativo può essere revocato, anche su richiesta della società concessionaria, con provvedimento della struttura regionale competente.

2. La società concessionaria può richiedere al proprietario e/o aventi causa, anche su invito della Regione Piemonte, adeguamenti alle misure di protezione e sicurezza derivanti da provvedimenti normativi che dovessero entrare in vigore anche successivamente al presente atto.

3. In caso di opere o lavori eseguiti in difformità alla autorizzazione rilasciata, la struttura regionale competente, può disporre la revoca dell’autorizzazione, dandone comunicazione al sindaco del comune in cui ricadono gli interventi.

4. Durante l’esecuzione dei lavori il concessionario ha l’onere della vigilanza alla sede ferroviaria ed agli impianti; eventuali danni o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti in conseguenza alla costruzione a distanza ravvicinata, alla sede o agli impianti medesimi, devono essere immediatamente riparati o rimossi a cura del concessionario ed a spese del proprietario dell’edificio o manufatto e/o aventi causa.

5. Il richiedente, anche tramite il direttore dei lavori delle opere oggetto di autorizzazione di deroga alle distanze legali, deve comunicare alla struttura regionale competente in materia di impianti fissi, l’ultimazione dei lavori dichiarando la conformità degli stessi al progetto autororizzato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì, 14 febbraio 2005

Enzo Ghigo