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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 3.

Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005 - 2007

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Stato di previsione dell’entrata)

1. Il totale generale delle entrate di cui all’allegato A è approvato in euro 15.072.561.335,68 in termini di competenza e in euro 17.444.500.777,28 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell’anno finanziario 2005.

Art. 2.

(Stato di previsione della spesa)

1. Il totale generale delle spese di cui all’allegato A è approvato in euro 15.072.561.335,68 in termini di competenza ed in euro 17.444.500.777,28 in termini di cassa.

2. È autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2005.

3. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l’anno 2005.

Art. 3.

(Autorizzazione alla contrazione di mutui)

1. Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di investimento di cui si autorizza l’impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio finanziario 2005, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui per un importo pari a euro 862.953.505,85.

2. Agli oneri derivanti dall’ammortamento dei mutui di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell’ambito delle disponibilità delle Unità previsionali di base (UPB) 09021 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo I - spese correnti) e UPB 09023 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo III - spese per rimborso di mutui e prestiti) del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007.

Art. 4.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2005 con i prospetti di cui all’articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (Allegato A).

Art. 5.

(Bilancio pluriennale)

1. È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007, allegato alla presente legge (Allegato B).

Art. 6.

(Spese obbligatorie e d’ordine)

1. Sono considerate spese obbligatorie e d’ordine, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18 della l.r. 7/2001, quelle descritte nell’elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.

2. Allo stesso elenco sono aggiunti i capitoli 11180 e 11190.

Art. 7.

(Garanzie prestate dalla Regione)

1. È approvato, ai sensi dell’articolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all’elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 8.

(Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari)

1. È approvato il fondo di cui alla UPB 08032 (Programmazione e statistica - valutazione progetti proposte atti programmazione negoziata - Titolo II - spese di investimento) per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.

2. È approvato il fondo di cui alla UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) per il cofinanziamento dei programmi comunitari.

3. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari.

Art. 9.

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all’articolo 20 della l.r. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell’esercizio finanziario 2005 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in euro 160.000.000,00 ed è iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti).

Art. 10.

(Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2005 è iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati pari ad euro 235.957.948,02 in termini di competenza e di euro 203.374.034,73 in termini di cassa.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2005 è iscritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 27.828.072,08 in termini di competenza e di cassa.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007, per l’anno 2006, è iscritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 730.000.000,00 in termini di competenza.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007, per l’anno 2007, è iscritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 700.000.000,00 in termini di competenza.

5. Dal fondo di riserva di cui ai commi 1, 2, 3, in attuazione al disposto dell’articolo 24 della l.r. 7/2001, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.

Art. 11.

(Utilizzo dell’avanzo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2004)

1. L’avanzo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2004, determinato in euro 353.736.910,52 ed applicato al bilancio di previsione per l’anno 2005, è utilizzato per la copertura del fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti).

Art. 12.

(Variazioni compensative)

1. Per l’anno finanziario 2005 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:

a) siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;

b) occorra, per una migliore definizione delle UPB, spostare i capitoli tra le diverse UPB.

2. La Giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli appartenenti alla stessa UPB ma relativi a diverse leggi regionali elencate nell’Allegato A della legge finanziaria per l’anno 2005. In ogni caso, restano fermi i limiti stabiliti dall’ articolo 24, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

3. Con riferimento alle leggi regionali di cui all’Allegato A della legge finanziaria per l’anno 2005, la Giunta può altresì effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative all’interno della medesima classificazione economica, tra UPB strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto, ovvero tra UPB diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Art. 13.

(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa, delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 14. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 febbraio 2005

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 685

Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005/2007.

- Presentato dalla Giunta regionale il 16 dicembre 2004.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 16 dicembre 2004.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 25 gennaio 2005 con relazione di Pier Luigi Gallarini

- Rinviato in Commissione ex art. 81 del Regolamento consiliare il 28 gennaio 2005.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 31 gennaio 2005 con relazione di Pier Luigi Gallarini.

- Approvato in Aula il 14 febbraio 2005 con 29 voti favorevoli, 9 voti contrari e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 4

- Il testo dell’articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 17. (Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati)

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.

2. Al quadro generale e’ allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unita’ previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell’Unione Europea e dello Stato, con l’indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch’esse in unita’ previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non puo’ essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall’articolo 53, commi 4 e 5.".


Nota all’articolo 6

- Il testo dell’articolo 18 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 18. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Nel bilancio annuale e’ iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti a integrare stanziamenti di spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore, tenendo conto degli impegni gia’ assunti e che si prevede di assumere, nonche’ dei pagamenti che si prevede di effettuare fino al termine dell’esercizio.

2. Sono obbligatorie, in ogni caso, le spese per il personale e per l’ammortamento dei mutui e dei prestiti, nonche’ le spese stanziate per garanzie regionali ed i crediti, non prescritti, il cui pagamento sia richiesto dai creditori.

 3. Le somme di cui al comma 1 sono indicate in apposita deliberazione della Giunta, che ne autorizza il prelievo e l’iscrizione negli stanziamenti dell’unita’ previsionale di competenza mediante proprio provvedimento, ovvero delegando l’adozione del provvedimento di prelievo e di iscrizione all’Assessore competente in materia di bilancio della Regione.

4. La Giunta deve dare comunicazione al Consiglio dei prelievi effettuati dal fondo di riserva contemporaneamente alla emissione del relativo provvedimento.

5. Al bilancio di previsione e’ allegato l’elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unita’ previsionali di spesa.".


Nota all’articolo 7

- Il testo del comma 13 dell’articolo 10 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 10. (Bilancio annuale di previsione)

13. In allegato al bilancio di previsione sono elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.".


Nota all’articolo 9

- Il testo dell’articolo 20 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 20. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Nel bilancio annuale e’ iscritto, tra le previsioni di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire, nel corso dell’esercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. L’ammontare del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa e’ determinato, annualmente, con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a un dodicesimo dell’ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima e dai provvedimenti di variazione del bilancio.

2. I prelievi e le destinazioni dei medesimi a integrazione delle dotazioni delle unita’ previsionali di base della spesa sono disposti con deliberazione della Giunta. La Giunta puo’ delegare all’Assessore competente in materia di bilancio l’adozione dei provvedimenti previsti nel presente comma.".


Nota all’articolo 10

- Il testo dell’articolo 24 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 24. (Variazioni al bilancio)

1. La legge di approvazione del bilancio regionale autorizza le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.

2. Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta sono istituite nuove unita’ previsionali di base di entrata per l’iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione Europea, nonche’ per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

3. La Giunta puo’ effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unita’ previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita’ ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.

4. La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative all’interno della medesima classificazione economica, tra unita’ previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalita’, al fine di assicurare la necessaria flessibilita’ nella gestione delle disponibilita’ di bilancio, la Giunta puo’ essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unita’ previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

5. Ogni altra variazione al bilancio e’ disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.

6. Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dell’anno cui il bilancio si riferisce.

7. La Giunta puo’ disporre variazioni compensative, nell’ambito della stessa o di diverse unita’ previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dell’articolo 15, comma 1. Il relativo provvedimento e’ comunicato al Consiglio.".


Nota all’articolo 12

- Per il testo dell’articolo 24, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) si rinvia alla nota all’articolo 10.


Nota all’articolo 14

- Il testo dell’articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 45. (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)

(Omissis)

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.

(Omissis).".

Allegato (fare riferimento al file PDF) A (articolo 1, 2, 4)

Allegato (fare riferimento al file PDF) B (articolo 5)

Gli allegati contabili relativi alla legge regionale sopra riportata saranno pubblicati in un Supplemento di prossima pubblicazione (ndr)