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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 2.

Legge finanziaria per l’anno 2005.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Tetti di spesa)

1. In applicazione dell’articolo 1, commi 5, 6 e 7, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005), la spesa complessiva della Regione Piemonte per l’anno 2005 non può essere superiore a euro 16.176.836.196,61 in termini di competenza ed a euro 20.139.806.937,81 in termini di cassa.

2. In applicazione delle disposizioni in materia di patto di stabilità interno e in particolare dell’articolo 1, commi 23, 24, 25 e 26 della l. 311/2004, il complesso delle spese regionali non può essere superiore, per la gestione di competenza, a euro 1.045.972.311,38 per le spese correnti ed a euro 1.040.409.477,32 per le spese di investimento.

Art. 2.

(Finanziamento delle spese regionali)

1. In applicazione dell’articolo 3, comma 16 e seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), è escluso il ricorso all’indebitamento per il finanziamento di spese appartenenti a tipologie diverse da quelle ivi elencate.

Art. 3.

(Limitazione alle spese correnti)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla l. 311/2004 ed in attesa della definizione dei criteri applicativi del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) sino al 31 maggio 2005, gli stanziamenti iscritti nelle Unità previsionali di base (UPB) di spesa codificati ‘’regionali’’, sono impegnabili nel limite massimo del 10 per cento.

2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi a: spese obbligatorie; spese per interventi collegati alle calamità naturali; spese per la tutela dell’incolumità pubblica; spese relative alla copertura di contratti già stipulati; spese per la realizzazione dell’evento olimpico 2006, nonché le spese autorizzate da disposizioni legislative approvate al 31 dicembre 2004.

Art. 4.

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003), le leggi regionali di cui all’allegato A sono rifinanziate nell’importo ivi indicato.

Art. 5.

(Estinzione crediti tributari di importo minimo)

1. Non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costitutivi solo di sanzioni amministrative o interessi, maturati sino al 31 dicembre 2002, qualora l’ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, non superi l’importo fissato in euro 16,53.

Art. 6.

(Norma transitoria)

1. Fino alla approvazione, da parte dello Stato, delle disposizioni di finanziamento dei trasferimenti di risorse previsti in favore delle Regioni e degli Enti locali dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), 23 dicembre 1997, n. 469 ( Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale), 29 ottobre 1999, n. 443 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali), non è possibile procedere all’assunzione di impegni, alla effettuazione di variazioni compensative ovvero alla liquidazione di spese sui relativi capitoli del bilancio regionale.

Art. 7.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 febbraio 2005

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n° 688

Legge finanziaria per l’anno 2005.

- Presentato dalla Giunta regionale il 21 dicembre 2004.

- Assegnato alla I commissione in sede referente il 21 dicembre 2004.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 25 gennaio 2005 con relazione di Pier Luigi Gallarini.

- Rinviato in commissione ex art. 81 del Regolamento interno il 28 gennaio 2005.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 31 gennaio 2005 con relazione di Pier Luigi Gallarini.

- Approvato in Aula il 14 febbraio 2005, con emendamenti sul testo, con 28 voti favorevoli , 8 voti contrari.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 1, commi 5, 6 e 7 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge finanziaria 2005) è il seguente :

“ Art.1.

5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l’anno 2005 nell’elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle spese per gli organi costituzionali, per il Consiglio superiore della Magistratura, per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all’Unione europea a titolo di risorse proprie.

7. Le amministrazioni di cui al comma 5, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui ai commi successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 5.".

- Il testo dell’articolo 1, commi 23, 24, 25 e 26 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge finanziaria 2005) è il seguente :

“ Art.1.

23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per l’anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell’anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l’anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.

24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:

a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dai commi da 164 a 188;

c) spese derivanti dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;

d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7;

e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile;

f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonchè quelle sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza.

25. Limitatamente all’anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

26. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e 23 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonchè delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.".


Nota all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 3, commi 16 ,17, 18 e 19 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)” è il seguente :

“Art.3. (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici )

16. Ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l’indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento.

17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l’assunzione di mutui, l’emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non collegati a un’attività patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all’85 per cento del prezzo di mercato dell’attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un’unità indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.

18. Ai fini di cui all’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;

g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all’indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l’istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall’ente l’esplicazione specifica sull’investimento da finanziare e l’indicazione che il bilancio dell’azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l’operazione, relativo all’esercizio finanziario precedente l’operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.".


Nota all’articolo 4

Il testo dell’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 “Legge finanziaria per l’anno 2003" è il seguente :

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell’articolo 8 della l.r. 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L’autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo’ disporre la riduzione o l’aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti."

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo’ prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".


Nota all’articolo 7

- Il testo dell’articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 45. (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)

(Omissis)

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni ... nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.

(Omissis).".

Allegato A
(articolo 4)
(fare riferimento al file PDF)