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Bollettino Ufficiale n. 07 del 17 / 02 / 2005
Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2004, n. 43-14393
Direzione Controllo delle Attivita Sanitarie - Passaggio a regime dei Centri Informazione Salute Immigrati e prenotazione per lanno 2005 della somma di Euro 400.000 Sul Cap. 12292 finalizzata all attivita dei Centri stessi
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di dichiarare la conclusione della sperimentazione e contestualmente lingresso a regime delle misure organizzative e modalità operative per lerogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti sul territorio regionale con lattivazione, presso le AA.SS.LL. individuate, del Centro Informazione Salute Immigrati - I.S.I. di cui a D.G.R. n. 56-10571 del 15.7.96;
- di approvare le linee guida per il passaggio a regime del sistema di erogazione dellassistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti, come da allegato A alla presente deliberazione;
- di prenotare, per lanno 2005, laccantonamento di Euro 400.000 a favore della Direzione Controllo delle Attività Sanitarie sul Capitolo 12292 (100258/P) finalizzato allattività dei Centri Informazione Salute Immigrati.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato
Linee guida per il passaggio a regime del sistema di erogazione dellassistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti
1. Le A.S.R. sono tenute ad erogare lassistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti sul territorio regionale - S.T.P. - in conformità a quanto disposto allart. 35 del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive norme di attuazione.
2. Le Aziende stesse debbono individuare e comunicare allAssessorato alla Sanità della Regione Piemonte - Ufficio Regionale di Coordinamento dei Centri I.S.I.- le modalità organizzative prescelte ed attivate per garantire lassistenza di cui al punto 1 .
3. Leventuale apertura di nuovi Centri I.S.I. dovrà essere concordata con lUfficio regionale di coordinamento ed avvenire secondo le modalità procedurali di cui a circolare 1963/29 del 13.2.1998
4. Gli stranieri temporaneamente presenti di cui allart. 35 D.lgs. 25.7.98, n. 286 fruiscono dellassistenza sanitaria mediante assegnazione del codice S.T.P..Tale codice apposto sul modulo regionale di prescrizione proposta dà diritto alle prestazioni richieste che sono a carico dellA.S.R. erogante.
5. Le malattie croniche e invalidanti e/o malattie rare saranno certificate anche dai medici dei Centri I.S.I. come da circ. prot. n. 12139/29 del 3.8.04.
6. Le prestazioni integrative di presidi ed ausilii previste dal Nomenclatore tariffario verranno erogate previa autorizzazione della Medicina Legale in analogia con i cittadini italiani.
7. Le A.S.R. sono tenute a documentare le prestazioni effettuate a favore di S.T.P., incluse quelle erogate dai Centri I.S.I., secondo il Nomenclatore Tariffario, con le modalità previste per tutte le strutture del S.S.R..
8. In analogia ai cittadini italiani in caso di urgenza gli stranieri in possesso del codice S.T.P. hanno diritto allassistenza gratuita da parte del servizio di Guardia Medica e/o 118.
9. E confermato il contributo regionale annuale per il funzionamento dei Centri I.S.I., nella misura determinata dalla Giunta Regionale e ripartita con i seguenti criteri: 50% quota fissa e rimanente 50% da stabilire annualmente in apposito provvedimento sulla base della pesatura delle prestazioni direttamente erogate.
10. In relazione al discusso problema del pagamento dei ticket sanitari da parte degli stranieri assistibili dai Centri I.S.I., si richiamano integralmente le disposizioni contenute nelle norme vigenti in materia ed in particolare: art. 35 D. lgs. 25.7.98, n. 286 ove si prevede testualmente Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al S.S.N. devono esser corrisposte le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dellart. 8, commi 5 e 7, D. lgs. 30.12.92, n. 502 e successive modificazioni le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
D.P.R. 31.8.1999, n. 394: Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui allart. 35, comma 3, del T.U., erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate Lo stato di indigenza può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata allente sanitario erogantePer ottenere il codice S.T.P..
Circ. 24.3.2000, n. 5: ribadisce quanto sopra e predispone il modello di dichiarazione, a validità semestrale, per i fini di cui si è detto.
Prevede espressamente lesonero dalla quota di partecipazione alla spesa, in analogia con il cittadino italiano, per quanto concerne: le prestazioni sanitarie di primo livello, le urgenze, lo stato di gravidanza, le patologie esenti o i soggetti esenti in ragione delletà o in quanto affetti da gravi stati invalidanti.
Si ribadisce pertanto la necessità di pagamento del ticket a parità con i cittadini italiani e che le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate sono a carico dellA.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate.