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Bollettino Ufficiale n. 07 del 17 / 02 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2004, n. 32-14382

Istituzione del comitato tecnico-scientifico per la lotta alle zanzare nella risaia piemontese

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di istituire il Comitato Tecnico Scientifico per la lotta alle zanzare nella risaia piemontese;

- di individuare la seguente composizione del Comitato:

1) un rappresentante della Direzione Sanità Pubblica;

2) un rappresentante della Direzione Sviluppo dell’Agricoltura;

3) un rappresentante del Centro Agricoltura Ambiente di Crevalcore;

4) un rappresentante dell’Istituto Superiore di Sanità;

5) un rappresentante del Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen, Francia;

6) un rappresentante del Center for Mosquito Abatement, Grecia;

7) un rappresentante del Servei de control de mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter, Spagna;

8) due rappresentanti del Mosquito and Vector Control District, California USA;

- di affidare a tale Comitato compiti consultivi di:

1) confronto con esperienze internazionali di lotta alle zanzare in risaia e relative metodologie di contenimento delle infestazioni; illustrazione del quadro di riferimento di ogni esperienza: caratteristiche pedo-climatiche del territorio oggetto di intervento, pratiche agronomiche, specie di Culicidi nocivi, modalità degli interventi di lotta, eventuali soluzioni utilizzate nel campo della gestione della risaia per l’ottenimento di risultati, quadro normativo nazionale di riferimento;

2) valutazione tecnico-economica e di compatibilità ambientale e sanitaria delle scelte strategiche e metodologiche fin qui adottate nonché dei risultati ottenuti;

3) individuazione delle linee di sviluppo della lotta alle zanzare convenientemente applicabili nella risaia in Regione Piemonte, finalizzate al miglioramento di efficacia ed efficienza dei progetti finanziati;

4) suggerimento in merito ad eventuali temi di ricerca applicata che siano potenzialmente in grado di migliorare la fase operativa dei progetti;

5) valutazione del rischio sanitario e dell’impatto ambientale legato sia alla presenza delle zanzare che ai metodi di lotta adottati;

- di attribuire a tale Comitato una durata in carica di un anno, prorogabile con apposita deliberazione di Giunta Regionale;

- di attribuire le funzioni di coordinatore al rappresentante della Direzione Sanità Pubblica e le funzioni di segreteria organizzativa al Centro Agricoltura Ambiente di Crevalcore, quale referente tecnico scientifico regionale per la lotta alle zanzare in Piemonte, incaricato con apposito contratto approvato con determinazione dirigenziale n. 137 del 17.09.2004;

- a tal fine, con successivo atto, la Direzione Sanità Pubblica provvederà ad integrare il contratto attualmente in corso con il Centro Agricoltura Ambiente di Crevalcore, affidando al medesimo le funzioni di segreteria organizzativa e assegnando le somme necessarie per il funzionamento del predetto Comitato;

- di far fronte agli oneri derivanti dalla citata integrazione di contratto con le somme accantonate con D.G.R. n. 32-12558 del 24.05.04 sul capitolo 12170/04;

- di far salva la facoltà, con apposita deliberazione di Giunta Regionale, di integrare e/o modificare compiti e composizione del Comitato;

- di dare atto che il Comitato potrà avvalersi, per l’esercizio dei propri compiti, della collaborazione delle Direzioni Regionali interessate, degli Enti Locali finanziati dalla L.R.75/1995, dei tecnici incaricati della gestione della L.R.75/1995, di tecnici esterni esperti in settori specialistici, che eventualmente possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, senza che nessun compenso venga loro corrisposto;

- di disporre che il Comitato espleti le proprie funzioni presso sedi individuate dalla Regione Piemonte;

- con successiva determinazione dirigenziale si procederà alla nomina dei componenti del Comitato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)