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Bollettino Ufficiale n. 07 del 17 / 02 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2004, n. 56-14406

Regolamenti (CE) 1260/1999 e 438/2001 - Docup 2000/2006 - Controlli di I livello sulle operazioni aventi come destinatari ultimi le imprese: determinazione - ex art. 2 legge 7/8/1990 n. 241 - del termine di conclusione del procedimento di controllo

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin:

Premesso:

* che l’art. 4 del regolamento (CE) n. 438 del 2 marzo 2001 - allo scopo di garantire che i Fondi strutturali siano utilizzati in modo efficiente, regolare e conforme a principi di sana gestione finanziaria - prescrive l’adozione di procedure di controllo al fine di verificare il rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, in particolare in materia di ammissibilità delle spese a beneficiare del contributo dei Fondi, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato, di protezione dell’ambiente, di pari opportunità;

* che compete, in particolare, all’Autorità di gestione (di seguito A.d.G.) del Docup Obiettivo 2 l’effettuazione dei controlli sui beneficiari finali e sui destinatari ultimi dei contributi concessi a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale (di seguito: F.E.S.R.), mediante procedure comunemente denominate “controlli di I livello”;

* che la procedura del controllo di I livello (che si compone di una serie di atti, di attività di verifica e di operazioni preordinati all’adozione di un provvedimento finale che chiude il procedimento in base agli esiti delle verifiche) costituisce un procedimento amministrativo che trova regolamentazione (in assenza di puntuali prescrizioni comunitarie) nella legislazione generale italiana in materia, nella fattispecie nella l. 7/8/1990 n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”).

Atteso che l’art. 2 della citata l. 241/1990:

* prescrive, al comma 2, che “le pubbliche amministrazioni determinano, per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi”;

* stabilisce, al comma 3, che, in assenza di un termine stabilito da legge, da regolamento o (ex comma 2) dalla pubblica amministrazione procedente, il procedimento deve concludersi in trenta giorni (decorrenti dall’atto introduttivo o dal ricevimento dell’istanza).

Visto l’art. 17, comma 1, lettera e) della legge regionale 8/8/1997 n. 51 che rimette agli organi di direzione politica la definizione dei criteri per la determinazione dei termini per i procedimenti amministrativi nonché il successivo art. 18, comma 2, lettera f) che rimette alla Giunta regionale l’individuazione del termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento amministrativo;

Atteso che non risultano al momento adottati criteri direttivi per la determinazione dei termini del procedimento di controllo di I livello e quindi soccorrono i principi generali in materia che impongono, a tutela dei terzi, di rapportare la durata dei procedimenti al tempo strettamente necessario per il compimento di tutte le incombenze preordinate all’adozione del provvedimento finale.

Considerato che:

* nessuna norma di legge o di regolamento ha definito il termine di durata del procedimento di controllo di I livello;

* che il termine di 30 giorni, che sarebbe applicabile ope legis (ex art. 2 c. 3 l. 241/1990) in assenza di diversa determinazione della pubblica amministrazione procedente, è assolutamente insufficiente a consentire un controllo adeguato, corretto e completo;

* che occorre conseguentemente stabilire - sulla base di una stima congrua dei tempi necessari allo svolgimento di tutte le attività, a partire dalla comunicazione di avvio del procedimento fino alla valutazione degli esiti delle verifiche ed all’adozione delle determinazioni finali - un termine entro cui il procedimento di controllo sulle operazioni aventi come beneficiari finali o come destinatari ultimi le imprese deve concludersi.

Atteso che la Direzione regionale Industria, che svolge le funzioni di A.d.G. del Docup:

* ha manifestato l’intendimento di attivare - a partire dal 2005 - “sessioni annuali” di controllo, da effettuarsi sulle operazioni avviate o concluse negli anni precedenti;

* ha evidenziato la necessità di differenziare, riducendola, la durata dei procedimenti di controllo che saranno attivati nell’anno successivo alla chiusura del Docup (l’anno 2008 per le operazioni localizzate in area phasing out; l’anno 2009 per le operazioni localizzate in area obiettivo 2) rispetto ai procedimenti di controllo da attivarsi negli anni antecedenti, in quanto le scadenze stabilite per la presentazione del rapporto finale di esecuzione (e per la rendicontazione finale) alla Commissione (30/06/2008 e 30/06/2009, rispettivamente per il phasing out e per l’obiettivo 2) riducono l’ambito temporale disponibile per le operazioni di controllo a fronte, peraltro, di un minor numero di operazioni da sottoporre a controllo;

* ha stimato in 365 giorni il tempo necessario per l’effettuazione di ciascuna delle sessioni annuali di controllo ricadenti negli anni 2005, 2006 e 2007 per il phasing out e negli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 per l’obiettivo 2 (sessioni ordinarie);

* ha stimato in 133 giorni il tempo necessario e disponibile per l’effettuazione dell’ultima sessione annuale di controllo, ricadente nell’anno 2008 per le operazioni localizzate in aree phasing out e nell’anno 2009 per le operazioni ricadenti nelle aree obiettivo 2 (sessioni straordinarie).

Quanto sopra premesso e considerato,

La Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 2, l. 7/8/1990 n. 241, i termini entro cui devono concludersi i procedimenti di controllo di I livello relativi alle operazioni finanziate nell’ambito del Docup 2000/2006 aventi come beneficiari o destinatari finali le imprese, come di seguito specificato:

- 365 giorni per i procedimenti da attivarsi, in ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 per le operazioni localizzate in area obiettivo 2 (sessioni annuali ordinarie di controllo aree obiettivo 2);

- 365 giorni per i procedimenti da attivarsi, in ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per le operazioni localizzate in area phasing out (sessioni annuali ordinarie di controllo aree phasing out);

- 133 giorni per i procedimenti da attivarsi nell’anno 2009 per le operazioni localizzate in aree obiettivo 2 (sessione annuale straordinaria di controllo aree obiettivo 2);

- 133 giorni per i procedimenti da attivarsi nell’anno 2008 per le operazioni localizzate in aree phasing out (sessione annuale straordinaria di controllo aree phasing out).

Di demandare al responsabile della Direzione regionale Industria - Autorità di gestione del Docup 2000/2006 - l’adozione di tutti gli atti e le iniziative necessari e conseguenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)