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Bollettino Ufficiale n. 07 del 17 / 02 / 2005

Codice 25.1
D.D. 26 ottobre 2004, n. 1771

Autoriz. alla Energie S.p.A. alla demol. degli esistenti elett. a 70 KV L.E. n. 1426 e L.E. n. 1443, di 40 Km circa attraversanti comuni e autoriz. alla Terna S.p.A. alla costru. e all’eserc. di tratto di L.E. aerea a 132 KV di allacciam. di circa 80 metri dell’esist. elettr. n. 2485, nonchè autoriz. alla Società Energie S.p.A. all’adeguam. della cabina di trasf. e relat. demolizioni

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - La Energie S.p.A., viste le motivazioni ed i considerati indicati in premessa, è autorizzata alla demolizione delle tratte degli esistenti elettrodotti a 70 KV L.E. n. 1426 e L.E. n. 1443, di lunghezza complessiva pari a 40 Km circa attraversanti i comuni di: Roure, Perosa Argentina, Pinasca, Inverso Pinasca, S. Germano Chisone, Porte, S. Secondo di Pinerolo, Osasco, Garsigliana, Pinerolo è autorizzata inoltre all’adeguamento dell’attuale cabina di trasformazione e relativa demolizione delle parti in sostituzione.

Art. 2 - La Società Terna S.p.A. è autorizzata, contestualmente o prima della realizzazione di quanto all’art. 1, alla costruzione di un tratto di linea aerea in semplice terna a 132 Kv di raccordo in derivazione a T dall’esistente elettrodotto a 132 Kv Cesana-Pinasca T.650 alla centrale Idroelettrica di Finestrelle L.E. 2584 della lunghezza di circa 80 metri.

Art. 3 - Ai sensi dell’Art. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere occorrenti per la ricostruzione, demolizione ed esercizio dell’impianto elettrico autorizzato di cui all’art. 1 e all’art. 2.

Art. 4 - Entro due anni dalla data della presente determinazione, le Società Energie S.p.A. e Terna S.p.A. devono presentare al Settore Regionale competente ai sensi degli Artt. 13 e 14 della L.R. 26.04.1984 n. 23, i piani particellari con l’elenco dei proprietari, di quei tratti di linea e relativi impianti di trasformazione, interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della legge 25.06.1865 n. 2359 e successive modificazioni, ed entro tre anni deve iniziare i lavori.

Le espropriazioni/asservimenti ed i lavori dovranno essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

Art. 5 - Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione, e alle condizioni sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

Art. 6 - La Società Energie S.p.A. e la Società Terna S.p.A. sono responsabili per qualunque danno che, in conseguenza della demolizione costruzione e dell’esercizio degli impianti eventualmente arrecati a persone o beni pubblici o privati, restando l’Amministrazione Regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.

Art. 7 - La Società Energie S.p.A. e la Società Terna S.p.A. restano obbligate ad eseguire durante la demolizione, costruzione e l’esercizio degli impianti, tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza. La Società Energie S.p.A., inoltre, entro un anno dalla messa in esercizio del nuovo allacciamento, resta obbligata alla demolizione di tutte le opere e manufatti insistenti sul territorio attinenti alla linea di sua competenza con ripristino dei luoghi allo stato naturale.

Art. 8 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico delle Società Energie S.p.A. e Terna S.p.A..

Art. 9 - La Società Energie S.p.A. e Terna S.p.A. sono altresì autorizzate, per le necessità di costruzione e di esercizio degli impianti elettrici indicati in premessa, ad abbattere gli alberi ricadenti a meno di:

- metri 2,5 per parte asse linea aerea;

- metri 2,5 per parte asse linea sotterranea.

Art. 10 - Il Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall’Art. 3.1.03 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i., pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 79 del 05.04.1988, nonchè alle avvenute demolizioni, così come previste dal presente provvedimento.

Avverso la presente Determina può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni.

Il Dirigente responsabile
Claudio Tomasini