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Bollettino Ufficiale n. 07 del 17 / 02 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2004, n. 80-14427

Istituzione gruppo tecnico e definizione di procedure “ad hoc” per la realizzazione e l’autorizzazione delle infrastrutture temporanee e gli allestimenti dei siti olimpici e di quelli soggetti a test preventivo

A relazione dell’Assessore Galante:

La realizzazione delle opere e delle attività riferite all’organizzazione delle olimpiadi del 2006 e l’esecuzione di verifiche intermedie rivolte a testare i siti che ospiteranno le varie manifestazioni sono oggetto di specifici accordi tra la Regione Piemonte ed il TOROC.

La preparazione dell’evento olimpico è stata rigorosamente programmata ed il rispetto dei tempi prestabiliti è condizione indispensabile per la progressione dei lavori; per evitare ritardi o interruzioni nella concessione delle previste autorizzazioni è necessario siano armonizzate le procedure, le modalità di intervento e le indicazioni prescrittive.

I previsti carichi di lavoro aggiuntivi e l’esigenza di frequenti confronti tra il personale tecnico delle ASL interessate per assicurare l’uniformità dei comportamenti dei tecnici potrebbero interferire con l’attività ordinaria di servizio senza considerare che in qualche caso, si tratterà di esprimere valutazioni tecniche complesse su strutture temporanee già utilizzate, con risultati soddisfacenti, in altre manifestazioni sportive internazionali.

Per le ragioni espresse, si ritiene opportuno istituire presso la Direzione Sanità Pubblica, a cui è già affidato il coordinamento della Commissione tecnico-scientifica istituita con DGR 53-8743 del 17 marzo 2003, un gruppo di esperti per la definizione di procedure “ad hoc” per la realizzazione e l’autorizzazione delle infrastrutture temporanee e gli allestimenti dei siti olimpici e di quelli soggetti a test preventivo.

Il gruppo, costituito dai direttori dei dipartimenti di prevenzione delle ASL 1, 5 e 10, potrà avvalersi della collaborazione di esperti nelle materie di competenza dei Servizi del Dipartimento di prevenzione delle ASL per l’espressione dei pareri tecnici che vincolano il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa in vigore.

Per le attività di valutazione delle richieste di autorizzazione e per l’espressione del previsto parere il gruppo tecnico può avvalersi della collaborazione dei dirigenti del TOROC che coordinano le procedure di presentazione delle domande di autorizzazione da parte dei soggetti interessati.

Il coordinamento del gruppo di lavoro di cui alla presente deliberazione è affidato al Dr. Paolo Laurenti, responsabile del Dipartimento di prevenzione dell’ASL 10 di Pinerolo.

I rapporti tra la Regione Piemonte, rappresentata dal Direttore regionale della Sanità Pubblica ed i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL 1, 5 e 10 interessate dall’evento olimpico del 2006 sono regolati da apposita convenzione, il cui schema è parte integrante della presente deliberazione, che definisce compiti, funzioni e responsabilità dei componenti del gruppo di lavoro.

Il contenuto degli accordi tra la Regione Piemonte e le ASL 1, 5 e 10 per la realizzazione e l’autorizzazione delle infrastrutture e degli allestimenti previsti per le Olimpiadi del 2006 e per il rilascio dei pareri tecnici sarà portato a conoscenza dei Sindaci dei Comuni interessati dai Dipartimenti di prevenzione delle ASL competenti per territorio, peraltro già sensibilizzati dalla Prefettura di Torino sull’opportunità di una confluenza operativa delle commissioni comunali di vigilanza in quella provinciale;

Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la Legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30 recante norme per il riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari.

Vista la Legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 recante modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Considerato che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ha conferito alle Regioni ed alle Province Autonome tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti dallo Stato;

Vista la D.G.R. 12 - 10772 del 27 ottobre 2003 che agevola la sottoscrizione di accordi tra le ASL e la Regione Piemonte;

La Giunta Regionale, all’unanimità,

delibera

Di costituire formalmente, con la partecipazione dei Direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL 1, 5 e 10 interessate dall’evento olimpico del 2006 un gruppo tecnico per la predisposizione e l’attuazione di procedure autorizzative per la realizzazione delle infrastrutture temporanee necessarie per gli allestimenti dei siti olimpici e dei siti di “test events”;

di affidare il coordinamento del gruppo di lavoro al Direttore del Dipartimento dell’ASL 10 di Pinerolo.

Il gruppo di lavoro si impegna ad avviare, nell’ambito delle proprie competenze, tutte le azioni necessarie per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

* armonizzare le procedure, le modalità di intervento e le indicazioni prescrittive rivolte alla concessione delle autorizzazioni previste dalla normativa in vigore con particolare riferimento alla tipologia ed ai tempi di realizzazione degli allestimenti e delle infrastrutture temporanee;

* garantire il rispetto dei tempi di concessione delle autorizzazioni;

* porre i servizi del Dipartimento di prevenzione delle ASL in condizione di non essere aggravati da carichi di lavoro aggiuntivi che possono interferire con il regolare svolgimento delle attività ordinarie;

* supportare adeguatamente il processo decisionale in ambito aziendale per le finalità espresse nel presente atto deliberativo.

Per il funzionamento del gruppo di lavoro non sono previsti oneri a carico della Regione Piemonte.

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa e viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)