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Bollettino Ufficiale n. 07 del 17 / 02 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 50-25388 del 27.1.2005 - Codice univoco: TO-A-10050, TO-A-10051, TO-A10052

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 50-25388 del 27.1.2005 - Codice univoco: TO-A-10050, TO-A-10051, TO-A10052.

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria al Consorzio Irriguo Chisola - (omissis) - nella persona del rappresentante pro-tempore Livio Vaschetto la concessione di derivazione d’acqua dal T. Chisola con tre punti di presa in Comune di Cumiana ad uso agricolo per complessivi l/sec max 24 e medi 15 per irrigare Ha 33 di terreno con restituzione e ad uso domestico per complessivi l/sec max e medi 2;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 31.1.1997, data di scadenza dei riconoscimenti di antico diritto 128 R 357, 128 R 356, 128 R 353 dei quali la presente costituisce continuazione in sanatoria e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 27.1.2005:

(omissis)

Art. 9
Deflusso minimo vitale (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa e attraverso la scala di risalita per l’ittiofauna - nei casi in cui è prevista la sua realizzazione - senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di: 50 litri/s da ognuno dei tre punti di prelievo.

(omissis)