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Bollettino Ufficiale n. 07 del 17 / 02 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 39-22213/2005 del 25/1/2005 - Codice univoco: TO-P-10105

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche nr. 39-22213/2005 del 25/1/2005 - Codice univoco: TO-P-10105

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1)) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Agip Petroli S.p.A. a. cui è subentrata nel corso dell’istruttoria la Società ENI S.p.A. (omissis) con sede legale in Roma - Piazzale E. Mattei, 1 - la concessione di derivazione d’acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Cavour - dati catastali di ubicazione dell’opera: Fgl 24 n. 4 - in misura di litri/sec massimi 2.5 e medi 1 per complessivi metri cubi annui 31.536 ad uso autolavaggio da utilizzarsi dal 1 - gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 25/1/2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato e alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 25/1/2005;

(omissis)