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Bollettino Ufficiale n. 07 del 17 / 02 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 36-22190/2005 del 25/1/2005 - Codice univoco: To-P-10117

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.P.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 36-22190/2005 del 25/1/2005 - Codice univoco: TO-P-10117

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) - nei limiti disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire 2/4/2002 alla Agip Petroli S.p.A. a cui è subentrata nel corso dell’istruttoria la Società Eni S.p.A. (omissis), con sede legale in Roma Piazzale E. Mattei, 1 - la concessione di derivazione d’acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Busano - dati catastali di ubicazione dell’opera: Fgl 5 n. 501 - in misura di litri/sec massimi 2.5 e medi 1 per complessivi metri cubi annui 31.536 ad uso autolavaggio da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 25/1/2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai, fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta, salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 25/1/2005:

(omissis)