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Bollettino Ufficiale n. 07 del 17 / 02 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse idriche

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 30-16010 del 19/1/2005 - Codice univoco: TO-P-10101

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 dei D.P.G.R. 29.7.2003 n. l0/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 30-16010 del 19/1/2005 - Codice univoco: TO-P-10101

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di

assentire in forma precaria al Consorzio Irriguo Regione Campassi (omissis) con sede legale in Frossasco Via Piscina, 23 - la concessione di derivazione d’acqua sotterranea mediante pozzo Comune di Roletto - dati catastali di ubicazione dell’opera: Fgl 18 n. 8 - in misura di litri/sec massimi 45 e medi 45 per complessivi metri cubi annui 708.000 ad uso agricolo senza restituzione delle colature da utilizzarsi dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 19/1/2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i. e/o con l’utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione,

fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita. dalle leggi;

6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 19/1/2005.