Bollettino Ufficiale n. 07 del 17 / 02 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Comune di Salza di Pinerolo (Torino)
Statuto comunale (Approvato con Deliberazione del C.C. n. 33 del 27 novembre 2004)
TITOLO I
AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE
Art. 1
Autonomia del Comune
Il Comune è lente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.
Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dellordinamento della Repubblica.
Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nellambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
E titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso lattività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.
Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi dinteresse della comunità locale.
Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sullattività dellente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.
Art. 2
Territorio e sede comunale
Il territorio del Comune ha una superficie di 1544 Ha (Kmq.15.44) e risulta formato da Didiero, capoluogo, le frazioni e le borgate storicamente riconosciute.
Il territorio del Comune di Salza di Pinerolo è confinante - procedendo in senso orario - con i Comuni di Perrero, Prali, Pragelato, Massello.
Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nellabitato di Didiero capoluogo in borgata Didiero n. 24.
Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.
La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere richiesta ai competenti organi regionali dal Consiglio previa consultazione popolare.
Art. 3
Finalità e compiti
Il Comune rappresenta lintera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed allattività amministrativa.
Il Comune, nellambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Comunità Montana e con gli altri Enti Pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dellassetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano.
Il Comune sostiene ogni iniziativa volta a suscitare e potenziare i rapporti della Valle Germanasca con la confinante area francese ( Parco del Queyras, Escartons ) nonché con altre zone italiane, europee od extra europee già collegate alla Valle Germanasca da vincoli di parentela, di amicizia, storico religiosi e socio culturali, ricercando tutte le modalità possibili per diffondere nella Valle una cultura e una mentalità supernazionale, nel comune sforzo per la costruzione di una casa comune.
Il Comune favorisce lapprendimento e la divulgazione delle lingue in quanto strumento di crescita culturale che accelera e facilita lintegrazione di persone e popoli.
Il Comune tutela e valorizza la storia, le tradizioni, la cultura della Valle ed, in particolare, le lingue che rappresentano la nostra identità culturale: il patouà, il piemontese ed il francese. Il Comune riconosce, promuove e tutela lazione di valorizzazione e presidio del territorio svolta dai propri cittadini, attivando ogni iniziativa atta a garantire il ritorno di trasferimenti e risorse, in misura proporzionale alle ricchezze, comunque, prelevate dal territorio medesimo,favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana.
Art. 4
Statuto comunale
Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con le stesse modalità delladozione.
Le modifiche diniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione allAlbo Pretorio. Per opportuna pubblicità,come previsto dallart.6 comma 5 del D.Lg.vo n. 267/2000, lo statuto viene inviato alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ed al Ministero dellInterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
Lo statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.
Art. 5
Regolamenti
Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
Il Comune esercita la potestà regolamentare nellambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme dattuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente allesecutività delle relative deliberazioni di approvazione.
Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso allalbo pretorio.
Art. 6
Albo Pretorio
Nella Sede Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.
Il Messo Comunale cura la tenuta dellAlbo e laffissione degli atti soggetti a pubblicazione.
TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
CAPO I
Gli organi istituzionali
Art. 7
Organi
Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
Gli amministratori nellesercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.
CAPO II - Il Consiglio
Art. 8
Elezione, composizione e durata
Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da 12 Consiglieri.
Lelezione del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
I consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
Dopo lindizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dellorgano, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
Art. 9
I Consiglieri
I Consiglieri Comunali rappresentano lintera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
I Consiglieri hanno diritto diniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.
I Consiglieri hanno potere ispettivo sullattività della Giunta e degli uffici e servizi dellEnte, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse alla fine di ciascuna seduta consiliare.
Per lesercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dellespletamento del mandato.
Art. 10
Prerogative delle minoranze consiliari
Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari leffettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto dinformazione sullattività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.
Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia.
Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dallente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.
Art. 11
Prima seduta del Consiglio
La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dellinvito di convocazione.
E presieduta dal Sindaco o - in caso di sua assenza o impedimento - dal Consigliere Anziano.
Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, lAssemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.
La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, con lapprovazione degli indirizzi di governo( qualora tale argomento non venga trattato in altra successiva seduta) e lapprovazione degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Nella stessa seduta possono venir trattati eventuali altri argomenti.
Art. 12
Attribuzioni del Sindaco quale Presidente del Consiglio
Il Sindaco, quale presidente del Consiglio:
a) rappresenta il Consiglio Comunale;
b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
c) decide sullammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
g) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
h) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dellente.
Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
Art. 13
Linee programmatiche dellazione di governo dellente
Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta al Consiglio Comunale per lapprovazione o nella prima o in sedute successive, comunque entro sessanta giorni dallinsediamento dello stesso.
Il documento contenente le linee programmatiche dellazione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Il documento così approvato costituisce il principale atto dindirizzo dellattività amministrativa e riferimento per lesercizio della funzione di controllo politico - amministrativo del consiglio.
Lazione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.
Art. 14
Competenze del Consiglio
Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nellemanazione dei seguenti atti fondamentali:
a) atti normativi
- Statuto dellEnte, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni
- regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza della Giunta in materia di ordinamento Uffici e Servizi;
b) atti di programmazione
- programmi
- piani finanziari
- relazioni previsionali e programmatiche
- piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici
- piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione
- eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie
- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
- ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge
- rendiconti
c) atti di decentramento
- tutti gli atti necessari allistituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini
d) atti relativi al personale
- atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per lapprovazione del regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi
- autorizzazione alla polizia municipale a portare armi
e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti
- convenzioni fra comuni e fra Comune e provincia
- accordi di programma
- costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali
f) atti relativi a spese pluriennali
- tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
g) atti relativi ad acquisti, alienazioni dimmobili, permute, concessioni ed appalti
- acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio
- appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio
h) atti relativi allassunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di aziende, di istituzioni, partecipazione alle società di capitali ed enti
- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
- costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria
- concessioni di pubblici servizi
i) atti relativi alla disciplina dei tributi
- atti di istituzione di tributi e tariffe, nellambito delle facoltà concesse dalla legge
- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici
- modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta
l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari
- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio
- emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione
- emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione
m) atti di nomina
- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni
- nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge
- nomina dogni altra rappresentanza del comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari
- nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e dinchiesta
n) atti elettorali e politico - amministrativi
- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti
- surrogazione dei consiglieri
- approvazione delle linee programmatiche di governo dellEnte
- approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia
- esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno
- esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze
o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.
Art. 15
Commissioni consiliari permanenti
Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
Le Commissioni saranno disciplinate nei poteri e nelle competenze, nella organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori dal regolamento. I lavori delle commissioni consiliari sono pubblici, salvi i casi previsti dal regolamento.
Le commissioni hanno poteri di controllo, consultivi e/o istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.
Art. 16
Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali
Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti - commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta. Il Regolamento dispone circa i compiti, composizione, durata, modalità di funzionamento e lavori di tali Commissioni.
Art. 17
Adunanze del Consiglio
Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse allordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
Il Consiglio si riunisce con lintervento almeno della metà dei consiglieri assegnati.(compreso il Sindaco)
Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.(compreso il Sindaco)
Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni dal voto e, nelle votazioni a scrutino segreto, le schede bianche e nulle.
Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dal presente Statuto e dai regolamenti.
Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.
Art. 18
Funzionamento del Consiglio
Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.
Il regolamento disciplina altresì lesercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo lobiettivo dellefficienza decisionale.
Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:
a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
c) la formazione dei gruppi consiliari e listituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
d) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico - amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.
CAPO III
Il Sindaco
Art. 19
Il Sindaco
Il Sindaco è il capo dellamministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dellamministrazione dellEnte.
Sovrintende allandamento generale dellEnte, provvede a dare impulso allattività degli altri organi comunali e ne coordina lattività.
Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dellattività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.
Per lesercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo le elezioni, pronunciando la seguente formula: Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.
Art. 20
Competenze del Sindaco
Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio e ne fissa lordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed allesecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
Il sindaco coordina ed organizza, nellambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, dintesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari dapertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare lesplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, dintesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con linquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dellutenza.
Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed alleventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale
Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
Il Sindaco indice i referendum comunali.
Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.
Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.
Art. 21
Il Vice Sindaco
Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede lAssessore più anziano di età.
Art. 22
Deleghe ed incarichi
Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori lesercizio delle proprie attribuzioni.
Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dellamministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
Latto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica loggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza.
La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nellinteresse dellAmministrazione.
Le deleghe sono comunicate al Consiglio .
Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nellinteresse dellAmministrazione.
Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
Non è consentita la mera delega di firma.
Art. 23
Cessazione dalla carica di Sindaco
Limpedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
Qualora a seguito delle dimissioni, un quinto dei consiglieri lo richiedano, il sindaco riunisce il consiglio comunale affinché venga investito della questione.
Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse danno luogo allimmediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.
Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco.
CAPO IV
La Giunta
Art. 24
Composizione della Giunta
La Giunta e composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori dallo stesso autonomamente determinato entro il limite minimo di 2 e massimo di 4, compreso il Vice Sindaco. Gli Assessori sono nominati tra i Consiglieri ovvero tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere. Gli Assessori, scelti tra i cittadini, non facenti parte del Consiglio, intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, ladottante e ladottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.
Art. 25
Funzionamento della Giunta
Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
Il Sindaco dirige e coordina lattività della Giunta;
assicura lunità dindirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
Per la validità delle sedute è richiesto lintervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta dirigenti e funzionari del comune, Consiglieri, o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.
Gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.
Art. 26
Competenze della Giunta
La Giunta collabora con il Sindaco nellAmministrazione del Comune e per lattuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e dimpulso nei confronti del Consiglio.
La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.
Rientra altresì nella competenza della Giunta ladozione dei regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto e gli indirizzi del Consiglio in materia di organizzazione e di personale.
Art. 27
Revoca degli Assessori
Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dallincarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.
La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.
CAPO V
Norme comuni
Art. 28
Mozione di sfiducia
Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dellassunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.
Art. 29
Obblighi di astensione degli amministratori locali.
I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dallesercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nellambito del territorio comunale.
Tutti gli amministratori hanno altresì lobbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
Lobbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dellatto e specifici interessi degli amministratori o di loro partenti ed affini fino al quarto grado.
Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione agli atti di gestione di propria competenza.
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I
Partecipazione popolare
Art. 30
La partecipazione dei cittadini
Al fine di assicurare il buon andamento, limparzialità e la trasparenza della propria azione amministrativa, il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini allattività dellente nelle forme stabilite dalla legge, secondo i principi fissati dallo statuto e con le modalità stabilite dal regolamento.
Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato.
La partecipazione dei cittadini è assicurata mediante:
a) laccesso agli atti;
b) la pubblicità degli atti;
c) la partecipazione procedimenti amministrativi;
d) lammissione di istanze petizioni e proposte;
e) la consultazione popolare.
Art. 31
Diritto di accesso
Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dellamministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile listituto dellaccesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Art. 32
La pubblicità degli atti
Gli atti dellamministrazione comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dellazione amministrativa.
Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sullordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire linformazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 33
Il Interventi nel procedimento amministrativo.
Comune, gli Enti e le eventuali aziende da esso dipendenti, fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, sono tenuti a dare notizia dellavvio del procedimento a coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi, nonché ai soggetti ai quali può derivare un pregiudizio, mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:
a) lufficio ed il funzionario responsabile dellistruttoria del procedimento amministrativo;
b) loggetto del procedimento amministrativo;
c) le modalità con le quali si potrà avere notizia delliter istruttorio e prendere visione degli atti costituenti la pratica.
Quanti sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora possa loro derivare un pregiudizio dalla emissione del provvedimento.
Tutti i soggetti così individuati ed indicati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo e nel corso della sua formazione possono presentare memorie e documenti pertinenti alloggetto del procedimento stesso.
Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi le renda particolarmente gravose, è consentito prescindere dalle comunicazioni, provvedendo a mezzo di pubblicazione allalbo pretorio o altri mezzi.
Il Comune esemplificherà la modulistica utilizzata dagli uffici e ridurrà la documentazione a corredo della domanda di prestazione, applicando le disposizioni sullautocertificazione prevista dalla legge.
Art. 34
Istanze petizioni e proposte
I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco istanze petizioni e proposte scritte per sollecitarne lintervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni o personali necessità.
Il regolamento sul diritto di accesso disciplina modalità di presentazione, tempi di esame e di risposta.
Art. 35
Associazioni ed organismi di partecipazione
LAmministrazione Comunale favorisce lattività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione, a tutela di interessi diffusi o portatori di interessi culturali, economici o sociali.
A tal fine:
a. sostiene i programmi e lattività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dellintera comunità, attraverso lerogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, lassunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
b. può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti lorganizzazione e lo svolgimento di attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto allEnte;
c. coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma.
Alle associazioni operanti senza fini di lucro il Comune potrà concedere inoltre, previa adozione di atti deliberativi che ne stabiliscano i criteri, luso di locali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazione. Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopraindicate, le associazioni devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello statuto e della documentazione comprovante lattività svolta.
Art. 36
Referendum
Per consentire leffettiva partecipazione dei cittadini allattività amministrativa è prevista lindizione e lattuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nellazione amministrativa.
Non possono essere indetti referendum:
a) per la modifica dello statuto;
b) in materia di tributi locali e di tariffe;
c) su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nellultimo quinquennio;
d) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
Soggetti promotori di referendum possono essere:
a) il 45% del corpo elettorale;
b) il Consiglio Comunale, a maggioranza di 2/3 dei consiglieri in carica;
Il regolamento disciplinerà i requisiti di ammissibilità, i tempi e le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative e la verifica della regolarità della presentazione delle firme.
Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.
Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile e il 15 giugno o tra il 15 settembre e il 15 novembre.
I referendum possono aver luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali e provinciali.
Art. 37
Effetti del referendum
Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il consiglio delibera i conseguenti atti di indirizzo.
Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.
CAPO II
Difensore civico
Art. 38
Il difensore civico
E istituito lufficio del Difensore Civico.
Il Consiglio Comunale può valutare, anche dintesa con la Comunità Montana, lopportunità di costituire un unico Ufficio del difensore civico tra enti diversi o anche avvalersi dellufficio operante presso altri comuni
Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dellimparzialità e del buon andamento dellattività dellamministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure disciplinate nellapposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
Egli esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.
Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nellesclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.
Il Difensore Civico ha diritto di ottenere senza formalità dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per lespletamento del mandato.
Il Difensore Civico è tenuto al segreto dufficio e riveste nellesercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.
Prima di assumere le funzioni presta giuramento con la seguente formula: Giuro di adempiere il mandato ricevuto nellinteresse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, dello statuto comunale e delle norme regolamentari dellente.
Il Difensore Civico riferisce periodicamente al Consiglio Comunale e comunque prima della scadenza del proprio mandato sullattività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dellamministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini.
Il consiglio comunale o di Comunità Montana adotta apposito regolamento per il funzionamento dellufficio del Difensore Civico, assicurando che siano messe a disposizione dello stesso risorse finanziarie, personale e strutture tecniche e logistiche idonee e sufficienti.
Al difensore civico compete unindennità mensile determinata dal Consiglio allatto della nomina in misura non superiore a quella assegnata agli assessori.
TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
CAPO I
Lorganizzazione amministrativa
Art. 39
Ordinamento degli uffici e dei servizi
Lorganizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso allimpiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
I regolamenti di cui al precedente comma, sullordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale.
Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
Lorganizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
La dotazione organica e lorganigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dellente.
Il regolamento sullordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per lesercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dellincarico.
Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dellattività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo lobiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra di vari settori di attività dellente.
Art. 40
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale determina nellambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la giunta uniformerà i contenuti del regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
Nellesercizio di tale attribuzione in particolare il consiglio comunale provvede a:
a) definire le linee essenziali dellorganizzazione dellente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico amministrativo;
b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;
c) prevedere leventuale istituzione in organico di posti di qualifica dirigenziale;
d) definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dellattività degli uffici posti alla diretta dipendenza del sindaco e degli assessori, ove istituiti, per lesercizio della funzione di indirizzo e controllo, con lattività degli organismi preposti al controllo di gestione e la generale funzione di indirizzo e controllo spettante al consiglio stesso.
Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.
Art. 41
Incarichi ed indirizzi di gestione
Gli organi istituzionali dellente uniformano la propria attività al principio dellattribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per lazione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per lesercizio delle attribuzioni.
Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Componenti della Giunta Comunale, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
Gli incarichi di direzione degli Uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dellente.
Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario o Assessore interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
Il comune può associarsi con altri enti locali per lesercizio in comune di funzioni amministrative o per lespletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato
Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del sindaco.
In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il sindaco assegna ove possibile un termine per ladempimento e nomina un commissario ad acta ove linerzia permanga ulteriormente.
E in ogni caso fatta salva leventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare lincarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia allazione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.
Art. 42
Il Segretario comunale
Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi elettivi e del personale dellente in ordine alla conformità dellazione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso lapposizione del visto di conformità sui singoli atti.
Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per lesercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dellente.
Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina lattività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
Al fine di assicurare unitarietà e complementarità allazione amministrativa nei vari settori di attività, il segretario in particolare propone, previa consultazione dei responsabili degli uffici e dintesa con lAmministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula inoltre proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per ladozione dei conseguenti provvedimenti.
Il Segretario può adottare provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.
Il Sindaco può affidare al segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dellente..
Al segretario può venire attribuita la direzione complessiva della struttura operativa dellente secondo modalità e direttive impartite dal sindaco, nel rispetto dellautonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi.
Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.
Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dellente ed agli obiettivi programmatici dellamministrazione.
Il Segretario per lesercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dellEnte.
Art. 43
Il Direttore Generale
Il Comune può convenzionarsi con altri Enti Locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.
Lincarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.
La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dallincarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e quantaltro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Comunale, dei funzionari o Assessori responsabili degli uffici e dei servizi e, ove istituito, dellufficio per lesercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.
Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per lattuazione degli obiettivi e del programma dellamministrazione.
Egli è responsabile dellandamento complessivo dellattività gestionale, dellefficienza ed efficacia dellazione di governo dellente.
A tal fine il direttore:
a) collabora con lamministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;
b) predispone, dintesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;
c) verifica nel corso dellesercizio finanziario, dintesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;
d) sovrintende alla gestione e coordina lattività dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei dirigenti ove previsti, attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;
e) definisce i criteri per lorganizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative;
Entro quindici giorni dalla chiusura dellesercizio finanziario il Direttore Generale relaziona alla giunta sullandamento della gestione dellanno precedente per ciascun settore di attività dellente.
La Giunta entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato parere, confermando la fiducia al Direttore o adottando leventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.
Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco - sulla base delle direttive del Consiglio Comunale e previa deliberazione della Giunta Comunale - può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario comunale per lintero periodo del mandato amministrativo.
Compete in tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dellincarico.
Art. 44
Gestione amministrativa
I funzionari direttivi o gli Assessori incaricati dal Sindaco sono preposti, secondo lordinamento dellente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dellattività delle strutture che da essi dipendono.
A tal fine ai funzionari direttivi o agli Assessori incaricati dal Sindaco sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti dindirizzo.
Nellambito dei servizi cui sono preposti, i funzionari direttivi o gli Assessori incaricati dal Sindaco in particolare:
a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono allespletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, allattribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per lapplicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;
b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti allufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, delladozione del provvedimento finale;
d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dellufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;
f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal sindaco.
Sono di competenza dei funzionari direttivi o degli Assessori incaricati dal Sindaco gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, dintimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.
Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i funzionari direttivi incaricati dal sindaco nellesercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.
Art. 45
Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei funzionari
direttivi incaricati dal Sindaco
Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai funzionari direttivi o agli Assessori incaricati dal Sindaco nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:
a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
b) lapplicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e ladozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi lingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.
Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dagli Assessori o dai funzionari dellente per delega solo nei casi previsti dalla legge.
Art. 46
Le determinazioni ed i decreti
Gli atti dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati, assumono la denominazione di determinazioni e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di decreti.
Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso delladozione
o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dellattestazione
di copertura finanziaria. I medesimi vanno pubblicati allAlbo Pretoriodel
Comune per la durata di giorni 15
Tutti gli atti del Sindaco e dei responsabili
dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di
raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e lufficio di provenienza.
CAPO II
I servizi pubblici locali
Art. 47
I servizi pubblici locali
Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte allapporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per lerogazione dei servizi di propria competenza il comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
La compartecipazione alla spesa per lerogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
Il Sindaco o suo Delegato riferisce al Consiglio Comunale sullattività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta allanno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne leconomicità della gestione e la rispondenza dellattività alle esigenze dei cittadini.
Art. 48
LAzienda Speciale
LAzienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
Sono organi dellazienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dellazienda.
Lo statuto dellazienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto.
Il Sindaco può revocare dallincarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di amministrazione dellazienda.
Il Comune conferisce allazienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
I Revisori dei conti dellAzienda sono nominati dal Consiglio Comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.
Art. 49
LIstituzione
LIstituzione è un organismo strumentale dellente per lesercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.
Sono organi dellIstituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.
Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per lintero periodo del mandato amministrativo del sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.
Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dellistituzione, lordinamento interno, le prestazioni allutenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
I bilanci preventivi e consuntivi dellIstituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.
Lorgano di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sullattività dellIstituzione.
Art. 50
Gestione dei servizi in forma associata
Il comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con lobiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, leconomicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini lesercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente allapporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, unefficiente erogazione dei servizi.
I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
Per lesercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi.
Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
Lapprovazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.
TITOLO V
FINANZA E CONTABILITÀ
Art. 51
Autonomia finanziaria
Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso lapplicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per lerogazione dei servizi comunali.
Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalle norme, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per lanno successivo.
Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzi in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
Prima dellinizio dellesercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni allutenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per lordinaria gestione e lattuazione degli interventi programmati.
Nel corso dellesercizio lazione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dellequilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed allandamento della spesa.
I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
La Giunta comunale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per lapprovazione il rendiconto dellanno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.
I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.
Art. 52
Demanio e patrimonio
I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
La gestione dei beni comunali sispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dellutilità pubblica.
I beni non impiegati per i fini istituzionali dellente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire unadeguata redditività.
I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. Linventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.
Il funzionario incaricato della tenuta dellinventario dei beni ha altresì lobbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.
Art. 53
Revisione economico-finanziaria
Un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del comune e delle istituzioni.
Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne lefficienza ed i risultati.
Nellesercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per lespletamento dellincarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto allattività degli organi amministrativi dellente.
Il regolamento di contabilità disciplina lorganizzazione ed il funzionamento dellorgano, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici.
Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
Art. 54
Controllo di gestione e controllo di qualità
Al fine di verificare lo stato dattuazione degli obiettivi programmati, nonché lefficienza, lefficacia e leconomicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.
Per i servizi gestiti direttamente dallente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dellarticolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.
Per lesercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne allente o di società ed organismi specializzati.
Nei servizi erogati allutenza il comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.
Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.
TITOLO VI
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 55
Disposizione finale
Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.