Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 06

Codice 21.1
D.D. 2 agosto 2004, n. 541

Compartecipazione della Regione Piemonte a “Il Concerto sinfonico di Ferragosto 2004", organizzato dall’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale ”ATL2 Montagne Olimpiche". Impegno di spesa di Euro 35.000,00= o.f.i. sul cap. 14600/2004 (acc. n. 100451)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di compartecipare, in attuazione della D.G.R. n. 63 - 12159 del 30.03.2004, alle condizioni di cui in premessa, con l’Amministrazione provinciale di Torino, il Museo Nazionale della Montagna di Torino e la Comunità Montana Val Valsusa al “Concerto sinfonico di Ferragosto 2004", organizzato dall’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale ”ATL2 Montagne Olimpiche"; per il Concerto, che si svolgerà sul pendio antistante il Forte di Exilles (TO) il 15 agosto 2004, si sosteranno parte delle spese relative alle azioni di promozione turistica sia del territorio delle Montagne Olimpiche sia del Piemonte in generale, per un importo di Euro 35.000,00= o.f.i.;

di impegnare a tale scopo la somma di Euro 35.000,00= sul cap. 14600 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 (acc. n. 100451) a favore dell’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale “ATL2 Montagne Olimpiche”;

di liquidare all’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale “ATL2 Montagne Olimpiche” - con sede legale in Via Giolitti, 7/9 - 10064 Pinerolo - la somma di Euro 35.000,00= o.f.i., mediante accredito su conto corrente bancario indicato dalla stessa, ad avvenuta realizzazione dell’evento, dietro presentazione sia di fattura intestata alla Regione Piemonte, vistata dal Dirigente Responsabile del Settore competente, sia di documentazione relativa agli interventi promozionali in questione.

Il soggetto organizzatore è tenuto a svolgere l’incarico assegnato secondo le condizioni esplicitate in premessa, conosciute ed accettate dal medesimo. In caso di inosservanza di tali condizioni verrà applicata una penale da valutarsi in percentuale al valore presunto dell’azione di comunicazione non realizzata, almeno pari al 20% dell’importo totale a carico della Regione Piemonte. In caso di mancata o parziale realizzazione dell’evento, la liquidazione della somma prevista sarà sospesa e potrà essere intrapresa azione legale per eventuali danni subiti dall’Amministrazione regionale.

Il Direttore regionale
Gaudenzio De Paoli