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Bollettino Ufficiale n. 06 del 10 / 02 / 2005

La Giunta regionale con deliberazione n. 23 - 12920 del 5 luglio 2004, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. g) e all’art. 8, comma 5 della l.r. regionale 7 ottobre 2002, n. 23 recante “Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano energetico-ambientale” ha approvato i criteri e le modalità relativi alla concessione ed erogazione di contributi per interventi dimostrativi e strategici in campo energetico ambientale, demandando al Settore “Programmazione e Risparmio in materia energetica” l’adozione dei provvedimenti necessari per l’attuazione della deliberazione e la valutazione dei progetti.

La stessa deliberazione individuava quali iniziative strategiche per l’anno 2004:

a) la realizzazione di interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell’energia aventi caratteristiche tali da determinare nel corso della loro vita utile risparmi annuali di CO2 equivalente superiori a 300 tonnellate;

b) l’attuazione di iniziative dirette a soddisfare con interventi di risparmio energetico, di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell’energia la domanda di energia proveniente da soggetti pubblici, nonché gli interventi di razionalizzazione energetica riguardanti il settore delle piscine e quello sanitario ospedaliero.

Con determinazione dirigenziale n. 212 del 20 luglio 2004 è stato approvato il Bando diretto alla concessione ed erogazione di contributi per le iniziative strategiche che, come già detto dalla citata D.G.R. n. 23 - 12920 del 5 luglio 2004, precisava che agli atti di erogazione del contributo nei confronti dei beneficiari si sarebbe provveduto a seguito dell’esito favorevole della notificazione alla Commissione europea.

In ossequio a quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea e della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (2001/C37/03 pubblicata sulla G.U.C.E. del 3 febbraio 2001), nel mese di luglio 2004, a seguito di apposito incontro svoltosi a Bruxelles con funzionari della Commissione, si dava avvio alla procedura di notificazione alla Commissione europea al fine di verificare la compatibilità degli aiuti con il Trattato.

La competente Commissione europea richiedeva elementi chiarificatori ed informazioni che venivano tempestivamente forniti.

La procedura di notifica si concludeva con la decisione favorevole -agli atti del Settore- espressa dalla Commissione europea in data 31 dicembre 2004.

La decisione comunitaria ha approvato l’impostazione del Bando, riconoscendo che i contributi non costituiscono aiuti di Stato quando i beneficiari sono cittadini, comuni e altri soggetti pubblici e privati che non perseguono scopo di lucro attraverso lo svolgimento di attività economiche.

In questi casi pertanto il contributo è stato calcolato, come previsto dalle disposizioni del Bando, sulla base dei costi di investimento rappresentati dalle spese strettamente necessarie per la realizzazione dell’intervento.

Al di fuori di queste ipotesi la Commissione, dopo aver puntualizzato che i contributi diretti a sostenere interventi proposti da imprese costituiscono aiuti di Stato, ha dichiarato questi aiuti compatibili con la Disciplina comunitaria, sia per gli obiettivi perseguiti, sia per le condizioni in cui il regime viene messo in pratica.

Va comunque considerato che, secondo l’orientamento comunitario consolidato, nel concetto di impresa e di attività economica, tale da poter ingenerare una potenziale distorsione della concorrenza rispetto ad altri soggetti che si trovano nella stessa condizione, rientrano anche gli enti pubblici quando svolgono un’attività economica. Ne consegue che, ai fini della valutazione dei progetti e della determinazione dei costi ammissibili in base ai quali è stato calcolato il contributo, sono stati considerati alla stregua di imprese i soggetti pubblici che hanno proposto progetti relativi ad attività di carattere imprenditoriale.

In relazione ai casi in cui il contributo costituisce aiuto di Stato, la decisione pronunciata dalla Commissione europea ha dichiarato che gli interventi oggetto di incentivazione e le spese ammissibili, specificate nella fase di notificazione, corrispondono a quanto previsto dalla Disciplina comunitaria. Gli investimenti devono pertanto riguardare impianti e/o attrezzature destinati a ridurre o eliminare l’inquinamento attraverso un utilizzo più efficiente dell’energia e di fonti rinnovabili o ad adattare i metodi di produzione in modo da proteggere l’ambiente, secondo quanto previsto dall’art. 36 della Disciplina comunitaria. Le spese ammissibili sono limitate ai costi supplementari necessari per raggiungere gli obiettivi ambientali (c.d. sovraccosti), secondo quanto previsto dall’articolo 37 della Disciplina comunitaria.

Premessi i punti salienti della Decisione comunitaria, si riassumono di seguito i criteri osservati dal Settore nell’espletamento dell’istruttoria dei progetti inviati entro il termine ultimo del 15 ottobre 2004.

Innanzitutto, a seguito dell’istruttoria condotta dal Settore competente sono state valutate inammissibili ai sensi dell’art. 4, comma V del Bando, le domande presentate in modo incompleto.

Nell’ambito delle 56 domande relative a progetti strategici, in considerazione delle prevalenti caratteristiche di innovatività dell’intervento proposto, una è stata inserita d’ufficio tra quelle relative ai progetti dimostrativi. Alle domande sono state aggiunte d’ufficio e poste in fondo alla graduatoria 8 iniziative valutate strategiche -ai sensi della definizione di cui all’art. 2 del Bando- ma presentate come interventi dimostrativi nel Bando diretto al sostegno di questi ultimi. A seguito dell’inclusione delle ulteriori domande aggiunte d’ufficio, il totale complessivo di quelle relative ad iniziative strategiche risulta pari a 63.

Le domande sono state suddivise per gruppi in ordine cronologico, sulla base della data di spedizione.

All’interno di ciascun gruppo di domande, i progetti sono stati valutati sulla base della rispondenza ai criteri previsti all’art. 7, commi II e III, con particolare riguardo agli effetti positivi su altre politiche regionali e al vantaggio energetico ambientale determinato dal rapporto tra investimento preventivato e riduzione delle emissioni di CO2 equivalente.

Per alcune domande, è stato necessario richiedere integrazioni al fine di determinare i costi ammissibili a contributo.

Sulla base degli elementi integrativi acquisiti:

- sono stati considerati esclusivamente i costi di investimento supplementari necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale;

- sono stati calcolati i costi ammissibili al netto dei vantaggi apportati dall’eventuale aumento di capacità, risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell’impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell’arco dello stesso periodo quinquennale;

- i costi ammissibili sono stati calcolati al netto delle eventuali incentivazioni in conto produzione. Nel caso dei certificati verdi, per esempio, è stato considerato il valore pari a 97,25 euro/MWh sulla base della quotazione media della borsa del 15 dicembre 2004 con la precisazione che si tratta comunque di un prezzo inferiore a quello medio caratteristico delle sessioni svoltesi nel mese di marzo 2004, in cui si è scambiato il maggior numero di certificati verdi per l’intero anno (circa 20.000), con prezzi variabili tra 98,87 e 98,88 euro/MWh (sito internet Gestore Mercato Elettrico).

Il calcolo dei costi ammissibili, eseguito ai sensi della citata disciplina comunitaria, ha comportato modifiche sensibili rispetto ai calcoli effettuati da alcuni proponenti che avevano trascurato l’effetto dei certificati verdi, oppure l’installazione e la gestione dei primi 5 anni di funzionamento di un impianto tradizionale su cui si dovevano calcolare i sovraccosti ambientali. In alcuni casi, pertanto, il calcolo dei costi ammissibili verificato nel corso dell’istruttoria ha evidenziato un valore negativo degli stessi ed ha determinato l’esclusione del progetto dalla graduatoria a causa dell’elevata redditività dell’impianto proposto a fronte di contenuti sovraccosti ambientali.

Va inoltre precisato che, sulla scorta di quanto sopraillustrato, nel caso di enti pubblici che hanno presentato domanda di contributo per interventi correlati allo svolgimento di un’attività economica (produzione di energia elettrica da impianti idroelettrici e cessione della stessa alla rete di distribuzione), il contributo è stato calcolato sui sovraccosti trattandosi di aiuto di Stato.

Con riguardo, poi, ai soggetti che hanno proposto un incremento dei costi ammissibili dovuto a maggiori spese di funzionamento connesse alla soluzione prospettata rispetto a quella tradizionale, si è seguita la linea indicata dall’art. 5, comma IV, lett. b) del bando e confermata dalla decisione della Commissione europea, secondo la quale i costi ammissibili devono essere valutati esclusivamente al netto dei vantaggi apportati dai risparmi di spesa.

Va in ogni caso sottolineato che, anche per esigenze di unitarietà dell’azione amministrativa e di integrazione tra le politiche regionali, i progetti considerati ammissibili dovranno essere coerenti con la programmazione regionale. In particolare i progetti idroelettrici e di utilizzo delle biomasse dovranno seguire le indicazioni contenute rispettivamente nel Piano di tutela delle acque adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 23-13437 del 20 settembre 2004 e successive modifiche e negli aggiornamenti al Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria (stralcio di piano per il riscaldamento e la climatizzazione) in fase di approvazione.

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 433 del 23 dicembre 2004, l’approvazione della graduatoria degli interventi è stata rinviata al fine di recepire i dettami della decisione della Commissione europea;

precisato che le risorse disponibili, nell’ambito dei fondi impegnati per l’incentivazione dei progetti dimostrativi e strategici con la D.D. n. 337 del 27 ottobre 2004 sul cap. 26779/04 e sul cap. 26750/04 sono sufficienti a finanziare nella misura di euro 1.598.099,19 tutti gli interventi ammissibili oggetto del Bando destinato a sostenere i progetti dimostrativi e per un importo complessivamente pari ad euro 3.998.100,81 i primi 29 interventi strategici per l’intero contributo e per una quota parte l’ultimo inserito nella posizione 30;

dato atto che le risorse che si rendessero disponibili a seguito di revoche, rinunce o riduzione del contributo, con successivo provvedimento potranno essere destinate al soddisfacimento delle altre domande idonee per la cui incentivazione difetti la disponibilità finanziaria;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

-visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ;

-visto l’art. 22 della L.R.51/97;

-vista la D.G.R. n. 23 - 12920 del 5 luglio 2004;

-vista la D.D. n. 212 del 20 luglio 2004;

-vista le DD.DD. n. 337 del 27 ottobre 2004 e n. 433 del 23 dicembre 2004;

-vista la decisione della Commissione Europea C/2004/5890 del 31.12.2004

determina

- di dare atto che:

· nell’ambito delle 56 domande relative a progetti strategici una, per le sue prevalenti caratteristiche innovative, è stata inserita d’ufficio tra quelle relative ai progetti dimostrativi;

· alle domande sono state aggiunte d’ufficio e poste in fondo alla graduatoria 8 iniziative sostanzialmente strategiche ma presentate come interventi dimostrativi nel Bando diretto al sostegno di questi ultimi;

- di approvare sulla scorta delle argomentazioni illustrate in premessa la graduatoria delle domande ammissibili e provviste di copertura finanziaria relative ad interventi strategici, riportate nell’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare sulla base delle stesse argomentazioni la graduatoria delle domande ammissibili ma sprovviste di copertura finanziaria riportate nell’allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che le somme che si rendessero disponibili a seguito di revoche, rinunce o riduzione del contributo, con successivo provvedimento potranno essere destinate al soddisfacimento delle altre domande valutate idonee ma per la cui incentivazione difetti la disponibilità finanziaria;

- di approvare, alla stregua di quanto in premessa evidenziato, l’elenco delle domande non ammesse riportate nell’allegato 3 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Roberto Quaglia

Allegato











Codice 22.8
D.D. 31 gennaio 2005, n. 7

L.R. 7 ottobre 2002, n. 23 (1); Bando regionale approvato con D.D. n. 211 del 20 luglio 2004 diretto all’incentivazione di progetti dimostrativi in materia energetico ambientale; approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili e dell’elenco delle domande escluse