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Bollettino Ufficiale n. 06 del 10 / 02 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2004, n. 23-14373

D.P.R. 290/2001 artt. 25, 26 e 27 - Corsi finalizzati al rilascio o al rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto (“patentini”) dei prodotti fitosanitari in agricoltura.- Disposizioni per l’attivita’ anno 2005

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare le disposizioni per l’anno 2005, riportate nell’allegato A per farne parte integrante della presente deliberazione, per la programmazione e gestione dei corsi finalizzati al rilascio o al rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto (“patentini”) dei prodotti fitosanitari.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale R. ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290, artt. 25,26 e 27

- D. Lgs. 194/95

- Circolare Ministero della Sanità n. 37 del 29.12.1988

- Circolare Ministero della Sanità n. 14 del 30.4.1993.

- Legge 845/78

- L.R. 63/95

- L.R. n.17/99

2. PREMESSA

Il D. Lgs. 194/95, in attuazione della Direttiva CEE 91/414 in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, modifica e completa, in materia di classificazione tossicologica, le norme previste dalla L. 283/62, dal D.P.R. 1255/68 e dal D.P.R. 223/88.

Esso introduceva già il termine di “prodotti fitosanitari” in sostituzione di “presidi sanitari” e una nuova classificazione in “molto tossici” “tossici” e “nocivi” invece di I^ e II^ classe.

Il D.P.R. n. 290 del 23.4.2001, riguardante il “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, ha sostituito il D.P.R. n. 1255 del 3.8.1968.

In particolare gli artt. 25, 26 e 27 del suddetto D.P.R. stabiliscono le modalità per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto (“patentino”) dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici e nocivi e dei corsi di aggiornamento;

Considerato che per l’acquisto e l’uso dei prodotti fitosanitari classificati “molto tossici” “tossici” e “nocivi”, è fatto obbligo per l’acquirente di essere in possesso della relativa autorizzazione (“patentino”) che viene rilasciata o rinnovata previa frequenza di un corso con relativo esame finale, le presenti disposizioni disciplinano la programmazione e gestione dei corsi per il rilascio o il rinnovo dei “patentini” per l’anno 2005.

3. DISPOSIZIONI GENERALI

3.1 Competenze

Ai sensi della L.R. n. 17/99 art.2 comma 1 lettere d) e n) la funzione relativa al rilascio o rinnovo dei “patentini” è conferita alle Province.

Ai sensi della stessa L.R. n. 17/99 art. 6 comma 1 lettere a) e b) resta riservata alla Regione la funzione di indirizzo, coordinamento e di emanazione di norme, disposizioni e direttive in materia.

3.2 Enti gestori ed affidamento dei corsi.

Possono presentare domanda per l’affidamento, l’organizzazione e per la gestione dei corsi per il rilascio o rinnovo del “patentino”, tutti gli Enti previsti dalla legge 28 dicembre 1978, n. 845 e dalla L.R. 63/95 aventi i requisiti indicati, ai quali siano stati assegnati e che abbiano portato a termine con buoni risultati corsi agricoli loro affidati (Enti gestori).

Ogni Provincia competente per territorio, per affidare l’organizzazione e la gestione dei corsi agli Enti gestori deve stipulare con essi apposita convenzione, secondo quanto previsto dalle norme citate, entro 30 giorni dalla determinazione regionale di trasferimento delle risorse.

3.3 Tipologia e durata dei corsi

Coloro che non sono in possesso del “patentino”, sono tenuti alla frequenza di un corso di 20 ore complessive di cui 6 lezioni da 3 ore ciascuna e due ore dedicate allo svolgimento dell’esame finale.

Coloro che sono già in possesso del “patentino” e devono rinnovarlo, sono tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento di 5 ore complessive di cui 1 lezione da 3 ore e due ore dedicate allo svolgimento dell’esame finale; naturalmente possono facoltativamente frequentare anche i corsi di 20 ore.

Coloro che devono rinnovare il patentino possono frequentare il corso fino ad un anno di anticipo rispetto alla scadenza del patentino.

Coloro che possiedono il “patentino” scaduto da più di 5 anni, devono frequentare il corso di 20 ore.

La validità del “patentino” è di 5 anni così come previsto dall’art. 26 del D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001. Tale durata è, comunque automaticamente prorogata sino alla data di effettivo svolgimento del corso, a condizione che la richiesta di rinnovo venga avanzata entro la data di scadenza.

3.4 Programma dei corsi e docenze.

Il programma dei corsi è quello studiato dall’apposita Commissione del Ministero e riportato integralmente nell’allegato alla Circolare del Ministero della Sanità n. 37 del 29.12.1988.

Può essere utilizzato come testo base, la “Guida all’uso corretto dei prodotti fitosanitari” edita dall’Assessorato Regionale Agricoltura con allegato l’elenco delle domande d’esame per il conseguimento dell’idoneità all’acquisto ed uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura, aggiornate secondo la nuova normativa.

Nell’insegnamento devono essere utilizzate persone munite di titolo di studio attinente alle materie del programma da reclutare anche fra i tecnici dell’Assessorato Agricoltura della Regione o delle Province, delle Aziende Sanitarie Locali, dei Centri di Assistenza Tecnica e Contabile, delle Associazioni per l’assistenza alla gestione, delle Associazioni dei Produttori, oltre ai Docenti Universitari o degli Istituti Tecnici Agrari o assimilati.

I docenti devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

- laurea in scienze agrarie o forestali o chimica e diplomi universitari corrispondenti;

- laurea in medicina o biologia o farmacia e diplomi universitari corrispondenti;

- diploma di perito agrario o agrotecnico o enotecnico.

Si ritiene opportuno lo svolgimento di una lezione di un medico delle A.S.L. nei corsi di 20 ore.

3.5 Esami finali.

Al termine del corso, tutti gli allievi che avranno frequentato almeno 15 ore effettive di lezione (per i corsi di 20 ore complessive) o che avranno frequentato la lezione di 3 ore (per i corsi di 5 ore complessive) saranno ammessi a sostenere le prove finali del corso alla presenza di una apposita commissione composta da:

- un funzionario tecnico della Provincia - Settore/Servizio dell’Agricoltura competente per territorio, che svolgerà le funzioni di Presidente;

- un funzionario della Azienda Sanitaria Locale - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.PRE.S.A.L.) competente per territorio;

- un funzionario della Azienda Sanitaria Locale - Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) - competente per territorio;

- un rappresentante dell’Ente Gestore.

La nomina della commissione è effettuata da ogni Provincia - Settore/Servizio dell’Agricoltura competenti per territorio.

Sarà compito di ogni Provincia richiedere all’A.S.L. e all’Ente gestore di designare i rappresentanti quali membri della commissione d’esame; gli Enti gestori dovranno accordarsi con i Settori dell’Agricoltura di ogni Provincia per le date e gli orari di ogni singolo esame.

La Commissione sarà considerata regolarmente costituita e validamente operante con la presenza di almeno tre componenti la medesima. Il Presidente deve essere sempre presente.

All’atto delle prove di esame, i candidati dovranno esibire la carta di identità o altro documento di riconoscimento con fotografia e la ricevuta del versamento di eurouro 5,16, previsto per la iscrizione al corso, da effettuare sul conto corrente intestato alla Tesoreria di ogni Provincia competente per territorio con la causale del versamento: “quota di partecipazione al corso per il rilascio o rinnovo del patentino per l’acquisto e l’impiego dei prodotti fitosanitari”.

Il versamento di euro 5,16, che ogni allievo deve effettuare a ogni Provincia quale quota di partecipazione al corso, può essere fatto dall’Ente in un unica soluzione; in questo caso, l’Ente, al momento dell’esame, esibirà al Presidente della Commissione la distinta dei candidati per i quali è stato effettuato il versamento cumulativo accompagnata dalla relativa ricevuta.

L’esame finale consisterà nella compilazione di un questionario di 20 domande scelte tra quelle inserite nella Circolare del Ministero della Sanità n. 14 del 30.4.1993 e aggiornate dall’Assessorato Regionale Agricoltura con note n. 9936 e 9937 del 17.10.2001.

La risposta esatta ad ogni “quiz” comporterà un valore da 3 ad 8 punti, in relazione all’importanza della domanda, per un totale di 100 punti.

Il candidato avrà superato la prova e sarà giudicato idoneo al rilascio del patentino se avrà totalizzato almeno 60 punti.

Ai candidati che hanno superato l’esame con esito positivo la Commissione esaminatrice rilascerà una dichiarazione che certifica il diritto dei medesimi ad inoltrare domanda a ogni Provincia - Settore dell’Agricoltura per il rilascio o rinnovo del “patentino”.

Il candidato che ha superato l’esame deve inoltrare domanda per il rilascio del “patentino” entro sei mesi dalla data dell’esame.

L’utente che ha il patentino in corso di validità e che ha frequentato con esito positivo il corso, dovrà richiedere il rilascio del patentino rinnovato entro la scadenza del vecchio patentino e comunque non oltre sei mesi dalla data di scadenza del patentino.

Scaduto tale periodo, il candidato deve risostenere l’esame finale.

3.6 Partecipanti ai corsi.

Le iscrizioni, la frequenza ai corsi e la partecipazione agli esami per il conseguimento del “patentino” sono aperte a tutti gli allievi, agricoltori e non, che abbiano compiuto il 18^ anno di età, mentre non esiste limite massimo di età.

Sono ammesse le iscrizioni e le frequenze ai corsi di allievi minorenni che al momento dell’iscrizione abbiano compiuto 17 anni e sei mesi, i quali potranno sostenere l’esame solo al compimento del 18^ anno.

Dalla frequenza ai corsi e dal relativo esame finale sono esentati i laureati in Scienze Agrarie, i periti agrari e gli agrotecnici (D.P.R. 290/2001 art. 26 comma 6), che potranno ottenere il “patentino” dalle Province previa presentazione del relativo titolo di studio.

Inoltre l’esenzione viene estesa anche ai laureati delle classi 20, 74S e 77S.

Per i corsi di 20 ore, il numero minimo degli allievi iscritti è di 10 fino ad un massimo di 40, mentre per i corsi di 5 ore il numero minimo è di 10 fino ad un massimo di 50 allievi.

In casi particolari il limite massimo degli allievi potrà essere superato di poche unità per far fronte a esigenze specifiche motivate e riconosciute dall’Ufficio competente all’approvazione del programma operativo.

Per i corsi di 20 ore nella seconda lezione, possono essere iscritti nuovi allievi fino al massimo previsto.

Nel caso in cui alle lezioni siano presenti un numero di allievi inferiore a quello minimo prima indicato, l’Ente gestore può:

- rinviare l’apertura nel momento in cui esiste il numero minimo previsto, comunicando alla Provincia - Settore/Servizio dell’Agricoltura competente il nuovo calendario delle lezioni oppure

- aprire il corso con gli allievi presenti.

Possono essere concentrati nel comune “capofila” gli agricoltori di più comuni limitrofi.

3.7 Sede dei corsi.

I locali e le suppellettili devono avere le caratteristiche di sicurezza, di idoneità e di comfort per ricevere il numero di allievi iscritti.

Possono essere richieste alle competenti autorità scolastiche, come previsto dalla legge 845/78, le strutture delle scuole disponibili presenti sul territorio.

4. DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Le procedure relative alla presentazione delle domande, all’istruttoria, al finanziamento sono quelle di seguito specificate.

4.1 Risorse finanziarie e riparto fondi alle Province.

Al finanziamento dei corsi si farà fronte nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate nel bilancio regionale di previsione per l’anno 2005, ai sensi del D.P.R. n. 290 del 23.4.2001 e della L.R. 63/95.

Ai sensi della L.R. 17/99, la disponibilità finanziaria per il 2005, viene trasferita alle Province nel seguente modo:

1) 80% della disponibilità ripartita sulla base dei seguenti parametri:

- 10% suddiviso in parti uguali.

- 90% in base al numero dei “patentini” rilasciati nella singola provincia nel periodo 1999-2003.

2) 20% della disponibilità ripartita sulla base dei programmi operativi approvati e su richiesta di ciascuna provincia.

Ogni Provincia provvederà successivamente, con proprio provvedimento, a impegnare i fondi trasferiti a favore degli Enti gestori.

4.2 Presentazione domanda di finanziamento e approvazione “programma operativo” dei corsi.

Gli Enti interessati alla programmazione, organizzazione e gestione dei corsi per il rilascio od il rinnovo dei “patentini” per l’acquisto e l’impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura dovranno presentare domanda di finanziamento a ogni Provincia - Settore/Servizio dell’Agricoltura competente per territorio allegando il programma operativo (Mod. PAT/1) dei corsi, entro il 31 gennaio 2005.

Ogni Provincia - Settore/Servizio dell’Agricoltura competente per territorio provvederà:

- ad approvare il Programma operativo dei corsi entro 15 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda;

- a comunicare agli Enti gestori l’esito delle risultanze istruttorie;

- ad autorizzare gli Enti a iniziare i corsi;

- a trasmettere all’Assessorato Regionale Agricoltura - Direzione Sviluppo dell’Agricoltura - Settore Servizi di Sviluppo Agricolo, copia del Programma operativo approvato ad ogni Ente gestore.

4.3 Modulistica.

Per ragioni di omogeneità, la modulistica indicata, redatta dall’Assessorato Regionale Agricoltura - Direzione Sviluppo dell’Agricoltura - Settore Servizi di Sviluppo Agricolo, viene trasmessa a ciascuna Provincia che la metterà a disposizione degli Enti gestori interessati.

I registri di presenza allievi e docenti saranno redatti da ogni singola Provincia competente per territorio, la quale avrà cura di consegnarli a un responsabile dell’Ente gestore che è tenuto a compilarli al momento dell’apertura del corso.

4.4 Comunicazione inizio corsi

Dopo l’approvazione del programma operativo, gli Enti gestori presenteranno a ogni Provincia - Settore dell’Agricoltura competente per territorio la comunicazione di inizio corsi (Mod. PAT/2) con allegato il calendario delle lezioni che contiene l’argomento, il nominativo e titolo di studio dei docenti, almeno una settimana prima dell’inizio del corso anche via fax o e-mail.

4.5 Finanziamento dei corsi

Il finanziamento riguarda contributi per la programmazione, organizzazione e gestione di ogni singolo corso regolarmente concluso a favore degli Enti gestori con l’importo forfetario fino a euro 1.400 per i corsi di 20 ore e fino a euro 400 per i corsi di 5 ore.

Alla fine delle lezioni verranno conteggiati gli allievi ammessi all’esame finale.

Qualora tale numero sia al di sotto del numero minimo consentito è prevista una decurtazione del finanziamento proporzionale al numero di allievi mancanti per raggiungere il minimo previsto.

4.6 Erogazione del finanziamento.

L’erogazione del finanziamento complessivo spettante a ciascun Ente gestore si articola, di norma, mediante il pagamento di un anticipo o acconto e del saldo.

Tale pagamento è effettuato da ogni singola Provincia competente per territorio sulla base del provvedimento di impegno a favore degli Enti gestori.

Pertanto si prevede la seguente procedura di pagamento:

a) Anticipo o acconto.

Ogni Provincia può autorizzare l’erogazione di un anticipo fino al 60% sul programma operativo approvato ad ogni Ente Gestore o di acconto fino al 100% sull’attività realizzata.

Gli Enti gestori dovranno richiedere la liquidazione dell’anticipo o dell’acconto stesso.

b) Liquidazione del saldo.

I corsi devono essere conclusi improrogabilmente entro il 28 febbraio 2006.

Entro 10 giorni dalla conclusione dell’attività, l’Ente gestore trasmetterà a ogni Provincia , il modello PAT/3 relativo ad ogni corso realizzato.

Il registro presenze allievi e docenti nonchè la documentazione di spesa restano agli atti dell’Ente per eventuali controlli da parte di ogni Provincia.

Ogni Provincia provvederà:

- alla liquidazione del saldo relativo al finanziamento di tutti i corsi a favore degli Enti gestori;

- a trasmettere all’Assessorato Regionale Agricoltura Direzione Sviluppo dell’Agricoltura - Settore Servizi di Sviluppo Agricolo il consuntivo per l’anno 2004 (Mod. PAT/4) e fornirà tutti i dati e le informazioni necessari per il monitoraggio dell’attuazione dell’attività (n. patentini rilasciati, n. corsi realizzati, n. partecipanti, Enti finanziati ecc.) ai sensi dell’art. 11 della L.R. 17/99.

4.7 Controlli e vigilanza.

Il controllo e la vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi è affidata a ogni Provincia - Settori dell’Agricoltura competenti per territorio.

I funzionari della provincia incaricati del controllo dovranno redigere l’apposito verbale di ispezione (Mod. PAT/5).