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Bollettino Ufficiale n. 06 del 10 / 02 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia del Verbano Cusio Ossola - VII Settore - Servizio Risorse Idriche

Determinazione n. 309 del 04/11/2004 - Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. c) del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R

Il Dirigente

(omissis)

determina

1. Di assentire al Comune di Omegna (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, il rinnovo con variante e trasferimento utenza, della concessione di piccola derivazione d’acqua dai rii Bertogna e Inferno, in Comune di Omegna, nella misura di complessivi l/s massimi 190 e l/s medi 54, per produrre sul salto di m 186,63 la potenza nominale media di kW 98,80. 2. Di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto e regolarmente sottoscritto in data 21/10/2004 dal Dirigente del Servizio Tecnico del Comune di Omegna. 3. Di regolarizzare la concessione per il periodo 05/06/1967 - 04/06/1997, di rinnovarla per una durata di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 05/06/1997 e di subordinare la stessa all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell’allegato disciplinare (omissis). Estratto del disciplinare sottoscritto in data 21/10/2004 (omissis) Art. 13 - Riserve e garanzie da osservarsi - Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime dei rii Bertogna e Inferno in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario é tenuto all’esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all’articolo 19.

Verbania, 31 gennaio 2005

Il Dirigente
Mauro Proverbio