Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 06 del 10 / 02 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione n. 42-22294/2005 del 25/1/2005 - Codice univoco: TO-P-10114

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 42-22294/2005 del 25/1/2005 - Codice univoco: TO-P- 10114

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei, limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Azienda Agricola Nicola Daniele (omissis) con sede legale in Osasco - Via Cascina Grossa, 10 la concessione di derivazione d’acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Osasco località Cascina Grossa - dati catastali di ubicazione dell’opera: F.gl 11 n. 211 - in misura di litri/sec massimi 95 e medi 15,22 per complessivi metri cubi annui 480.000 ad uso agricolo da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, senza restituzione;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 25/1/2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la. concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 25/1/2005;

8) Ai sensi della L.R. 9.8.1999 n. 22, entro novanta giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell’opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo univoco dell’opera.

Inoltre il titolare ha l’obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all’opera di captazione.

Il titolare dell’opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente.

Devono essere inoltre rispettate le prescrizioni enunciate nella determina n. 53-117253/2002 datata 24-5-2002 del Servizio Valutazione Impatto Ambientale che prescrivono: 1) di evitare la diffusione di inquinanti nel sottosuolo e nell’acquifero, sia durante la fase di costruzione che in fase di esercizio; 2) che le modalità di realizzazione del pozzo dovranno evitare la comunicazione tra la falda superficiale e la falda profonda; 3) deve essere garantita una adeguata protezione dall’introduzione di sostanze estranee; 4) dovrà essere tenuta in considerazione la potenzialità effettiva e la capacità di ricarica della falda freatica evidenziando le eventuali influenze negative sulla potenzialità di altri pozzi presenti nell’area.

(omissis)