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Bollettino Ufficiale n. 06 del 10 / 02 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n 957 del 30 dicembre 2004 - Progetto di coltivazione mineraria e conseguente recupero ambientale naturalistico di una cava sotto falda di misto alluvionale ghiaioso-sabbioso, in località Ponte Varaita del Comune di Ruffia (CN). Proponente: Mario Allasia, legale rappresentante della Inerti Varaita s.r.l., Piazza del Popolo, 65 - Savigliano (CN).Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i..

(omissis)

In conclusione, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell’istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, dalle risultanze del sopralluogo e delle quattro Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale per la realizzazione dell’intervento, così come proposto e modificato conseguentemente alle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dal proponente, in quanto gli interventi in progetto ed il successivo recupero ambientale del sito che prevede la conservazione e riqualificazione della fascia boscata e della vegetazione ripariale del torrente Varaita e, nel tempo, la graduale transizione tra il paesaggio agrario e naturalistico forestale lungo lo stesso corso d’acqua, non comportano particolari criticità sulle componenti ambientali dei luoghi coinvolti.

Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per ottimizzare il recupero dell’area è altresì emersa l’esigenza di subordinare la realizzazione degli interventi proposti alle seguenti condizioni:

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenza dei Servizi del 17.07.2003, del 19.12.2003, del 16.02.2004 e del 02.12.2004, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di coltivazione mineraria e conseguente recupero ambientale naturalistico di una cava sotto falda di misto alluvionale ghiaioso-sabbioso, in località Ponte Varaita del Comune di Ruffia (CN), presentato dal Sig.. Mario Allasia, legale rappresentante della Inerti Varaita s.r.l., Piazza del Popolo, 65 - Savigliano (CN), in quanto gli interventi in progetto ed il successivo recupero ambientale del sito che prevede la conservazione e riqualificazione della fascia boscata e della vegetazione ripariale del torrente Varaita e, nel tempo, la graduale transizione tra il paesaggio agrario e naturalistico forestale lungo lo stesso corso d’acqua, non comportano particolari criticità sulle componenti ambientali dei luoghi coinvolti.

2. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per ottimizzare il recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- non può essere realizzata la parte progettuale ricadente entro i 150 metri dall’alveo inciso del torrente Varaita;

- la superficie lacuale che verrà raggiunta al termine della coltivazione ventennale non potrà venire ulteriormente ampliata;

- la massima profondità di scavo non sia spinta al di sotto della quota assoluta di 225 m sl.m, indicata negli elaborati cartografici allegati al progetto;

- l’andamento degli scavi dovrà essere tale da consentire di raggiungere, in fase di recupero ambientale, una conformazione finale delle sponde il più possibile ad andamento curvilineo, onde consentire un più facile inserimento del lago di cava nel contesto paesaggistico circostante;

- anche sulla parte di cava in ampliamento dovranno essere eseguiti i monitoraggi relativi ai livelli freatici, alla qualità delle acque, ai rilievi topografici, batimetrici ed aerofotogrammetrici; in particolare dovranno essere realizzati:

a. misure del livello freatico, con frequenza mensile;

b. analisi della qualità delle acque, con cadenza trimestrale, ricercando i seguenti indicatori pH, conducibilità, azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, fosforo totale, COD, atrazine, coliformi totali e solventi clorurati, temperatura dell’acqua;

c. campionamenti semestrali, in periodi limnologici significativi, finalizzati al controllo del grado di eutrofizzazione; i parametri da verificare sono i seguenti: (pH, ossigeno disciolto, conducibilità, temperatura, sodio e potassio, calcio e magnesio, cloruri e solfati, alcalinità totale, azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, fosforo solubile e totale, coliformi totali, antiparassitari e metalli pesanti);

d. analisi biologiche, concernenti in 6 campionamenti durante il primo anno e successivamente 4 campionamenti annui sui popolamenti fitoplanctonici (densità e fitomassa delle specie presenti, clorofilla a e trasparenza) e zooplantonici (densità e biomassa delle specie presenti); dette analisi dovranno essere effettuate in più stazioni del bacino e in differenti periodi stagionali significativi;

- i risultati del piano di campionamento sopraindicato, corredati da opportuno commento dal punto di vista idrobiologico, in relazione alle vigenti normative, dovranno essere inviati agli Enti componenti la Conferenza dei Servizi con frequenza semestrale;

- la progressione dei lavori di scavo e gli stati di avanzamento del bacino dovranno essere seguiti in stretta successione temporale dalla rivegetazione e dagli interventi di recupero ambientale delle aree di sponda che avranno raggiunto la profilatura finale definitiva;

- le quinte vegetali perimetrali e le operazioni di miglioramento forestale previste in progetto dovranno essere realizzate immediatamente e dovranno essere completate entro 2 anni dal rilascio dell’autorizzazione.

- sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di canalizzazione previste nel progetto;

- entro sei mesi dalla scadenza dell’autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti (con riferimento alla prima fase di coltivazione di cui alla documentazione tecnica presentata);

- al fine di ottenere un’ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero.

3. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 17.07.2003, del 19.12.2003, del 16.02.2004 e del 02.12.2004 conservati agli atti dell’Ente e cioè:

(omissis)

4. di rinviare la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Ruffia, sede dell’intervento, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione;

5. di subordinare l’autorizzazione comunale di competenza del Comune di Ruffia ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti;

6. di dare atto che il Comune di Ruffia si riserva la facoltà di apportare modifiche migliorative alla convenzione con il proponente.

7. di stabilire che al fine dell’espletamento delle funzioni di controllo previste dall’art. 8 c.2 della L.R 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo;

8. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data della presente deliberazione;

9. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

10. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

12. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegati (omissis)